soggetto responsabile della manutenzione delle strade e delle sue pertinenze, deve garantire che anche l’area esterna alla carreggiata di sua pertinenza sia mantenuta in condizioni di sicurezza, alla stessa maniera della medesima, in modo tale che essa non presenti per l’utente un’insidia, adottando tutte le cautele necessarie a coprire buche e cavità; mentre l’attore avrebbe dovuto adottare un comportamento improntato ad una maggiora prudenza attesa la particolarità della situazione, con la conseguenza che, in applicazione del principio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co. 1, c.c., il risarcimento dovrà essere proporzionalmente diminuito.

 

Per approfondire il tema oggetto della seguente pronuncia si consiglia la lettura del seguente articolo:

La responsabilità della p.a. quale proprietaria delle strade

Tribunale Firenze, Sezione 2 civile Sentenza 11 giugno 2018, n. 1734

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 7340 di R.G. del Ruolo generale degli affari civili contenziosi del 2015 promossa da,

(…)

con avv.ti Pi.Ne. e Ci.Pi. giusto mandato in atti

– Attore –

CONTRO

(…) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

con avv. Pa.Pe. giusto mandato in atti,

– Convenuto –

Oggetto: risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. (…) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze l'(…) spa al fine di sentirla condannare ai sensi dell’art. 2051 c.c., od in subordine ai sensi dell’art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per il sinistro verificatosi in data 23 aprile 1998. In particolare assumeva come in tale giorno, intorno alle ore 22:50, percorrendo con la propria autovettura la (…) FI-PI-LI, direzione Pisa – Firenze, all’altezza del KM 17+700, urtava con la ruota posteriore di destra un pezzo di ferro rettangolare che si trovava sulla carreggiata e che provocava lo scoppio di uno pneumatico.

Pertanto, dopo che l’autovettura si arrestava sul ciglio destro della carreggiata, l’attore scendeva dalla stessa per verificare l’accaduto e, nel corso di tale operazione, un’altra auto urtò contro lo stesso pezzo di ferro di cui sopra e compì lo stesso percorso compiuto dalla prima auto. Per paura di essere investito, il sig. (…) saltava il muretto di protezione della strada cadendo in un pozzo per lo smaltimento delle acque privo di copertura e protezioni procurandosi gravi lesioni personali.

Si costituiva regolarmente l'(…) spa contestando nel merito quanto dedotto da parte attrice in merito alla propria responsabilità ed al quantum della pretesa risarcitoria.

La causa veniva istruita con produzione documentale ed ammissione della CTU medica.

All’udienza odierna lo scrivente Giudice, nel frattempo divenuto nuovo assegnatario del fascicolo in forza del decreto n. 103/2017 del Presidente del Tribunale di Firenze, trattiene la causa in decisione previa discussione orale della medesima.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata per quanto di ragione.

Parte attrice pone a fondamento della sua domanda la responsabilità dell'(…) per l’omessa manutenzione del bene affidato alla sua custodia di cui all’art. 2051 c.c. e, comunque, anche ai sensi dell’art. 2043 c.c..

Oramai, la giurisprudenza della Suprema Corte, ritiene la natura della responsabilità ex art. 2051 c.c. di tipo oggettivo, trovando la stessa piena giustificazione in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa attribuisce al custode (Cass. 8229/2010); così contemplandosi due unici presupposti applicativi, ovvero la custodia del bene e la derivazione del danno dalla cosa. Pertanto, come nell’ipotesi in esame, qualora la causa della caduta sia da imputare alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura od alla conformazione stessa della strada e delle sue pertinenze (cfr. Cassazione civile, sezione III, sentenza del 22 marzo 2011, n. 6550) causate dalla cattiva gestione della cosa in custodia, il danneggiato avrà diritto al risarcimento del danno, a meno che il decorso causale non sia interrotto da un evento imprevedibile e accidentale che escluda la responsabilità del custode: caso fortuito, fatto del terzo e autoproduzione del danno.

Il primo presupposto consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa oltre che dal generale obbligo di custodia con conseguente operatività della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c.

In ordine al secondo requisito, incombe sul danneggiato la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto la prova del caso fortuito, ossia di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; costituisce caso fortuito anche la riferibilità dell’evento a una condotta colposa dello stesso danneggiato (cfr. Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11; 8481/2015).

Nella fattispecie in esame, non è contestato il primo requisito mentre, per quanto attiene alla dinamica del sinistro, per come descritta dall’attore in citazione, questa è risultata provata dall’esame della documentazione in atti.

