È noto che il dipendente, una volta cessato il rapporto di lavoro, resta libero di scegliere la propria attività lavorativa (sia essa in forma autonoma o subordinata), potendo anche svolgere attività in concorrenza con il precedente datore di lavoro, salvo che abbia sottoscritto un valido patto di non concorrenza, finalizzato proprio a tutelare l’interesse aziendale ad evitare che un proprio dipendente svolga attività in concorrenza successivamente alla cessazione del rapporto. Gli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all’azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l’imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l’attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un “pactum sceleris”, ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l’attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale. La concorrenza sleale per “illecito sviamento di clientela” rimane “un concetto estremamente vago e non tipizzato e, quindi, non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto, etc.), dovendosi precisare che il tentativo di sviare la clientela (che non “appartiene” all’imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per apprezzare, nel caso concreto, i requisiti della fattispecie di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). È, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori.

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Tribunale|Perugia|Sezione L|Civile|Sentenza|23 agosto 2022| n. 200

Data udienza 23 agosto 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PERUGIA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile n. 288/2016 Ruolo (…) Lav. Prev. Ass., promossa da

(…) s.p.a. con socio unico (avv.ti MA.FA. e NI.FR.)

– ricorrente –

contro

(…) (avv. GI.LU.)

– resistente –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26 febbraio 2016, (…) s.p.a. con socio unico (d’ora in avanti (…)) si è rivolta a questo Tribunale per sentire accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta posta in essere dal convenuto (…), l’infondatezza di ogni pretesa traente fondamento dalle prestazioni di agenzia espletate e dalla cessazione del rapporto e, da ultimo, ottenere la condanna del convenuto (…) al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella complessiva somma di Euro 115.250,09 oltre al danno di immagine concorrenziale.

La società ricorrente ha allegato, in fatto e in diritto, a fondamento dell’azione:

– di aver avuto alle dipendenze (…) come agente viaggiatore piazzista fino alla data delle dimissioni 12 novembre 2015, precedute e seguite dallo svolgimento di attività di promozione e vendita di prodotti di alcune aziende concorrenti (S. srl, (…) srl, (…) srl);

– di aver trattenuto, a causa di tale condotta illegittima, sulle competenze di fine rapporto di (…) la somma di Euro 872,30 Euro a titolo di acconto sul maggior danno subito;

– di ritenere responsabile il convenuto, poi assunto da aziende concorrenti per la medesima attività di agenzia, della violazione dell’art. 2105 c.c. che, integrandosi con gli art. 1175 e 1375 c.c., impone al lavoratore di “… tenere un comportamento leale nei confronti del datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente … ” nonché della violazione degli obblighi posti dall’art. 2598 c.c. e per aver utilizzato le conoscenze commerciali acquisite presso la (…) nella gestione dei rapporti commerciali con la nuova clientela, operante nel medesimo settore;

– di aver subito per le descritte condotte illecite del convenuto (…) danni quantificabili come segue: i) 18.358 Euro per il calo di vendite registrato negli ultimi due mesi di lavoro del resistente presso la S.; ii) 96.892,90 Euro per la riduzione delle vendite registrate dopo la cessazione del rapporto di lavoro a causa dello sviamento della clientela posto in essere dal G.; iii) ulteriori danni da perdita dell’immagine da quantificarsi in via equitativa.

Ritualmente evocato in giudizio, il resistente si è costituito contestando in fatto e in diritto gli assunti avversari ed evidenziando, in particolare:

– che, poco dopo l’assunzione presso la (…) quale viaggiatore e piazzista per la provincia di Vicenza (con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 2 gennaio 2010), aveva visto estendersi la zona di competenza alla provincia di Belluno e, a settembre 2015, di aver ricevuto dalla società ricorrente, in persona del capo area Felicioni, richiesta di dimissioni e proseguire l’attività nella stessa zona con il mandato di agente commerciale;

– rifiutata la proposta, di aver patito negativa reazione della (…) e una serie di comportamenti pregiudizievoli e “… atti al limite dello stalking al fine di …” ottenerne “… le dimissioni e l’accettazione della richiesta di trasformazione del rapporto …” e, pertanto, di essersi determinato a comunicare alla (…) in data 12 novembre 2015 le proprie dimissioni continuando a lavorare “diligentemente” fino al termine dell’anno;

