Infatti, quando sussistono elementi per attribuire la colpa dello scontro ad uno dei conducenti, la “prova liberatoria” per il superamento della presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l’intero profilo causale del sinistro e, quindi, di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto atteso che solo ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno dei conducenti, l’altro è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Conseguentemente, il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino ove prevalente, dell’altra parte, deve dimostrare in concreto – anche indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente – di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa, mediante un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno.

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Corte d’Appello|Milano|Sezione 3|Civile|Sentenza|19 luglio 2022| n. 2542

Data udienza 4 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione III Civile

Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati

– Dott. Irene Formaggia Presidente

– Dott. Maria Grazia Federici Giudice Consigliere

– Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 669/2019 RG posta in decisione all’udienza del 26.4.2022 e discussa in Camera di Consiglio il 4.7.2022, promossa da

– (…) (C.F. (…)), con patrocinio dell’avvocato (…) e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato (…) sito in Milano al Viale (…)

contro

– (…) spa (P.I. (…)) con patrocinio degli avvocati (…), e domicilio eletto presso il loro studio in Varese alla Piazza (…)

– (…) (C.F. (…))

OGGETTO: Lesione personale

CONCLUSIONI: come da fogli di precisazione delle conclusioni da far parte integrante del verbale d’udienza del 26.4.2022, i cui estratti qui di seguito si trascrivono:

CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:

“Nel merito, ed in riforma della sentenza impugnata – Accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità della Signora (…), quale conducente dell’autovettura targata (…), di proprietà del Signor (…), nella causazione del sinistro per cui è causa. – Accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità della Signora (…), quale conducente della vettura targata (…) di proprietà del Signor (…), nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare per le causali esposte, il Signor (…), quale proprietario dell’autovettura targata (…), in solido a (…) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società presso cui l’autovettura targata (…) Mera assicurata al momento del sinistro, al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dalla persona del concludente nel lamentato evento, sia di natura fisica che di natura psicologica nella somma di Euro 129.183,00.= o di quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre Euro 5.723,20. = per spese mediche documentate, dai quali detrarre la somma di Euro 677,00.= corrisposti e trattenuti a titolo di acconto e quella di Euro 2.018,00. = corrisposta ad esito del giudizio di 1° grado, oltre gli interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo.

In via subordinata – Giudicare e dichiarare l’esclusiva responsabilità della Signora (…), quale conducente dell’autovettura targata (…), di proprietà del Signor (…), nella causazione del sinistro per cui è causa. – Giudicata e ritenuta l’esclusiva responsabilità della Signora (…), quale conducente della vettura targata (…) di proprietà del Signor (…), nella causazione del sinistro per cui è causa, condannare per le causali esposte, il Signor (…), quale proprietario dell’autovettura targata (…), in solido a (…) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale società presso cui l’autovettura targata (…) era assicurata al momento del sinistro stradale per cui è causa, al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla persona del concludente nel lamentato evento e che, alla luce delle risultanze della CTU medico legale si indicano per i soli danni fisici nella somma di Euro 9.500,00.=, oltre a quelli di natura esistenziale/psicologica nella somma di Euro 91.491,00.=, o di quella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre Euro 5.723,20.= per spese mediche documentate, dai quali detrarre la somma di Euro 677,00.= corrisposti e trattenuti a titolo di acconto e quella di Euro 2.018,00. = corrisposta ad esito del giudizio di 1° grado, oltre gli interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo. In via istruttoria, si chiede l’ammissione delle istanze istruttorie tutte formulate con la memoria ex art. 183 – 6° comma – C.p.c. N. 2 depositata il 20/02/2017, e che integralmente si riportano: a) Prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) Vero che nelle settimane immediatamente successive al sinistro de quo, ovvero circa 10/15 giorni dall’incidente, il Signor (…), fino a quel momento conosciuto da familiari ed amici come persona aperta, gioviale, disponibile e operosa in ambito lavorativo, iniziava a manifestare sintomatologia di tipo psichiatrico, in particolare tendenza ad isolarsi e limitare considerevolmente le relazioni personali, stato d’ansia e crisi di panico, inappetenza, difficoltà a mantenere la concentrazione, insonnia e importante fobia al viaggio/trasporto in automobile.

