Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 17 maggio 2018, n. 12120

Va qui precisato che la richiesta di modifica della decisione che viene impugnata, ove accolta, comporta il ripristino della situazione precedente alla stessa sentenza impugnata ove sia stata eseguita. Come ha affermato questa Corte in altra occasione (Cass. n. 6457 del 2015) la restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva puo’ chiedersi, per la prima volta, con lo stesso atto di appello avverso quest’ultima, anche in sede di precisazione delle conclusioni, non potendo tale domanda considerarsi nuova e, quindi, preclusa, sicche’ il giudice del gravame che ometta di pronunciarsi sulla stessa incorre nella violazione di cui all’articolo 112 cod. proc. civ.. Pertanto, nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha disposto la condanna di (OMISSIS) alla restituzione delle somme corrisposte dal Condomino ad esecuzione della sentenza di primo grado.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 17 maggio 2018, n. 12120

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20507-2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 828/2014 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositata il 30/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2018 dal Consigliere ANTONINO SCALISI;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Il Condominio “(OMISSIS)” ha proposto appello, avverso la sentenza n.473 del 2011 con la quale il Giudice di Pace di Montecchio Emilia aveva accolto la domanda di pagamento dell’ex amministratore, (OMISSIS), per l’importo di Euro 1.338,12, asseritamente dovuto a titolo di compenso per l’attivita’ svolta fino all’11.03.2010.

Il Giudice di prime cure, secondo l’appellante, avrebbe errato nel riconoscere tale importo a favore del (OMISSIS), stante la documentata cessazione del medesimo dall’incarico di amministratore del Condominio (OMISSIS) fin dal 27.11.09, con contestuale nomina del nuovo attuale amministratore.

Si e’ costituito (OMISSIS) per ottenere il rigetto del gravame e la conferma della sentenza gravata, atteso che la nomina di (OMISSIS) S.r.l. era effettivamente avvenuta soltanto il 01.02.2010, data fino alla quale si era protratta la propria amministrazione condominiale.

Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n. 828 del 2014 accoglieva l’appello e in riforma della sentenza del GdP revocava il decreto ingiuntivo condannando (OMISSIS) a restituire tutte le somme pagate dal predetto Condominio in esecuzione della sentenza impugnata, condannava lo stesso al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Reggio Emilia risultando dal verbale di assemblea dei condomini del 27 novembre 2009 la delibera all’unanimita’ della nomina di un nuovo amministratore e l’autorizzazione all’amministratore uscente a prelevare dal conto corrente del condominio la somma di Euro 461,12 a saldo delle sue competenze nonche’ la fissazione del termine per il passaggio di consegne dal vecchio al muovo amministratore. Pertanto, essendo la volonta’ dei condomini di porre fine fin dal 27 novembre 2009 al rapporto professionale instaurato con (OMISSIS) lo stesso non ha diritto al compenso richiesto.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS), con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Il Condominio (OMISSIS) intimato non ha svolto alcuna attivita’ giudiziale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo di ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1129, 1130 e 1131 cod. civ., articoli 1704 cod. civ. e ss. in riferimento all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere piena operativita’ all’istituto della prorogatio per l’amministratore fino a quando non fosse subentrato altro amministratore, perche’ se e’ vero che l’assemblea condominiale del 27 novembre 2009 aveva nominato altro amministratore con la stessa delibera aveva autorizzato (OMISSIS) a compiere tutte le attivita’ di gestione ed amministrazione dovute e necessarie fino al passaggio di consegne. Senza dire che l’assemblea condominiale il 1 febbraio 2010 aveva provveduto a nominare la (OMISSIS) quale nuovo amministratore ponendo nel nulla la precedente nomina del 27 novembre 2009.

1.1.= Il motivo e’ infondato dato che il giudice di appello nell’escludere una perpetuatio di poteri in capo all’amministratore uscente, si e’ uniformato, alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha avuto modo di precisare che la perpetuatio di poteri in capo all’amministratore uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all’articolo 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformita’ di una siffatta perpetuatio all’interesse ed alla volonta’ dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, (come nel caso in esame) una volonta’ di questi ultimi, espressa con delibera dell’assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell’amministratore, cessato dall’incarico. La decisione censurata e’ coerente con i principi espressi da questa Corte in materia di prorogatio della carica di amministratore. Infatti come ha avuto modo di chiarire il Giudice di appello “(…..) nel caso in esame osta al riconoscimento in favore di (OMISSIS) della somma portata dal decreto ingiuntivo, gia’ opposto dal condominio, odierno appellante risultando dal verbale di assemblea di condomini del 27 novembre 2009 la delibera all’unanimita’ della nomina di nuovo amministratore nella (OMISSIS) S.r.l. e l’autorizzazione all’amministratore uscente a prelevare, dal conto corrente del condominio, la somma di Euro 461,12 a saldo delle sue competenze (…) tale verbale, dunque, contiene manifesta ed inequivoca volonta’ dei condomini tutti di porre fine, fin dal 27 novembre 2009 al rapporto professionale in essere con il (OMISSIS) e di iniziare analogo rapporto con diverso soggetto (…)”. A fronte ti tale accertamento appare del tutto irrilevante, comunque, non provata, e non proponibile per la prima volta in questa sede, l’affermazione del ricorrente secondo cui “(….) l’assemblea dei condomini nella seduta del 27 novembre 2009 aveva autorizzato il sig. (OMISSIS) a compiere tutte le attivita’ di gestione e di amministrazione dovute e necessarie fino al passaggio di consegne (….)”. D’altra parte, e’ nell’ordine delle cose che l’amministratore uscente predisponga tutto il necessario per favorire il subingresso del nuovo amministratore.

