ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’attività dei sanitari) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

Tribunale Milano, Sezione 1 civile Sentenza 1 marzo 2019, n. 2085

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Martina Flamini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12333/2016 promossa da:

(…) (C.F. (…)), in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulle minori (…) e (…), con il patrocinio dell’avv. CO.FL., elettivamente domiciliata in Firenze, viale (…), presso lo studio del difensore

ATTORE

contro

FONDAZIONE (…) (C.F. (…)), con il patrocinio dell’avv. FE.MA., elettivamente domiciliato in MILANO, VIA (…) C/O STUDIO LEGALE AVV. LU.AD.

CONVENUTO

OGGETTO: responsabilità professionale medica

In fatto e in diritto

1. Svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2016, (…), in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore (…) e (…) (sorella della piccola (…)), convenivano in giudizio la Fondazione (…), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta dei sanitari ritenuta connotata da profili di negligenza e imperizia.

In particolare, nell’atto di citazione in giudizio, che seguiva il procedimento ex art. 696-bis conclusosi con deposito della relazione peritale ad opera dei consulenti dott. (…) e del dott. (…), le attrici rappresentavano la seguente vicenda sanitaria:

1) nel marzo del 2003 la signora (…) si rivolgeva all’ospedale Mangiagalli (ora Fondazione (…)) per ricevere le opportune cure mediche per la gravidanza gemellare dalla stessa condotta, in quanto portatrice di esiti di poliomelite; in quell’occasione veniva eseguito l’esame di villocentesi che riscontrava una trisomia 21 (sindrome di down) per la gemella (…). Tale diagnosi, ad avviso dell’attrice, era da ritenersi erronea in quanto il test era stato condotto secondo modalità contrarie alle Linee guida e sarebbe poi stata sconfessata dal test psicodiagnostico Leiter-R, eseguito in data 21.01.2009;

2) la condotta dei sanitari, sin dal momento del parto, in data 18.8.2003, sarebbe stata caratterizzata, ad avviso delle attrici, da diverse irregolarità e omissioni in quanto: – i sanitari avrebbero falsamente indicato il peso della bambina (gr 1270) e della placenta (gr 300); l’erroneità è affermata sulla base di un raffronto tra i dati della documentazione medica dei giorni 18.8.2003 e 19.8.2003 e le Linee Guida, da cui si potrebbe dedurre, sempre ad avviso delle attrici, che ad un peso della placenta di gr 215 corrisponderebbe il peso della bambina di gr 700; – sulla base dei suddetti dati clinici i sanitari avrebbero effettuato una erronea terapia farmacologica, somministrando una dose massiccia di “Eutirox” in assenza di una diagnosi e in misura superiore al necessario e determinando in tal modo la compromissione della funzionalità della tiroide della piccola (…); tutto ciò sarebbe stato effettuato, a dire delle attrici, al solo fine di sperimentare il farmaco “(…)” su un bambino nato prematuro;

3) in data 24.9.2003 su (…) veniva riscontrata un’ipoacusia di 50/60 dB (“tale ipoacusia non permette ad un bambino di apprendere e di parlare nei primi anni di vita”); ipoacusia che nella successiva visita del 18.12.2008 effettuata presso altra struttura era definita “medio – grave” di tipo trasmissivo da versamento catarrale. Con riferimento a tale patologia l’attrice sembrerebbe lamentare che la condotta della convenuta (e, in particolare del dott. (…) che ha visitato (…) per la prima volta in data 11.5.2009) sia caratterizzata da profili di negligenza in quanto il medico, nella visita del 23.1.2012 (successiva all’intervento di bonifica adenotonsillare e timpano centesi e di posizionamento di tubo di ventilazione trans timpanico, effettuata presso l’ospedale Regina Margherita di Torino) avrebbe operato in contrasto con quanto previsto dalle Linee guida, limitandosi a descrivere solo i sintomi della patologia, ma non specificandone la diagnosi. Ciò, ad avviso delle attrici, ha comportato altre diverse otiti, riniti (l’unica patologia che affliggerebbe la piccola) che hanno compromesso irrimediabilmente l’udito di (…) (si fa riferimento in particolare alle diagnosi di otite del 22.11.2013 e 19.3.2015 e 22.4.2015).

Sulla base di tale ricostruzione fattuale parte attrice ritiene, in definitiva, che i sanitari della struttura convenuta hanno tenuto, sin dalla nascita di (…), una condotta negligente in quanto contraria alle Linee Guida, omettendo di rilevare patologie significative (ipertiroidismo, ipoacusia e difficoltà nell’apprendimento e nel linguaggio) che sono state invece considerate semplicemente come “conseguenza normale” della sindrome di down. Da tale errata convinzione sarebbero derivati, pertanto, una serie di comportamenti (somministrazione farmaci in quantitativi elevati, omesse cure) che hanno determinato l’insorgere prima, e l’aggravarsi e cronicizzarsi poi, delle patologie da cui è affetta (…).

Tali deduzioni, ad avviso di parte attrice poi, non risultano smentite dalle conclusioni cui sono giunti i consulenti nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che, secondo la prospettazione attorea devono essere censurate sotto diversi profili. Nel tentativo di sintetizzare le allegazioni attoree può evidenziarsi che ad avviso delle attrici la CTU è da considerarsi nulla per i seguenti motivi: l’accertamento della trisomia 21 su (…) sarebbe stato svolto sulla base di una valutazione acritica della documentazione di causa, senza rilevare le caratteristiche riconducibili alla sindrome di down e omettendo di esaminare alcuni atti (quali ad esempio l’esame psicodiagnostico Leiter-R), i test svolti durante le operazioni sono da ritenersi invalidi (i consulenti non avrebbero svolto i test in camera silente) e, infine, i consulenti si sono avvalsi di documenti non prodotti dalle parti.