Deve ritenersi provato il fatto storico della verificazione del sinistro per cui è causa secondo le modalità esposte dall’attore in atto di citazione e cioè che la presenza di una lastra di ferro presente sulla carreggiata abbia fatto scoppiare, a seguito dell’impatto, uno pneumatico dell’auto dal medesimo condotta e che questi, inevitabilmente, per controllare i danni e verificare la loro entità sia dovuto scendere dal veicolo. Così come è pacifico che per il sopraggiungere di un’auto la quale urtava anch’essa la lastra di ferro de qua l’attore abbia dovuto porre in essere una manovra di emergenza saltando a ridosso del gard reil per evitare un eventuale investimento che nell’immediatezza degli eventi non poteva di certo escludersi. A nulla rileva, difatti, che la seconda auto si sia fermata a vari metri dal sig. (…) in quanto lo stesso non poteva sapere, con matematica certezza, né intuire la tipologia di frenata del conducente.

La situazione di pericolo per l’utente della strada è già da individuarsi di per sé nella presenza sulla carreggiata di un pezzo di ferro rettangolare lungo circa 60 cm e largo 0,40 cm del peso di 100 Kg.

L’ulteriore è data dalla presenza di un pozzo aperto che si trovava immediatamente al di là del muretto della strada SGC FI-PI-LI

Entrambe le circostanze sono pacifiche e documentali, nulla è stato dedotto o provato dalla convenuta per smentire tali dati.

In tal senso è stato soddisfatto l’assunto per il quale all’attore grava l’onere di dare la prova del verificarsi dell’evento dannoso, della situazione di custodia e della derivazione dei danni patiti dalla cosa in custodia stessa (in altre parole, la prova del nesso di causalità).

Di contro, la convenuta non ha dimostrato che il fatto si è verificato in assenza di ogni sua colpa, ovvero che è occorso nonostante abbia adottato tutte le cautele necessarie ad evitarlo e al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia degli utenti della strada, anche con l’apposizione di segnaletica per entrambi i citati pericoli, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l’utente, una situazione di pericolo occulto (in tal senso, Cassazione civile, sentenza n. 11802 del 09/06/2016); ne consegue, quindi, l’applicabilità della norma di cui all’art. 2051 c.c..

Tuttavia, la corretta applicazione del citato articolo implica che, ai fini della valutazione della responsabilità prima e della determinazione del quantum poi, il giudice deve valutare la condotta tenuta dal danneggiato, per valutare se la stessa sia idonea ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, oppure, in caso contrario, la stessa integra un concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227 comma 1 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all’incidenza causale del comportamento del danneggiato.

Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sussista una responsabilità concorrente dell’attore e dell'(…) nella produzione del sinistro. Infatti, se da un lato sussiste la responsabilità della convenuta è altrettanto vero che il sig. (…) avrebbe dovuto adottare un comportamento più cauto data l’ora e la tipologia della strada (v. doc. 9 attoreo in atti).

Dunque, entrambe le condotte devono considerarsi colpose, atteso che l'(…), in quanto soggetto responsabile della manutenzione delle strade e delle sue pertinenze (in tal senso anche Cass. civ., Sez. III, 11/06/2009, n. 13550), deve garantire che anche l’area esterna alla carreggiata di sua pertinenza sia mantenuta in condizioni di sicurezza, alla stessa maniera della medesima, in modo tale che essa non presenti per l’utente un’insidia, adottando tutte le cautele necessarie a coprire buche e cavità; mentre l’attore avrebbe dovuto adottare un comportamento improntato ad una maggiora prudenza attesa la particolarità della situazione, con la conseguenza che, in applicazione del principio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, co. 1, c.c., il risarcimento dovrà essere proporzionalmente diminuito.

In particolare, all’attore si ritiene imputabile una responsabilità pari al 30%, mentre all'(…) una responsabilità pari al 70%.

Per quanto attiene alla individuazione e quantificazione dei danni subiti dall’attore, trattandosi di danni conseguente alle lesioni fisiche riportate, si fanno proprie le conclusioni della CTU medico legale esperita nel corso del presente procedimento.

Il dott. (…) ha accertato che il sig. (…) ha subito una ” …lussazione della scapolo-omerale destra, la frattura plurima e scomposta al terzo inferiore diafisario peroneale destro e la lussazione tibioastragalica con frattura del malleolo tibiale destro.” A seguito della quale “venne effettuata riduzione delle lussazioni e sintesi delle fratture con successivo decorso clinico regolare fino alla guarigione con postumi”. E’ quindi stato riscontrato un periodo di inabilità temporanea stimato in complessivi 200 giorni, compreso quello riferibile alla rimozione dei mezzi di sintesi.