2.= Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso circa un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3.

Secondo il ricorrente il Tribunale nel ritenere insussistente una prorogatio dei poteri in capo a (OMISSIS) non avrebbe tenuto conto che l’effettiva nomina dell’ (OMISSIS) ad amministratore del Condominio sarebbe avvenuta il 1 febbraio 2010 con la conseguenza che proprio quest’ultima delibera avrebbe posto nel nulla la nomina avvenuta il 27 novembre 2009 e lasciando (OMISSIS) ad operare in regime di prorogatio.

2.1. = Il motivo e’ infondato ed essenzialmente perche’ il Tribunale non ha omesso di esaminare anche il dato cui fa riferimento il ricorrente. Come chiarisce il Tribunale “(….) Non vi sono in atti elementi di prova rivelatori di una modificata volonta’ dei condomini orientata al recupero del rapporto fiduciario con il (OMISSIS). Tale non e’ senz’altro la convocazione assembleare del gennaio 2010, in quanto effettuata dall’appellato in epoca antecedente alla sostituzione nella carica (la lettera di convocazione porta la data del 28.10.2009 e dunque attiene ad attivita’ amministrativa imputabile all’anno 2009 gia’ saldata dal Condominio); peraltro, neppure, risulta dagli atti che le assemblee del 27-28 gennaio 2010 si siano effettivamente tenute. Al contrario, la chiara intenzione dei condomini di dare seguito alla sostituzione dell’amministratore, deliberata all’unanimita’, risulta dai diversi solleciti inviati a (OMISSIS) e finalizzati ad ottenere il passaggio di consegne alla (OMISSIS) S.r.l., nonche’ dalla reiterata volonta’ di sostituzione espressa dall’assemblea in data 01.02.2010, avente ad oggetto, ancora una volta, la richiesta all’amministratore uscente di consegnare tutta la documentazione del condominio e l’espresso richiamo alla volonta’ gia’ espressa “all’ultima assemblea”, quella del 27.11.2009 appunto, nel senso di sostituire a (OMISSIS) la societa’ sopra nominata, come ben noto all’odierno appellato, il quale nella propria missiva del 30 novembre 2009 scriveva che contrariamente a quanto stabilito con deliberato condominiale del 27 novembre 2009 il sottoscritto si e’ trovato nella impossibilita’ di eseguire il passaggio di consegne posto che il soggetto che doveva subentrare nella carica di nuovo amministratore non ha comunicato l’accettazione dell’incarico” e su tale impossibilita’ sebbene consapevole di non essere piu’ legittimato dall’assemblea condominiale prorogava unilateralmente un’amministrazione priva di consenso del mandate (….)”.

Appare evidente dunque che il Tribunale ha avuto cura di ricostruire la volonta’ del Condominio “(OMISSIS)” tenendo conto sia del verbale del 27 novembre 2009 e sia dell’assemblea del 1 febbraio 2010.

2.1.= E, comunque, il ricorrente ritiene che la sentenza abbia errato nel non considerare quanto era stato deliberato il 1 febbraio 2010 senza pero’ riportare l’esatto contenuto di quel verbale, impedendo, in ogni caso, a questa Corte di avere piena contezza di quanto lo stesso ricorrente afferma. Non solo, ma il ricorrente finisce con il censurare un’interpretazione dei verbali assembleari, ed, in particolare, del verbale dell’1 febbraio 2010 non tenendo conto che l’interpretazione della volonta’ delle parti in relazione al contenuto dei verbali dell’assemblea e’ indagine di merito il cui esito non e’ sindacabile in sede di legittimita’, se non per violazione delle regole legali di interpretazione.

