la remissione del debito, quale atto abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l’estinzione si verifichi solo se e in quanto voluta dal creditore, con la conseguenza che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza nel creditore dell’esistenza del debito: non potendo certo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente’. Ed infatti la remissione, quale modo di estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento, presuppone evidentemente l’esistenza del credito, in carenza del quale non può svolgere la sua funzione estintiva del rapporto obbligatorio.

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Corte d’Appello|Bari|Sezione 2|Civile|Sentenza|22 giugno 2022| n. 1012

Data udienza 15 giugno 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI BARI

SECONDA SEZIONE CIVILE

composta dai seguenti Magistrati:

1) dott. Filippo LABELLARTE Presidente

2) dott. Matteo Antonio SANSONE Consigliere

3) dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d’ordine 653 dell’anno 2020

TRA

(…) S.p.A., con sede legale in Milano, in persona del suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fr.Ce. e Ma.De., in virtù di procura su foglio separato e allegato all’atto di appello, ed elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio del secondo difensore (Piazza (…))

APPELLANTE

E

(…), nato (…), rappresentato e difeso dall’avv. Lo.Aq., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Severo (FG) (Via (…))

APPELLATO

All’udienza collegiale tenutasi in videoconferenza il 18.03.2022 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

La (…) S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, otteneva in data 11.07.2016 dal Tribunale di Foggia l’emissione del decreto ingiuntivo n. 1353/2016, con il quale veniva ingiunto a (…) il pagamento di Euro 22.505,69=, oltre agli interessi al tasso legale, maturati dal 17.9.2015 al saldo, ed alle spese della procedura monitoria.

A sostegno della domanda la ricorrente esponeva:

– che con contratto n. (…), in data 26.11.2013, (…) aveva richiesto a (…) S.p.a. (poi (…) S.p.a.) un prestito personale per l’importo di Euro 33.783,12, da rimborsare in 72 rate mensili, ciascuna di Euro 467,31;

– che, sulla scorta del predetto contratto, era stata erogata la somma richiesta;

– che il contraente finanziato si era reso inadempiente alle obbligazioni contrattualmente assunte, in quanto non aveva corrisposto le rate del finanziamento e, conseguentemente essa società ricorrente lo aveva dichiarato decaduto dal beneficio del termine, intimando contestualmente al medesimo la corresponsione del residuo importo dovuto (cfr. doc. 6, fascicolo monitorio);

– che, atteso il mancato riscontro alla richiesta di corresponsione del dovuto, essa ricorrente si era determinata all’azione monitoria.

Avverso tale decreto proponeva formale opposizione, con atto di citazione notificato il 4.10. 2016, (…) eccependo:

– in via preliminare, la presunta carenza di mandato ad litem;

– che il contratto di finanziamento era stato sottoscritto da esso opponente per interposizione fittizia, ma in realtà i soggetti interessati e beneficiari erano tali (…) e (…), residenti in Serracapriola, i quali avevano effettuato il pagamento della prima rata del finanziamento con denaro proprio, salvo poi rendersi inadempienti alle successive rate;

– che, solo in quanto obbligato e costretto dalla firma apposta sul contratto, esso opponente aveva provveduto a pagare sei rate del finanziamento, successive alla prima;

– che nel frattempo la sua convivente, (…), scoperto l’ammanco di somme sul conto corrente a lei cointestato, aveva scoperto che in calce al contratto di finanziamento, oltre alla sottoscrizione del (…), risultava apposta – nella parte relativa al coobbligato – la firma falsa di (…);

– che dopo la denuncia sporta dall’Orlando in data 30.10.2015 e 14.12.2015 ed il formale disconoscimento della firma, la (…) S.p.a. – all’esito delle sue verifiche – con missiva indirizzata all’Orlando datata 15.01.2016 aveva dichiarato di non avere nulla a pretendere per il suddetto finanziamento e di aver provveduto alla cancellazione del nominativo dai SIC, così palesando di rinunciare al credito opposto;

– che con missiva, a firma del suo difensore, datata 25.07.2016 esso opponente aveva costituito in mora sia la (…) S.p.a. sia gli altri soggetti coinvolti nella vicenda per la restituzione integrale di tutte le somme corrisposte dalla coppia Orlando – (…) in virtù del predetto finanziamento nonché per il ristoro di ogni ulteriore danno.