– di aver iniziato a lavorare in data 8 gennaio 2016 per (…) srl e di aver ricevuto da (…) nel febbraio 2016 sia una comunicazione che sarebbero state trattenute in acconto al maggior danno subito le competenze di fine rapporto, pari ad Euro 872,30 sia una fattura per “recupero auto aziendale” di Euro 480,00 nonostante le diverse e non onerose modalità di riconsegna dell’auto aziendale già pattuite prima della cessazione del rapporto;

– di essere del tutto estraneo alle condotte pregiudizievoli affermate nella narrativa del ricorso e, invece, di aver sempre svolto con “… diligenza e probità …” i compiti affidati e, anche se non vincolato da alcun patto di non concorrenza con la (…), di non aver mai lavorato né per la (…) srl né per la (…) srl”;

– di non essere responsabile di alcuna violazione degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona fede previsti dagli artt. 2105, 1175 e 1375 c.c. non avendo mai trattato affari in concorrenza con il datore di lavoro e mai divulgato informazioni riservate alle aziende concorrenti né posto in essere, dopo le dimissioni, condotte riconducibili alle fattispecie poste dagli artt. 2043 e 2598 c.c. non avendo mai svolto alcuna autonoma attività di agenzia al fine di commercializzare i prodotti di (…) srl e di essersi limitato a visitare, del tutto legittimamente, quando dipendente di (…) srl, alcuni clienti del resto abituati a ricevere visite di vari agenti del settore in rappresentanza di diversi fornitori di prodotti concorrenziali, scelti in definitiva in base alle offerte ritenute di volta in volta migliori;

– di ritenere infondate nell’an e nel quantum le pretese risarcitorie di controparte pur osservando che: i) il calo degli ordini registrato negli ultimi mesi del 2015 non poteva attribuirsi alle denunciate attività a favore di altre aziende ma, piuttosto, alla riduzione della zona di competenza disposta dalla datrice di lavoro e dell’annullamento da parte di (…) di un ordine già concluso grazie alla sua intermediazione: annullamento che avrebbe determinato definitiva perdita del cliente “Aimeri Ambiente”; ii) il calo di fatturato denunciato dalla (…) per i primi mesi del 2016 non poteva ritenersi ascrivibile all’illecita attività concorrenziale dedotta ma, piuttosto, “… alla incapacità dei venditori o degli agenti … subentrati e alla incapacità dell’azienda di istruire i nuovi collaboratori, i quali, evidentemente, sono stati mandati allo sbaraglio”;

Dichiarata l’inammissibilità della domanda riconvenzionale di (…), in difetto di idonea istanza di differimento della vocatio in ius in conformità alla previsione posta dall’art. 418 c.p.c., espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione e consentito contraddittorio delle parti in ordine alle produzioni documentali offerte da parte ricorrente ad udienza ex art. 420 c.p.c. del 31 maggio 2017, la causa è stata istruita mediante audizione dei testi di parte ricorrente ((…), (…), (…), (…) e (…)) e dei testi di parte resistente ((…), (…) e (…)), nonché mediante espletamento dell’interrogatorio formale di (…) e, ad esito è stata discussa e decisa con sentenza ai sensi dell’art. 429 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.

La società ricorrente ha chiesto la condanna di (…) al risarcimento dei danni sia per aver commercializzato, quando ne era dipendente, prodotti (…) S.r.l. (società operante nel medesimo settore) e tentato di “portare alla concorrenza altri colleghi” sia, dopo la cessazione del rapporto di lavoro, per aver violato le regole poste dagli artt. 2598 c.c., n. 3 e 2043 c.c., utilizzando conoscenze commerciali acquisite al fine di continuare a svolgere attività concorrenziale per imprese operanti nel medesimo settore (segnatamente, (…) S.r.l.).

Così delineato il perimetro del thema decidendum, ritiene questo Giudice che il complessivo esame delle risultanze processuali non consente alcun riscontro idoneo, ai sensi dell’art. 2697 c.c., alle pretese risarcitorie evocate nei confronti di (…) né in costanza né dopo la cessazione del rapporto di lavoro per cui è causa.

