qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall’obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una “res pro pecunia”, vi è la ricorrenza di una “datio in solutum”, ed il suo conseguente assoggettamento, in considerazione della non normalità del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare a norma della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, che va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento.

Per una più completa ricerca di giurisprudenza in materia di diritto fallimentare, si consiglia di consultare la Raccolta di massime delle principali sentenze della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf

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Tribunale Vicenza, Sezione 2 civile Sentenza 29 giugno 2018, n. 1694

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VICENZA

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il GOT Avv. Giovanni Pachera, in funzione di Giudice Unico, all’udienza del 25.6.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c.

Nel procedimento R.G. n. 6590-14

promosso da:

FALLIMENTO (…) srl con unico socio in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avv. Mi.Ma., con studio in Vicenza, Stradella (…) e presso lo stesso elettivamente domiciliato coma da mandato in atto di citazione dep. 11.7.14

– attore –

Contro:

(…) SRL rappresentata e difesa dall’avv. An.Co. con studio in Vicenza Contrà (…) e presso la stessa elettivamente domiciliata come da mandato in comparsa di costituzione e risposta dep. 22.12.14

– convenuta –

MOTIVI DELLA DECISIONE

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

In premessa:

– Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo ed il novellato art. 281 sexies c.p.c. abilita il giudice ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la propria decisione;

– ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr. ,ex multis, Cass. 3636/07, V. Cass. civ. Sez. I, 20/05/2005, n. 10668; Cass. civ. Sez. III Sent., 06/09/2007, n.18688; Cass. civ. Sez. I, 03/04/2007, n. 8355; Cass. civ. Sez. III, 01/03/2007, n. 4797;C. Conti Sez. II App., 14/06/2006, n. 216; App. Roma Sez. lavoro, 03/01/2006, e da ultimo Cass., Sez. un., 4 giugno 2008, n. 14814, per la quale l’art. 361, n. 2, c.p.c. del 1865 sanciva in modo esplicito l’insufficienza di una motivazione che si esaurisca nel richiamo ad altra sentenza: che la disposizione non sia riprodotta nel codice vigente conferma la legittimità della motivazione per relationem), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall’art. 16 del D.Lgs. n. 5 del 2003, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.

– osservato che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui “la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 n. 4 c.p.c., e l’osservanza degli artt. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito

– rilevato pertanto che, in effetti, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effetto dell’error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico – giuridica con quanto concretamente sostenuto e ritenuto provato dal giudicante.

Ciò premesso e assodato.

Considerato che l’attrice assume che tra il 26.1.2010 e l’11.6.2010 (…) S.r.l. – (…) S.r.l. emetteva sei fatture per forniture di materiale lapideo consegnato alla società (…) SRL, per Euro 25.778,97, senza ricevere alcun pagamento da (…) e che quindi dette forniture erano state emesse in pagamento di fatture emesse dalla stessa (…).

Considerato che assume che dette forniture siano da considerarsi in conto pagamento e quindi effettuate da (…) s.r.l. a favore della convenuta quali atti estintivi di debiti pecuniari effettuati con mezzi anormali di pagamento.

Considerato che assume trattasi di una datio in solutum, riconosciuta come il tipico esempio di pagamento anormale in quanto la debitrice avrebbe eseguito una prestazione differente (fornitura di materiale) in luogo dell’adempimento pattuito (pagamento del prezzo).

Considerato che la convenuta assume che non di datio in solutum si tratti ma di compensazione convenzionalmente pattuita nei normali rapporti commerciali tra le imprese, che essa convenuta non era comunque a conoscenza dello stato di decozione dell’attrice e che, in via subordinata debba essere accertata l’avvenuta compensazione tra le posizioni debitorie – creditorie delle pari per i reciproci crediti.

Ciò premesso la prospettazione della convenuta non può essere accolta e andranno conseguentemente accolte le domanda dell’attrice sotto il profilo dell’art. 67 I comma della LF.

