Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 6 aprile 2018, n. 15488

il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non puo’ sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398).

 

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Corte di Cassazione, Sezione 5 penale Sentenza 6 aprile 2018, n. 15488

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

nel procedimento a carico di quest’ultimo;

avverso l’ordinanza del 11/09/2017 del TRIB. LIBERTA’ di FORLI’;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANGELO CAPUTO;

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di Cassazione Dott. Orsi Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 11/09/2017, il Tribunale di Forli’ ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse di (OMISSIS), indagato per il reato di bancarotta da formazione fittizia del capitale sociale di (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita il (OMISSIS), avverso il decreto di perquisizione e sequestro del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Forli’ avente ad oggetto il titolo obbligazionario del valore di mille cruizeros emesso il 17/01/1959 dalla (OMISSIS) S.A., ora (OMISSIS) S.A..

Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale di Forli’ ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), attraverso il difensore avv. (OMISSIS), articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.

Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. L’eventuale accoglimento del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento farebbe venir meno il presupposto oggettivo del reato, laddove nel valutare i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente l’ordinanza impugnata si e’ basata sulla sola consulenza elaborata con riferimento ad altro procedimento e non su una consulenza ad hoc sul titolo sequestrato, che concorreva alla costituzione del capitale originario, sicche’ non rileva ai fini della configurazione del reato contestato.

Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione e falsa applicazione della legge penale in ordine alla sussistenza del periculum in mora.

La difesa aveva chiesto la restituzione del titolo al fine di consentire la sua sottoposizione a perizia nell’ambito di un procedimento penale nei confronti del ricorrente, che aveva gia’ rappresentato al curatore la sua consegna a titolo di garanzia dei creditori, il che esclude il rischio di pregiudizio effettivo del diritto d credito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.

Il primo motivo e’ inammissibile per plurime, convergenti ragioni.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692): l’ordinanza impugnata e’ immune dai vizi indicati, laddove il ricorrente denuncia anche formalmente – meri vizi di motivazione, insindacabili in questa sede.

D’altra parte, le doglianze presentano concorrenti profili di manifesta infondatezza: quanto alla pendenza del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, e’ sufficiente ricordare l’insegnamento delle Sezioni unite secondo cui il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta non puo’ sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398); quanto alla perizia, il Tribunale di Forli’ ha precisato che la stessa aveva ad oggetto titoli analoghi a quello sequestrato, in relazione ai quali i diritti associati sono risultati prescritti e, dunque, inesigibili, rilievo, questo, all’evidenza del tutto idoneo a dar conto del fumus commissi delicti, mentre l’eventuale espletamento di un accertamento specifico sul titolo sequestrato e’ correttamente individuato dall’ordinanza impugnata a fondamento dell’esigenza probatoria giustificativa del vincolo; la destinazione del titolo alla formazione del capitale e non al suo aumento non esclude certo la configurabilita’ del reato di cui all’articolo 2632 c.c..

Anche il secondo motivo e’ inammissibile, per plurime, convergenti ragioni. Esso, oltre a denunciare, in buona sostanza, incensurabili vizi motivazionali, omette di confrontarsi con le finalita’ di accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711) puntualmente indicate dal Tribunale di Forli’, risultando, pertanto, del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

Alla declaratoria d’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

 

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Avv. Umberto Davide

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