La responsabilità ex recepto dell’albergatore si riferisce sia “alle cose portate in albergo” (art. 1783 c.c.) sia “alle cose consegnate” allo stesso (art. 1784 c.c.), vale a dire affidate in custodia con contratto autonomo e distinto dal contratto d’albergo, dal cliente o dall’albergatore ingiustamente rifiutate. Ai sensi dell’art. 1783 c.c., la responsabilità sorge (e si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo o paraoggettivo) per il solo fatto dell’introduzione delle cose in albergo, rientrando la prestazione di custodia dell’albergatore tra quelle accessorie a suo carico, con il solo limite legale del quantum risarcibile, rappresentato da un importo non superiore a cento volte il prezzo di locazione den’alloggio per giornata, non operante nel caso in cui i beni gli siano stati consegnati. Tale responsabilità è soggetta alle eccezioni indicate dall’art. 1785 c.c., e quindi è esclusa quando la perdita, sottrazione o deterioramento della cosa sia dovuta a fatto del cliente o dei suoi accompagnatori o visitatori, a forza maggiore, alla natura della cosa.

Tribunale|Roma|Sezione 17|Civile|Sentenza|17 aprile 2020| n. 6249

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sez. XVII civile

in persona del giudice unico Dott. Vittorio Carlomagno

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 grado iscritta al N. 30111 del ruolo contenzioso generale dell’anno 2016 trattenuta in decisione all’udienza del 25.09.19 sulle conclusioni precisate dalle parti come in atti e posta in deliberazione alla scadenza dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.

tra

(…)

ATTORI

e

(…)

CONVENUTO

OGGETTO: deposito conclusioni per parte attrice:

accertare e dichiarare l’esclusiva responsabilità della (…) S.p.A. (…) S.p.A. (C.F. e P.IVA (…)), in persona del legale rappresentante pro-tempore, per l’evento verificatosi il 06.06.2013, in pregiudizio degli attori, all’interno dell’Hotel (…) sito in Roma, via (…);

e, per l’effetto, condannare la convenuta, al risarcimento in favore dei sigg. (…) dei danni – patrimoniali e non – ex art. 1783, 3° co. c.c. e/o nella somma, maggiore o minore, anche in via equitativa, che l’Ill.mo Tribunale adito vorrà ritenere di giustizia all’esito della fase istruttoria;

il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dell’evento; condannare la convenuta ex art. 96 c.p.c.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA e C.P.A. come per legge.

conclusioni per parte convenuta:

in via principale rigettare la domanda risarcitoria avanzata dagli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto, assolutamente generica e sfornita di qualsiasi prova.

In via meramente subordinata, nel non creduto caso di accoglimento della domanda attrice, voglia l’Ill.mo sig. Giudice, compensare la somma che dovesse essere riconosciuta a titolo di risarcimento, con l’importo di Euro 920,50 dovuto dal sig. (…) alla (…) S.p.A., in virtù della fattura 3189/2013 oltre interessi dal 18/7/2013.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La domanda di parte attrice ha per oggetto il risarcimento del danno per il furto ad opera di ignoti di un borsa e due portafogli e degli oggetti e dei valori ivi contenuti subito dai sigg. (…) in data 06.06.2013, alle ore 9,30 circa, mentre gli stessi, ospiti del “(…)” in Roma di proprietà della società convenuta, si trovavano nella sala colazioni dell’albergo.

Gli attori chiedono il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, nell’importo ritenuto di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, tenuto conto del contenuto della denuncia di furto depositata in atti, che si riferisce ad una borsa e due portafogli, documenti, carte di credito, I-Phone, occhiali, Euro 2500,00 in contanti.

La convenuta sostiene che gli attori non abbiano dato prova né del furto né di quali oggetti siano stati rubati né del loro valore, che i beni sottratti non le sono mai stati affidati in custodia ma sono sempre rimasti sotto la diretta vigilanza e responsabilità dei clienti, che il furto è dovuto in via esclusiva o concorrente alla negligenza dei clienti.

La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti, le quali all’esito dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. hanno concordemente richiesto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.

