La vendita da parte del debitore del bene immobile, assoggettato dal creditore a sequestro conservativo, è atto idoneo ad arrecare immediatamente pregiudizio alle ragioni di quest’ultimo, sotto il profilo del pericolo della impossibilità o della maggiore difficoltà della esazione coattiva del credito, se dovessero venir meno per una qualsiasi causa (anche se riconducibile all’errore o all’inerzia del creditore stesso) gli effetti conservativi della misura cautelare, e il creditore, pertanto, ove ne ricorrano gli altri requisiti, può utilmente agire con l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., perché sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto di disposizione patrimoniale del debitore.

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione revocatoria ordinaria di cui all’ art 2091 cc si consiglia il seguente articolo: Azione revocatoria ordinaria

Per ulteriori approfondimenti in merito all’ azione surrogatoria di cui all’ art 2900 cc si consiglia il seguente articolo: Azione surrogatoria ex art 2900 cc

Tribunale Nuoro, civile Sentenza 20 febbraio 2019, n. 108

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta Bruno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 921/2016 promossa da:

(…)

– parte attrice –

nei confronti di:

(…) SRL UNIPERSONALE

– parte convenuta –

e

(…) SOC. (…) SRL S.

– terza chiamata –

(…)

– parte intervenuta –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l’attore (…) ha convenuto in giudizio la (…) S.r.l. Unipersonale riferendo in fatto:

– di aver sottoscritto in data 23.10.2013 con l’amministratore della (…) Srl Unipersonale una scrittura privata di transazione volta a definire la controversia sorta in seguito “all’inadempimento della (…) Srl alle obbligazioni assunte nel contratto preliminare di compravendita datato 23.12.2008”;

– che in tale accordo veniva convenuto che la (…) Srl versasse all’attore la somma di Euro 80.000,00 in cinque rate semestrali;

– che, in seguito al mancato versamento delle prime tre rate, il Tribunale di Nuoro emetteva il decreto ingiuntivo n. 154/15, divenuto esecutivo nel 2016;

– di aver intrapreso azione esecutiva pignorando il credito vantato dalla società nei confronti della Azienda (…) a titolo di canone di locazione dell’immobile sito in N., via (…);

– che la (…) rilasciava dichiarazione del terzo positiva, evidenziando tuttavia che la (…) Srl aveva ceduto con atto pubblico del 24.3.2015 il credito alla (…) Società (…) a r.l.;

– che l’amministratore e socio unico della (…) Società (…) a r.l. era (…), il quale rivestiva carica analoga nella (…) Srl;

– che la cessione del credito, avvenuta in data 24.3.2015, era avvenuta successivamente al sorgere del diritto di credito dell’attore;

Ciò premesso, ha chiesto dichiararsi l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di cessione di credito del 24.3.2015; ha chiesto inoltre l’accertamento del credito complessivo vantato nei confronti della convenuta e la conseguente condanna al pagamento di quanto dovuto.

La società (…) Srl si è costituita in data 4.11.2016 eccependo, in via preliminare, il difetto di integrità del contraddittorio e chiedendo la citazione in giudizio della (…) Società (…) a r.l.. Nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea per carenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c., avendo l’attore già “fruttuosamente” intrapreso una azione esecutiva nei confronti della (…) Srl, quanto meno per le somme di cui al decreto ingiuntivo 145/15; ha inoltre rilevato che la cessione del credito era avvenuta in pagamento di un debito pregresso.

Ha infine chiesto il rigetto della domanda di accertamento del credito e della domanda di condanna al pagamento.

Il giudice, all’udienza del 13.12.2016, ha ordinato che venisse integrato il contraddittorio nei confronti della (…) Società (…) a r.l., la quale si è costituita in data 13.4.2017.

Si è inoltre costituita in data 22.3.2017 con atto di intervento adesivo autonomo (…), creditrice della (…) Srl per la somma di Euro 103.000,00 in forza della sentenza n. 797/2016 del Tribunale di Nuoro.

Nel corso del giudizio, l’attore e l’intervenuta (…) hanno instaurato un sub – procedimento di sequestro conservativo ex artt. 2905 c.c. e 671 c.p.c., sequestro che è stato concesso dal giudice con ordinanza del 30.5.2017, poi confermata dal Collegio in sede di reclamo.

