Ai fini della responsabilità medica occorre considerare che l’obbligazione del medico chirurgo nei confronti del paziente non è un’obbligazione di risultato bensì un’obbligazione di mezzi, questo vuol dire che il chirurgo estetico, assumendo l’incarico che gli viene conferito dal paziente, non si impegna a raggiungere sicuramente il risultato sperato, ma soltanto a operare con prudenza, diligenza e perizia e nel pieno rispetto delle linee guida.L’obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell’assenza di negligenza od imperizia, fermo l’obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell’ottenimento del risultato perseguito.Chiaramente la questione si riflette anche sulla valenza del consenso informato, che ha la finalità di tutelare tanto il paziente, quanto il medico. Infatti, nell’informativa da rendere prima dell’intervento chirurgico, il sanitario deve stabilire in maniera precisa il risultato cui tende l’operazione, le modalità con le quali avrà luogo l’intervento, i rischi effettivi che con lo stesso si corrono e le conseguenze pregiudizievoli che ne possono derivare. Allo stesso modo, anche il paziente ha l’onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l’opportunità di sottoporsi all’intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista nell’esercizio della propria autonomia privata. Solo in tal modo il paziente, chiamato a valutare adeguatamente e con la massima attenzione le informazioni fornitegli, potrà accettare consapevolmente l’operazione. E’onere del chirurgo, prima di procedere a un’operazione, al fine di ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informare questi dell’effettiva portata dell’intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto.

Corte d’Appello|Bari|Sezione 3|Civile|Sentenza|23 marzo 2022| n. 475

Data udienza 2 marzo 2022

CORTE D’APPELLO DI BARI

Terza Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte d’Appello di Bari, riunita in camera di consiglio e composta dai sigg. Magistrati:

Dott. Michele Ancona Presidente

Dott. Vittorio Gaeta Consigliere

Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere rel.

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 2605/2018 Ruolo Generale

tra

(…), rappresentato e difeso – come in atti – dall’Avv. (…)

– Appellante –

contro

(…), difeso e rappresentato – come in atti – dall’avv. (…)

– Appellato –

OGGETTO: Responsabilità professionale-medica

Conclusioni come in narrativa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con atto di citazione notificato il 9/10/2013 il sig. (…) conveniva in giudizio il medico dermatologo sig. (…), affinché ne venisse accertata la responsabilità nella causazione delle lesioni patite dallo stesso patite e venisse condannato al risarcimento per la complessiva somma di Euro 14.570,02 (comprensivi del danno non patrimoniale per pregiudizio biologico e morale, delle spese sostenute e della somma di euro 753,42 quale prezzo versato per il trattamento estetico convenuto) ovvero delle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, con refusione delle spese di giudizio. Premetteva che in data 22.01.2010, al fine di migliorare il suo aspetto estetico, pervenendo alla decisione di eliminare le “teleangectasie cutanee del naso e dell’area perinasale”, si recava presso lo studio del dott. (…) e, dopo una preliminare visita, si sottoponeva ad una seduta per il trattamento con laserterapia, corrispondendo la somma di euro 251, 81. Seguiva una nuova seduta in data 3.2.2010 con trattamento laser vascolare nd. Yag 1064 con versamento della somma di Euro 401,81. Non avendo riscontrato alcun miglioramento, l’anno successivo l’attore si recava nuovamente presso lo studio medico allo scopo di eliminare le persistenti teleangectasie cutanee del naso e dell’area pernasale. Qui veniva sottoposto ad ulteriore trattamento di laserterapia versando la somma di Euro 100,00 ma senza ricevere relativa fattura, tanto da presentare esposto presso la Guardia di Finanza di San Severo. Osservato che all’esito dei trattamenti erano residuate cicatrici che, lungi dal fargli conseguire il risultato sperato, avevano peggiorato l’estetica del viso, citava in giudizio il medico per essere risarcito dei danni.

