Negligente svolgimento del mandato da parte dell’avvocato giudizio prognostico sull’andamento della lite.

in tema di responsabilita’ professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attivita’ da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalita’ fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso puo’ essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attivita’ professionale omessa.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 31 maggio 2018, n. 13755

Data udienza 20 febbraio 2018

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 416/2016 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) difensore di se’ medesimo;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2783/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

RILEVATO

che:

1. (OMISSIS) ed (OMISSIS) evocarono in giudizio (OMISSIS) chiedendo il risarcimento dei gravi danni conseguenti al negligente svolgimento del mandato defensionale che gli era stato conferito per proporre, nei confronti della (OMISSIS) ( (OMISSIS)), un’azione di accertamento della violazione degli obblighi del TUF, la condanna per investimenti effettuati senza gli ordinativi scritti e la contestuale opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla stessa banca per una ingente somma, pari al saldo negativo di chiusura del conto corrente a loro intestato.

2. Il Tribunale accolse parzialmente la domanda: pur ritenendo sussistente la responsabilita’ del difensore per la negligenza dedotta, affermo’ che, sulla base del giudizio prognostico sull’andamento della lite, non fosse stata raggiunta la prova del danno subito dagli attori, se non limitatamente alla condanna alle spese di lite delle quali dispose la restituzione in loro favore.

3. La Corte d’Appello di Milano ha respinto sia impugnazione principale del (OMISSIS) che quella incidentale dei (OMISSIS) – (OMISSIS) che ricorrono per la cassazione della sentenza affidandosi a tre motivi.

L’intimato ha resistito proponendo ricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1.

CONSIDERATO

che:

Sul ricorso principale.

1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, ex articolo 360 c.p.c., nn. 5 e 3, l’omesso esame di sette fatti decisivi per il giudizio e la violazione della corretta interpretazione del c.d. “giudizio prognostico”.

Il motivo e’ inammissibile.

Premesso, infatti, che, in ordine alla fattispecie che si assume mal interpretata, questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato che “in tema di responsabilita’ professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attivita’ da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “piu’ probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalita’ fra l’omissione e l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso puo’ essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attivita’ professionale omessa” (cfr. la piu’ recente Cassazione n. 25112/2017), si rileva che i giudici d’appello hanno fatto corretta applicazione del principio sopra richiamato, evidenziando la relazione fra l’attivita’ omessa dal difensore, la difficolta’ della controversia ed il giudizio prognostico sull’opposizione al decreto ingiuntivo poi respinta: in relazione a cio’, la censura proposta – riconducibile nel complesso delle argomentazioni sviluppate soltanto all’articolo 360 c.p.c., n. 5, attraverso il rilievo di omesso esame di fatti decisivi per la controversia (tutti incentrati sull’assenza di ordini scritti alla Banca, e sulle conseguenze che cio’ avrebbe potuto avere, in termini prognostici, sull’esito favorevole delle cause nelle6nvece, erano in definitiva risultati soccombenti) – non puo’ trovare ingresso in questa sede in quanto, al caso in esame, e’ applicabile, ratione temporis, l’articolo 348 ter c.p.c., i.c., che esclude l’ammissibilita’ di tale censura ove la sentenza impugnata abbia confermato quella di primo grado.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e del principio di “vicinanza della prova”: assumono che la Corte non aveva tenuto conto, nella valutazione della condotta professionale del difensore, che egli non aveva mai contestato la circostanza che la banca non aveva prodotto gli ordini scritti sui quali aveva fondato le proprie pretese e che cio’ configurava la negligenza dalla quale, soltanto, era derivato il negativo esito della controversia. Da cio’ doveva conseguire una valutazione favorevole del giudizio prognostico ed un diverso esito della controversia proposta nei confronti del difensore negligente.

Il motivo e’ inammissibile.

I ricorrenti, infatti, ripropongono una critica sulla valutazione delle prove raccolte chiedendo sostanzialmente una riconsiderazione del merito della controversia, preclusa in sede di legittimita’: si osserva, al riguardo, che le stesse argomentazioni articolate sulla censura in esame richiamano il vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5 (pag. 20 ricorso) che, per le stesse ragioni gia’ illustrate nel primo motivo, non puo’ trovare ingresso in questa sede.

3. Con il terzo motivo, infine, i ricorrenti deducono, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 24 Cost.: criticano; al riguardo, la statuizione della Corte d’Appello (pag. 10 della sentenza) che aveva escluso che gli attori avessero dato adeguata prova che una diligente condotta del difensore avrebbe comportato l’accoglimento delle loro domande, omettendo di considerare che la mancata sottoscrizione degli ordini necessari per gli investimenti avrebbe dovuto indurre a un diverso giudizio prognostico. Richiamano al proposito tutti i precedenti atti di causa e le circostanze che avrebbero dovuto condurre ad una diversa decisione (pag. 22 e 23 del ricorso).

Anche questo motivo, pur apparentemente riferito al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, richiede a questa Corte una rivalutazione complessiva del merito che, in presenza di argomentazioni logiche e circostanziata sui punti contestati, tali da non incorrere nell’ipotesi di motivazione apparente e quindi nulla (v. pag. 10 della sentenza sulla valutazione della prospettazione e delle prove offerte), e’ preclusa nel giudizio di legittimita’ che, diversamente, si trasformerebbe in un terzo grado; assolutamente antitetico alla funzione cassatoria (cfr. Cass. 8758/2017).

Sul ricorso incidentale.

4. Con unico articolato motivo, il controricorrente deduce in via incidentale, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c.: lamenta che la Corte d’appello di Milano, affermando che la sua condotta era stata negligente, aveva erroneamente ritenuto che il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo si estendesse, con lo stesso effetto, anche ai diversi rapporti contrattuali che accedevano al contratto di conto corrente.

Assume, al riguardo, che:

1) la giurisprudenza di legittimita’ richiamata dalla Corte territoriale (cfr. pag. 9 ricorso che richiama pag. 8 della sentenza) era stata mal interpretata rispetto al caso concreto, in quanto il petitum del terzo giudizio era diverso rispetto a quello prospettato nei primi due che introducevano autonome ragioni di credito;

2) “la scelta di estinguere il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo configurava l’unico modo per estendere nei confronti dell’istituto creditore la domanda di nullita’ delle sole negoziazioni finanziarie negative ai sensi del combinato disposto degli articoli 21 e 23 del TUF, come interpretato dall’allora attuale – ed in voga – orientamento giurisprudenziale” (cfr. pag. 10 del controricorso): pertanto la valutazione della sua negligenza era stata erroneamente considerata.

Il motivo e’ inammissibile.

Il controricorrente, infatti, pur deducendo il vizio di violazione di legge, ripercorre nella sostanza tutto lo sviluppo processuale dei giudizi oggetto della controversia, prospettando in modo generico quanto inconferente la violazione dell’articolo 2909 c.c. “come riflesso della fattispecie de qua, anche in ragione dei precedenti della Corte regolatrice”: in realta’ il motivo, in presenza di una motivazione logica ed esaustiva della Corte territoriale sul rapporto strettamente dipendente fra la pretesa portata nel decreto ingiuntivo e quella oggetto della domanda riconvenzionale formulata in sede di opposizione (cfr. pag. 8 della sentenza), maschera una richiesta di rivalutazione di merito della controversia preclusa, per quanto sopra gia’ argomentato, in questa sede. L’andamento della controversia consente la compensazione delle spese del giudizio di legittimita’.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile sia il ricorso principale che quello incidentale.

Spese del giudizio di legittimita’ compensate.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.