L’ interesse del creditore ad agire in revocatoria non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell’atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, perché altrimenti potrebbe essere pregiudicata l’efficacia di prenotazione costituita dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca, ai sensi dell’art. 2652, n. 5), del codice civile. L’interesse del creditore ad agire in revocatoria non viene meno per il fatto che sia cessato il vincolo di destinazione impresso sui beni immobili ricompresi nel fondo patrimoniale, perché altrimenti potrebbe essere pregiudicata l’efficacia di prenotazione costituita dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca, ai sensi dell’art. 2652 n. 5) c.c.

Tribunale|Vallo della Lucania|Civile|Sentenza|17 agosto 2023

Data udienza 16 agosto 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania – Composizione Monocratica

Il Giudice, dott. Carmine Esposito, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. …/2016 avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.” e vertente

tra

B.N. s.r.l. (C.F. (…)), subentrata alla B.D.C.C. s.c.a .r.l., e per essa la mandataria D. S.P.A. (C.F. (…)), col ministero/assistenza, giusta procura in atti, dell’avv. …;

– attore –

e

B.F. (C.F. (…)), insieme ai figli G.B. (c.f. (…)), B.A. (c.f. (…)) e B.N. (c.f. (…)) in qualità di eredi di B.M. (C.F. (…)), col ministero/assistenza, giusta procura in atti, dell’avv. …;

– convenuti –

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, la B.D.C.C. s.c.a.r.l. conveniva dinanzi all’ intestato Tribunale i coniugi B.F. e B.M., esponendo che nel 2006 B.F. e B.M. si costituivano fideiussori della società M. sas di B.G. (successivamente trasformata in M. srl), con dichiarazione di impegno che nel corso degli anni veniva incrementata fino a raggiungere l’ importo massimo di Euro 84.000,00 e ciò a garanzia di tutte le obbligazioni di qualunque natura della società fino alla concorrenza del suddetto importo; che con decreto ingiuntivo n. 218/15 il Tribunale civile di Vallo della Lucania intimava alla società debitrice M. srl nonché ai fideiussori il pagamento della somma di Euro 41.627,19, quale saldo contabile a debito rinveniente dal conto corrente di corrispondenza n. 320212; che il precitato decreto ingiuntivo n. 218/2015 D.I., notificato in data 23.7.2015, veniva opposto con atto di citazione notificato in data 2.10.2015 (giudizio civile n. 1286/2015 R.G.);

che veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 218/2015 D.I. nei limiti della somma di Euro 26.859,16; che in data 10/14.07.2015 la B.D.C.C. s.c. a r.l. otteneva, anche nei confronti dei predetti fideiussori, il decreto ingiuntivo n. 204/2015 D.I. (n. 774/2015 R.G.), reso dal Tribunale di Vallo della Lucania, e relativo ad una somma di Euro 6.484,06 (oltre interessi convenzionali, spese e competenze professionali della procedura), riveniente dal saldo contabile a debito portato dal conto corrente di corrispondenza n. 403954 acceso dalla M. s.r.l. presso la filiale di Agropoli della suindicata B.D.C.C. s.c. a r.l.;

che il precitato decreto ingiuntivo n. 204/2015 D.I., notificato in data 23.7.2015, veniva opposto con atto di citazione notificato in data 2.10.2015 (giudizio civile n. 1287/2015 R.G.);

che veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 204/2015 D.I. nei limiti della somma di Euro 1.351,58; che in data 26.03.2009/07.04.2009 B.M. e B.F. si costituivano fideiussori del loro figlio B.G. (e dei suoi successori o aventi causa) sino alla concorrenza dell’importo massimo di Euro 200.000,00 (duecentomila/00), e ciò per l’adempimento di qualsiasi obbligazione verso la B.D.C.C. s.c. a r.l., dipendente da operazioni di qualunque natura, già consentite o che fossero state in seguito consentite al predetto B.G. o a chi gli fosse subentrato;

che in data 05.07.2011, e poi in data 11.7.2012, B.M. e B.F. confermavano il suindicato loro impegno fideiussorio nei confronti di B.G. sino alla concorrenza dell’importo di Euro 200.000,00;

