Le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attivita’ professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilita’ nei confronti del professionista, rilevano le modalita’ dello svolgimento della sua attivita’ in relazione al parametro della diligenza fissato dall’articolo 1176 c.c., comma 2, che e’ quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell’avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacita’ tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista puo’ essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex articolo 1176 c.c., comma 2, e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell’articolo 2236 c.c., allorche’ l’incertezza riguardi non gia’ gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell’incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. Parimenti, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all’applicabilita’ del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela no esime il professionista dall’obbligo di diligenza richiesto dall’articolo 1176 c.c.

 

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 14 febbraio 2017, n. 3765

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9156/2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) difensore di se’ medesimo;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3184/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 08/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/07/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) citava il 20 maggio 2003 davanti al Tribunale di Milano (OMISSIS), che in precedenza era stato suo avvocato, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento del mandato conferitogli in relazione a un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), nel quale ella era trasportata su un ciclomotore che si era scontrato con una vettura. L’inadempimento sarebbe consistito nella mancata interruzione del termine prescrizionale nei confronti della (OMISSIS) S.p.A., che era la compagnia assicuratrice del ciclomotore. L’avvocato (OMISSIS) aveva agito giudizialmente per la (OMISSIS) solo nei confronti di chi era responsabile della circolazione dell’auto, con esito negativo in primo grado, che era stato poi confermato in secondo grado – in quest’ultimo peraltro essendo stata la (OMISSIS) difesa da un altro avvocato -; e l’attrice gli imputava di non avere potuto agire giudizialmente, per maturata prescrizione, anche nei confronti della compagnia assicuratrice del ciclomotore, conseguentemente chiedendone pure la condanna a risarcirle i derivati danni, nella misura in cui avrebbe potuto essere risarcita per le lesioni subite nel sinistro se il convenuto avesse agito con la dovuta diligenza.

(OMISSIS) si costituiva, resistendo e in via riconvenzionale proponendo domanda di pagamento dei propri onorari; chiamava altresi’ in giudizio per manleva (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS) S.p.A., che si costituivano entrambe, eccependo la prima difetto di legittimazione e in subordine prescrizione ex articolo 2952 c.c., e la seconda anch’essa prescrizione per omessa denuncia entro l’anno dalla richiesta della (OMISSIS) alla (OMISSIS), incorporata.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 6 aprile 2010 accoglieva la domanda attorea, condannando il (OMISSIS) a risarcire all’attrice Euro 64.303 per danni non patrimoniali e Euro 5001,09 per danni patrimoniali, e respingendo la domanda di manleva del suddetto, in particolare per omessa denuncia all’assicurazione nei termini. Il (OMISSIS) proponeva appello, che la Corte d’appello di Milano rigettava con sentenza del 30 maggio-8 ottobre 2012.

Il (OMISSIS) quindi ha presentato ricorso, articolato in quattordici motivi, depositando altresi’ memoria ex articolo 378 c.p.c.; si sono difesi con controricorso rispettivamente la (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A. (subentrata alle compagnie assicurative chiamate in causa), quest’ultima depositando anch’essa memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso e’ parzialmente fondato.

2.1 I primo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell’articolo 2947 c.c., comma 3.

Il giudice d’appello avrebbe determinato il termine di prescrizione del risarcimento del danno da circolazione stradale in due anni, ma in tal modo sarebbe venuto in contrasto con S.U. 18 novembre 2008 n. 27337, per cui, nel caso in esame, la prescrizione sarebbe quinquennale. Pertanto in forza delle lettere inviate alla (OMISSIS) dal (OMISSIS) per la sua cliente la prescrizione sarebbe maturata il 31 gennaio 2001, vale a dire in epoca ben posteriore alla revoca del mandato, avvenuta nel 1996.