L’attività di promozione e vendita di prodotti di società concorrente – (…) S.r.l. – rimane condotta del tutto indimostrata.

Privo di pregio in tal senso risulta il biglietto da visita (…) S.r.l. recante il nominativo del convenuto: elemento non decisivo né rispetto alla consegna che ne sarebbe stata operata in favore della clientela della società ricorrente da parte del medesimo (…) né rispetto alla cronologia di tale ipotetica consegna (riferita nel ricorso ai primi di dicembre 2015).

Sul punto i testi (…) (assegnatario dei compiti e delle zone già affidate a (…) dopo le dimissioni da (…) S.p.a.) e (…) (agente di commercio della (…) S.p.a.), nel riferire di aver visto da alcuni clienti il biglietto da visita recante il nominativo di (…), non hanno svolto alcuna ulteriore precisazione di ordine temporale che consenta di collocare l’accaduto nel periodo in cui (…) era ancora dipendente della (…) S.p.a., avendo il teste (…) pure riferito con precisione che “Nei primi mesi dell’anno – ossia in gennaio febbraio 2016 – alcuni clienti (…) mi hanno detto che il signor (…) era passato alla concorrenza”.

Risulta poi documentalmente provata assunzione del resistente alle dipendenze di (…) S.r.l. in forza di contratto di lavoro stipulato in data 8.1.2016 e, al contempo, si desume dalle testimonianze assunte che tutto il materiale utile all’attività di promozione di prodotti veniva consegnato ai dipendenti solo dopo la formale assunzione (il teste (…) ha precisato che “… di prassi e, dunque, anche con riferimento al (…), i nostri agenti hanno accesso alla piattaforma on line, ai cataloghi cartacei ed al campionario solo dal giorno successivo alla stipula del contratto; escludo, quindi, che (…), prima di allora, abbia potuto effettuare consegna di cataloghi oppure consegnare biglietti da visita – viene seguita una serie di operazioni dalla direzione personale solo a contratto concluso – nella zona di sua pertinenza”).

Identica irrilevanza probatoria va riferita alla mail di richiesta capi di prova inviata in data 21.1.2016, dal fornitore (…), alla società ricorrente: missiva unicamente utile a dimostrare riscontro, ad indirizzo del (…) presso (…), di un’offerta della (…) S.r.l. del 17.12.2015.

Con riguardo alla vicenda relativa al cliente (…) S.p.a., va inoltre osservato che nemmeno dalle dichiarazioni dei testi si possono trarre elementi utili a confortare la ricostruzione dei fatti desumibile dalla narrativa del ricorso: se ne desume soltanto che il codice identificativo riportato nella mail non corrispondeva a quello di alcuna offerta presentata da (…) s.p.a. e che si trattava, quindi, di riscontro ad un’offerta presentata da altra azienda (cfr. deposizione di (…), il quale ha riferito soltanto che “le offerte generate da tutti gli agenti vengono memorizzate nel server aziendale; io – solo in caso di necessità – effettuo controlli o verifiche. Per (…), ricordo di essere entrato nel server solo per controllare se quella di (…) era o meno una nostra offerta perché sulla mail mandata a (…) c’era un codice numero identificativo; all’esito di questa verifica, utilizzando tale codice – numero identificativo, non ho trovato nulla sul nostro server”).

Di contro, proprio la data di invio della mail (21.1.2016), rende verosimile la contraria versione dei fatti offerta dal convenuto, laddove costui ha riferito che, una volta assunto dalla (…) S.r.l. e richiesta al direttore commerciale l’assegnazione del cliente (…) S.p.a. (servito anche dalla (…) S.r.l.) aveva ricevuto riscontro dell’offerta già presentata il 17.12.2015 dal collega (…), verosimilmente per errore di digitazione di indirizzo del destinatario nel dominio di (…) S.p.a. e non nel dominio di (…) S.r.l. ( ? “dato che gli indirizzi mail erano molto simili ? La mail che avevo alle dipendenze della società ricorrente era dario.grandelis@sirsafety.it e la mail con la nuova società era dario.grandelis@safety.com” (cfr. interrogatorio formale di (…)).