1.1 Il 4.2.2014 si costituiva il dott. (…) che, in via preliminare, eccepiva la nullità dell’atto di citazione per mancata individuazione dei fatti e diritto poste a fondamento della domanda ex. art.164 n.4 cpc. e nel merito rilevava che per ogni trattamento il signor (…) fosse puntualmente informato mediante il “consenso informato”, nonché evidenziava che gli esiti cicatriziali lamentati dal convenuto non fossero conseguenza diretta del trattamento di laser terapia eseguito, quanto, piuttosto, fossero da imputare alla natura sebacea della cute dell’attore, per cui concludeva chiedendo rigettarsi la domanda.

1.2 Istruita la causa con prove orali e CTU medica, in data 18.10.2017 il giudice di prime cure formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell’art.185 bis c.p.c. alla quale il convenuto non aderiva; indi, con sentenza n.2810/2018 pubblicata l’08.11.2018 il Tribunale di Foggia rigettava la domanda e condannava l’attore al pagamento delle spese di lite, ivi comprese le spese di CTU.

2.Con atto di citazione del 6.12.2018 il sig. (…) proponeva impugnazione avverso la sentenza de qua, per essere errata “per violazione e falsa applicazione di legge oltre che per genericità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione” e ne richiedeva, nel merito, l’integrale riforma, con l’accoglimento della domanda proposta in primo grado e la condanna dell’appellato alle spese del doppio grado di giudizio, ivi comprese le spese di CTU, previa sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata.

2.1 Con comparsa del 21.03.2019 si costituiva in giudizio l’appellato sig. (…), instando, in via preliminare e cautelare, per il rigetto della istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’impugnata sentenza e, nel merito, per la declaratoria di inammissibilità del proposto gravame e comunque per il suo rigetto, con vittoria di spese.

2.2 Con ordinanza pronunciata fuori udienza il 5.04.2019, la Corte rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione dell’impugnata sentenza.

2.3 All’udienza dell’1.12.2021 le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le rispettive conclusioni e con decreto depositato il 3.12.2021 la Corte tratteneva in decisione la causa con i termini ex articolo 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Come primo motivo di gravame parte appellante eccepisce l’incongruenza e l’illogicità della motivazione della sentenza impugnata per contraddittorietà ed erronea valutazione delle risultanze della CTU.

Precisamente parte appellante ritiene che il giudice di prime cure, pur avendo elementi utili e sufficienti per la ricostruzione della vicenda attraverso gli elementi probatori acquisiti in corso di causa e principalmente attraverso la CTU, sia incorso in evidente errore di lettura delle risultanze e delle conclusioni rassegnate dal CTU, distorcendone le affermazioni, le argomentazioni svolte e le conclusioni alle quali il medesimo è pervenuto, per come illustrate nella sua relazione. Sostiene che dall’attività istruttoria risulta accertato che le micro-lesioni estetiche arrecate al sig. (…) siano conseguenza immediata e diretta dell’inesatta esecuzione del trattamento a fine estetico, poiché le risultanze della perizia del C.T.U. dr. (…) convergono nel ritenere sussistente il nesso causale tra i trattamenti di chirurgia estetica e le lamentate lesioni ed imperfezioni, neppure emendabili con il proposto trattamento con il laser CO2 suggerito nell’ultima seduta dal dott. (…), considerato inoltre che la responsabilità professionale del sanitario va valutata con la peculiarità della fattispecie che ci occupa, trattandosi di intervento di natura estetica. Come secondo motivo di gravame parte appellante osserva che il giudice di prime cure con la decisione ha adottato una soluzione diametralmente opposta rispetto a quella adottata nella proposta conciliativa in cui stabiliva a carico del dott. (…) il pagamento della somma di Euro1500,00 con compensazione integrale delle spese di giudizio.

