Poste italiane è responsabile per il mancato o ritardato recapito del plico. Il rapporto con Poste italiane s.p.a. e’ contrattuale e non piu’ autoritativo, stante l’intervenuta privatizzazione della societa’ che gestisce il servizio. Ai fini risarcitori bisogna distinguere a seconda che la mancata consegna comporti solo la perdita della corrispondenza ovvero anche la lesione di altri diritti.

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Corte di Cassazione|Sezione 3|Civile|Sentenza|1 settembre 2022| n. 25828

Data udienza 27 maggio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – rel. Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

Dott. ROSSELLO Carlo Carmelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 31530/2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del rappresentante legale, rappresentata e difesa dall’Avvocata (OMISSIS), in forza di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS) in virtu’ di procura a margine del controricorso elettivamente domiciliata in (OMISSIS) con la seconda presso l’area legale di (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1404/2019, pubblicata il 13 marzo 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio della udienza pubblica del 27 maggio 2022 dalla Consigliera Irene Ambrosi.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Napoli ha accolto l’impugnazione proposta da (OMISSIS) e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa citta’, ha condannato (OMISSIS) in favore della (OMISSIS) S.R.L. al pagamento della minor somma di Euro 21.306,00, oltre interessi legali, ha confermato la condanna di (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 4.618,00 in favore della (OMISSIS) S.R.L. a titolo di rimborso spese di spedizione, ha rigettato l’appello incidentale e ordinato a (OMISSIS) di restituire quanto ricevuto da (OMISSIS) in esecuzione della sentenza di primo grado, compensando in parte le spese di lite.

Con atto di citazione del giugno 2008 (OMISSIS) S.R.L. aveva convenuto in giudizio (OMISSIS) s.p.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato recapito di 636 assicurate ai propri clienti nel corso dell’anno 2005 contenenti smarticolo card per la visione di film e programmi televisivi a pagamento, con pagamento i contrassegno per un valore dichiarato di Euro 130.326,00, valore assicurato di Euro 31.800,00 e un costo di spedizione di Euro 4.618,42.0.

Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda e condannato (OMISSIS) al pagamento in favore della (OMISSIS) S.R.L. della somma di Euro 65.000,00 oltre interessi legali, nonche’ della somma di Euro 4.618,00 a titolo di rimborso spese di spedizione e alle spese processuali.

Avverso la sentenza d’appello, la Societa’ (OMISSIS) S.R.L. propone ricorso per cassazione sulla base, di cinque motivi d’impugnazione; (OMISSIS) resiste con controricorso.

La causa e’ stata rimessa alla udienza pubblica fissata al 27 maggio 2022; il ricorso e’ stato poi trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Il P.G. nella persona del Sostituto procuratore Generale G.B. Nardecchia ha depositato conclusioni scritte, concludendo per l’accoglimento del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONI

1. La ricorrente lamenta con un primo motivo la “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1128 c.c. e ss., articoli 1223, 1687 c.c. e ss., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4”. Sostiene che a seguito delle pronunce della Corte costituzionale (nn. 254 del 2002 e 46 del 2011) e’ ormai pacifico che nessuna condizione generale di contratto limitativa della responsabilita’ dell’operatore postale puo’ dirsi ormai operante nel caso di mancato recapito di plico o ritardo nel recapito, tenuto conto che il privilegio in passato era giustificato dalla natura pubblica dell’ente gerente il servizio postale, attualmente costituito in societa’ per azioni.

2. Denuncia, inoltre, con un secondo motivo di ricorso la “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 136 Cost., della L. 11 marzo 1953, n. 87, articolo 30, e degli articoli 3 e 24 Cost., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in particolare, rappresentando che a (OMISSIS), come a tutte le altre imprese del settore, va applicato il regime risarcitorio ordinario, senza possibilita’ di limitazioni di responsabilita’, dal momento che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 6, che espressamente prevedeva limitazioni di responsabilita’ a favore di Poste, e’ stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 463 del 1997) e considerato che la disciplina e’ stata poi riveduta con l’entrata in vigore del codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con Decreto Legislativo n. 259 del 2003. Contesta che la sentenza impugnata nel limitare la responsabilita’ di (OMISSIS) s.p.a. fa riferimento a norme (articoli 24 e 48 e relativi D.M.) che costituiscono sostanzialmente una applicazione o mera riproduzione di altra norma dichiarata incostituzionale.

3. La societa’ ricorrente lamenta con un terzo motivo la “Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articoli 49, 24 e 48, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, e in particolare lamenta l’erronea applicazione, nel caso di specie, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 48, dettato in tema di “raccomandate” e non invece, trattandosi di “assicurate” dell’articolo 49 del cit. D.P.R..