Ulteriore conforto a tale ricostruzione della vicenda (…) (dell’errore nella digitazione dell’indirizzo mail del destinatario della missiva) si trae dalla deposizione del teste (…), il quale ha affermato: “fui io a chiamare il cliente ed a chiedere informazioni riguardo alla mail ed a ricevere dal mittente risposta che si era sbagliato, scusandosi, e che non era da inviare alla (…) ?. concluse la telefonata scusandosi perché si era sbagliato” sicchè è lecito supporre che la cliente possa essere stata indotta in errore anche dal fatto che il (…) aveva inviato, solo pochi giorni prima (11.12.2015), un’offerta di acquisto per gli stessi prodotti, per conto della (…) S.p.a. essendone ancora dipendente (cfr. doc. n. 17 di parte resistente).

Né è dato evincere dimostrazione dell’effettivo svolgimento da parte del (…) di attività di promozione e vendita di prodotti (…) S.r.l. quando costui era ancora alle dipendenze della società ricorrente (nei mesi di novembre e dicembre 2015) dalle ulteriori deposizioni testimoniali: il teste (…) – contitolare dell’azienda (…) S.r.l. – nel confermare il contenuto della dichiarazione allegata da parte resistente (doc. n. 14 fasc. (…), in cui afferma che “fino al mese di dicembre 2015, il Sig. (…) ha pubblicizzato e venduto solo i prodotti di (…) S.p.a.”), ha ribadito che “fino alla fine del 2015 il signor (…) – referente (…) – ha avuto contatti con noi solo ed esclusivamente per la promozione vendita di prodotti (…). Poi ci siamo sentiti l’anno dopo – sicuramente non in gennaio ma a febbraio marzo … Prima che (…) passasse alla (…) non avevamo mai ordinato o acquistato alcun prodotto da tale società; noi abbiamo saputo che (…) era passato a (…) a febbraio marzo 2016 … Fino a dicembre 2015 abbiamo sempre acquistato da (…) tramite (…)”.

Allo stesso modo, (…), dipendente della (…) Soc. Coop.va, ha anch’egli confermato di aver sottoscritto la dichiarazione allegata da parte resistente (doc. 13 fasc. (…)), precisando che fino a dicembre 2015 l’attività di pubblicizzazione e vendita svolta da (…) ha riguardato esclusivamente i prodotti (…) S.p.a..

Nè lascia spazio ad equivoci sul punto la deposizione di (…), il quale ha chiarito che “Nel periodo in cui svolgevo attività di promozione vendite per (…) solo nella provincia di Belluno – ossia per tutto il mese di novembre 2015 ed anche dicembre 2015, fino al Natale – non ho mai avuto occasione di constatare che (…) aveva svolto attività di promozione e vendita prodotti in favore delle società di cui mi si chiede ((…), (…) e (…))”.

Tanto al pari del teste (…), che ha affermato che i clienti visitati insieme a (…) nel mese di gennaio 2016, si limitarono a riferire che “(…) era passato alla concorrenza e che aveva già trattato alcuni prodotti della (…) S.r.l.” senza offrire dettagli a riguardo né in ordine al tipo di prodotti in questione né sui tempi delle attività commerciali apoditticamente menzionate.

Nulla hanno saputo riferire in proposito gli ex colleghi (…) e (…) circa i tentativi del (…) di sottrarre dipendenti all’ex datrice di lavoro per “portarli alla concorrenza”: il teste (…) ha riferito che (…) si sarebbe limitato ad “accennare” alla ricerca di personale da parte della (…) S.r.l. – intenzionata ad “ampliare il numero dei collaboratori nel settore vendite”- in occasione di una chiacchierata tra colleghi avvenuta negli ultimi mesi 2015 mentre, secondo quanto riferito dal teste (…) – fu proprio (…), di sua iniziativa, successivamente, a richiedere “… un incontro con la direzione commerciale …” per “… verificare quali prospettive ci fossero, in (…), per essere inserito nella rete commerciale”, specificando solo, quanto al ruolo di (…) nella vicenda, che nel mese di gennaio 2016, su sua richiesta, gli aveva procurato un contatto con il responsabile commerciale signor B..