Il motivo e’ infondato, perche’ il ricorrente non considera quanto e’ stato rilevato dal giudice d’appello in modo specifico al riguardo. A fronte di una analoga doglianza che invocava lo stesso arresto delle Sezioni Unite, la corte territoriale ha infatti correttamente evidenziato che al tempo in cui il (OMISSIS) ha espletato il suo mandato – dal 1988 al 1996 – la questione di interpretazione dell’articolo 2947 c.c. in ordine alla quale la suddetta pronuncia e’ stata dirimente era ancora assai controversa, e l’intervento dirimente era stato preceduto da altre sentenze anche delle stesse Sezioni Unite (2 ottobre 1998 n. 9782 e 10 aprile 2002 n. 5121). Da cio’ ha dedotto che la diligenza professionale dell’avvocato, ai sensi dell’articolo 1176 c.c., comma 2, lo avrebbe dovuto indurre a compiere gli atti interruttivi della prescrizione in rapporto al termine piu’ breve di questa, cosi’ come insegna questa Suprema Corte in un caso del tutto analogo che il giudice d’appello precisamente riporta (Cass. sez. 2, 18 luglio 2002 n. 10454: “Le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attivita’ professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilita’ nei confronti del professionista, rilevano le modalita’ dello svolgimento della sua attivita’ in relazione al parametro della diligenza fissato dall’articolo 1176 c.c., comma 2, che e’ quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione. Sotto tale profilo, rientra nella ordinaria diligenza dell’avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacita’ tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista puo’ essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex articolo 1176 c.c., comma 2, e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell’articolo 2236 c.c., allorche’ l’incertezza riguardi non gia’ gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell’incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. Parimenti, l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa 9 all’applicabilita’ del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela no esime il professionista dall’obbligo di diligenza richiesto dall’articolo 1176 c.c.”; conforme e’ la recente Cass. sez. 3, 5 agosto 2013 n.18612; sulla stessa linea cfr. pure Cass. sez. 6-3, ord. 28 febbraio 2014 n. 4790). Ovvero il (OMISSIS), rileva la corte territoriale, “avrebbe dovuto – se non agire anche nei confronti del trasportante e della sua assicurazione (OMISSIS) quantomeno interrompere prudenzialmente il termine della prescrizione per l’azione civile di danni nei confronti degli stessi, con scansione temporale infrabiennale” (motivazione della sentenza impugnata, pagina 11).

Del tutto condivisibile, in quanto come si e’ appena visto pienamente conforme all’insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, e’ quindi la posizione assunta dalla corte territoriale, e ictu oculi evidente e’ d’altronde la irrilevanza, ai fini della valutazione della condotta professionale dell’avvocato, di una sentenza delle Sezioni Unite pronunciata ben dodici anni dopo (nel 2008) il venir meno (nel 1996) del suo mandato. Il motivo, dunque, non ha pregio.

2.2 Il secondo motivo, che seguendo la sua rubrica denuncerebbe, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 277 c.p.c., e articolo 132 c.p.c., n. 4, in realta’ costituisce soltanto una generica introduzione ai motivi che immediatamente lo susseguono, perche’ si limita ad addurre che il ricorrente aveva sollevato dinanzi al giudice d’appello una “pluralita’ di eccezioni in fatto sull’assenza di responsabilita’ professionale” che la corte territoriale non avrebbe esaminato, e dichiara di riportarle “di seguito”. Tale genericita’, o ancor meglio assenza di un vero e proprio contenuto, lo rende ovviamente inammissibile.

2.3 Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 1711 c.c.. La cliente del ricorrente gli avrebbe conferito “il mandato per agire giudizialmente” solo nei confronti dei soggetti correlati alla vettura, e mai invece per proporre azione giudiziaria nei confronti di (OMISSIS), che di lei era il trasportatore e che all’epoca sarebbe stato anche il fidanzato. Per di piu’ la cliente avrebbe fornito all’attuale ricorrente una descrizione del sinistro in base alla quale la responsabilita’ era riconducibile solo all’automobile.

Quest’ultimo rilievo e’ evidentemente privo di autosufficienza. Per il resto, la doglianza non e’ sorretta da alcun interesse processuale, perche’ non e’ pertinente al thema decidendum. Infatti, attiene al preteso mancato conferimento di un mandato per agire giudizialmente, mentre nel caso in esame (OMISSIS) ha lamentato l’inadempimento di prestazioni stragiudiziali, inadempimento che – secondo la prospettazione attorea – si e’ concretizzato infatti nella negligenza che ha lasciato maturare la prescrizione nei confronti della (OMISSIS) prima che fosse esercitato il diritto di azione nei suoi confronti. Tale dato – che e’ quello che il giudice d’appello ha considerato – in realta’ e’ indiscusso, emergendo d’altronde il relativo incarico professionale dal tenore delle lettere inviate dal (OMISSIS) alla suddetta compagnia che lo stesso ricorrente ha riportato nell’ambito del ricorso (la lettera del 2 febbraio 1989, la lettera del 17 luglio 1992, e la lettera del 1 febbraio 1996, i cui incipit fanno tutti riferimento alla intervenuta ricezione di “formale mandato” dell’avvocato sottoscrittore). A tacer d’altro, dunque, il motivo non mostra consistenza.

