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è irrilevante stabilire se la domanda sia stata posta effettivamente ai sensi dell’articolo 2043 c.c. ovvero dell’articolo 2051 c.c.. Ed infatti, ferma restando la diversita’ tra le due norme soprattutto in ordine al riparto dell’onere della prova ed al tipo di prova liberatoria che il custode e’ chiamato a fornire (v., tra le altre, la sentenza 5 agosto 2013, n. 18609), l’accertata mancanza della prova positiva dell’esistenza del nesso di causalita’ tra la caduta e la buca condurrebbe al rigetto del ricorso anche nell’ipotesi in cui l’articolo 2051 c.c. fosse stato invocato a sostegno della domanda fin dal giudizio di primo grado, posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l’onere della prova dell’esistenza di tale nesso e’ a carico del danneggiato.
Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:
La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle stra
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 29 marzo 2018, n. 7887
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26617-2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI BISIGNANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1369/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 28/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cosenza, Sezione distaccata di Acri, il Comune di Bisignano chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza di una caduta, asseritamente dovuta alla presenza di una buca esistente sul manto stradale, durante la partecipazione ad una festa paesana.
Si costitui’ in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale accolse la domanda e condanno’ il Comune al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di Euro 6.614,84, con il carico delle spese di giudizio.
2. La pronuncia e’ stata appellata dal Comune di Bisignano e la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 28 ottobre 2015, in riforma della decisione del Tribunale ha rigettato la domanda della (OMISSIS), condannandola alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ di eredi della defunta (OMISSIS), con unico atto affidato a due motivi.
Resiste il Comune di Bisignano con controricorso.
Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c., e i ricorrenti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli articoli 346 e 112 c.p.c., nonche’ degli articoli 2043 e 2051 c.c.; con il secondo si lamenta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’articolo 2051 c.c..
Osservano i ricorrenti che la Corte di merito avrebbe errato nel ritenere preclusa la possibilita’ di inquadrare i fatti nell’ipotesi normativa dell’articolo 2051 c.c.. Non si sarebbe formato, infatti, alcun giudicato, tanto piu’ che l’originaria attrice non aveva qualificato la propria domanda come risarcitoria, sicche’ l’articolo 2051 cit. doveva essere applicato e l’appello rigettato, poiche’ tale norma pone a carico del custode l’obbligo di provare l’esistenza del fortuito.
2. I due motivi, da trattare congiuntamente, sono, quando non inammissibili, comunque infondati.
La sentenza impugnata, infatti, ha premesso, con un’affermazione che non e’ superata dai ricorrenti se non con generiche affermazioni, che la domanda era stata inquadrata dal giudice di primo grado come azione risarcitoria di cui all’articolo 2043 c.c.; dopo di che, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede, ha affermato che non era stata raggiunta la prova ne’ del fatto che la buca fosse realmente un’insidia ne’ della sussistenza del nesso di causalita’ tra la buca e l’evento lesivo. Ed ha aggiunto che si trattava di una buca poco profonda, di modeste dimensioni, tale da poter essere evitata prestando una semplice attenzione nel camminare.
Tale ricostruzione in fatto e’ sufficiente a condurre al rigetto del ricorso e rende irrilevante stabilire se la domanda sia stata posta effettivamente ai sensi dell’articolo 2043 c.c. ovvero dell’articolo 2051 c.c.. Ed infatti, ferma restando la diversita’ tra le due norme soprattutto in ordine al riparto dell’onere della prova ed al tipo di prova liberatoria che il custode e’ chiamato a fornire (Cassazione n. 18609/2013), l’accertata mancanza della prova positiva dell’esistenza del nesso di causalita’ tra la caduta e la buca condurrebbe al rigetto del ricorso anche nell’ipotesi in cui l’articolo 2051 c.c. fosse stato invocato a sostegno della domanda fin dal giudizio di primo grado, posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l’onere della prova dell’esistenza di tale nesso e’ a carico del danneggiato (Cassazione n. 11526/2017).
3. Il ricorso, pertanto, e’ rigettato.
A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55.
Sussistono inoltre le condizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.