l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione; ed infatti l’esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens -ammessa la ricezione- non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l’inversione dell’onere della prova. Non viola l’art. 2721, comma 1, c.c. il giudice che, relativamente ad un contratto di mutuo concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione.

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Tribunale|Roma|Sezione 17|Civile|Sentenza|5 ottobre 2022| n. 14465

Data udienza 4 ottobre 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE XVII (ex IX)

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado 43321/18 R.G.A.C. vertente

TRA

(…),

elettivamente domiciliata in Roma, piazza (…), presso lo studio dell’avv. Ro.Ca. che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata telematicamente alla comparsa di nuovo difensore depositata in data 31.5.2022;

ATTORE

E

(…),

elettivamente domiciliata in Roma, via (…), presso lo studio dell’avv. Gi.Vi., che la rappresenta e difende in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione;

CONVENUTO

OGGETTO: restituzione somme-mutuo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(…) conveniva in giudizio (…) chiedendo, previo accertamento del relativo credito e previa eventuale fissazione del termine ex art.1817, I comma, c.c., di condannare la parte convenuta al pagamento di complessivi Euro 5.000,00 oltre gli interessi legali maturati, per Euro 84,59 e maturandi sino al saldo.

In particolare, la parte attrice chiedeva detta somma alla figlia convenuta a titolo di restituzione di quanto da essa prestatogli tramite assegno n.(…) emesso il 4.4.2014 ed incassato il successivo 7 aprile.

(…) si costituiva in giudizio eccependo l’incompetenza per connessione per la pendenza di giudizio connesso davanti alla sezione VIII del Tribunale di Roma e chiedendo, nel merito, di rigettare la domanda attorea in quanto infondata, eccependo la natura di donazione degli importi ricevuti.

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte; espletato l’interrogatorio formale della parte convenuta ed esaminata la testimone (…) (rispettivamente figlia e sorella delle parti).

Premesso, riguardo l’eccezione di incompetenza, che l’art. 40 c.p.c. è applicabile solo in caso di procedimenti connessi pendenti in diversi Tribunali (“giudici diversi”) e non davanti allo stesso Tribunale, con ordinanza resa all’udienza in data 11 aprile 2019, che qui si conferma ed a cui ci si riporta, era rigettata la richiesta di riunione.

Nel merito, va premesso che è incontestata la consegna della predetta somma, ma viene eccepito che il versamento era stato fatto a titolo di donazione.

Ciò detto, va considerato preliminarmente che, per condivisibile e costante giurisprudenza della Suprema Corte:

“l’attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell’art. 2697, comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione; ed infatti l’esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l’accipiens -ammessa la ricezione- non confermi, altresì, il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa, ma ne contesti, anzi, la legittimità), essendo l’attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma, ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, determinare l’inversione dell’onere della prova” (cfr., Cass., Sez. II, ordin. n.24328/2017; nello stesso senso cfr. anche Cass., Sez. III, sent. n.6295/2013; in tal senso anche Cass., Sez. II, ordin. n.30944/2018);

“non viola l’art. 2721, comma 1, c.c. il giudice che, relativamente ad un contratto di mutuo concluso in forma orale, ammetta la prova di tale stipulazione a mezzo testimoni, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura ed alla qualità delle parti, nonostante il valore della lite ecceda il limite previsto dalla citata disposizione ((cfr., Cass., Sez. II, sent. n.1751/2018; nello stesso senso Cass. Sez. 6-3, ordin n. 14457/2013);

“la prova per presunzione è consentita in tutti i casi in cui la legge non esclude la prova per testimoni e, quindi, anche nel caso in cui il giudice, ammettendo tale mezzo oltre i limiti fissati dall’art. 2721 primo comma cod. civ., abbia esercitato la facoltà prevista dal secondo comma di detto articolo” (cfr. Cass., Sez. III, sent. n.23692/2004).

Nel caso di specie si ritiene vi siano i presupposti per applicare la deroga del divieto di prova testimoniale (e quindi del divieto di prova tramite presunzioni) di cui al secondo comma dell’art.2721 c.c., considerato il rapporto di parentela intercorrente tra le parti e la prova della consegna dell’importo in parola.

In ordine all’istruttoria orale espletata, premesso che l’interrogatorio ha solo fini confessori, si rileva come la parte convenuta non abbia reso dichiarazioni confessorie sul punto, ribadendo la propria versione circa la natura donativa del versamento della somma in oggetto, di cui confermava la ricezione.

Il teste escusso riferiva che, effettivamente, a seguito della vendita di un negozio i genitori avevano fatto varie regalie a figlie e nipoti, ma che la somma in questione era stata data a titolo di prestito.

A fronte della predetta risultanza probatoria, si rileva come dalla documentazione allegata dalla parte convenuta non emergono elementi univoci da cui trarre che la consegna dell’importo in questione fosse stata effettuata a titolo di donazione.

Ritenuto, quindi, provato, a seguito delle risultanze della prova testimoniale, che l’importo di Euro 5.000,00 in discussione era stato consegnato dalla (…) a (…) a titolo di prestito, quest’ultima va condannata alla restituzione di detta somma, oltre gli interessi moratori, nella misura legale dalla domanda al saldo (non era stata pattuita la debenza di interessi corrispettivi).

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario della parte attrice.

In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in riferimento allo scaglione relativo all’effettivo valore della causa.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accertato il relativo credito, condanna (…) al pagamento, in favore di (…), dell’importo di Euro 5.000,00, oltre gli interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna (…) alla rifusione, in favore di (…), delle spese di lite, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, che si liquidano complessivamente in Euro 2.898,00, di cui Euro 2.800,00 per compensi ed Euro 98,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma il 4 ottobre 2022.

Depositata in Cancelleria il 5 ottobre 2022.

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Avv. Umberto Davide

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