In primis andrà considerato il tempo delle operazioni, ovvero se gli atti estintivi siano stati compiuti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, e risulta per tabulas, e non pare contestato, che essi sono stati compiuti entro l’anno anteriore al deposito della domanda di concordato (14.1.2011), a cui è seguita, senza soluzione di continuità la dichiarazione di fallimento con sentenza del 26.7.2011.

Ulteriormente, dovrà essere considerata se la soddisfazione dell’accipiens sia avvenuta o meno con mezzi anomali.

Anche a tale domanda deve essere data risposta positiva, per i motivi che seguono.

Va considerato infatti che, per potere essere valutata come un normale mezzo di pagamento la compensazione volontaria deve essere convenuta dalle parti con un negozio previamente stipulato (cfr. in tal senso Tribunale di Salerno, 09 Gennaio 2017, che questo giudice condivide), e non risulta dall’istruttoria che tra (…) S.r.l. e (…) S.r.l. sia stato stipulato un accordo in tal senso, risalente ad un tempo precedente al periodo sospetto.

Non risulta nel concreto caso di specie che tale accordo sia stato stipulato tra le parti.

Ciò si evince dagli elementi che emergono dal raffronto dalla complessiva situazione contabile di (…) s.r.l. negli anni 2008-2009, dalla quale risulta che le forniture nei confronti di (…) recano tutte la descrizione di pagamento “ricevuta bancaria” o “rimessa diretta” (cfr. docc. Da 8 a 19 della stessa parte convenuta), mentre solo a partire dal 26.1.2010 (docc. Da 3 a 8 di parte attrice) appare la dicitura “compensazione fattura”.

Tale dicitura “compensazione fattura” posta sulle fatture (…) – (…) – (…) – (…) – (…) – (…) del 2010 non è di per sé sola idonea a dimostrare che vi fosse un previo accordo in tal senso tra la parti, a fronte di una prassi precedente completamente differente.

A riguardo, va inoltre rimarcato come nel 2010 è documentale non vi fossero posizioni di omogeneità tra le posizioni di rispettivo debito – credito delle parti in quanto la convenuta andava debitrice per Euro 193,48 nei confronti di (…), mentre questa era esposta verso la convenuta per Euro 14.270,49 (cfr. doc. 9 di parte attrice).

E’ inoltre documentale (cfr. docc. 9 e 10 di parte attrice: schede movimenti) che per effetto delle forniture di cui alle fatture il titolo sottostante è contestato, la posizione creditoria della convenuta è divenuta assai esigua, di tant’è che essa neppure si è insinuata al passivo del fallimento (cfr. doc. 28 di parte attrice).

A fronte di tali evidenze documentali le deposizioni testimoniali, dei sigg. (…) e (…) non spostano il fulcro della questione in quanto i testi riferiscono sostanzialmente soltanto che i rapporti commerciali tra le due società erano in essere da molto tempo, cosa che non viene contestata e che peraltro può avvalorare la tesi che la convenuta volesse favorire l’attrice in danno della massa fallimentare.

Il complesso negoziale realizzato dalle parti come emerso dall’istruttoria, deve quindi ricondurre al realizzarsi di un mezzo anomalo di pagamento secondo quando statuito dalla corte di legittimità (cfr. cass. N. 12644 del 9.6.11).

Tale soluzione è peraltro conforme a precedenti giurisprudenziali di cassazione, la quale ha affermato il principio che il giudice condivide, secondo cui, qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall’obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una “res pro pecunia”, vi è la ricorrenza di una “datio in solutum”, ed il suo conseguente assoggettamento, in considerazione della non normalità del mezzo di pagamento, ad azione revocatoria fallimentare a norma della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, che va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento. (Cassazione civile, sez. I 18 febbraio 2009, n. 3905 – Pres. Plenteda – Rel., est. Fi..)

