il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce (unicamente, ndr) l’effetto di circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace.

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Corte d’Appello Brescia, Sezione 1 civile Sentenza 7 febbraio 2019, n. 246

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Donato Pianta – Presidente rel.

Dott. Giuseppe Magnoli – Consigliere

Dott. Maria Tulumello – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n.1162/2017 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 29 maggio 2017 di e posta in decisione all’udienza collegiale del 14/11/2018

da

(…) SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, rappresentata e difesa dall’avv. Tu.Ma. del foro di Bergamo, procuratore domiciliatario come da procura in calce all’atto di citazione in appello

APPELLANTE

contro

(…), rappresentato e difeso dall’avv. Pa.Sa., del foro di Bergamo e dall’avv. Ch.Om. del foro di Bergamo, entrambi procuratori domiciliatari come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel grado

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 20 ottobre/28 novembre 2016 n. 3480.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 26 settembre 2014, (…) aveva convenuto la (…) Società Cooperativa per Azioni (in seguito (…)) avanti al Tribunale di Bergamo e, premesso, in sintesi,

1) di essere amministratore unico e comproprietario della società (…) s.r.l., costituita in data 16/12/2003 allo scopo di realizzare un complesso turistico in Liguria;

2) che la predetta società aveva acquistato in data 08/11/2004 il complesso immobiliare “(…)” sito a (…) mediante finanziamento con mutuo ipotecario concesso da (…) s.p.a.;

3) che la stessa nell’ottobre 2005 aveva aperto il rapporto di conto corrente (n. (…)) presso la filiale di (…) di (…), con contestuale sottoscrizione di fideiussione omnibus da parte degli allora soci;

4) che, nel novembre 2005, (…) s.r.l. aveva incorporato la società (…) s.a.s., proprietaria di un complesso immobiliare turistico sito a (…);

5) che in data 30/06/2006 (…) s.r.l. aveva sottoscritto con (…) un’apertura di credito in conto corrente di Euro 1.500.000,00, con garanzia ipotecaria sugli immobili di C., al fine di acquistare il complesso immobiliare “(…)”;

6) che in data 2/10/2009 era stata deliberata la scissione parziale della società (…) s.r.l. in due società di nuova costituzione, V.G. s.r.l. e (…) s.r.l., quest’ultima assegnataria degli immobili di C.;

7) di aver ricevuto nel novembre 2013 da parte di (…) comunicazione circa il trasferimento degli affidamenti e delle garanzie da (…) s.r.l. a (…) s.r.l., tempestivamente contestata;

8) di aver ceduto a terzi le quote della società (…) s.r.l. in data 18/12/2013;

9) di aver ricevuto da (…), a gennaio 2014, il rapporto di sintesi della fideiussione relativo all’anno 2013, il quale, indicando come soggetto beneficiario della fideiussione la società (…) s.r.l., ne riportava un’esposizione debitoria pari ad Euro 00,00;

10) di aver inviato a (…), in data 04/02/2014, lettera raccomandata di recesso dalla fideiussione;

11) di aver ricevuto oltre due mesi più tardi, precisamente in data 08/04/2014, una raccomandata di rettifica da parte della Banca, la quale sosteneva che la fideiussione, residuando ancora un debito di Euro 775.000,00 (non segnalato in precedenza a causa di un errore informatico), fosse ancora pienamente operativa;

tanto premesso, aveva chiesto in principalità l’accertamento dell’illegittimità del trasferimento degli affidamenti e delle garanzie da (…) s.r.l. a (…) s.r.l. e, conseguentemente, dell’inesistenza del credito.

In subordine, poi, (…) in primo luogo aveva chiesto l’accertamento della legittimità del recesso e, conseguentemente, dell’inesistenza del credito, in secondo luogo aveva chiesto l’accertamento della violazione da parte della Banca degli obblighi di buona fede, correttezza e trasparenza, con conseguente esclusione dell’operatività della fideiussione.

Si era costituita in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta in data 4 maggio 2015, (…), resistendo alle domande formulate dall’attore.