3.= Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 101, 112, 115, 116, 163, 345 3 352 cod. proc. civ. nonche’ dell’articolo 474 cod. proc. civ. in riferimento all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe errato nel disporre con formula generica sulla domanda anch’essa generica di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado Piuttosto il Condominio avrebbe dovuto specificare-: a) della proposizione di domanda per la restituzione della somma versata in esecuzione di una pronuncia di prime cure provvisoriamente esecutiva; b) dell’avvenuto pagamento della somma in esecuzione di detta sentenza e del quantum effettivamente pagato. A sua volta il Tribunale non avrebbe potuto condannare (OMISSIS) a restituire le somme pagate dal Condominio in esecuzione della sentenza di primo grado e lasciando all’appellante di quantificare la somma.

3.1.= Va qui precisato che la richiesta di modifica della decisione che viene impugnata, ove accolta, comporta il ripristino della situazione precedente alla stessa sentenza impugnata ove sia stata eseguita. Come ha affermato questa Corte in altra occasione (Cass. n. 6457 del 2015) la restituzione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva puo’ chiedersi, per la prima volta, con lo stesso atto di appello avverso quest’ultima, anche in sede di precisazione delle conclusioni, non potendo tale domanda considerarsi nuova e, quindi, preclusa, sicche’ il giudice del gravame che ometta di pronunciarsi sulla stessa incorre nella violazione di cui all’articolo 112 cod. proc. civ.. Pertanto, nel caso in esame, correttamente il Tribunale ha disposto la condanna di (OMISSIS) alla restituzione delle somme corrisposte dal Condomino ad esecuzione della sentenza di primo grado.

3.2.= Sotto altro aspetto va detto che la condanna di (OMISSIS) alla restituzione di tutte le somme pagate dal Condomino in esecuzione della sentenza di primo grado non presenta caratteri di indecisione o di genericita’ dato che fissa con certezza il quantum (OMISSIS) dovra’ restituire al Condominio rinviando alla sentenza di primo grado da cui emergera’ quanto il Condominio ha corrisposto al (OMISSIS) in esecuzione di quella sentenza. Si tratta di una condanna per relationem corretta dovendosi ritenere che la sentenza di primo grado contiene l’indicazione del quantum che il Condomino in ragione di quella sentenza era tenuto a corrispondere a (OMISSIS) (in tema Cass. n. 11066 del 2012).

4.= Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e degli articoli 91 e 92 cod. proc. civ. in riferimento all’articolo 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3. Secondo il ricorrente, la condanna di (OMISSIS) alle spese del doppio grado del giudizio sarebbe iniqua perche’ il Tribunale non avrebbe tenuto conto che il Condominio aveva riconosciuto amministratore il sig. (OMISSIS) fino all’effettiva nomina e sostituzione della (OMISSIS) S.r.l. approvando e ratificando ogni suo operato. A sua volta, sempre secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe applicato correttamente le tabelle di liquidazione dei compensi professionali di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014. E, di piu’ si denuncia un contrasto tra motivazione e dispositivo, perche’, sempre secondo il ricorrente, nella motivazione si richiama il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 specificando che si procedera’ a liquidazione delle fasi processuali di studio ed introduzione, effettivamente, espletate (tenuto conto dello scaglione tra Euro 1.100,00 e Euro 5.200,00 avrebbe dovuto essere un compenso di Euro 405,00 per due) mentre nel dispositivo le competenze del giudizio di appello vengono quantificate in Euro 1.830,00 per compenso professionale, oltre accessori.

4.1.= Il motivo e’ inammissibile sotto ogni profilo.

a) Intanto, va osservato che correttamente il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza e nel caso specifico considerato l’esito finale del giudizio soccombente risultava essere (OMISSIS). Inconferente e’ la considerazione secondo cui lo stesso (OMISSIS) sarebbe rimasto a svolgere le funzioni di amministratore fino al subentro effettivo della (OMISSIS) perche’, come gia’ si e’ visto, si tratta di una considerazione priva di riscontri oggettivi, comunque, inidonea a limitare la soccombenza dello stesso (OMISSIS).

b) Inammissibile la censura relativa alla liquidazione delle spese perche’ il ricorrente ha omesso di riportare il contenuto della notula del legale del Condominio per dare modo a questa Corte di verificare che le indicazioni ivi contenute non fossero rispondenti alla normativa di cui al Decreto Ministeriale 55 del 2014.

c) Generica e’, invece, la censura relativa al contrasto tra motivazione e dispositivo, non solo per la ragione di cui si e’ detto (mancata riproduzione del contenuto della notula di cui si dice), ma anche perche’, il ricorrente, non tiene conto che in motivazione viene detto che le spese di lite sarebbe state liquidate in conformita’ alla notula, sicche’, la censura avrebbe dovuto chiarire, adeguatamente, quale parti della notula non erano rispondenti alle tabelle di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Non occorre provvedere alla liquidazione delle spese dato che il Condominio “(OMISSIS)”, intimato, in questa fase non ha svolto alcuna attivita’ giudiziale. Il Collegio da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, da’ atto che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.