Ciò assodato, va esaminato se la convenuta abbia assolto all’onere della prova della propria inscentia decotionis, e a tale questione va data risposta negativa, per i motivi che seguono.

Con riguardo al contenuto di tale prova va infatti affermato il principio di diritto (più volte ribadito dalla cassazione, e che questo giudice condivide) secondo il quale l’onere della prova contraria gravante sul convenuto in revocatoria per vincere la presunzione di conoscenza, posta dall’art. 67, primo comma (…) a favore del curatore, non può avere contenuto meramente negativo, ossia avere fondamento nell’assenza di circostanze idonee ad evidenziare lo stato di insolvenza, ma deve consistere nella positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l’atto revocabile, sussistevano circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza ed avvedutezza che l’imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio d’impresa e, tale prova, deve essere ancora più rigorosa nel caso le circostanze rivelino una accentuata “anormalità” dell’atto di disposizione patrimoniale oggetto di revocatoria (cfr. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 17 novembre 2016 n. 23424 – Pres. Nappi, Rel. Genovese).

Orbene, nel caso di specie un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza, non poteva non osservare che la (…) non era in una situazione di normale esercizio di impresa considerato che dalla documentazione versata in atti risulta che a partire dal mese di aprile dell’anno 2010 nei confronti di (…) S.r.l. furono promosse numerose azioni giudiziali da parte di creditori di quest’ultima con contestuali iscrizioni ipotecarie sugli immobili della stessa, che (…) S.r.l. non pubblicò nel Registro delle Imprese il bilancio d’esercizio relativo all’anno 2009, che i debiti verso i soli fornitori ammontavano nell’anno 2010 ad Euro 1.196.537,00, secondo quanto riportato nella domanda di concordato (cfr.doc.12), tutti dati ricavabili da pubblici registri.

Né ad elidere tale evidenze appare il report dell’agenzia investigativa “Lince” depositato da parte convenuta, in quanto esso è stato elaborato il 27.10.08 e quindi due anni prima delle forniture contestate, e la successiva segnalazione del 24/05/2009 altro non riporta se non l’indicazione relativa ad un nuovo deposito di elenco soci.

Ciò assodato, con riferimento alla domanda subordinata di compensazione svolta dalla convenuta, essa non può essere accolta poiché i due crediti non sono assistiti dal necessario requisito della reciprocità, in quanto non sussistente in modo analogo e vicendevole tra due i soggetti oggi in causa. Ciò perché un credito va in capo alla curatela mentre l’altro va in capo al revocato ed ha quindi natura concorsuale, sorgente quindi solo a seguito del pagamento dell’importo revocato, e quindi allo stato ancora insistente (in tale senso cfr. Tribunale Vicenza sentenza n.2869-17 pubbl. 18.10.17, che questo giudice condivide).

Tutto quanto sopra considerato, il Giudice deve prendere conseguente statuizione, accogliendo la domanda attorea.

Considerato che le spese di lite seguono la soccombenza condanna altresì parte convenuta al pagamento di Euro 4.000,00 oltre 15% di legge, IVA e CPA.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda, disattesa o assorbita, accoglie la domanda attorea e per l’effetto,

accertato e dichiarato che le forniture effettuate da (…) S.r.l. – (…) a favore di (…) SRL di cui alle fatture in atti costituiscono mezzi anormali di pagamento, revoca di tali pagamenti ai sensi dell’art. 67, 1 comma, n. 2), (…), e per l’effetto condanna (…) SRL a corrispondere al Fallimento (…) S.r.l. – (…), la complessiva somma di Euro 25.778,97 oltre agli interessi al tasso legale a decorrere dalla data di dichiarazione di fallimento al saldo.

Condanna parte convenuta al pagamento di Euro 4.000,00 oltre 15% di legge, IVA e CPA a favore di parte attorea, per le spese legali.

Si provveda all’immediato deposito in cancelleria.

Così deciso in Vicenza il 25 giugno 2018.

Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.