2) Vero che le circostanze tutte precisate al punto 1), ovvero tendenza ad isolarsi e limitare considerevolmente le relazioni personali, stato d’ansia e crisi di panico, inappetenza, difficoltà a mantenere la concentrazione, insonnia e importante fobia al viaggio/trasporto in automobile si protraevano per diversi mesi rendendo estremamente difficoltoso il confronto da parte di (…) con le più elementari incombenze della vita quotidiana e lavorativa, al punto di costringerlo a rinunciare a diverse offerte di lavoro e, nell’estate 2015, ad interrompere un impiego estivo dopo soli dieci giorni.

3) Vero che l’esponente, prima dell’occorso, era tratteggiato da parenti ed amici, come una persona gioviale, dotato di uno spiccato senso dell’humor, sempre disponibile a risolvere le altrui problematiche, con facilità a relazionarsi con chiunque venisse a suo contatto.

4) Vero che il Signor (…), prima del sinistro per cui è causa, manifestava anche spiccata laboriosità nell’ambito professionale e lavorativo e che dopo aver conseguito, a Giugno del 2014 e dopo 250 ore di frequenza e 250 ore di pratica, l’attestato di specializzazione in idraulica, il Signor (…) veniva introdotto nel mondo del lavoro grazie all’iniziativa del suo professore, impressionato positivamente dal carattere, dalle capacità e dalla tenacia dell’esponente.

5) Vero che il Signor (…) prestava attività lavorativa alle dipendenze della Ditta (…), con contratto a stage, percependo Euro 1.000,00.= al mese, sino al giorno in cui è rimasto vittima del sinistro per cui è causa. 6) Vero che immediatamente dopo l’occorso del 25 Luglio 2014 il Signor (…) ha iniziato a manifestare problemi fisici caratterizzati da forti dolori all’arto sinistro, allo sterno ed al capo e che con il trascorrere del tempo le condizioni fisiche del Signor (…) sono peggiorate a seguito di acutizzazione delle dolenze, di inappetenza, di insonnia, di annebbiamento della vista e di sempre più frequenti episodi di vomito e di epistassi nasali.

7) Vero che a tali sintomi, precisati nel capitolo precedente 6) si associava e si manifestava nel Signor (…) un malessere psicofisico, che lo ha portato nel proseguo del tempo ad isolarsi, ammutolirsi ed affrancarsi da ogni responsabilità.

8) Vero che nel Dicembre del 2014 il padre dell’esponente al fine di scuotere il figlio e di farlo reagire, gli procura un lavoro in Val D’Aosta e che dopo solo due giorni di permanenza in tale località, il Signor (…) viene sorpreso da un intenso attacco di panico accompagnato da tremori, insufficienza respiratoria e dissenteria.

9) Vero che i familiari dell’esponente, all’acutizzarsi di tali sintomatologie e dopo avere sottoposto l’appellante ad ogni sorta di accertamento medico decidono di rivolgersi nel Gennaio/Febbraio 2015 ad uno specialista, individuato prima nel Dott. (…) e poi, a conclusione dell’operato e su suggerimento di quest’ultimo, al Dott. (…). Si indicano quali testi: – (…); – (…) di Somma Lombardo; – (…) di Somma Lombardo; – (…) di Somma Lombardo; – (…) di Somma Lombardo; – (…) di Somma Lombardo; – (…) di Somma Lombardo; – (…) di Somma Lombardo; – (…) di Somma Lombardo; – (…) di Somma Lombardo; – (…) di Somma Lombardo; – (…) di Somma Lombardo; -(…) di Somma Lombardo; – (…) di Somma Lombardo; – Titolare della Ditta (…) di Brembate di Sopra.

b) Disporsi perizia cinematica atta ad accertare la dinamica del sinistro sulla scorta del verbale dei Carabinieri in atti e della documentazione fotografica allegata. – Spese, ivi comprese quelle della esperita CTU medico legale e compensi professionali rifusi per entrambi i gradi del giudizio”.

CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA: “nel merito: disattendere le domande tutte formulate dall’appellante (…), perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti, confermando conseguentemente la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Busto Arsizio (n. 1358/2018). in via subordinata: confermato il concorso di colpa fra le parti ex art. 2054 secondo comma c.p.c., liquidare il danno subito dall’appellante (…) nella misura che parrà di Giustizia alla luce della CTU medico-legale esperita nel presente grado di giudizio, tenuto conto dell’importo di euro 677 corrisposto da codesta concludente ante causam e dell’importo di euro 2.047,18 corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado. Per le spese la legge. in via istruttoria: – Ci si oppone alle prove orali richieste da controparte in quanto valutative (capitoli n. 1,2,3,4,6), documentali (capitoli n. 5,9) e contenenti circostanze non demandabili ai testimoni e comunque valutativi (capitoli n. 7 e n. 8). – Ci si oppone alla richiesta CTU medico-legale volta a valutare e quantificare il danno esistenziale/psichico per i motivi di cui in atti. – Ci si oppone a CTU cinematica siccome richiesta dall’appellante, in quanto superflua e puramente esplorativa, stante l’esito delle prove del giudizio di primo grado. – Ci si oppone alla produzione delle pezze giustificative delle spese mediche per euro 5.723,20 in quanto documenti nuovi inammissibili in appello ai sensi della norma di cui all’art. 345 c.p.c. – Ci si oppone alla produzione documentale di copia diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, copia pagella anno scolastico 2010/2011 nonché della copia del certificato di competenze, in quanto documenti nuovi inammissibili in appello ai sensi della norma di cui all’art. 345 c.p.c.”.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 1358/2018 pubblicata il 25.7.2018 il Tribunale di Busto Arsizio, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria formulata da (…) in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 25.7.2014, ha accertato, per la causazione dello stesso, il concorso paritario di colpa presunta ex art. 2054 co. 2 c.c. fra l’attore ed il proprietario del veicolo contro il quale (…) andava a collidere mentre era a bordo della propria bicicletta e, per l’effetto, ha condannato (…) e (…) spa, in solido tra loro, al risarcimento in favore dell’attore della somma di Euro. 2.018,00 oltre interessi legali dal 25.7.2014 e sino al soddisfo. Ha dichiarato compensate tra le parti le spese processuali e posto a carico delle stesse, in via solidale, le spese dalla CTU medico legale svolta in corso di causa.

Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, (…) ha interposto gravame avverso il suindicato provvedimento chiedendone l’integrale riforma. Previo accertamento della esclusiva responsabilità della signora (…), quale conducente dell’autovettura targata (…), di proprietà del signor (…), nella causazione del sinistro per cui è causa, l’appellante ha chiesto la condanna di (…), in solido con (…) S.p.a., al risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi dal (…) in conseguenza dell’evento, sia di natura fisica che di natura psicologica, da quantificarsi in Euro 129.183,00= o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia (ovvero, in subordine, alla luce delle risultanze della CTU medico legale in Euro 3.474,63= per danni fisici ed Euro 91.491,00 per danni di natura esistenziale/psicologica) oltre Euro 5.723,20.= per spese mediche documentate, dai quali detrarre la somma di Euro 677,00= corrisposti dall’assicurazione e trattenuti a titolo di acconto, oltre interessi legali dal giorno della domanda sino al soddisfo. Reiterate le istanze istruttorie, l’appellante ha chiesto disporsi CTU medico-legale volta a valutare e/o quantificare il danno esistenziale/psichico dallo stesso riportato in conseguenza del sinistro stradale per cui è causa e perizia cinematica atta ad accertare la dinamica del sinistro sulla scorta del verbale dei Carabinieri in atti e della documentazione fotografica allegata. Vinte le spese processuali e quelle di CTU.

Si è costituita (…) spa contestando in toto l’appello avversario chiedendone il rigetto con conferma della sentenza resa interpartes, con spese del grado rifuse.