2.4 Il quarto motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’articolo 1681 c.c., quanto alla responsabilita’ del vettore nel contratto di trasporto nonche’ dell’articolo 1710 c.c., quanto alla diligenza del mandatario.

Il ricorrente, ben sapendo che il trasportatore a titolo gratuito risponde solo se ne dimostrata la responsabilita’, e che non sarebbe stato applicabile al sinistro del 4 luglio 1988 l’articolo 1681 c.c., perche’ non vi era stato un contratto di trasporto ne’ oneroso ne’ gratuito, bensi’ soltanto un trasporto per amicizia, e sapendo altresi’ che sul trasportato gravava dunque l’onere probatorio ex articolo 2043 c.c., “ha agito nei confronti di chi gli appariva responsabile dell’incidente, ovvero la vettura antagonista”.

In effetti, questa argomentazione e’ il contrario di quella versata nel motivo precedente: come si e’ visto, nel terzo motivo il ricorrente lamenta di non avere potuto agire nei confronti dell’Aquilano – e ovviamente pure nei confronti della sua compagnia assicuratrice – per difetto di mandato giudiziale, mentre nel presente motivo adduce di avere ritenuto che nei confronti di Aquilano non vi fosse fondamento per agire, per cui, in sostanza, egli avrebbe consapevolmente scelto di agire verso altri, ovvero “nei confronti di chi gli appariva responsabile”. Per di piu’, questo motivo non gode di autosufficienza: si tratta di mere asserzioni dello stesso ricorrente, che neppure adduce di avere prospettato la necessita’ di una simile scelta alla cliente, benche’ l’articolo 2054 c.c., giovi al terzo trasportato; e la sua sostanza e’ fattuale, perche’ concerne una scelta dell’avvocato che sarebbe stata alla base della sua azione giudiziaria nei confronti della vettura antagonista. E, ad abundantiam ormai, si rileva pure che la “versione” del quarto motivo contrasta logicamente con l’avere lo stesso ricorrente inviato le lettere a (OMISSIS) che riporta nel ricorso, l’ultima delle quali risale addirittura al febbraio 1996, quando da anni era stata gia’ esercitata l’azione giudiziale nei confronti dei soggetti correlati alla vettura antagonista e quando poco dopo fu revocato il mandato.

Il motivo, dunque, non merita accoglimento.

2.5 I quinto motivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione dell’articolo 2909 c.c., e articolo 101 c.p.c., lamentando che (OMISSIS) non propose ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado del giudizio contro i soggetti responsabili della circolazione dell’autovettura antagonista.

Si tratta, peraltro, di un motivo inammissibilmente generico, se non altro perche’ non viene indicato sulla base di quali basi favorevoli alla (OMISSIS) in rapporto alla sentenza del giudice d’appello si sarebbe potuto presentare il ricorso per cassazione.

2.6 Il sesto motivo denuncia nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonche’ violazione o falsa applicazione dell’articolo 277 c.p.c., e articolo 132 c.p.c., n. 4, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perche’ nell’appello l’attuale ricorrente avrebbe lamentato omessa motivazione della sentenza di primo grado sui criteri di liquidazione del danno, e su cio’ la corte territoriale avrebbe omesso ogni esame.

La doglianza e’ ictu oculi da ricondursi, riqualificandola, all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel dettato vigente, e risulta infondata, perche’ omette di considerare il contenuto della pagina 14 della motivazione della sentenza impugnata.

2.7 Il settimo motivo denuncia nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e violazione o falsa applicazione dell’articolo 277 c.p.c., e articolo 132 c.p.c., n. 4, nonche’ articolo 1227 c.c., ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, imputando al giudice d’appello di non avere tenuto conto che la (OMISSIS) viaggiava sul ciclomotore senza casco, come risulterebbe dal verbale dei vigili urbani (che nel motivo e’ stato riportato), onde non le spetterebbe alcun risarcimento o questo dovrebbe essere ridotto.

Trattasi di un motivo puramente fattuale – si chiede al giudice di legittimita’ di accertare che la (OMISSIS) avesse il casco quando avvenne il sinistro e, altresi’, di determinare le conseguenze sul risarcimento del danno se non l’avesse avuto -, il che lo rende inammissibile. E’ meramente ad abundantiam, quindi, che si ricorda che dallo stesso ricorso (a pagina 12) emerge, ivi riportandosi l’atto d’appello, che la trasportata aveva casco, pur se non omologato.

