Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 12 maggio 2017, n. 11785

la responsabilita’ per i danni cagionati da una cosa in custodia, ex articolo 2051 c.c., ha carattere oggettivo e trova fondamento nella particolare relazione intercorrente tra il custode e la cosa, la presunzione di responsabilita’ del quale puo’ essere vinta solo dalla sussistenza di un fattore esterno, il caso fortuito, attinente alle modalita’ di causazione del danno, sicche’ al danneggiato e’ sufficiente provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, mentre il custode, per liberarsi, dovra’ offrire la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioe’ del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, idoneo ad interrompere quel nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilita’ e di assoluta eccezionalità.


La tematica trattata nella pronuncia in oggetto, può essere approfondita con la lettura del seguente articcolo:

La responsabilità della p.a. quale propietaria delle strade.

Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 12 maggio 2017, n. 11785

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 757/2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore Delegato, Ing. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3955/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO SPAZIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa citta’, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS), il quale aveva convenuto in giudizio la societa’ (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il (OMISSIS), allorche’, mentre alla guida di un’autovettura affidatagli dal datore di lavoro percorreva a velocita’ regolare l’autostrada (OMISSIS), in direzione (OMISSIS), non aveva potuto evitare di collidere con un capriolo che, provenendo dalla carreggiata opposta, aveva saltato il divisorio centrale ed aveva improvvisamente attraversato quella sulla quale egli viaggiava, proprio nel momento del suo passaggio.

Per quel che ancora rileva, la Corte di Appello ha attribuito rilevanza decisiva, in funzione dell’esclusione della responsabilita’ della societa’ di gestione dell’autostrada, alla circostanza – accertata dalla Polizia Stradale in occasione dell’ispezione dei luoghi effettuata nell’immediatezza dell’incidente e descritta nella relazione redatta dagli agenti e prodotta dallo stesso attore – che la rete di recinzione esterna della sede autostradale, nel tratto interessato dal sinistro, era risultata integra.

Secondo la Corte territoriale, precisamente, la predetta circostanza, in primo luogo, impediva di formulare un giudizio di responsabilita’ della societa’ ai sensi dell’articolo 2051 c.c., in quanto l’ignoranza in ordine alle modalita’, al tempo e al luogo di ingresso dell’animale nella sede autostradale non consentiva di affermare la sussistenza del rapporto di causalita’ tra la cosa in custodia della convenuta-appellante e il sinistro che aveva causato i danni lamentati dall’attore-appellato.

In secondo luogo, ad avviso della Corte di Appello, la medesima circostanza escludeva altresi’ la possibilita’ di ritenere la societa’ di gestione dell’autostrada responsabile ai sensi dell’articolo 2043 c.c., non potendo formularsi a suo carico nessuna censura di negligenza e non essendo da essa prevedibile ne’ prevenibile l’anomalia rappresentata dall’ingresso in autostrada dell’animale.

Propone ricorso per cassazione, sorretto da due motivi, (OMISSIS). Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La questione preliminare relativa all’improcedibilita’ del ricorso per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata, sollevata nella relazione depositata ex articolo 380 bis c.p.c., e ribadita dalla societa’ controricorrente nella memoria ex articolo 378 c.p.c., e’ infondata.

La ratio della disposizione contenuta nell’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, secondo cui il ricorrente ha l’onere di depositare nei venti giorni dall’ultima notificazione, a pena di improcedibilita’, il ricorso con copia autentica della sentenza impugnata completa della relazione di notificazione se avvenuta, risiede nell’esigenza di consentire alla Corte di legittimita’ non solo di conoscere il contenuto del provvedimento impugnato ma anche di verificare la tempestivita’ dell’impugnazione ai sensi degli articoli 325 e 326 c.p.c..

E’ pertanto evidente che tale onere non puo’ ritenersi sussistente nell’ipotesi in cui la notificazione del ricorso si sia perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiche’ in tal caso il rispetto dei termine breve di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2, e’ reso manifesto dal collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza e quella della notificazione del ricorso (Cass. 10/07/2013, n. 17066; Cass. 22/09/2015, n. 18645).

Cio’ e’ quanto e’ accaduto nel caso di specie, nel quale la sentenza impugnata risulta depositata il 5 novembre 2014 e il ricorso per cassazione risulta notificato il 17 dicembre 2014.

Il ricorso medesimo e’ dunque procedibile.

2. Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 2051 e 2043 c.c.) il ricorrente censura la decisione impugnata anzitutto nella parte in cui ha escluso la responsabilita’ della societa’ in qualita’ di custode dell’autostrada.