Con ordinanza del 2.11.2020 depositata il 23.12.2020, la Corte d’Appello ha rimesso la causa sul ruolo, disponendo effettuarsi consulenza tecnica d’ufficio – nominando all’uopo CTU la dottoressa (…) – formulando il seguente quesito: “esaminati gli atti e i documenti di causa, visitato (…), esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, sentite le parti e i loro eventuali consulenti tecnici, tenuto conto dell’età e dello stato di salute preesistente:

1) descriva il CTU la sintomatologia soggettiva del periziando,

2) accerti il CTU a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo, e/o a mezzo del richiamo a rilevanti evidenze scientifiche, con adeguata motivazione ed indicazione della dottrina medico legale e della letteratura scientifica più accreditata in relazione alla fattispecie concreta:

a) la natura e l’entità delle lesioni all’integrità psicofisica subite da (…) in rapporto causale con l’evento per cui è causa;

b) la durata dell’inabilità temporanea sia assoluta che relativa, precisando quali attività di vita quotidiana siano state precluse o limitate ed indicando il conseguenziale grado di sofferenza psicofisica in una scala da 1 a 5;

c) se residuino postumi permanenti precisandone l’incidenza percentuale sull’integrità psicofisica globale (danno biologico), tenendo conto dell’eventuale maggior usura lavorativa; nell’ipotesi di non cogente applicazione della “Tabella delle menomazioni ” (richiamata dall’art. 139 Codice delle Assicurazioni private), indichi i criteri di determinazione del danno biologico e la tabella di valutazione medico legale di riferimento (barème); determini, infine il consequenziale grado di sofferenza psicofisica in una scala da 1 a 5;

d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”.

Depositato l’elaborato peritale e precisate le conclusioni all’udienza del 26.4.2022, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.

Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia dell’appellato (…), non costituitosi nel presente grado pur essendo stato regolarmente citato.

Passando al merito, l’appello proposto da (…) è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei termini che seguono.

Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante censura il Tribunale per aver ritenuto sussistente, nel caso di specie, un concorso paritario ex art. 2054 co. 2 cc fra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro avvenuto in data 25.7.2014, quando invece, dalla ricostruzione della dinamica dello stesso, emerge l’esclusiva responsabilità della signora (…) per avere investito (…) mentre era a bordo della sua bicicletta. In ogni caso, prosegue l’appellante, sussiste la presunzione di colpa posta a carico dell’investitore che non ha fornito alcuna prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Conclude l’appellante evidenziando che se anche le risultanze istruttorie non fossero state sufficienti per affermare l’esclusiva responsabilità dell’accaduto in capo al convenuto, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere la richiesta perizia cinematica. Si osserva.

Occorre in primo luogo premettere che, in tema di circolazione stradale, nella categoria dei veicoli sono ricompresi anche i velocipedi, con la conseguenza che, nel caso in cui vengano a collisione un’autovettura ed una bicicletta, trova applicazione la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, c.c. secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La presunzione di colpa di cui sopra ha, tuttavia, carattere residuale ed opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità.

Nel caso di specie, il primo giudice ha dichiarato il concorso di colpa presunto paritario tra conducenti di veicoli ex art. 2054 co. 2 cc ritenendo non del tutto evidente e chiara la dinamica del sinistro, salvo poi procedere ad uno sviluppo motivazionale di tale convincimento che, tenuto conto degli esiti dell’istruttoria, risulta contraddittorio.

Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro, parte appellante deduce che, in data 25.7.2014, verso le ore 19.30 circa, (…) transitava, a bordo della propria bicicletta, su Viale Milano in località Somma Lombardo direzione Gallarate, quando veniva investito dall’autovettura targata (…), di proprietà del signor (…) e condotta, in quel frangente, dalla signora (…) che, nell’effettuare, la manovra di retromarcia per uscire da un parcheggio ed immettersi nella carreggiata, non si avvedeva del sopraggiungere del ciclista andando a collidere con lo stesso. A seguito della caduta, il signor (…) afferma di essere stato travolto da un camion che stava sopraggiungendo nella medesima direzione di marcia per poi essere immediatamente trasportato, a mezzo autolettiga del 118, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate ove i medici, svolti gli accertamenti tecnici ed obiettivi del caso, gli diagnosticavano “trauma contusivo toracico addominale, escoriazione reg sternale, trauma contusivo e distorsivo caviglia sx con ferita lacero contusa” e lo dimettevano con prognosi di giorni otto.

