In ogni caso, anche in ordine al concetto di residenza, non va ritenuta necessaria solo ed esclusivamente quella anagrafica. Ed invero, ai sensi dell’art. 43 del c.c. la residenza “è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” e sussiste, in presenza “dell’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dell’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali”. La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; pertanto, qualora la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è di questa che bisogna tener conto con riferimento alla residenza effettiva, quale si desume dall’art. 43 c.c., e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse”. La valutazione del luogo di effettiva residenza (la “stabile dimora” o “dimora abituale”) del soggetto non può prescindere da elementi quali il centro degli interessi sociali e affettivi dello stesso, che prevalgono sugli interessi patrimoniali e lavorativi (che individuano il domicilio).
Tribunale|Napoli|Civile|Decreto|21 maggio 2024| n. 3714
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro nella persona della dott.ssa (…) ha pronunciato in data (…), all’esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note di trattazione sostitutive dell’udienza, ex art. 127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. (…)/2023 R.G. LAVORO e (…)
TRA (…) n. 20.11.1955 rapp.ta e difesa dall’avv. (…) e dall’avv. (…). ricorrente
E
INPS(…) in persona del Presidente protempore. rapp.to e difeso dall’avv. (…) resistente (…) annullamento provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data (…) l’epigrafata ricorrente ha esposto di essere titolare della prestazione della pensione cat. (…) nr. (…); di avere ricevuto in data 1° dicembre 2021, la comunicazione dall'(…) di restituzione delle somme asseritamente conseguite illegittimamente, per essere ella risultata irreperibile come da asserita certificazione anagrafica. (…) ha dedotto che il provvedimento dell’Ente previdenziale è errato per palese travisamento delle reali ed effettive risultanze anagrafiche e ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla provvidenza già riconosciuta, eppoi revocata, parzialmente, dal 1° gennaio 2017 al 31 ottobre 2018, per essere la stessa anagraficamente reperibile all’indirizzo indicato e nel tempo sopra citato: e, per l’effetto, annullare del provvedimento di restituzione indebito del 1° dicembre 2021; in considerazione di quanto sopra, si condanni l'(…) al pagamento dei ratei maturati da dì della revoca della prestazione ad oggi e quelli maturandi, nonché al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma di Euro 5.000,00 equitativamente stimata ovvero nella somma, maggiore o minore che si riterrà di giustizia; condannare, comunque, l’Ente resistente al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, in conformità dell’allegata nota spese, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori, che se ne dichiarano antistatari”. L'(…) ha sollevato una serie di vizi formali; nel merito, ha dedotto la correttezza del proprio operato e ha concluso chiedendo “in via preliminare dichiarare la nullità per violazione art. 414 c.p.c nn. 2-3-4-5 nonché l’inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dello stesso per le ragioni esposte; In subordine e nel merito respingere il ricorso avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte con vittoria di spese e competenze di giudizio”. Acquisite note di trattazione scritta elaborate dal ricorrente dopo la costituzione dell'(…) il (…) in data odierna ha deciso la causa con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti. I vizi preliminari sollevati dall'(…) vanno rigettati. Il ricorso risulta ammissibile essendo corredato sufficientemente dell’esposizione degli elementi di fatto e di diritto a sostegno delle domande formulate. È inconferente la inammissibilità e l’improcedibilità della domanda non vertendosi in ipotesi di riconoscimento di un trattamento pensionistico o prestazionale bensì di legittimità di quanto già riscosso; per le medesime ragioni non è invocabile l’istituto della decadenza dal diritto e dall’azione; non è pertinente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, dal momento che la ricorrente è titolare in proprio della prestazione assistenziale e non risulta abbia agito sulla base della potestà genitoriale della minore (…) per cui l'(…) è incorso verosimilmente in un “refuso”. Quanto al merito, il motivo della sospensione del trattamento e della richiesta restitutoria avanzata dall'(…) è costituito dalla condizione di irreperibilità della ricorrente, che confligge con l’effettiva residenza, quale condizione per la percezione del trattamento assistenziale (cd. residenza stabile e abituale sul territorio nazionale). Tale condizione, richiesta per la percezione della prestazione assistenziale, non è messa in discussione dalla ricorrente e, laddove contestata dall'(…) va documentata. La dichiarazione di irreperibilità viene effettuata dai (…) nei confronti di soggetti residenti nel proprio territorio al termine di un iter amministrativo regolamentato dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (come modificato dal decreto del presidente della repubblica 17 luglio 2015 n.126) si determina la cancellazione di un soggetto dall’anagrafe comunale (cfr. art. 11, 1° comma lettera c) con la conseguenza di renderlo privo della residenza anagrafica in tale comune. (…). 1 del cit. regolamento, rubricato “(…) della popolazione residente”, prevede al comma 1 che “(…) della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio”; l’articolo 3 “popolazione residente” stabilisce che “Per persone residenti nel Comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune”.