Rammenta che la responsabilita’ prevista dall’articolo 2051 c.c., ha carattere oggettivo sicche’, ai fini della sua configurazione, e’ sufficiente che l’attore dimostri il nesso di causalita’ tra l’evento dannoso e la cosa in custodia potendo il custode liberarsi solo fornendo la prova del caso fortuito.

Evidenzia che, con riguardo alle autostrade, e’ in genere configurabile un potere di custodia in capo alla societa’ deputata alla relativa gestione, in ragione dei poteri effettivi di disponibilita’ e controllo che le sono attribuiti.

Afferma che, pertanto, nel caso di specie, sussistendo un rapporto di custodia, rilevante ai sensi dell’articolo 2051 c.c., tra l’autostrada e la societa’ di gestione (ed avendo egli debitamente provato l’evento dannoso consistito nella collisione con l’animale selvatico, nonche’ il nesso causale tra tale evento e l’autostrada in custodia), la (OMISSIS) s.p.a. avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilita’ soltanto provando che l’ingresso in autostrada dell’animale era stato determinato da un fattore imprevedibile ed inevitabile qualificabile in termini di “caso fortuito”.

Il ricorrente censura inoltre la sentenza impugnata anche nella parte in cui ha escluso la possibilita’ di ritenere responsabile la societa’ di gestione dell’autostrada ai sensi dell’articolo 2043 c.c.. Deduce al riguardo che, avendo egli dato prova dell’anomala presenza di un animale selvatico sulla sede autostradale, sarebbe spettato alla convenuta provare gli eventuali fatti impeditivi della propria responsabilita’, quali la possibilita’ dell’utente di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia.

3. Con il secondo motivo (omesso esame e motivazione su un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto della controversia tra le parti), il ricorrente si duole che la pronuncia impugnata abbia valorizzato, ai fini della decisione di rigetto della domanda risarcitoria, la circostanza che la recinzione posta in corrispondenza della carreggiata sulla quale si era verificato il sinistro era stata trovata integra dagli agenti della Polizia Stradale intervenuti sul posto, omettendo di considerare che l’animale selvatico era entrato nella sede autostradale dalla carreggiata opposta ed era balzato dinanzi alla sua autovettura dopo aver saltato il divisorio centrale.

4. Le censure svolte nella prima parte del primo motivo sono fondate.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la responsabilita’ per i danni cagionati dalle cose in custodia, prevista dall’articolo 2051 c.c., ha natura oggettiva e trova fondamento nell’esigenza che chi trae profitto dalla cosa assuma anche il rischio per i danni che la cosa medesima possa arrecare a terzi (Cass. 19/05/2011, n. 11016; Cass.25/07/2008, n.20427).

Essa dunque presuppone unicamente l’esistenza del nesso eziologico tra l’evento dannoso e la cosa nonche’ l’esistenza della relazione custodiale tra quest’ultima e il responsabile, al quale la responsabilita’ viene imputata a prescindere da ogni accertamento di colpa, per il fatto di essere il titolare del “potere di governo” della cosa, inteso come potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa. Incisivamente si e’ evidenziato, in proposito, che non si deve parlare di “colpa nella custodia” (atteso che il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi) ma di “rischio da custodia”, in quanto la responsabilita’ e’ imputata a colui che, avendo di fatto il potere di effettivo controllo e disponibilita’ della cosa, e’ chiamato a sopportarne anche gli incommoda (Cass.19/02/2008, n.4279; Cass. 19/05/2011, n.11016).

L’accertamento della relazione custodiale, in quanto presuppone l’accertamento del potere di effettivo controllo e vigilanza sulla cosa, deve essere condotto in concreto e, con riguardo al demanio stradale, soggetto ad un uso generalizzato da parte della collettivita’, va effettuato tenendo conto dell’estensione della strada, della sua posizione e della sua ubicazione, nonche’ delle dotazioni e dei sistemi di assistenza che la connotano (Cass. 06/07/2006, n.15383; Cass. 12/07/2006, n.15779; Cass. 22/04/2010 n. 9546).

Con particolare riguardo alle autostrade, attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo all’effettiva possibilita’ del controllo, alla stregua dei suddetti parametri, induce ad una conclusione in via generale affermativa e dunque a ravvisare la sussistenza di una relazione custodiale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2051 c.c., tra l’autostrada e la societa’ proprietaria o concessionaria, la quale e’ chiamata a svolgere un’adeguata attivita’ di vigilanza in funzione della prevenzione e della eliminazione delle eventuali cause di pericolo per gli utenti (Cass. 06/07/2006 nn. 15383 e 15384; Cass. 2 luglio 2007 n. 2308; Cass. 29/03/2007, n.7763).