La descritta dinamica, tendente all’identificazione dell’esclusiva responsabilità per l’accaduto in capo a (…) ha trovato parziale conferma nelle risultanze istruttorie e, in particolare, dall’escussione testimoniale espletata nel corso del giudizio di primo grado.

Il sig. (…), conducente del camion presente in loco quando il (…) si trovava riverso a terra, dopo aver negato di averlo travolto – circostanza del resto non dimostrata ed anzi smentita dal referto di pronto soccorso ove non risulta alcun trauma da schiacciamento – ha riferito di non aver visto direttamente lo scontro ma di rammentare che la macchina condotta da (…) “era già fuori a metà del parcheggio”, presumendo che lo scontro sia avvenuto “perché la macchina era uscita dal parcheggio”.

Maggiori dettagli sono stati forniti da (…) che, in quella circostanza, si trovava a bordo della Citroen Saxo condotta dalla (…) in qualità di passeggera.

Afferma la teste che, con l’amica, “stavamo uscendo con la macchina dal parcheggio in retromarcia (…) ho visto che c’erano delle macchine quindi non potevamo immetterci nella carreggiata (…) noi eravamo ferme in attesa di immetterci in strada; io avevo visto il (…) in bicicletta che non era stabile, ossia pedalava e barcollava con il manubrio; e poi ho sentito la botta; noi ripeto eravamo ferme; il (…) in bicicletta non era ancora vicino alla macchina, quando è passato noi eravamo ferme e ho sentito una botta contro la macchina”, precisando che “la parte inferiore della autovettura era già fuori dal passo carraio su parte della carreggiata”.

Alla luce di tali rilievi, può ritenersi provata la condotta colposa di (…) che si accingeva ad uscire dal parcheggio e, pur avvedendosi della presenza del ciclista, che peraltro transitava con un incedere incerto, e di altri veicoli, tra i quali il camion condotto dal sig. (…), non poneva in essere alcuna manovra per rimuovere dalla carreggiata l’ostacolo rappresentato dal proprio mezzo che invadeva parzialmente la corsia di marcia.

Non è dunque condivisibile l’assunto del Tribunale laddove ha ritenuto impossibile stabilire precisamente il grado di responsabilità attribuibile a ciascun conducente.

Invero, va riconosciuta a carico della signora (…) la colpa per non avere riposizionato il veicolo nella posizione originaria per evitare di ostacolare il flusso degli altri utenti della strada, peraltro ben percepibili tenuto anche conto delle condizioni di tempo e di luogo presenti al momento della collisione.

Tanto chiarito, occorre procedere alla verifica in concreto del rispetto, da parte dell’altro conducente, di una condotta di guida corretta.

Infatti, quando sussistono elementi per attribuire la colpa dello scontro ad uno dei conducenti, la “prova liberatoria” per il superamento della presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c. deve ritenersi fornita solo laddove il danneggiato dimostri che il comportamento illegittimo della controparte assorba in sé l’intero profilo causale del sinistro e, quindi, di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (C. Ord. n. 4130/2017) atteso che solo ove risulti accertata l’esclusiva colpa di uno dei conducenti, l’altro è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. C. n. 18631/2015). Conseguentemente, il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino ove prevalente, dell’altra parte, deve dimostrare in concreto – anche indirettamente tramite l’accertamento del collegamento eziologico dell’evento dannoso con il comportamento dell’altro conducente – di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico per vedere esclusa, mediante un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno (cfr. C. n. 13271/2016).