2.8 L’ottavo motivo – rubricato come denunciante nullita’ della sentenza ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e altresi’ come denunciante di violazione o falsa applicazione dell’articolo 277 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, articolo 1223 c.c. – e il nono motivo – rubricato nello stesso modo, con l’unica differenza del riferimento all’articolo 1224 c.c., anziche’ all’articolo 1223 c.c. – e’ opportuno che siano congiuntamente vagliati, in quanto entrambi attinenti alla condanna al risarcimento del danno patrimoniale nella misura di Euro 5001,05.

Osserva anzitutto il ricorrente che questo danno e’ stato identificato nelle spese processuali sostenute dalla (OMISSIS) nei due gradi del giudizio promosso avverso le persone correlate alla vettura antagonista, senza peraltro – come era stato addotto specificamente in appello (v. pagina 13 del ricorso) – tener conto del fatto che la (OMISSIS) nel secondo grado non era stata assistita dal (OMISSIS). Vi sarebbe stata, pertanto, oltre all’omessa motivazione, la violazione dell’articolo 1223 c.c., come norma disciplinante il nesso causale.

In effetti, il giudice d’appello non ha fornito alcuna motivazione su tale questione, neppure menzionandola laddove si occupa (a pagina 14 della motivazione della sentenza impugnata) della determinazione del quantum del danno risarcibile; cio’ rende fondata la doglianza, e conduce all’assorbimento dell’ulteriore censura relativa al dies a quo degli interessi moratori per il risarcimento del danno patrimoniale.

Quello che, allora, il ricorrente definisce nullita’ della sentenza e’ piuttosto riconducibile a una omessa pronuncia (che, ovviamente, include, come il piu’ contiene il meno, anche l’omissione della motivazione relativa alla questione su cui il giudice non si e’ pronunciato); e ne consegue, accogliendosi la doglianza cosi’ riqualificata in base al principio jura novit curia, il rinvio alla corte territoriale perche’ si pronunci su quanto le era stato legittimamente devoluto al riguardo nel gravame d’appello.

2.9 Il decimo motivo lamenta nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e ancora violazione o falsa applicazione dell’articolo 277 c.p.c., articolo 132 c.p.c., n. 4, articoli 1223 e 1224 c.c..

Adduce il ricorrente che dal dispositivo della sentenza “si evince chiaramente” che gli interessi moratori sono stati riconosciuti solo sul risarcimento del danno patrimoniale, ovvero sulla somma di Euro 5001,95; e soggiunge che, qualora si ritenesse il contrario – ovvero che il dispositivo esprimesse condanna agli interessi moratori anche per il risarcimento del danno biologico – sarebbe una statuizione illegittima, alla illustrazione di tale asserita illegittimita’ dedicando il resto del contenuto del motivo. Quest’ultimo, pero’, e’ palesemente privo di interesse processuale che ne sostenga la proposizione, dal momento che neppure il ricorrente adduce che la sua controparte abbia manifestato l’intenzione di interpretare il dispositivo in quel modo “contrario” che ad avviso di lui stesso sarebbe divergente dalla piu’ agevole interpretazione. Non e’ quindi dato comprendere sulla base di quale interesse il ricorrente chieda al giudice di legittimita’ di intervenire a chiarire una questione che tra le parti non e’ controversa.

Il motivo, pertanto, risulta inammissibile.

2.10 L’undicesimo motivo, che invoca l’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, denuncia violazione dell’articolo 115 c.p.c., e articolo 183 c.p.c., comma 7, per mancata ammissione, nonostante godessero di rilevanza e ammissibilita’, delle prove richieste nella memoria ex articolo 184 c.p.c..

In ordine a questo motivo e’ sufficiente rilevare che, dopo avere trascritto quelli che vengono definiti “i capitoli di prova” in una nota a pie’ pagina senza nemmeno specificare se si tratta di interrogatorio formale o di prova testimoniale (ricorso, pagina 29), e dopo avere esposto che il giudice di primo grado “non ha ammesso la prova… nonostante la sua rilevanza ed ammissibilita’” e che l’istanza di ammissione era stata rinnovata in appello, il motivo si limita a un’asserzione del tutto generica, ovvero che “l’offerta della prova sulle circostanze in fatto era rilevante e decisiva ai fini della decisione”, affiancando cosi’ alla inammissibile natura fattuale del motivo – che, nonostante le norme indicate nella rubrica, in realta’ si rivolge al giudice di legittimita’ come a un giudice istruttore – un’ulteriore fonte di inammissibilita’ identificabile nella genericita’ assertiva appena evidenziata.