che in data 26/27.05.2015 la B.D.C.C. s.c. a r.l. otteneva, anche nei confronti dei predetti fideiussori, il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 144/2015 D.I. (n. 707/2015 R.G.), reso dal Tribunale di Vallo della Lucania e relativo ad una somma di Euro 144.542,36 (oltre interessi e spese e competenze professionali della procedura), riveniente dal saldo contabile a debito portato dal conto corrente di corrispondenza ipotecario n. 406020 acceso presso la filiale di A.M. della B.D.C.C. s.c. a r.l.; che il precitato decreto ingiuntivo n. 144/2015 D.I., notificato in data 23.7.2015, veniva opposto con atto di citazione notificato in data 2.10.2015 (giudizio civile n. 1296/2015 R.G.); che veniva rigettata l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione avanzata dalla parte opponente; che i debitori convenuti costituivano in data 18 luglio 2013 (in regime di comunione legale dei beni), in epoca successiva al sorgere del credito, fondo patrimoniale con atto stipulato a rogito del Notaio Dott. G.G., numero di repertorio n. (…), raccolta n. (…);

che in tale fondo patrimoniale B.F. e B.M. destinavano la quasi totalità dei beni immobili di loro proprietà. Tanto premesso in fatto concludevano per revocare ex art. 2901 c.c. e dichiarare inefficace nei confronti dell’istante il predetto atto di costituzione di fondo patrimoniale, e precisamente l’atto pubblico rogitato dal Notaio Dott. G.G. il (…), Num. Rep. (…) – Num. Racc. (…), con ogni conseguenza di legge, tra cui l’ordine al conservatore dei RR. II. di Salerno di annotare la relativa declaratoria a margine delle relative trascrizioni. Vinte le spese di lite.

Si costituivano in giudizio i coniugi B.F. e B.M. contestando in fatto ed in diritto la domanda attorea con vittoria delle spese di lite.

Istruita la causa anche con CTU nella persona dell’arch. E.S., rinviata per precisazione delle conclusioni, il giudizio veniva interrotto per decesso di B.M..

Riassunto il giudizio dalla società attrice, comparivano B.F., in proprio, ed i figli G.B., B.A. e B.N. in qualità di eredi del genitore B.M.. Precisate dalle parti le conclusioni, la causa ritenuta matura per la decisione veniva assegnata a sentenza con i termini di legge.

La domanda è fondata per i motivi che seguono.

È necessario premettere che nella comparsa di costituzione dei convenuti, a fronte di riassunzione della causa per decesso di B.M., si legge: “In via principale, si eccepisce l’intervenuta improcedibilità e/o improseguibilità e improponibilità dell’azione revocatoria promossa ex art. 2901 c.c. dalla banca attorea, posto che con il decesso del coniuge si è estinto il vincolo di indisponibilità giuridico relativo ai beni confluiti nel fondo patrimoniale oggetto della presente domanda. Infatti, ai sensi dell’articolo 171 c.c. il fondo patrimoniale si estingue con l’annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e la morte di uno dei coniugi determina lo scioglimento del rapporto coniugale. Dato che la banca ha avviato la presente azione per chiedere la declaratoria di inefficacia del vincolo di destinazione disposta dai coniugi B.F. e B.M. sull’ immobile fatto confluire nel fondo (costituito in virtù di atto per notar G. del (…)), ne discende che l’estinzione del vincolo per effetto della cessazione del rapporto coniugale determina automaticamente l’improcedibilità ed inammissibilità della relativa domanda”.

Pertanto, in sede conclusionale si insisteva per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Sul punto la società attrice in sede conclusione evidenziava che “parte convenuta chiedeva dichiararsi anche la intervenuta cessazione della materia del contendere, per l’ intervenuto scioglimento del fondo patrimoniale, ex art. 171 c.c., a seguito del decesso della sig.ra M.B. (che aveva occasionato, in data 23.3.2021, l’interruzione del presente giudizio, poi riassunto dalla B.N. s.r.l. con ricorso depositato in data 17.6.2021)”, pur insistendo sulle conclusioni rassegnate nella introduzione del giudizio.

In merito rinviava al principio di diritto affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 25862/2020 “vero che dopo la retrocessione del bene il creditore può aggredirlo senza bisogno della declaratoria di inefficacia; ma è altrettanto vero che l’esito positivo del giudizio di revocazione consente alla trascrizione della domanda giudiziale di mantenere intatto il proprio effetto di prenotazione, postergando tutte le trascrizioni ed iscrizioni successive.

Il principio di diritto affermato. La sentenza impugnata, pertanto, è stata cassata con l’affermazione di questo principio di diritto: “L’ interesse del creditore ad agire in revocatoria non viene meno per il fatto che il bene oggetto dell’atto dispositivo sia rientrato nel patrimonio del debitore, perché altrimenti potrebbe essere pregiudicata l’efficacia di prenotazione costituita dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca, ai sensi dell’art. 2652, n. 5), del codice civile”.