Nel caso di specie detta prova liberatoria non è stata fornita dal (…) la cui condotta ha, seppure in una percentuale minore, concorso al verificarsi dell’evento, avendo lo stesso tenuto una condotta di guida distratta ed instabile che non gli ha consentito di sfilare l’ostacolo andando a collidere con il veicolo antagonista che sporgeva dal parcheggio.

Nel ricostruito quadro delle rispettive condotte tenute dai signori (…) e (…), va dunque riconosciuto un concorso di colpa quantificato nella misura del 75% in capo alla conducente del veicolo Citroen Saxo e del residuo 25% in capo al conducente della bicicletta.

Con riferimento a detta percentuale, pertanto, (…) e (…) devono essere condannati al risarcimento dei danni patiti dall’odierno appellante in conseguenza del sinistro.

Sul quantum debeatur si concentrano il secondo e terzo motivo di impugnazione.

Con il secondo motivo di impugnazione, (…) censura il Tribunale per essersi conformato alle risultanze della CTU medico legale svolta nel corso del primo grado di giudizio, senza considerare la grave infermità psichica insorta nel (…) in conseguenza del sinistro per cui si discute, come emergente dalle perizie specialistiche di parte prodotte, del tutto ignorate dall’ausiliario del primo Giudice.

Va preliminarmente osservato che, nel proprio motivo di doglianza, l’appellante si è concentrato esclusivamente sul quadro psicopatologico riscontrabile a carico del sig. (…), ritenendo del tutto errata l’impostazione del Consulente del Tribunale, dr. Gelmi, laddove ha ritenuto che la detta sintomatologia fosse del tutto sovrapponibile a quella già presente e conseguenza di altro sinistro al medesimo occorso in data 13/10/2010, concludendo che la sindrome neuropsichica accusata dal sinistrato, caratterizzata da manifestazioni depressive ed ansiose, non è attribuibile alla lesività riportata nel sinistro di per cui oggi è causa.

In tema di quantificazione del danno risarcibile, stante la notevole discrepanza tra le argomentazioni poste alla base dell’elaborato peritale fatto proprio dal Tribunale rispetto alle opinioni medicospecialistiche allegate da parte appellante, questa Corte ha ritenuto necessario un approfondimento sulla sintomatologia soggettiva lamentata dal sinistrato.

Le risultanze della nuova CTU medico legale espletata, ottenute attraverso un accurato esame clinico e diagnostico svolto con un criterio di indagine serio e razionale rispettoso delle direttive di cui al quesito formulato, sono pienamente condivise da questo Collegio che, ritenendo certi, attendibili e non efficacemente censurati gli approdi del Collegio peritale nominato, può procedere alla quantificazione del danno risarcibile.

Innanzitutto va chiarito che, per quanto attiene al profilo psicopatologico, l’ausiliario da ultimo nominato, dr.ssa (…), è giunta a conclusione sostanzialmente analoga a quella espressa, nel corso del primo grado di giudizio, dal dr. Gelmi.

Secondo la dr.ssa (…), infatti, “In base a quanto rilevato in capo al periziando, si può ritenere che egli abbia avuto uno sviluppo di personalità con tratti di tipo schizoide i cui prodromi erano probabilmente legati all’influenza di un contesto personologico soggettivo e a quella di un contesto familiare già presente precedentemente i due incidenti del 2010 e del 2014”.

Prosegue la consulente affermando che “deve essere tenuto presente che la sofferenza lamentata dal signor (…), pur innegabile, è in gran parte ascrivibile a tratti di personalità preesistenti all’incidente per cui è attualmente indagine e che questi possono costituire un pabulum sul quale si sono slatentizzati i sintomi sviluppatisi dopo i fatti del 2010 e dunque già presenti precedentemente all’incidente del 2014. Questo primo incidente (2010) sembra aver invece costituito una chiave di volta per lo sviluppo di sintomi quali il ritiro, la difficoltà nelle relazioni, i disturbi del sonno, la deflessione del tono dell’umore, l’aumentato arousal, la disfunzionalità di adattamento sociale e la coartazione emotivo affettiva. Anche l’insorgenza di ansia libera e fluttuante, l’improvvisa reattività e la apatia sono elementi appartenenti a una psicopatologia già originatasi reattivamente all’incidente del 2010. Attualmente il soggetto evidenzia una sintomatologia, se non del tutto sovrapponibile, simile a quella già segnalata dalla dottoressa (…) nel 2011. Si può ritenere che il soggetto presenti, accanto a uno Sviluppo (non a un Disturbo) di personalità con Tratti schizoidi e istrionici, un Disturbo Postraumatico da Stress (PTSD) (F 43.10 – 309.81) secondo il DSM 5, Lieve e In remissione parziale, presente da più di dieci anni”.