2.11 Il dodicesimo motivo viene proposto in relazione alla domanda riconvenzionale, denunciando, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza nonche’, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’articolo 277 c.p.c., e articolo 132 c.p.c., n. 4: il ricorrente lamenta che la decisione della corte territoriale sia sul punto “totalmente omissiva” e afferma che la sua domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere accolta.

Dato atto che il giudice d’appello nella motivazione si spende in modo approfondito su altre tematiche, per cui solo nella parte finale del suo percorso argomentativo si riferisce alla domanda riconvenzionale con una motivazione quanto mai sintetica (la rigetta in quanto non “supportata in atti da confacente documentazione”: motivazione, pagina 14), deve rilevarsi peraltro che, a monte della considerazione del contenuto della pronuncia che ne e’ oggetto, occorre verificare se una doglianza e’ dotata di una conformazione ammissibile, soltanto un esito positivo al riguardo legittimando, infatti, a entrare nel merito della doglianza stessa. E nel caso in esame l’esito positivo non e’, dal momento che anche questo motivo patisce una natura assolutamente assertiva e priva di specificita’, in quanto si limita, in sostanza, ad addurre che l’attuale ricorrente a sostegno della domanda riconvenzionale “ha proposto in giudizio la nota spese e gli atti relativi al giudizio”, cioe’ “l’intero fascicolo di parte (comparsa di intervento, memoria, comparsa conclusionale, documenti, nota spese, verbali e sentenze)”, senza tra l’altro indicare voci della nota spese in rapporto agli atti che ne dovrebbero essere lo specifico supporto. Non gode, pertanto, il motivo di autosufficienza, e rimane attestato a un livello di genericita’ che lo rende inammissibile.

2.12 Il tredicesimo motivo, presentato in relazione alla domanda di manleva, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione dell’articolo 167 c.p.c., commi 1 e 2, articoli 183 e 112 c.p.c..

Adduce il ricorrente che nella motivazione il giudice d’appello ha menzionato i documenti da lui rubricati come 3M e 4M, che e’ indiscusso riguardino un diverso sinistro; e la corte territoriale sarebbe andata oltre le eccezioni dell’assicurazione, la quale non avrebbe negato che l’ulteriore documento 2M (lettera fax del 20 gennaio 1997) riguardi il caso in questione, contestando invece di averla ricevuta.

La doglianza, a tacer d’altro, non coglie effettivamente la ratio decidendi: questa invero non e’ ravvisabile nella “inidoneita’ di detta lettera a costituire in mora l’assicurazione”, bensi’, a ben guardare, nella estraneita’ di essa al sinistro di cui e’ causa (cfr. pag. 15 della motivazione). Pertanto il motivo in alcun modo inficia la sentenza impugnata.

2.13 I quattordicesimo motivo, sempre relativo alla domanda di manleva, denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione ancora dell’articolo 167 c.p.c., commi 1 e 2, articoli 183 e 112 c.p.c., adducendo che “se la lettera della (OMISSIS) del 02/09/1997 non e’ idonea ad essere qualificata come lettera di messa in mora, la domanda di garanzia e di manleva doveva essere accolta perche’ in questo l’atto utile e’ da considerarsi la notificazione dell’atto di citazione, avvenuta il 22/05/2003. L’atto di chiamata in garanzia e’ del 12/03/2004. Il termine dell’anno e’ stato correttamente osservato”. Come emerge dallo stesso contenuto del motivo – che non censura in effetti la sentenza impugnata, neppure lamentando una omessa pronuncia benche’ su questo il giudice d’appello nulla dica – si e’ dinanzi a una questione nuova (come ha eccepito la stessa (OMISSIS) nel suo controricorso), e pertanto inammissibile.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto limitatamente all’ottavo e al nono motivo, disattendendosi gli altri motivi, e deve conseguentemente disporsi rinvio alla corte territoriale, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie limitatamente ai motivi ottavo e nono il ricorso, rigettandolo per i residui motivi e rinvia alla Corte d’appello di Milano anche per le spese del giudizio di cassazione.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.