Detto periodo è stato suddiviso in 70 giorni di inabilità temporanea assoluta, seguiti da 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e da 70 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.

Attualmente permangono postumi, consistenti in sfumate ripercussioni funzionali in documentata lussazione di spalla e limitazioni funzionali alla caviglia in esiti di frattura lussazione.

Tali postumi stante il periodo di tempo trascorso dalla guarigione clinica, sono stati considerati permanenti e valutati nella misura del 10% (dieci per cento).

Sulla base di ciò, il danno non patrimoniale riconducibile eziologicamente al sinistro de quo, calcolato sulla scorta delle Tabelle Milanesi (per il riferimento a tali tabelle quale parametri di corretto esercizio del potere di valutazione equitativa del danno vedi tra le altre Cass. 20/05/2015 N. 10263; Cass. civ., Sez. III, 06/03/2014, n. 5243; Cass. civ., Sez. III, 25/02/2014, n. 4447; Cass. civ., Sez. VI – 3, 08/11/2012, n. 19376; Cass. civ., Sez. III, 12/09/2011, n. 18641) spetta, a titolo di valutazione unitaria e globale del danno non patrimoniale (danno biologico, cioè la lesione della salute, quello morale, cioè la sofferenza interiore, e quello dinamico-relazionale, altrimenti definibile “esistenziale”, senza “duplicazioni”: vedi Cass. 24/09/2014, n. 20111; Cass. 27/08/2015 n. 17210) considerati i punti di invalidità permanente ed attualizzato ad oggi è di Euro 35.051,00 (danno biologico Euro 20.951,00 + Euro 14.100,00 per invalidità temporanea), da riconoscersi al 70% in virtù dell’accertato concorso di colpa, considerando Euro 120,00 come punto base di ITT e che parte attrice al momento del sinistro aveva 51 anni. Non risultano allegate e provate situazioni di sofferenza talmente eccezionali, rispetto alla ordinarietà ricollegabile all’entità delle lesioni riportate, da giustificare una “personalizzazione” del risarcimento stante quanto risulta anche dalla perizia medica.

Sulla somma de qua sono dovuti gli interessi compensativi del 2% sulla somma devalutata al 23 aprile 1998 e via via calcolati secondo indici Istat fino al saldo

Sono state documentate spese mediche per Euro 128,18 che vanno riconosciute all’attore al 70% in virtù dell’accertato concorso di colpa oltre rivalutazione ed interessi dalla data delle singole voci di spesa al saldo

Ne consegue quindi che l'(…) spa è tenuta al pagamento in favore dell’attore della complessiva somma di Euro 24,535,00 per danno non patrimoniale ed Euro 89,72 per danno patrimoniale.

L’accertato concorso di colpa nonché la forte differenza tra i postumi lamentati e quelli accertati dal CTU giustificano la compensazione delle spese legali per la metà, ponendosi la differenza a carico dell'(…) SPA, come liquidate in dispositivo in relazione alla misura in cui è stato accertato e quantificato il danno, assai prossima al valore medio dello scaglione di riferimento.

Le spese di CTU, compensate per la metà, sono poste per la differenza a carico definitivo dell'(…) SPA.

P.Q.M.

il Tribunale ordinario di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando assorbita ogni altra eccezione deduzione e domanda:

1. in parziale accoglimento della domanda attrice, accertato un concorso di colpa del danneggiato del 30%, condanna l'(…) SPA a pagare al sig. (…) per danni non patrimoniali la somma di Euro 24,535,00, oltre interessi compensativi del 2% sulla somma devalutata al 23 aprile 1998 e via via calcolati fino al saldo e, per danni patrimoniali la somma di Euro 89,72 oltre rivalutazione interessi legali dalle singole voci di spesa al saldo;

2. le spese processuali vengono liquidate in Euro 2.738,00 per compenso professionale, oltre le spese vive esenti (contributo unificato, bollo e spese di notifica), spese generali, Iva e CPA e spese di CTP e tutte vengono poste a carico della parte convenuta nella misura del 50%, compensando la restante metà;

3. Le spese della C.T.U. sono compensate per la metà tra le parti, residuando l’altro 50% a carico della convenuta (…) SPA.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Così deciso in Firenze l’11 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria l’11 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.