Conclude il CTU d’appello osservando che “Alcuni elementi (l’ansia, il disturbo del sonno, lo stato di iperarousal, il vissuto ripetitivo dell’esperienza stessa) sembrano essere lievemente più accentuati rispetto a quanto segnalato relativamente all’incidente del 2010, ma si ritiene che – di per sé – abbiano una modesta incidenza sul quadro generale. Pare opportuno tenere presente che la discontinuità con cui il soggetto ha assunto il trattamento farmacologico (antidepressivo, neurolettico ansiolitico e ipnotico) e il rifiuto di considerarsi affetto da qualsivoglia patologia psichica hanno contribuito a una cronicizzazione che avrebbe potuto essere evitata. Si ritiene pertanto che l’incidente del 2014 costituisca un fattore minimamente slatentizzante una sintomatologia prepsicotica già configuratasi in precedenza e che abbia determinato un lieve peggioramento di alcuni dei sintomi preesistenti”.

Sulla base di tale giudizio, pertanto, si evince che il peggioramento di alcuni dei sintomi preesistenti e la loro minima slatentizzazione rappresenti elemento così poco rilevante da non tradursi in un apprezzamento utile in termini di incidenza sul danno riportato dal (…) a seguito del sinistro del 2014.

Infatti le considerazioni di cui sopra hanno portato ad una valutazione del danno biologico, complessivamente considerato, di “assai modesta entità sia dal punto di vista strettamente somatico, ma soprattutto da quello psichico, tenuto conto che, come si è detto, l’evento per cui è causa è risultato essere sostanzialmente un elemento di slatentizzazione ulteriore di un quadro di natura psichica già presente da tempo”, conducendo, mediante accertamento medico legale svolto dal CTU dr. (…), a tale conclusiva quantificazione: “In dipendenza dall’evento lesivo per cui è causa il leso riportò: Trauma contusivo toracoaddominale, escoriazione regione sternale, trauma contusivo-distorsivo caviglia sx con ferita lacero-contusa – la inabilità temporanea parziale al 75% si è protratta per giorni dieci – la inabilità temporanea parziale al 50% si è protratta per giorni quindici – la inabilità temporanea parziale al 25% si è protratta per giorni quindici – residuano postumi permanenti valutabili come danno biologico pari al tre – quattro percento – tali postumi non incidono sulla capacità lavorativa specifica del leso – grado di sofferenza psico – fisica temporanea 2/5 – grado di sofferenza psico – fisica permanente 1/5”.

Alla luce delle suindicate indicazioni, come detto pienamente condivisibili, tenuto conto del grado di sofferenza indicata e dell’età e caratteristiche del danneggiato, il danno subito da (…), in applicazione delle tabelle di Milano 2021, deve essere rideterminato nella complessiva somma di Euro. 5.347,20 per danno biologico permanente ed Euro. 2.595,25 per danno biologico temporaneo, per un totale di Euro. 7.942,45 da ridurre della percentuale corrispondente al grado di corresponsabilità accertata, ottenendo così la somma di Euro. 5.956,84, alla quale andrà detratto l’acconto di Euro. 677,00 versato dalla Compagnia assicuratrice.