Senza svolgimento di attività istruttoria, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. È opportuno verificare, in primis, la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2901 c.c. e, in specie, del requisito oggettivo dell’eventus damni, atteso che la convenuta ha eccepito, in particolare nei suoi scritti conclusivi, la carenza dello stesso, in quanto “non può sussistere l’eventus damni qualora al tempo dell’alienazione di un bene o della cessione di un credito, lo stesso non fosse già più nella disponibilità del debitore, per essere stato lo stesso previamente pignorato” (cfr. pag. 4 della comparsa conclusionale di parte convenuta).

Sempre in sede di comparsa conclusionale, peraltro, la (…) Srl ha eccepito la carenza di interesse ad agire dei creditori e ha chiesto la cessazione della materia del contendere, rilevando che “la cessione del canone di locazione è avvenuta quanto il detto canone era già stato vincolato all’azione esecutiva immobiliare pendente nanti il Tribunale di Nuoro al n. RGE 3/2015” e che, pertanto, “alla presente fattispecie vada applicato il principio di cui all’art. 2913 c.c., ovvero che la cessione intervenuta tra la (…) e la (…) non sia opponibile ai creditori giacché trattasi di cessione relativa ad un credito oggetto di precedente pignoramento (il pignoramento sull’immobile si estende ai suoi frutti)”.

Sebbene le eccezioni di cui sopra siano state svolte tardivamente, soprattutto in considerazione del fatto che la (…) Srl era a conoscenza della procedura esecutiva instaurata nei suoi confronti fin dal 2015, le stesse meritano alcune brevi considerazioni, specie in punto di sussistenza del requisito dell’eventus damni. Inoltre, la carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, prescindendo così da una specifica eccezione delle parti.

Ritiene questo Giudice che la coesistenza di una procedura esecutiva nell’ambito della quale è stato pignorato l’immobile oggetto del contratto di locazione de quo (unitamente ai suoi frutti) non sia sufficiente, di per sé, a far venire meno l’interesse ad agire da parte di parte attrice e di parte intervenuta.

Infatti, qualora la procedura esecutiva dovesse estinguersi per rinuncia o per inattività delle parti, ovvero ai sensi dell’art. 631 bis c.p.c., e il pignoramento dovesse essere dichiarato inefficace, i canoni di locazione sarebbero suscettibili di autonomo pignoramento.

Ove nelle more non fosse intervenuta la revoca dell’atto di disposizione impugnato, l’attore e l’intervenuta non potrebbero agire per il recupero del loro credito.

Si veda sul punto la sentenza Cass. n. 997 del 1996, la quale così sancisce in un caso che può essere considerato simile:

“La vendita da parte del debitore del bene immobile, assoggettato dal creditore a sequestro conservativo, è atto idoneo ad arrecare immediatamente pregiudizio alle ragioni di quest’ultimo, sotto il profilo del pericolo della impossibilità o della maggiore difficoltà della esazione coattiva del credito, se dovessero venir meno per una qualsiasi causa (anche se riconducibile all’errore o all’inerzia del creditore stesso) gli effetti conservativi della misura cautelare, e il creditore, pertanto, ove ne ricorrano gli altri requisiti, può utilmente agire con l’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., perché sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l’atto di disposizione patrimoniale del debitore”.

Peraltro, si osserva che l’art. 2913 c.c. sancisce soltanto l’inefficacia relativa degli atti di alienazione del bene pignorato: trattasi di mera inefficacia processuale, considerato che, per il diritto sostanziale, l’atto di alienazione trasferisce validamente erga omnes la proprietà del bene pignorato.

Conseguentemente, non solo non viene meno l’interesse ad agire, atteso che il risultato che verrebbe ottenuto con la revoca dell’atto è idoneo a spiegare i suoi effetti anche una volta venuto meno, per qualsivoglia motivo, il pignoramento, e dunque è diverso rispetto a quello ottenuto ai sensi dell’art. 2913 c.c., ma parimenti si ritiene sussistere l’eventus damni.

Infatti, ai fini della azione revocatoria, è richiesto soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. L’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell’azione di revocazione (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471). Tale onere, nella fattispecie, non è stato assolto.