Il suindicato principio di diritto è pacificamente applicabile ed utilizzabile nel contesto del presente giudizio, atteso che l’interesse del creditore ad agire in revocatoria non viene meno per il fatto che sia cessato il vincolo di destinazione impresso sui beni immobili ricompresi nel fondo patrimoniale, perché altrimenti potrebbe essere pregiudicata l’efficacia di prenotazione costituita dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca, ai sensi dell’art. 2652 n. 5) c.c.. E’ esatto che dopo la caducazione del vincolo ex art. 171 c.c. l’odierna parte attrice potrebbe aggredire i predetti beni immobili senza bisogno della declaratoria di inefficacia; ma è altrettanto esatto che l’esito positivo del giudizio odierno consente alla trascrizione della domanda giudiziale di mantenere intatto il proprio effetto di prenotazione, postergando tutte le trascrizioni ed iscrizioni successive”.

D’altro canto si osserva che, come affermato più volte dalla Cassazione anche nella sentenza citata dalla società attrice, l’azione revocatoria, inserita nella sistematica del codice tra i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, non produce effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del debitore; scopo dell’azione, infatti, è quello di pervenire alla dichiarazione di inefficacia relativa dell’atto revocato, con conseguente assoggettamento del bene al diritto del revocante (e solo di questi) di procedere ad esecuzione forzata sul medesimo (così la sentenza 13 agosto 2015, n. 16793). L’azione revocatoria, infatti, è uno strumento che la legge pone a disposizione del creditore affinché venga mantenuta integra la garanzia patrimoniale del debitore il quale, com’è noto, “risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri” (art. 2740 c.c., comma 1).

Giova ricordare che, in particolare, la legge pone delle condizioni, soggettive ed oggettive, al fine di poter esperire vittoriosamente l’azione revocatoria (esistenza di un credito – atto di disposizione – pericolo di danno – consilium e partecipatio fraudis). Nello specifico, per quanto riguarda i presupposti oggettivi, ai fini dell’esercizio dell’azione pauliana è sufficiente una ragione di credito eventuale, non occorrendo necessariamente un credito certo, liquido ed esigibile, mentre il requisito dell’anteriorità di esso rispetto all’atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale (tra le molte Cass. n. 22161/2019).

Ancora, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso, irrilevanti tanto l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (tra le ultime Cass. n. 15866/2022).

Pertanto, l’art. 2901 c.c. non richiede un danno in atto (c.d. eventus damni), ma il semplice pregiudizio delle ragioni del creditore, ovvero il periculum damni, da desumersi in astratto attraverso una valutazione prognostica in termini oggettivi di eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (“Ai fini dell’azione revocatoria di cui all’art. 2901 cod. civ., la vendita di un immobile con patto di riservato dominio comporta sempre un depauperamento del patrimonio del debitore, sia nel caso in cui il compratore diviene proprietario delle cose alienate con il pagamento dell’ultima rata del prezzo, sia nel caso in cui la fattispecie acquisitiva non giunge a conclusione per il compratore e, a carico del venditore, sorge l’obbligazione di restituzione delle rate riscosse, tenuto conto altresì , del fatto che il denaro corrispondente alle rate riscosse, per sua natura meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, non elimina il pericolo di danno costituito dall’eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva”, Cass. 23818/2010).

Da tutto quanto sopra esposto, sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’azione revocatoria, diversamente risulterebbe pregiudicata quell’efficacia di prenotazione costituita dalla trascrizione della domanda giudiziale di revoca, ai sensi dell’art. 2652 c.c., n. 5), proprio in quanto ancorata alla maggiore difficoltà o incertezza nell’esazione coattiva del credito.

Vista la peculiarità dei fatti di causa ed il contrasto giurisprudenziale, si ritiene equo compensare le spese di lite, comprese quelle di ctu.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione monocratica, nella persona del dott. Carmine Esposito, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da B.D.C.C. S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti di B.F., insieme ai figli G.B., B.A. e B.N.in qualità di eredi di B.M., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così

provvede:

– dichiara inefficace ex artt. 2901 e ss. c.c., nei confronti di I.N.I. S.P.A., l’atto rogato fondo patrimoniale con atto stipulato a rogito del Notaio Dott. G.G., numero di repertorio n. (…), raccolta n. (…);

– compensa le spese di lite;

– pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese degli accertamenti tecnici espletati, così come liquidate in corso di causa;

– dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell’art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR. II. il quale provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo su iniziativa della parte interessata.

Così deciso in Vallo Della Lucania, il 16 agosto 2023.

Depositata in Cancelleria il 17 agosto 2023

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.