Il furto si sarebbe verificato nella sala colazione dell’albergo e quindi quando i beni sottratti si trovavano nella materiale disponibilità e custodia dei clienti i quali non hanno dedotto di averli affidati in custodia, per il tempo occorrente a consumare la colazione, al personale della convenuta.

E’ pacifico che il servizio della prima colazione presso il (…) di Roma viene effettuato a buffet e che i clienti si servono personalmente ai tavoli dove viene allestito il buffet e poi consumano la prima colazione presso i tavoli nella sala e quindi gli attori avrebbero lasciata al tavolo, incustodita, la borsa che assumono rubata, per andare al buffet per prendere la colazione, condotta che secondo la convenuta si deve qualificare come altamente imprudente, trattandosi della sala ristorante di un grande albergo densamente frequentata e considerato il valore della borsa e degli oggetti contenuti nella stessa.

La responsabilità ex recepto dell’albergatore si riferisce sia “alle cose portate in albergo” (art. 1783 c.c.) sia “alle cose consegnate” allo stesso (art. 1784 c.c.), vale a dire affidate in custodia con contratto autonomo e distinto dal contratto d’albergo, dal cliente o dall’albergatore ingiustamente rifiutate.

Ai sensi dell’art. 1783 c.c., la responsabilità sorge (e si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo o paraoggettivo) per il solo fatto dell’introduzione delle cose in albergo, rientrando la prestazione di custodia dell’albergatore tra quelle accessorie a suo carico, con il solo limite legale del quantum risarcibile, rappresentato da un importo non superiore a cento volte il prezzo di locazione den’alloggio per giornata, non operante nel caso in cui i beni gli siano stati consegnati.

Tale responsabilità è soggetta alle eccezioni indicate dall’art. 1785 c.c., e quindi è esclusa quando la perdita, sottrazione o deterioramento della cosa sia dovuta a fatto del cliente o dei suoi accompagnatori o visitatori, a forza maggiore, alla natura della cosa.

Essa però ha pur sempre carattere accessorio rispetto alla prestazione tipica del contratto di albergo, la fornitura di un alloggio, e si riferisce pur sempre ad una forma specifica di deposito, il deposito in albergo, come è fatto palese dalla sua collocazione nel capo XII del titolo III del libro VI del codice civile, dedicato al contratto di deposito ed in particolare nella sezione II rubricata “Del deposito in albergo.”

Per questa ragione si deve escludere che essa sia configurabile in relazione a beni che non si trovino nella camera di albergo, la quale nel suo insieme è oggetto di un dovere di custodia a carico dell’albergatore (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2633 del 27/04/1984), non gli siano stati specificamente affidati dal cliente e che questi porti con sé custodendoli sulla propria persona;

ciò anche se il cliente si trovi all’interno dei locali di uso comune e possa materialmente ed in modo del tutto transitorio separarsene, ad esempio posandoli su un divano della hall o alla spalliera di una sedia della sala colazione, non potendosi ravvisare in tale momentanea separazione, che avviene per sua esclusiva iniziativa e sotto il suo esclusivo controllo, il loro affidamento all’albergatore.

Ne consegue che la affermata responsabilità dell’albergatore per il furto lamentato dagli attori si deve ricondurre non all’obbligo di custodia ma al generico dovere dell’albergatore di garantire la sicurezza dei locali di uso comune.

In questo quadro la commissione di un furto ad opera di ignoti, nelle circostanze di fatto sopra riferite, le quali effettivamente evidenziano una grave imprudenza da parte degli attori, per sé stessa non è rilevatrice dell’omissione da parte dell’albergatore di alcuna cautela doverosa.

Tra queste non rientra la predisposizione di un servizio di videosorveglianza all’interno della sala pranzo, l’unica cui gli attori facciano riferimento, che non appare ragionevolmente esigibile né in generale desiderabile ed opportuna.

Le domande di parte attrice pertanto devono essere integralmente rigettate.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice unico, definitivamente pronunciando, rigetta le domande di parte attrice;

condanna gli attori in solido alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in Euro 5000,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2020.

Depositata in Cancelleria il 17 aprile 2020

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Avv. Umberto Davide

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