Come terzo motivo di gravame lamenta la carenza ed inidoneità del c.d. consenso informato. In particolare, sostiene l’appellante che il passaggio argomentativo ricostruito dal giudicante circa una eventuale ed ipotetica condotta che l’appellante avrebbe potuto avere in caso di preventiva conoscenza dell’insuccesso del trattamento, rifiutandolo, appare del tutto carente di motivazione e contraddittorio, poiché ipotizza una condotta che l’appellante avrebbe potuto assumere, con relativo non meglio precisato onere probatorio, nella ipotesi che avesse conosciuto la possibilità di un esito infausto dell’intervento, per non essere mai stato rappresentato dal medico con l’acquisizione del consenso informato. In primo grado, infatti, è “inconfutabilmente emersa la circostanza che l’odierno appellante prima di sottoporsi al trattamento di laserterapia non sia stato compiutamente informato circa la possibilità, anche remota, previa sottoposizione a preliminare anamnesi della quale non vi è traccia alcuna, dei rischi di insuccesso ai quali si sarebbe esposto e di eventuali esiti negativi”. Tra l’altro è principio ormai consolidato che l’obbligazione gravante sul chirurgo estetico non è quella di fornire le cure ma è piuttosto volta al miglioramento delle imperfezioni meramente estetiche della persona. È evidente come questa disciplina chirurgica ben si presti ad essere considerata maggiormente come fonte di un’obbligazione di risultato, piuttosto che di mezzi, poiché, nel momento in cui il paziente si sottopone ad un intervento chirurgico, lo fa in vista di un determinato risultato estetico e non certo per ottenere dal medico solo la rassicurazione che farà il possibile per raggiungerlo. Come ultimo motivo di gravame parte appellante ritiene particolarmente esosa la liquidazione delle spese di giudizio nella misura determinata dal primo Giudice.

4. L’appello non merita accoglimento.

Ai fini della responsabilità medica occorre considerare che l’obbligazione del medico chirurgo nei confronti del paziente non è un’obbligazione di risultato bensì un’obbligazione di mezzi, questo vuol dire che il chirurgo estetico, assumendo l’incarico che gli viene conferito dal paziente, non si impegna a raggiungere sicuramente il risultato sperato, ma soltanto a operare con prudenza, diligenza e perizia e nel pieno rispetto delle linee guida.

Tale filone interpretativo è emerso, in particolar modo, con la sentenza numero 12253/1997 della Corte di cassazione, poi seguita da numerose altre pronunce. In essa è stato stabilito che “l’obbligazione del professionista nei confronti del proprio cliente, anche nel caso di intervento di chirurgia estetica, è di mezzi, onde il chirurgo non risponde del mancato raggiungimento del risultato che il cliente si attendeva e che egli non è tenuto ad assicurare, nell’assenza di negligenza od imperizia, fermo l’obbligo del professionista di prospettare al paziente realisticamente le possibilità dell’ottenimento del risultato perseguito”.

Chiaramente la questione si riflette anche sulla valenza del consenso informato, che ha la finalità di tutelare tanto il paziente, quanto il medico. Infatti, nell’informativa da rendere prima dell’intervento chirurgico, il sanitario deve stabilire in maniera precisa il risultato cui tende l’operazione, le modalità con le quali avrà luogo l’intervento, i rischi effettivi che con lo stesso si corrono e le conseguenze pregiudizievoli che ne possono derivare. Allo stesso modo, anche il paziente ha l’onere di prestare la dovuta attenzione alle informazioni che gli vengono fornite, al fine di valutare l’opportunità di sottoporsi all’intervento, di cui andrà ad assumere consapevolmente il rischio prospettato dallo specialista nell’esercizio della propria autonomia privata. Solo in tal modo il paziente, chiamato a valutare adeguatamente e con la massima attenzione le informazioni fornitegli, potrà accettare consapevolmente l’operazione. Sul punto si veda quanto statuito già da tempo dalla Cassazione con la sentenza n.3604/1982, ovverosia che “è onere del chirurgo, prima di procedere a un’operazione, alfine di ottenere un valido consenso del paziente, specie in caso di chirurgia estetica, informare questi dell’effettiva portata dell’intervento, degli effetti conseguibili, delle inevitabili difficoltà, delle eventuali complicazioni, dei prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto”.