L'(…) fa discendere dal dato meramente formale ed oggettivo, l’irreperibilità comunicata dal comune di (…) l’insussistenza del requisito previsto dalla legge (residenza in (…) ai fini del godimento della prestazione assistenziale. La motivazione già di per sé sola è immeritevole di condivisione giacché verosimilmente fondata sull’equiparazione tra la mancanza della residenza anagrafica in un Comune italiano (da cui è conseguita l’irreperibilità in tale Comune) e la mancanza della residenza in (…) In ogni caso, anche in ordine al concetto di residenza, non va ritenuta necessaria solo ed esclusivamente quella anagrafica. Ed invero, ai sensi dell’art. 43 del c.c. la residenza “è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” e sussiste, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in presenza “dell’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dell’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali” (Cass. n. 25726 del 2011; Cass. Sez. I, sent. n. 16525 del 5 agosto 2005; Cass. Sez. I, sent. n.4525 del 6 luglio1983).
In materia, la giurisprudenza spiega che “la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, ossia dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; pertanto, qualora la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, è di questa che bisogna tener conto con riferimento alla residenza effettiva, quale si desume dall’art. 43 c.c., e la prova della sua sussistenza può essere fornita con ogni mezzo, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche o in contrasto con esse” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 2 novembre 2010 n. 7730).
La Corte di Cassazione, con numerose pronunce (cfr. Sentenze n. 13803/2001 e n. 9856/2008, nonché, da ultimo, le Sentenze n. 24246/2011 e 14434/2010), ha precisato che la valutazione del luogo di effettiva residenza (la “stabile dimora” o “dimora abituale”) del soggetto non può prescindere da elementi quali il centro degli interessi sociali e affettivi dello stesso, che prevalgono sugli interessi patrimoniali e lavorativi (che individuano il domicilio).
La Corte di Cassazione nella sentenza del 04/06/2019 n.15170 ha esaminato l’impugnativa della revoca dell’assegno sociale goduto da uno straniero, nella vigenza del regime giuridico antecedente all’entrata in vigore della disciplina di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 20, comma 10 (“a decorrere dal 1 gennaio 2009, l’assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 6, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale”) e, avendo riscontrato il possesso da parte dello straniero della sola carta di soggiorno a tempo indeterminato, ha ritenuto sufficiente tale condizione per cui ha cassato la sentenza di appello che “ha ritenuto imprescindibile, per il cittadino extracomunitario, nella specie titolare di carta di soggiorno a tempo indeterminato, ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l’iscrizione anagrafica, erroneamente ritenuta, per quanto sin qui detto, requisito costitutivo implicitamente richiesto dalla legge” condividendo la tesi del ricorrente secondo cui “per il beneficio in questione, è già richiesto dal legislatore il possesso, da parte dello straniero, di un titolo comprovante la presenza stabile e non episodica sul territorio italiano, titolo che ha e deve avere lo stesso valore della residenza per il cittadino italiano, da ritenersi alternativo e non aggiuntivo”. Il presupposto da cui muovono i (…) di legittimità è costituito dall’assimilazione del permesso di soggiorno dello straniero alla residenza dell’italiano ribadendo “con Cass. n. 17397 del 2016 cit., che “la residenza è determinata dalla abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l’elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente compenetrata nel primo elemento (Cass. n. 17397 del 2016 cit. ed ivi i precedenti richiamati nel senso che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali”.