Così radicatosi il contraddittorio, con la sentenza ora impugnata (in data 20 ottobre/28 novembre 2016, n. 3480) l’adito Tribunale di Bergamo ha rigettato la domanda principale avanzata da (…), così affermando la legittimità del trasferimento degli affidamenti e delle garanzie, e ha accolto invece la domanda subordinata, dichiarando in primis la legittimità del recesso dalla fideiussione e, in secundis, la non debenza di alcuna somma da parte dell’attore.

L’estensore della sentenza, infatti, ha ritenuto che l’attore avesse correttamente esercitato il diritto di recesso, previsto dallo stesso contratto di fideiussione all’articolo 4, pronunciandosi nei termini che, per comodità, si riportano: “partendo dalla considerazione che il (…) ha ceduto ad altri, nel dicembre 2013, le quote della società (…) s.r.l., ciò ha reso giustificabile la circostanza che lo stesso non abbia più avuto conoscenza delle vicende di tale società successivamente alla cessione. L’attore, pertanto, ricevuta la comunicazione dalla banca che la società de qua aveva saldato la propria esposizione debitoria – ricezione avvenuta pacificamente a fine gennaio 2014 -, comprensibilmente ha esercitato il diritto di recesso dalla fideiussione, conformemente all’art. 4 del contratto in oggetto, non essendo certo egli tenuto alla conoscenza dei rapporti contrattuali tra l’istituto di credito e (…) s.r.l. successivamente alla cessione delle quote societarie di quest’ultima.

E’, peraltro, provato che tale comunicazione di recesso sia stata ricevuta dalla banca il giorno successivo all’invio, e, d’altra parte, la convenuta non ha fornito alcuna ragionevole giustificazione relativamente al fatto di aver atteso oltre due mesi per correggere l’errore, asseritamente “riconducibile ad un disguido delle procedure informatiche”, contenuto nel documento di sintesi del 31.12.2013.

D’altronde, fermo restando che agli atti non vi è alcuna idonea prova documentale circa il dedotto disguido delle procedure informatiche, non si può certamente far ricadere sull’attore l’errore in cui sarebbe incorsa la banca nell’invio al (…) del rapporto di sintesi successivamente all’uscita dello stesso dalla società garantita”.

Avverso detta sentenza, pubblicata in data 28 novembre 2016, (…) ha proposto appello con atto di citazione notificato in data 29 maggio 2017, chiedendone la totale riforma.

Si è costituito in giudizio (…), resistendo al gravame.

Così radicatosi il contraddittorio e senza lo svolgimento di specifiche attività processuali, la Corte ha autorizzato le parti a precisare le conclusioni, come riportate in epigrafe, all’udienza collegiale del 14 novembre 2018, quindi, scaduti i termini di cui all’art. 190 c.p.c., ha deliberato la presente sentenza nella camera di consiglio del 30 gennaio 2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appellante concentra le sue doglianze in un unico motivo d’appello, con il quale deduce l'”errata valutazione del Giudice di prime cure in merito alla fondatezza della domanda di estinzione della fideiussione rilasciata dal (…) il 25.10.2005 a seguito del recesso dal medesimo operato in data 4.02.2014″.

Nello specifico, la Banca, da un lato sostenendo l’erroneità dell’assunto sul quale si è fondata la decisione del primo Giudice, quello cioè per cui il disguido delle procedure informatiche fosse solo allegato ma non provato, dall’altro lato lamentando l’erroneità della statuizione relativa alla legittimità del recesso attesa l’assoluta malafede del (…), chiede che la sentenza del Tribunale sia parzialmente riformata in modo da veder respinte tutte le domande formulate dall’attore in primo grado.

La doglianza è solo nei termini che seguono meritevole di accoglimento.

Quanto alla questione della prova dell’errore informatico, la Corte non può che confermare la decisione del primo Giudice.