Nel caso di specie, il dottor (…) ha ampiamente dimostrato, nel corso del giudizio di primo grado, di aver fatto sottoscrivere, dopo debita lettura, il consenso informato al signor (…) circa il trattamento da eseguire. Ciò si evince anche da quanto acquisito nel corso della prova testimoniale da parte di tutti i testi, e anche dallo stesso (…) (quest’ultimo alla udienza del 16.04. 2015, ha confermato e concordato che venne firmato consenso informato dopo i chiarimenti di rito, in relazione al laser nd Yag 1064). Inoltre, in detto consenso informato, firmato dall’appellante, viene espressamente detto che “mi sono state segnalate le procedure alternative, i loro vantaggi e svantaggi, i rischi e benefici e sono consapevole di averli rifiutati”

Inoltre non risulta dimostrato con certezza il nesso causale fra il trattamento e le lesioni riscontrate dall’appellante. Difatti, a seguito dalla visita medica eseguita dal ctu, dott. (…), la relazione da questi redatta consente di escludere la colpa professionale del dottor (…).

Precisamente, il CTU evidenzia che le cicatrici, seppur minute e poco evidenti, possono essere conseguenza rara della laserterapia. Il consulente di parte, dott. (…), afferma che niente può far presumere e confermare che “le tre zone depigmentate in sede di pregresso trattamento con laser a sinistra dell’ala del naso e le altre piccole e non evidenti cicatrici diffuse” possano essere la conseguenza della laser terapia. Anzi il dottore evidenzia come l’attore sia “portatore di rosacea con tendenza alla rinofirma”, per cui essendo tale malattia della pelle suscettibile di irritazione e sovra infezione anche con trattamenti blandi, ritiene che “nessuna complicanza è residuata come conseguenza del trattamento laser praticato dal dottor (…)”.

Occorre infine evidenziare che il CTU afferma ” non si mettono in evidenza cicatrici vistose e/o deturpanti. Sussistono tre esiti discromico-cicatriziali, non cheloidei, di pregressa laserterapia. Essi hanno dimensioni inferiori a tre millimetri e sul dorso del naso e uno di questi ha determinato una deflessione non superiore a due millimetri che risulta essere visibile con specifica, ravvicinata e attenta osservazione”. Ci si chiede, pertanto, se tali discromie cicatriziali (dalla visione delle foto non si apprezza alcuna cicatrice) comportino o meno un danno estetico.

Altra questione giuridica rilevata da parte appellante riguarda il comportamento tenuto dal Giudicante in data 18.10. 2017 quando emetteva ordinanza con la quale formulava alle parti proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185 bis.

Ebbene l’art. 185 bis cpc è un istituto facoltativo (‘ove possibile’) la cui adozione è rimessa alla discrezionalità del Giudice condizionata da criteri valutativi normalmente fissati (‘natura del giudizio, valore della controversia, esistenza di questioni di facile e pronta soluzione’) riferita all’intero arco processuale (‘alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione’) con esclusione della sola fase decisoria, con effetti anche esorbitanti l’oggetto del giudizio (proposta conciliativa o transattiva) e che non privano il Giudice del suo potere decisionale (la proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice).

Infine inammissibile è l’ultimo motivo di appello riguardante le spese del giudizio. L’appellante si limita a definirle esose (senza indicare quale sarebbe il calcolo corretto) rispetto a quanto stabilito dal giudice di prime cure nella proposta conciliativa.

5. Le spese del presente giudizio vengono poste a carico dell’appellante e a favore dell’appellato secondo il criterio della soccombenza e vengono liquidate con le tariffe di cui al dm 55/2014 (valori medi tra i minimi e i medi, considerata la semplicità delle questioni)

6. Sussistono i requisiti ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Bari – Terza Sezione Civile, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da (…) con atto di citazione nei confronti di (…) avverso la sentenza n. 2810/2018 pubblicata l’8.11.2018 emessa dal Tribunale di Foggia, così provvede:

1) rigetta l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza gravata;

2) condanna l’appellante al pagamento, in favore dell’appellato, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 2833,00, oltre iva, cap e rimborso forfettario spese generali al 15% come per legge;

3)ai sensi dell’art. 13 co.1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Bari, camera di consiglio del 2 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.