La responsabilità per danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’articolo 2043 c.c., e non dalle regole di cui all’articolo 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura.

 

La tematica trattata nella pronuncia in oggetto, può essere approfondita con la lettura del seguente articcolo:

La responsabilità della p.a. quale propietaria delle strade.

Tribunale Brindisi, civile Sentenza 30 marzo 2018, n. 443

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BRINDISI

Sezione Civile

Dott. Stefano MARZO

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta a n. 1123/15 R.G., passata in decisione all’udienza del 14.11.2017.

Oggetto:

– Appello –

TRA

COMUNE DI CAROVIGNO (p. iva 81001790740) – rappresentato e difeso dall’Avv. (…) – APPELLANTE

E

LA.Lu. (cod. fisc. (…) – rappresentato e difeso dagli Avv. (…)

– APPELLATO

ASL DI BRINDISI (p.iva 01647800745) – rappresentata e difesa dagli Avv. (…)

– APPELLANTE INCIDENTALE

All’udienza del 14.11.2017 i procuratoti delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.

IN FATTO

Con atto notificato il 10.01.2014 il Comune di Carovigno proponeva appello avverso la sentenza n. 43/2015 del G.d.P. di Brindisi con la quale, in parziale accoglimento delle domande proposte dall’attore La.Lu., il Comune di Carovigno era stato condannato al pagamento di euro 2.027,28, a titolo di risarcimento dei danno che erano derivati all’autovettura di proprietà del La. (Lancia Delta tg …) in conseguenza del sinistro stradale verificatosi il 31.08.2013 nel centro abitato di Carovigno a causa dell’attraversamento improvviso della strada da parte di un cane randagio, che aveva provocato la perdita del controllo dei veicolo da parte del conducente e la susseguente uscita fuori strada del veicolo.

Censurava l’impugnata sentenza, deducendo che nel corso del giudizio di primo grado non era stata fornita alcuna prova in ordine alla circostanza che il cane che aveva tagliato la strada al veicolo dell’attore, provocandone l’uscita fuori strada fosse un cane “randagio”, precisava che nessuna dichiarazione in tal senso era stata resa dai testimoni e che da nessuna altra fonte di prova si poteva desumere che il cane in questione fosse “randagio”. Concludeva chiedendo che, in totale riforma della sentenza di primo grado fosse disposto il rigetto delle domande proposte dal La. con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

Il La. si costituiva con memoria difensiva con la quale deduceva l’assoluta infondatezza dei motivi di appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria sulle spese processuali.

La ASL si costituiva con comparsa di risposta del 14.05.2015 deducendo a sua volta la mancanza di prova sulla circostanza che il cane che aveva provocato l’incidente fosse randagio e concludendo per la riforma della sentenza impugnata con rigetto delle domande poste in primo grado dall’attore e, in subordine chiedendo confermarsi la responsabilità esclusiva del Comune.

IN DIRITTO

L’appello merita accoglimento. Non vi è prova che fosse randagio il cane che, tagliando improvvisamente la strada al veicolo del La., aveva provocato il sinistro stradale oggetto di causa; di conseguenza, non vi è prova della circostanza che il Comune di Carovigno avesse l’onere di attivarsi al fine di recuperare il cane in questione.

Nessuno dei testi escussi ha riferito che si trattasse di cane randagio, ovvero ha riferito elementi descrittivi – caratterizzanti l’animale – dai quali sia possibile comunque desumere che si trattasse di un cane randagio.

A ciò si deve aggiungere che non vi è prova che il Comune di Brindisi avesse avuto notizia della presenza sul territorio del cane in questione. Tale circostanza è rilevante – nel senso di escludere la responsabilità della p.a. – in base alla più recente giurisprudenza di legittimità:

“La responsabilità per danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all’articolo 2043 c.c., e non dalle regole di cui all’articolo 2052 c.c.; non è quindi possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell’ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, occorrendo la puntuale allegazione e la prova il cui onere spetta all’attore danneggiato in base alle regole generali, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente, e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto, e ciò nonostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura”). Cassazione n. 18954/2017.

All’accoglimento dell’appello principale del Comune e di quello incidentale della ASL segue il rigetto delle domande proposte in primo grado dal La. e la condanna dello stesso alla refusione delle spese processuali per i due gradi di giudizio in favore di ciascuna delle parti appellanti (Comune di Carovigno e ASL di Brindisi) nella misura che deve essere così liquidata, in favore di ciascuna parte appellante: per il giudizio di primo grado, euro 670,00 a titolo di onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa; per il giudizio di appello spese legali per euro 180,00 (in favore del solo Comune di Carovigno) ed euro 2.400,00 a titolo di onorari, oltre spese generali al 15%, Iva e Cassa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciandosi, in accoglimento dell’appello principale proposto dal Comune di Carovigno e dell’appello incidentale proposto dalla ASL di Brindisi contro La.Lu. e in totale riforma della sent. n. 43/2015 del G.d.P. di Brindisi, rigetta le domande proposte dal La. in primo grado. Condanna il La. alla refusione delle spese processuali per i due gradi di giudizio, in favore di ciascuna delle due parti appellanti (Comune di Carovigno e ASL Brindisi), nella misura che viene così liquidata in favore di ciascuna parte appellante: per il giudizio di primo grado, euro 670,00 a titolo di onorari, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa; per il giudizio di appello spese legali per euro 180,00 (in favore del solo Comune di Carovigno) ed euro 2.400,00 a titolo di onorari, oltre spese generali al 15%, Iva e Cassa.

Così deciso in Brindisi, il 26 marzo 2018.

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.