Precisamente, la Banca sostiene di aver adempiuto all’onere probatorio mediante la produzione a) della lettera raccomandata indirizzata a (…) in data 08/04/2014 con la quale (…) rettificava l’importo dell’esposizione debitoria, asserendo che si fosse verificato un “disguido nelle procedure informatiche”, e b) dei documenti attestanti le evidenze della C.R. della (…) al dicembre 2013 (doc.17 e 18), prodotti dall’odierna appellante in primo grado e non contestati dal (…).

Tali produzioni, tuttavia, sono vane stante la loro inidoneità ai sopraindicati fini probatori.

Il documento sub a), infatti, è una mera dichiarazione unilaterale, predisposta e prodotta dalla stessa banca in modo autoreferenziale e non è riscontrata da alcun elemento probatorio oggettivo (neppure offerto), mentre i documenti sub b) – contestati, contrariamente a quanto asserito dall’appellante, nella memoria ex art. 183 VI comma n. 3 di parte odiernamente convenuta – non hanno valenza certificativa dei dati relativi all’esposizione della clientela verso il sistema creditizio, dati peraltro comunicati alla (…) dallo stesso istituto di credito.

Il Collegio conferma la decisione del Tribunale altresì con riferimento alla questione dell’assenza di oneri di informazione in capo al (…). Condivisibile è, difatti, il rilievo per cui la circostanza dell’avvenuta cessione delle quote societarie abbia reso verosimile nonché legittimo il disinteresse dell’odierno convenuto circa l’esposizione debitoria della società ceduta.

A chiosa si aggiunge che, anche laddove quest’ultimo avesse voluto farsi parte ultra diligente e verificare comunque, pur non essendone tenuto, la reale situazione debitoria di (…) s.r.l. mediante l’esame delle evidenze della C.R., non avrebbe potuto accedervi in quanto soggetti autorizzati alla consultazione dei dati ivi raccolti sono esclusivamente gli intermediari partecipanti, i soggetti segnalati, la (…), le Autorità di controllo e l’Autorità giudiziaria.

Per tali ragioni, dunque, il recesso del (…) è da giudicarsi senz’altro legittimo e rispettoso dell’articolo 4 della fideiussione stessa, per cui “il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione all’azienda di credito con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dall’azienda di credito solo quando la lettera giunga ai suoi uffici e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere”.

La corretta affermazione circa la legittimità del recesso, tuttavia, non è idonea a giustificare l’ulteriore pronuncia del Tribunale, spintosi a dichiarare altresì l’inesistenza del credito di (…) nei confronti del (…).

Non è possibile trascurare, infatti, che il recesso dal contratto di fideiussione opera soltanto pro futuro, con la conseguenza che il fideiussore non può più essere chiamato a garantire le nuove obbligazione assunte dal debitore principale dopo la data del recesso, e non anche retroattivamente.

È noto infatti che “il recesso del fideiussore dalla garanzia prestata per i debiti di un terzo, derivanti da un rapporto di apertura di credito bancario in conto corrente destinato a prolungarsi ulteriormente nel tempo, produce (unicamente, ndr) l’effetto di circoscrivere l’obbligazione accessoria al saldo del debito esistente al momento in cui il recesso medesimo è diventato efficace” (cfr., ex multis, Cassazione Sez. I, n. 9848 del 15 giugno 2012).

Ciò posto, alla Corte non rimane che accertare che (…) può tuttora essere chiamato a corrispondere, a titolo di garanzia fideiussoria e nei limiti in cui questa era stata prestata, le somme che risultavano a debito di (…) s.r.l. alla data in cui il recesso è divenuto efficace, e in tali termini riformare la sentenza di primo grado.

L’esito dell’appello è motivo di compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla (…) Società Cooperativa Per Azioni avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 20 ottobre/28 novembre 2016 n. 3480, che conferma nel resto, dichiara che nulla è dovuto per le obbligazioni assunte dalla società (…) S.r.l. successivamente alla data di efficacia del recesso;

dichiara compensate tra le parti le spese del grado.

Così deciso in Brescia il 30 gennaio 2019.

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.