L’accertamento del nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso prescinde dall’accertamento dell’intrinseca pericolosita’ della cosa e richiede soltanto che il danno derivi da essa costituendo l’esplicazione della sua concreta potenzialita’ dannosa. Il nesso pertanto sussiste sia in relazione ai danni verificatisi per effetto della connaturale forza dinamica della cosa sia in relazione a quelli determinatisi per effetto dell’insorgenza in essa di un processo dannoso provocato da agenti esterni (Cass. 28/03/2001, n. 4480; Cass. 29/11/2006, n. 25243; Cass. 29/03/2007, n.7763; Cass. 19/05/2011, n. 11016).

L’onere di provare l’esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo incombe sul danneggiato (Cass. 08/05/2008, n. 11227). Precisamente, atteso che la responsabilita’ presunta per danni da cose in custodia e’ configurabile anche con riferimento ad elementi accessori, pertinenze inerti e qualsivoglia altro fattore che, a prescindere dalla sua intrinseca dannosita’ o pericolosita’, venga a interferire nella fruizione del bene da parte dell’utente, la dimostrazione che il danneggiato e’ chiamato a fornire concerne il verificarsi dell’evento dannoso e il suo rapporto di causalita’ con il bene in custodia (Cass. 05/02/2013, n. 2660 Cass. 19/05/2011, n. 110168).

Spetta invece al custode la prova liberatoria del caso fortuito, ossia dell’esistenza di un fattore estraneo avente impulso causale autonomo che, per il suo carattere di imprevedibilita’ e di assoluta eccezionalita’, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. Cass. 05/02/2013, n. 2660; Cass. 13/07/2011, n. 15389; Cass. 07/07/2010, n,16029; Cass. 08/05/2008, n.11227).

5. Avuto riguardo ai surrichiamati principi, non puo’ che ritenersi errata in diritto la sentenza impugnata, la quale ha ritenuto che la circostanza – accertata dalla Polizia Stradale – che la rete di recinzione autostradale fosse integra al momento dell’incidente, escludesse il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso.

Ai sensi dell’articolo 2051 c.c., infatti, spettava al (OMISSIS) dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento lesivo, e cioe’ che il danno da lui riportato era conseguenza della inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un animale selvatico con cui non aveva potuto evitare la collisione; mentre incombeva sulla societa’ di gestione autostradale dare la prova del fortuito, in sostanza deducendo che la presenza del capriolo sulla carreggiata era stata determinata da un fatto imprevedibile e inevitabile, quale, ad es., la rottura della recinzione, che non era stato possibile riparare tempestivamente, ad opera di vandali, oppure l’inopinato abbandono dell’animale sulla sede autostradale ad opera di terze persone.

In funzione dell’interruzione del nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa in custodia, il giudice del merito non poteva invece valorizzare la circostanza relativa all’integrita’ della recinzione nel tratto autostradale interessato dall’incidente, sia perche’ tale circostanza, nel caso concreto, non aveva impedito alla cosa di esplicare comunque la propria potenzialita’ dannosa, sia perche’ essa, lungi dal costituire caso fortuito, confermava piuttosto che il danno non era stato determinato da un fattore esterno imprevedibile ed inevitabile idoneo a vincere la presunzione di responsabilita’ del custode, ma era stato piuttosto la conseguenza dell’inefficace esercizio, da parte sua, dei poteri di sorveglianza della cosa.

6. Il primo motivo di ricorso per cassazione va pertanto accolto e dal suo accoglimento resta assorbito il secondo motivo.

7. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, con rinvio anche per le spese del giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che si uniformera’ ai seguenti principi di diritto:

a) la responsabilita’ per i danni cagionati da una cosa in custodia, ex articolo 2051 c.c., ha carattere oggettivo e trova fondamento nella particolare relazione intercorrente tra il custode e la cosa, la presunzione di responsabilita’ del quale puo’ essere vinta solo dalla sussistenza di un fattore esterno, il caso fortuito, attinente alle modalita’ di causazione del danno, sicche’ al danneggiato e’ sufficiente provare il nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso, mentre il custode, per liberarsi, dovra’ offrire la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioe’ del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, idoneo ad interrompere quel nesso causale, in quanto avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilita’ e di assoluta eccezionalita’;

b) allegata e dimostrata da parte dell’automobilista danneggiato l’inattesa e imprevista presenza sulla carreggiata di un’autostrada di un animale selvatico con cui non era stato possibile evitare la collisione, la societa’ di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilita’ ex articolo 2051 c.c., deve dare la dimostrazione positiva che la presenza dell’animale fosse stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalita’ tra l’evento dannoso e la cosa custodita, non potendosi tale nesso ritenere escluso dalla mera presenza di una rete di recinzione, ancorche’ integra, in corrispondenza del tratto autostradale interessato dall’incidente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.