In considerazione degli acconti medio tempore versati da (…) ed in applicazione del principio di diritto recentemente affermato dalla Suprema Corte (C. n. 9950/17), la liquidazione del suddetto danno deve avvenire (a) devalutando acconto e credito alla data dell’illecito; (b) detraendo l’acconto dal credito; (c) calcolando interessi compensativi al tasso individuato in via equitativa del 3% ed applicandolo sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo che intercorre dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto e sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata anno per anno, per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva. Sulla somma così complessivamente calcolata sono poi dovuti gli interessi nella misura legale dalla pubblicazione della presente sentenza all’effettivo soddisfo.

Deve inoltre essere riconosciuto all’appellante il risarcimento del danno patrimoniale pari ad Euro. 450,00 per spese mediche e di cura sostenute e documentate, oltre a spese per attività medico legale pari ad Euro. 457,50 (importi già ridotti rispetto al totale di Euro. 1.210,00 in considerazione dell’accertata responsabilità concorrente delle parti nella determinazione del sinistro), con la precisazione che la liquidazione di tale danno di tipo patrimoniale, trattandosi di obbligazione di valuta, implica l’applicazione dei soli interessi dai singoli pagamenti al saldo effettivo.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell’esito complessivo della lite che, pur vedendo accolta solo in parte la domanda risarcitoria formulata da (…), ha comunque registrato una prevalente soccombenza a carico degli appellati, (…) e (…) devono essere condannati, in soli tra loro, alla rifusione in favore di (…) di 3/4 delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio – compensate per la restante quota di 1/4 – da liquidare, come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/14 rapportati al valore del decisum (C. n. 3903/2016) e tenuto della media complessità dei temi dibattuti e dell’effettivo pregio dell’attività difensiva svolta. Vanno infine poste a carico solidale delle parti, nella percentuale di 3/4 a carico di (…)Sai (…), tra loro in solido, e di 1/4 a carico di (…), le spese della CTU espletata in primo grado, come già liquidate, ed in questo grado di appello, come liquidate con separato provvedimento.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…), avverso la sentenza n. 1358/2018 resa dal Tribunale di Busto Arsizio e pubblicata il 25.7.2018, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) in parziale accoglimento dell’appello proposto ed in conseguente riforma della sentenza impugnata,

a) accerta il concorso di responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro avvenuto in data 25.7.2014 nella misura del 75% in capo alla conducente del veicolo di proprietà di (…), assicurato (…) spa, e del residuo 25% in capo a (…) e, per l’effetto,

b) condanna (…) e (…) spa, in solido tra loro, al pagamento in favore di (…), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dallo stesso subito in conseguenza del sinistro occorso, la somma rideterminata di Euro. 5.956,84, detratti gli acconti versati ed oltre interessi e rivalutazione da calcolare con le modalità di cui in motivazione, e di Euro. 907,50 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo effettivo; somme già ridotte della percentuale di corresponsabilità accertata;

2) condanna (…) e (…) spa, in solido tra loro, a rifondere a (…) 3/4 delle spese di lite del primo grado di giudizio, compensate per la restante quota di 1/4, liquidate per l’intero nella complessiva misura di Euro. 4.835,00 per compensi (di cui Euro. 875,00 per la fase di studio, Euro. 740,00 per la fase introduttiva, Euro. 1.600,00 per la fase istruttoria ed Euro. 1.620,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge, oltre contributo unificato;

3) condanna (…) e (…) spa, in solido tra loro, a rifondere a (…) 3/4 delle spese di lite del presente grado di giudizio, compensate per la restante quota di 1/4, liquidate per l’intero nella complessiva misura di Euro. 5.532,00 per compensi (di cui Euro. 1.080,00 per la fase di studio, Euro. 877,00 per la fase introduttiva, Euro. 1.755,00 per la fase istruttoria ed Euro. 1.820,00 per la fase decisionale), oltre al 15% per spese generali forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge, oltre contributo unificato;

4) Pone a carico solidale delle parti, nella percentuale di 3/4 a carico di (…) e (…) spa, in solido tra loro, e di 1/4 a carico di (…), le spese della CTU espletata in primo grado, come già liquidate, ed in secondo grado, come liquidate con separato provvedimento.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 4 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2022

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.