4. Si duole con il quarto motivo della “Violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articoli 48 e 49, in combinato disposto degli articoli 1218 e 1176 c.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella quantificazione del danno”; lamenta la quantificazione effettuata secondo l’articolo 48 cit. e l’erroneo calcolo della limitazione prevista da detto articolo “pari a 10 volte il diritto pagato” tenuto conto che “a fronte del pagamento di Euro complessive 4.618,42” (…) “e vista l’applicazione del principio ritenuto valido dai giudici di appello, avrebbe avuto diritto ad una indennita’ minima pari a Euro 46.184,20. E mai pari a Euro 21.306,00 come stabilito nella sentenza impugnata”.

5. Lamenta infine con il quinto motivo di ricorso “Omesso esame circa un fatto decisivo per i giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5” e nello specifico “ad abundantiam” contesta che la sentenza impugnata abbia omesso “radicalmente e erroneamente di valutare l’effettiva documentazione offerta dalle parti”.

6. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che per ragioni di evidente connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Entrambi muovono dal presupposto che la Corte di appello avrebbe violato plurime norme di diritto, anche costituzionali e che la decisione impugnata sarebbe affetta da nullita’, nonostante che le argomentazioni del giudice di appello in proposito risultino conformi all’orientamento consolidato di legittimita’ secondo cui: a) (OMISSIS) e’ responsabile per il mancato o ritardato recapito del plico; b) il rapporto con (OMISSIS) s.p.a. e’ contrattuale e non piu’ autoritativo, stante l’intervenuta privatizzazione della societa’ che gestisce il servizio (v. Cass. Sez. 1 7/05/1998, n. 4619); c) che ai fini risarcitori bisogna distinguere a seconda che la mancata consegna comporti solo la perdita della corrispondenza ovvero anche la lesione di altri diritti (Cass. Sez. 3, 6/07/2017 n. 16653) (cfr. in proposito sentenza impugnata primo capoverso par. 3.1.) (v. altresi’, Cass. Sez. 1, 09/09/2004 n. 18173; Cass. Sez. 6 – 3, 26/01/2022 n. 2261).

7. Fondati, invece, sono il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso nei limiti e per le ragioni di seguito illustrate.

La Corte di appello partenopea ha posto a fondamento della decisione impugnata la disciplina di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 156 del 1973, articolo 48, dettata in tema di raccomandate, sebbene nella fattispecie in esame vensse in considerazione quella di cui all’articolo 49 del cit. D.P.R., in tema di assicurate.

Risulta incontestata, infatti, la circostanza secondo cui la domanda risarcitoria de qua -proposta da (OMISSIS)e s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. – avesse ad oggetto i danni subi’ti dal mancato recapito di 636 “assicurate” indirizzate ai clienti della prima, nel corso dell’anno 2005, contenenti smart card per la visione di film e programmi tv a pagamento, con pagamento in contrassegno.

La differenza tra le due ricordate disposizioni non e’ di poco momento, tenuto conto che a mente dell’articolo 48 l’obbligo del risarcimento del danno da parte di Poste e’ ammesso (articolo 28) non oltre un’indennil:a’ pari a dieci volte il diritto fisso di raccomandazione mentre, secondo quanto previsto dall’articolo 49, il risarcimento e’ ammesso per una indennita’ corrispondente “all’ammontare effettivo della perdita, della manomissione e dell’avaria, entro i limiti del valore dichiarato e sotto deduzione dei valori esistenti e non avariati. Per gli invii con assicurazione convenzionale l’indennizzo, salvo le eccezioni previste dall’articolo 96, viene corrisposto nella misura del valore dichiarato, nel caso di smarrimento o di perdita totale del contenuto. Nel caso di perdita parziale, non compete alcun indennizzo. Nel caso di perdita, vengono restituite anche le tasse di spedizione, salvo i diritti di assicurazione (…)”.

Per quanto esposto e in accordo con le conclusioni rese in proposito dal Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, non puo’ essere condiviso il presupposto normativo posto a fondamento della decisione impugnata.

La sentenza dev’essere cassata ed il giudice di rinvio dovra’ provvedere alla decisione applicando, in relazione alle risultanze di causa, il presupposto normativo corretto, cioe’ quello del citato articolo 49.

8. In conclusione, i motivi terzo, quarto e quinto motivo vanno accolti, rigettati i restanti, cassata la sentenza e rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, rigetta i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.