Chiedeva, pertanto, preliminarmente, la declaratoria di inammissibilità e/o invalidità e/o nullità del decreto ingiuntivo per carenza del mandato ad litem; sempre, in via preliminare ove rigettata la precedente richiesta, l’autorizzazione alla chiamata in causa di (…) e (…); la declaratoria di invalidità e/o inefficacia del contratto di finanziamento, previo accertamento della simulazione relativa consistita nell’interposizione fittizia di esso opponente in luogo dei reali beneficiari del finanziamento; l’annullamento e/o revoca del decreto ingiuntivo; l’accertamento e declaratoria di mala fede e/o colpa grave imputabili all’opposta e la conseguente sua condanna, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 96, comma terzo, c.p.c. al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa; in via riconvenzionale, la condanna di (…) S.p.a. alla restituzione della somma di Euro 2.820,00 (pari a sei pagamenti rateali), indebitamente versatale da esso opponente.

Costituitasi in giudizio la (…) S.p.a. resisteva all’opposizione e ne chiedeva il rigetto, siccome infondata, con vittoria di spese e competenze di causa.

Con sentenza n. 2497/2019 emessa in data 31.10.2019 l’adito Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto; rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dall’opponente; compensava tra le pareti le spese di lite per metà, condannando la società opposta al pagamento della restante metà in favore dell’opponente.

A fondamento della decisione il Giudice di primo grado ha ritenuto:

– la dedotta simulazione relativa per interposizione fittizia di persona non risulta provata, in carenza di una controdichiarazione scritta;

– l’apocrifia della firma della Orlando non è causa di nullità idonea ad inficiare ex art. 1419 c.c. la validità dell’intero contratto di finanziamento, in mancanza di prova che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la presenza di un co-obbligato solidale;

– che fondato è, invece, il motivo di opposizione inerente la sopravvenuta estinzione del vantato credito per negozio abdicativo del creditore opposto, poiché con nota del 15.01.2016 inviata alla Orlando la società opposta ha dichiarato espressamente di non avere nulla a pretendere in relazione al finanziamento de quo;

– che una tale manifestazione di volontà è indubbiamente qualificabile ai sensi dell’art. 1236 c.c. come dichiarazione unilaterale di remissione del debito che, operata nei confronti di uno dei debitori solidali in mancanza della prova che la creditrice (…) abbia espressamente riservato i suoi diritti verso l’altro condebitore, ha avuto come effetto ex art. 1301 c.c. quello di liberare anche l’altro debitore solidale/odierno opponente ((…));

– che non è accoglibile la domanda riconvenzionale dell’opponente, poiché la nota del 15.01.2016 deve esser interpretata quale rinuncia al credito esistente a quella data e non anche alla parte di credito già prima soddisfatta tramite i precedenti pagamenti operati dal (…), e non essendovi peraltro in atti riscontro probatorio delle rate versate.

Avverso detta sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione in data 12.06.2020 la (…) S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma dell’impugnata decisione, il rigetto dell’opposizione spiegata in prime cure dal (…), con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1353/2016 e la condanna dell’appellato al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Ricostituitosi il contraddittorio l’appellato (…) ha contestato la fondatezza dell’impugnazione, invocandone il rigetto, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.

Con il primo motivo di gravame la (…) S.p.a. lamenta che il Giudice di prime cure ha erroneamente qualificato la manifestazione di volontà, espressa da essa società appellante nella nota del 15.01.2016, come dichiarazione unilaterale di remissione del debito ai sensi dell’art. 1236 c.c., con effetto liberatorio nei confronti del coobbligato solidale.

Invero – ad avviso dell’impugnante – la remissione del debito, quale atto abdicativo negoziale, può trovar luogo solo in quanto voluta dal creditore, con la conseguenza che la volontà di remissione presuppone la consapevolezza nel creditore circa l’esistenza del debito; quindi, perché sia valida, la remissione esige che il remittente agisca mediante un atto volontario, e non al cospetto di quella che, a torto o a ragione, ritenga essere divenuta una prestazione impossibile, perché inesistente o nulla.

Nella fattispecie essa appellante avrebbe deciso di non dar corso al recupero del credito verso la condebitrice Orlando, non perché volesse rimettere un debito inesistente, ma per evitare una condanna al ristoro dei danni per la segnalazione del debito della Orlando alle centrali rischi private (s.i.c.), ove il credito fosse risultato davvero inesistente al termine del procedimento penale.

Anche la posizione difensiva assunta in primo grado dall’opponente – a dire dell’appellante – darebbe conforto a quest’argomentazione, dal momento che il (…) ha insistito sulla certezza della creditrice circa la falsità della firma della coobbligata, che esclude una volontà negoziale di rimettere un debito esistente.