Nessun riscontro, dalle evidenze probatorie accennate, si desume circa l'”invito” che il (…) avrebbe rivolto a (…) di andare a lavorare presso la (…) S.r.l. mentre, il teste (…), pur confermando la sottoscrizione della dichiarazione resa (doc. n. 4 prodotto dal ricorrente all’udienza del 31.5.2017) in cui riferisce di una richiesta espressa di “interrompere i rapporti con la (…) e di andare a collaborare con la (…) o con altra azienda del medesimo gruppo”, ricevuta da (…) nel novembre/dicembre 2015, definisce in modo significativamente diverso i termini del coinvolgimento del (…) rispetto alla sua assunzione presso la (…) S.r.l..

(…) precisa infatti che (…), quando – “all’epoca, verso il mese di dicembre 2015” – lo informò della sua decisione di dimettersi dalla (…) S.p.a. e di andare a lavorare in altra azienda, semplicemente gli “disse” che poteva sostenere un colloquio di selezione con questa azienda, “sapendo che” anche lui – in (…) da tanto tempo – era “abbastanza demotivato” e stava cercando qualcos’altro; il teste P. specifica inoltre che, a fronte dell’esito positivo del colloquio, decise di dimettersi da (…) S.p.a. per farsi assumere dalla (…) S.r.l. “ritenendo migliorativo il contratto proposto da (…)”. Si trattò dunque di decisione presa da P. in totale autonomia, indipendentemente da indimostrate pressioni esercitate dal collega conosciuto in (…), (…).

Alla luce di quanto esposto va dunque esclusa ogni responsabilità risarcitoria del convenuto (…) derivante dalla violazione dell’obbligo di fedeltà posto dall’art. 2105 c.c.

Analoga valutazione di infondatezza va riservata alla pretesa risarcitoria derivante dalla fattispecie prevista dall’art. 2598, n. 3 c.c. o dalla violazione del canone generale posto dall’art. 2043 c.c.

È noto che il dipendente, una volta cessato il rapporto di lavoro, resta libero di scegliere la propria attività lavorativa (sia essa in forma autonoma o subordinata), potendo anche svolgere attività in concorrenza con il precedente datore di lavoro, salvo che abbia sottoscritto un valido patto di non concorrenza, finalizzato proprio a tutelare l’interesse aziendale ad evitare che un proprio dipendente svolga attività in concorrenza successivamente alla cessazione del rapporto.

Valga in proposito il canone ermeneutico posto, in tema di concorrenza sleale, da Cass. Civ. sez. I, n. 18772/2019 che, in applicazione di orientamento consolidato, sancisce che: “Gli atti di concorrenza sleale di cui all’art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all’azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l’imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l’attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell’interesse di quest’ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un “pactum sceleris”, ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell’esistenza di una relazione di interessi tra l’autore dell’atto e l’imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l’attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale.” (in senso conforme, già Cass. Civ. Sez. II, n. 9117/2012).

Posto il principio di diritto evidenziato la Suprema corte ha altresì precisato che la concorrenza sleale per “illecito sviamento di clientela” rimane “un concetto estremamente vago e non tipizzato e, quindi, non assimilabile ad altre figure sintomatiche di concorrenza sleale scorretta elaborate in modo tradizionalmente consolidato dalla giurisprudenza (storno di dipendenti, violazione di norme pubblicistiche, boicottaggio, vendita sottocosto, etc.), dovendosi precisare che il tentativo di sviare la clientela (che non “appartiene” all’imprenditore) di per sé rientra nel gioco della concorrenza, sicché per apprezzare, nel caso concreto, i requisiti della fattispecie di cui all’art. 2598, n. 3, c.c. e ritenere illecito lo sviamento occorre che esso sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categoria). È, quindi, evidente che non sia sufficiente il tentativo di accaparrarsi la clientela del concorrente sul mercato nelle sue componenti oggettive e soggettive, ma è imprescindibile il ricorso a un mezzo illecito secondo lo statuto deontologico degli imprenditori”.