L'(…) nel richiamare la nota amministrativa dell’8.5.24 prodotta in atti all. n. 1 ha attinto la notizia dell’irreperibilità della ricorrente dagli archivi telematici a sua disposizione. (…) predetta nota si legge: “Per quanto di competenza dello scrivente ufficio amministrativo si comunica che da verifica negli archivi telematici dell'(…) comunale collegati a quelli dell'(…) il ricorrente risulta ancora oggi irreperibile nel periodo che va dal 19/12/2016 al 12/04/2018. A nulla rileva, la documentazione avente ad oggetto l’accertamento del solo domicilio all’indirizzo indicato da parte ricorrente nel periodo di irreperibilità denunciato, in quanto il requisito indispensabile per il riconoscimento di una prestazione di invalidità civile è quella della residenza, ossia il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, come da messaggio (…)20/12/2013.(…). La vicenda risulta, altresì, confermata dal certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di (…) prodotto dalla stessa parte ricorrente, da cui si evince il periodo di irreperibilità riscontrato dall’ufficio amministrativo”.
La ricorrente che, in qualità di pensionato, è tenuto a provare di avere diritto a trattenere gli importi pretesi in restituzione dall'(…) ha dedotto che ad integrazione della certificazione anagrafica vi è la comunicazione dell'(…) del Comune di (…) dell’11.12.2018 da cui risulta che: “A seguito accertamenti espletati ed informazioni assunte da personale dipendente, si comunica che, le nominate in oggetto ((…) e (…)# n.d.r.) effettivamente hanno dimorato in questa via (…) n.6-palazzina H- int.3 dall’anno 2016 a tutt’oggi, come da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, allegate alla presente, in base al quale sono state effettuate le dovute informazioni, chiedendo poi la residenza anagrafica solo in data (…).
Alla luce di quanto suddetto, di conseguenza le stesse non si sono mai allontanate dal territorio di questo Comune”.
Orbene, la prova offerta dalla ricorrente, avverso la quale l'(…) nella memoria non ha mosso specifiche censure idonee ad infirmarne l’utilizzazione, è sufficientemente atta a documentare la residenza della ricorrente nel territorio italiano nel periodo di preteso indebito, in quanto accertata sulla base di informazioni assunte. Si tratta di un atto, il verbale dell'(…) del Comune di (…)# dell’11.12.2018 formato da Pubblico Ufficiale e come tale dotato di fede probatoria privilegiata confutabile solo con querela di falso da cui si evince senza ragionevoli dubbi che la ricorrente non aveva una condizione di irreperibilità, ostativa alla fruizione del trattamento assistenziale in godimento. Pertanto, il motivo della sospensione addotto dall'(…) è insussistente e, in relazione al periodo di preteso indebito, va dichiarata l’irripetibilità di quanto la ricorrente ha riscosso. Va respinta la domanda di risarcimento del danno presuntivamente liquidabile in Euro 5.000,00 essendo la relativa richiesta fondata su una responsabilità meramente procedimentale (omessa comunicazione alla ricorrente l’avvio della procedura di revoca), del tutto sfornita di qualsivoglia allegazione sulla natura del risarcimento preteso e sulla prova del danno conseguenza assertivamente patito. Va parimenti respinta la richiesta di condanna dell'(…) al pagamento dei ratei maturati da dì della revoca della prestazione ad oggi e quelli maturandi, dal momento che l’azione è scaturita dalla pretesa restitutoria relativa ad un periodo predefinito e alcuna allegazione relativa alla sospensione della prestazione a tutt’oggi, risulta enunciata nell’esposizione dei fatti. All’esito, il ricorso va accolto per quanto di ragione e, per l’effetto, va dichiarata l’irripetibilità dei ratei della prestazione assistenziale pretesi in restituzione nel provvedimento del 1° dicembre 2021. Le spese, in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso, si compensano per la metà; per la restante parte seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, dichiara l’irripetibilità dei ratei della prestazione assistenziale erogati dall'(…) nella misura di Euro 6.458,61 pretesi nel provvedimento del 1° dicembre 2021; rigetta per il resto il ricorso; liquida le spese in Euro 3.101,55 comprensivi di spese generali, di cui compensa la metà e condanna l'(…) al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, oltre IVA e CPA con attribuzione.
Napoli, 21.05.2024 Si comunichi.