Tutto cio’ porterebbe ad escludere l’operatività dell’art. 1301 c.c., venendo meno l’esistenza del vincolo solidale ove il creditore raggiunga la ragionevole consapevolezza (non è necessaria la certezza) che l’obbligazione del condebitore non esiste.

Il motivo è fondato.

Ad avviso della Corte il Giudice di primo grado non ha fatto buon governo delle risultanze probatorie alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “la remissione del debito, quale atto abdicativo di natura negoziale, esige e postula che il diritto di credito si estingua conformemente alla volontà remissoria e nei limiti da questa fissati, ossia che l’estinzione si verifichi solo se e in quanto voluta dal creditore, con la conseguenza che la volontà di remissione presuppone anche, e in primo luogo, la consapevolezza nel creditore dell’esistenza del debito :non potendo certo configurarsi la remissione di un debito che lo stesso remittente reputasse, a torto o a ragione, inesistente’ (così Cass. civ., 14 luglio 2006, n. 16125; conf. Cass. civ., sez. III, 4 ottobre 2000, n. 13169).

Ed infatti la remissione, quale modo di estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento, presuppone evidentemente l’esistenza del credito, in carenza del quale non può svolgere la sua funzione estintiva del rapporto obbligatorio.

Nel caso di specie, dal tenore della dichiarazione resa con la nota del 15.01.2016 (“Riscontriamo la denuncia da Lei presentata alla competente Autorità Giudiziaria per il disconoscimento del contratto di finanziamento indicato in oggetto e Le confermiamo che (…) S.p.a. dichiara di non avere nulla a pretendere. Le confermiamo altresì di aver provveduto a richiedere la cancellazione del Suo nominativo dai S.I.C. (Sistemi d’informazioni Creditizie) cui la scrivente partecipa”) si evince che la (…) reputava inesistente il proprio credito verso la coobbligata in forza di un contratto non sottoscritto (e ciò a prescindere da un accertamento giudiziale della falsità della firma); e, quindi, lungi dal voler esprimere una volontà abdicativa (remissione) di un credito esistente, la (…) si è limitata a dare atto della volontà di non avere nulla a pretendere nei confronti della sola Orlando, conservando per contro integre le sue ragioni creditorie nei confronti dell’obbligato principale.

In conclusione, se la volontà abdicativa è elemento essenziale della fattispecie, tale volontà qui non si riscontra; è lo stesso tenore letterale della dichiarazione ad escluderlo quando mette in relazione la rinunzia a pretendere espressamente con la denuncia (querela di falso) presentata dalla coobbligata alla autorità giudiziaria.

L’accoglimento demotivo testè esaminato ha carattere assorbente, esimendo dalla necessità di delibare anche il secondo motivo (inestensibilità della remissione al condebitore atteso il carattere personale della eccezione di falsità della firma).

Pertanto, in accoglimento dell’appello, la gravata sentenza deve essere riformata con il rigetto dell’opposizione spiegata in prime cure dall’appellato al decreto ingiuntivo n. 1353/2016 e la condanna di (…) al pagamento in favore della (…) S.p.a. della somma di Euro 22.505,69=, oltre agli interessi al tasso legale, maturati dal 17.09.2015 al saldo; ciò in quanto la riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso – non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l’esecuzione forzata (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 6 settembre 2017, n. 20868).

Secondo l’ordinario criterio della soccombenza le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (quelle d’appello con esclusione della voce n. 3, essendo la causa passata direttamente dalla fase introduttiva a quella decisionale, senza svolgimento di attività istruttoria o importante trattazione), vanno poste a carico dell’appellato (…) in favore della società appellante.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, con atto di citazione in data 12.06.2020, dalla (…) S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 2497/2019 emessa in data 31.10.2019 dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, tra (…) e la società appellante, così provvede:

1) accoglie l’appello e per l’effetto, in totale riforma dell’impugnata decisione, rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 1353/2016, emesso dal Tribunale di Foggia in data 11.07.2016 e condanna (…) al pagamento in favore della (…) S.p.a. della somma di Euro 22.505,69=, oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dal 17.09.2015 e fino al soddisfo;

2) condanna (…) a rimborsare all’appellante (…) S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate, per il primo grado, in complessivi Euro 3.5000,00 per compenso professionale, e per il presente grado in complessivi Euro 3.232,00, di cui Euro 382,00 per esborsi ed Euro 2.850,00 per compenso, oltre – per entrambi i gradi – al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Bari il 15 giugno 2022.

Depositata in Cancelleria il 22 giugno 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.