Tali essendo le regole di giudizio, gli assunti del ricorrente in ordine ad un’illecita attività di sviamento della clientela posta in essere da (…) dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della ricorrente risultano evidentemente privi di pregio sia a livello assertivo (stante il contenuto del tutto generico delle condotte attribuite all’ex dipendente) sia, in ogni caso, a livello probatorio.

Nel ricorso la (…) S.p.a. asserisce genericamente che il Sig. (…) ha “utilizzato le conoscenze commerciali da esso acquisite presso la precedente datrice di lavoro”, senza allegare, in difetto di alcun vincolo negoziale derivante da un patto di non concorrenza, alcuna precisa condotta illecita che consenta di qualificare come ingiusto il danno eventualmente procurato alla società ex datrice di lavoro.

Quanto ai risultati della prova testimoniale assunta è sufficiente evidenziare che il teste (…) – con ricostruzione dei fatti lineare, dettagliata e coerente della cui attendibilità non ha questo giudice ragione di dubitare – ha riferito di aver appreso da alcuni clienti, nei primi mesi del 2016, del passaggio di (…) alla concorrenza, ma non anche di “offerte specifiche” presentate dal resistente, ovvero di “ordini effettuati” suo tramite, pure precisando, riguardo al cliente (…), che “verso fine 2016 …” gli venne comunicato “.. che non avrebbero più acquistato da noi perché avrebbero comprato da (…)”, senza alcun riferimento al fatto che, per tali nuovi acquisti, sarebbero stati seguiti proprio dal convenuto e, riguardo al cliente (…), che la titolare gli aveva riferito di acquistare prodotti da (…) ma “non direttamente da (…)”, cambiamento di partner commerciale reputato necessario per i prezzi migliori rispetto a quelli praticati da (…) per identici prodotti.

Identica valutazione di convenienza commerciale nel cambio del fornitore (safe in luogo di (…)) risulta dalla deposizione del teste (…) (già cliente di (…)), il quale ha specificato che “fino a marzo 2016 abbiamo continuato a ricevere proposte da (…) tramite nuovo agente di vendita, ma la mia azienda ha valutato come più convenienti le proposte di (…) srl”.

Tanto basta per ritenere che nel caso di specie, pur ammessa acquisizione di clienti da parte di (…), ciò non si verificò per effetto di un’attività illecita posta in essere dal resistente quanto, piuttosto, per effetto della maggiore convenienza delle sue offerte commerciale.

Depone nello stesso senso la vicenda (…) S.p.a., che dimostra che i clienti – anche prima del passaggio di (…) S.r.l. e a prescindere dalla tesi del compimento di specifici atti di concorrenza sleale – confrontavano tra loro le diverse offerte presentate dai fornitori, nell’ottica di legittime valutazioni in regime di libero mercato concorrenziale tra imprese operanti nello stesso territorio e per lo stesso settore merceologico.

Alla luce delle superiori considerazioni, in assoluto difetto dei requisiti integrativi delle pretese vantate da parte del ricorrente, il ricorso va rigettato.

Stante l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal resistente – in difetto di idonea istanza di differimento della vocatio in ius in conformità alla previsione posta dall’art. 418 c.p.c. – le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione di 1/5.

I residui 4/5 di tali spese seguono la soccombenza e vengono liquidati come in dispositivo sulla base dei nuovi parametri approvati con D.M. n. 55 del 2014, tenendo altresì conto:

– degli incombenti espletati e dell’impegno professionale richiesto dalla controversia;

– del rilievo che l’abrogazione del sistema tariffario ad opera dell’art. 9 D.L. n. 1 del 2012 conv. In L. n. 27 del 2012 ha escluso il carattere vincolante dei parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:

– respinge il ricorso;

– dichiara l’inammissibilità della domanda riconvenzionale di parte resistente;

– compensa le spese di lite tra le parti in ragione di 1/5 e pone a carico della società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, i residui 4/5 di tali spese, liquidate pro quota in complessivi Euro 4.500,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n. 55 del 2014, IVA e CAP come per legge.

Così deciso in Perugia il 23 agosto 2022.

Depositata in Cancelleria il 23 agosto 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.