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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 20 luglio 2017, n. 17963

 Nel caso di responsabilita’ derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualita’ di “assicurato” puo’ essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilita’ civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’articolo 2054 c.c., comma 3. Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avra’ stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti. Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilita’ civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non puo’ nemmeno assumere la qualita’ di “assicurato” ai sensi dell’articolo 1904 c.c., ne’ pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore

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Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 20 luglio 2017, n. 17963

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10746-2016 proposto da:

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 150/2015 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 14/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che la Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza del 2-14 luglio 2015 ha accolto l’appello proposto da (OMISSIS) contro sentenza del Tribunale di Gela n. 185/2009, rigettando la domanda di rivalsa nei suoi confronti proposta dall’assicurazione (OMISSIS) (all’epoca (OMISSIS) S.p.A.) in relazione ad un sinistro stradale;

rilevato che la compagnia assicuratrice avverso tale sentenza ha proposto un ricorso articolato in due motivi – illustrati anche in memoria -, e che l’intimato (OMISSIS) non si e’ difeso;

rilevato che il primo motivo del ricorso denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969 n. 990, articolo 18 e articolo 12 preleggi per avere il giudice d’appello ritenuto che (OMISSIS) non sia l'”assicurato” di cui al citato articolo 18 e dal quale la compagnia assicurativa intenderebbe avere rivalsa, affermando invece che il (OMISSIS) era stato soltanto il contraente del contratto di responsabilita’ civile, e che pertanto l’azione di rivalsa, nel caso in esame, avrebbe dovuto essere esercitata nei confronti del proprietario del veicolo;

rilevato che, ad avviso del ricorrente, avendo l’azione di rivalsa natura contrattuale, legittimato passivo rispetto ad essa e’ chi ha stipulato il contratto assicurativo;

rilevato che pure il secondo motivo, denunciante violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 e 1371 c.c., adduce, in sostanza, che legittimato passivo rispetto alla azione di rivalsa sarebbe (OMISSIS);

ritenuto che pertanto i motivi devono essere vagliati congiuntamente;

rilevato che il perno della prospettazione del ricorrente sta nel ruolo di contraente del contratto assicurativo di (OMISSIS), cosi’ deviando, pero’, dalla corretta percezione del contenuto di un contratto assicurativo per responsabilita’ civile;

rilevato, infatti, che il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, identifica nell'”assicurato” il soggetto che gode della copertura assicurativa, essendo responsabile del sinistro, e nei cui confronti pertanto e’ proponibile la rivalsa, onde (cfr. articolo 1891 c.c.), nel caso in cui chi stipula la polizza non sia qualificabile responsabile del sinistro, in quanto non sia ne’ proprietario del veicolo ne’ conducente dello stesso, la contrae “per conto altrui o per conto di chi spetta”; correlativamente la norma ratione temporis applicabile nel caso di specie, cioe’ l’articolo 18 L. n. 990 del 1969, riconosce il diritto della compagnia assicuratrice al regresso nei confronti di chi e’ responsabile del sinistro;

rilevato che questo insegnamento e’ stato recentemente ribadito da Cass. sez. 3, 2 dicembre 2014 n. 25421, che, nella sua chiara motivazione, tra l’altro osserva: “Il regresso… e’ accordato dalla L. n. 990 del 1969, articolo 18, all’assicuratore nei confronti dell’assicurato. “Assicurato”, ai sensi dell’articolo 1904 c.c., e’ il titolare dell’interesse esposto al rischio. Nell’assicurazione della responsabilita’ civile, l’interesse protetto dal contratto e’ quello a non patire un depauperamento del proprio patrimonio in conseguenza di domande risarcitorie proposte da terzi. Nel caso di responsabilita’ derivante dalla circolazione dei veicoli, pertanto, la qualita’ di “assicurato” puo’ essere rivestita soltanto dalle persone la cui responsabilita’ civile potrebbe sorgere per effetto della circolazione del mezzo: e quindi il conducente, il proprietario o le altre persone indicate dall’articolo 2054 c.c., comma 3. Per contro, colui il quale si limiti a sottoscrivere il contratto di assicurazione della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di un dato veicolo ed a pagare il relativo premio, ma non sia proprietario del mezzo, avra’ stipulato un’assicurazione per conto altrui se non prevede di condurre giammai il mezzo assicurato ed un’assicurazione per conto di chi spetta se preveda di guidarlo alternandosi con altri conducenti. Nell’uno come nell’altro caso, se al momento del sinistro il veicolo era condotto da persona diversa dal contraente, questi non va incontro ad alcuna responsabilita’ civile nei confronti del terzo danneggiato: e non essendo responsabile, non puo’ nemmeno assumere la qualita’ di “assicurato” ai sensi dell’articolo 1904 c.c., ne’ pertanto trovarsi esposto all’eventuale regresso dell’assicuratore” (su questa linea v. sempre in motivazione Cass. sez. 3, 9 luglio 2009 n. 16135);

ritenuto, in conclusione, che il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese dal momento che l’intimato non si e’ difeso;

ritenuto che peraltro sussistono Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, ex articolo 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.