Alla luce di tali deduzioni, pertanto, le attrici chiedono che, accertata la negligenza dei sanitari, la Fondazione (…) venga condannata al risarcimento dei danni subiti dalla piccola (…) (a titolo di danno biologico e di danno non patrimoniale, secondo la quantificazione operata nell’atto di citazione), nonché dei danni non patrimoniali subiti dalla signora (…) e della sorella di (…), (…), in conseguenza delle lesioni patite dal congiunto (si fa, riferimento, in particolare, allo stato di ansia, timore, preoccupazione derivante dalla consapevolezza che l’otite media cronica sofferta da (…) possa sfociare in infezioni che possono estendersi in meningite e causare la morte).

In data 6.5.2016 si costituiva in giudizio la convenuta eccependo l’infondatezza delle domande avversarie ed evidenziando che i rilievi mossi da parte attrice si porrebbero come una mera riproposizione delle censure svolte in sede di ATP, censure già superate dalle osservazioni svolte dai consulenti in quella sede.

Ferma tale osservazione, la convenuta contesta innanzitutto la sussistenza del presupposto invocato da parte attrice a sostegno delle proprie allegazioni: la diagnosi della la trisomia 21 non può ritenersi erronea come prospettato dalle odierne attrici (che parlano di un falso positivo) sulla base di mere allegazioni, in quanto la stessa documentazione medica presente in atti è univoca nell’affermare la sussistenza di tale patologia. Sul punto, si precisa che l’assenza di un dato clinico che confuti gli esiti del cariotipo eseguito a seguito di prelievo dei villi coriali in epoca prenatale sia fondamentale per revocare in dubbio tutta la ricostruzione operata dalle signore (…) e M..

La convenuta, inoltre, richiama le conclusioni rassegnate dai consulenti nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. in merito alla corretta e diligente esecuzione delle prestazioni ad opera del personale della struttura e alla insussistenza di una componente iatrogena tra cure praticate dai sanitari e le patologie (difficoltà di apprendimento e di linguaggio, ipotiroidismo, ipoacusia) riscontrate in (…). Al riguardo, evidenziano che le difficoltà di apprendimento e di linguaggio sono state ritenute in rapporto causale con la patologia genetica; l’ipotiroidismo è stato ritenuto congenito e non erroneamente trattato a aggravato da alcuna terapia somministrata presso la convenuta; l’ipoacusia è stata ritenuta correlata alla patologia genetica, dovendosi escludere che sia abbia trovato causa esclusiva o concorrente nell’ipotiroidismo congenito. Analogamente affermano l’insussistenza di un nesso causale tra la condotta prof. (…) nelle due visite effettuate presso la struttura e le condizioni attuali di (…). Contestano, infine, la quantificazione dei danni operata dalle attrici chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in subordine, nell’ipotesi di accoglimento anche parziale, la limitazione della condanna al risarcimento delle sole somme ritenute eque in considerazione della tipologia e della effettiva entità dei danni che risulteranno accertati all’esito del giudizio quali conseguenze delle prestazioni rese dai sanitari che ebbero in cura (…) presso le strutture afferenti la convenuta.

All’udienza del 10 maggio 2016 venivano concessi i termini ex art. 183, comma sesto, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie e, in esito alla successiva udienza del 4 ottobre 2016, il Giudice riteneva necessario disporre lo svolgimento di CTU, nominando quali consulenti il dott. A.M. e il dott. A.B. (verso la cui nomina parte attrice aveva già manifestato il proprio dissenso evidenziando l’opportunità di sostituire i consulenti che erano stati incaricati nel procedimento ex art. 696-bis, ragioni ritenute insussistenti dal Giudice).

L’andamento delle operazioni peritali si caratterizzava per una serie di criticità che rendono opportuno, in questa sede, effettuare una breve sintesi dello svolgimento della CTU:

– in data 18.11.2016 parte attrice depositava istanza di ricusazione dei nominati CTU, poi rigettata con provvedimento a verbale d’udienza del successivo 22.11.2016, nel quale il Giudice rilevava che “che quanto dedotto dalla difesa di parte attrice sia del tutto estraneo ai presupposti di cui all’art. 51 c.p.c., atteso che: non sono stati neanche allegati i presupposti di cui all’art. 51 n. 3 c.p.c. (presupposti del tutto estranei rispetto ai fatti evidenziati dalla difesa dell’attrice) e che lo svolgimento dell’ufficio di CTU nel procedimento di ATP non possa essere considerato equivalente ad aver prestato assistenza “in altro grado dello stesso processo” (art. 51 n. 4 c.p.c.).

– in data 20.3.2017, successivamente all’inizio delle operazioni peritali, parte attrice, dopo aver nominato se stessa ((…)) quale CTP, presentava una nuova istanza di ricusazione dei CTU nominati deducendo inadempienze dei medesimi nello svolgimento dell’incarico e, in particolare, il rifiuto del dott. M. di proseguire la seconda seduta in considerazione delle criticità emerse a seguito della richiesta della sig.ra (…) di registrare le operazioni. Anche tale istanza veniva rigettata con Provv. del 27 marzo 2017, attesa l’insussistenza dei presupposti per la ricusazione di cui all’art. 51 c.p.c..

– in conseguenza della condotta tenuta da parte attrice, che, nonostante il rigetto delle predette istanze, continuava a sollevare critiche all’operato dei CTU (tramite l’invio agli stessi di comunicazioni, depositate dall’attrice anche nel presente giudizio, v. memoria del 27.4.2017) i Consulenti nominati chiedevano di essere sollevati dall’incarico evidenziando le difficoltà emerse nei rapporti con parte attr

Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.