2. Posta dunque la sussistenza sia dell’interesse ad agire sia del requisito oggettivo dell’eventus damni, si ritengono sussistere anche gli ulteriori requisiti dell’azione ex art. 2901 c.c.

Si deve infatti in primis rilevare che l’azione revocatoria, in linea di diritto (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore), presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, ancorché non accertata giudizialmente (non costituendo, quindi, la definizione dell’eventuale controversia sull’accertamento del credito, l’antecedente logico – giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria), e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali) (cfr. Cass. civ., Sez. IV, 10/03/2006, n.5246; Cass. civ., Sez. I, 02/04/2004, n.6511; Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591).

Pertanto, per quanto concerne l’esistenza del credito vantato dall’attore (…), lo stesso è sorto già con l’atto di transazione del 23.10.2013. È dunque antecedente rispetto all’atto di disposizione posto in essere dalla (…) Srl.

Parimenti, con riguardo all’esistenza del credito vantato dalla intervenuta (…), lo stesso è sorto già con l’esercizio del diritto di recesso, così come previsto dal contratto preliminare stipulato con la (…) Srl (cfr. art. 14: “in caso di inadempienza il presente contratto preliminare si intenderà risolto di pieno diritto senza uopo di formalità salva la caparra a favore dell’adempiente”), o, in ogni caso, con la risoluzione avvenuta in data 8.10.2010, a seguito dell’invio alla (…) Srl di diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni. Anche in tal caso il credito è antecedente rispetto all’atto di disposizione.

In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l’atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l’esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546).

Attesa la posizione ricoperta da (…), il quale era amministratore e socio unico sia della (…) Srl che della cessionaria (…) Società (…) a r.l. (così come risulta dalle visure prodotte sub docc. 2 e 3 da parte attrice nonché sub docc. 7 e 8 da parte intervenuta), e stante perciò l’identità degli organi sociali, è evidente che la società cessionaria era a conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori.

Si consideri, peraltro, che ai fini dell’azione revocatoria è sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l’atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006, n. 1759; Cass. civ., Sez. I, 18/05/2005, n.10430).

Inoltre, alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l’agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione (Cass. civ., Sez. IV, 29/07/2004, n. 14489; Cass. civ., Sez. IV, 01/06/2000, n. 7262).

Tutte condizioni sicuramente ricorrenti nel caso di specie.

Deve poi osservarsi che nel corso del giudizio -come detto- è stato accolto il proposto ricorso per sequestro conservativo ex artt. 671 c.p.c. e 2905 c.c., e non sono emersi, all’esito del giudizio a cognizione piena che qui ci occupa, elementi in fatto e/o in diritto che possano revocare in dubbio l’iter motivazionale dell’ordinanza adottata dal giudice poi confermata in sede di reclamo.

Si ritengono dunque sussistere non solo l’eventus damni, ma anche gli ulteriori requisiti soggettivi richiesti dall’art. 2901 c.c.

3. In ordine infine alla asserita posizione creditoria di (…) quale amministratore della (…) Società (…) a r.l. nei confronti della (…) Srl, la stessa non è stata sufficientemente provata.

Peraltro, poiché la (…) Società (…) a r.l., come risulta dalla visura in atti, è stata costituita in data 26.1.2015 e, quindi, poco prima della cessione del credito – avvenuta in data 24.3.2015 -, è da escludersi che ricorra la fattispecie regolata dall’art. 2901 comma 3 c.c., ossia che l’atto di cessione dei crediti sia stato stipulato a pagamento di un debito scaduto.

4. Concludendo, il tribunale deve dichiarare la inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di (…) e (…).

La presente statuizione, nei limiti in cui la domanda attorea e la domanda di parte intervenuta risultano accolte, costituisce titolo idoneo ad ottenere l’annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2655, comma I, c.c. senza necessità di ordine in tal senso al Conservatore dei RR.II., trattandosi di atto dovuto la cui omissione costituirebbe violazione di legge.

5. In ordine alla domanda svolta da parte attrice, la quale chiede l’accertamento del proprio credito con conseguente condanna della convenuta (…) Srl, si ritiene che la stessa sia ammissibile nei limiti della parte di credito non assistita da titolo esecutivo.

In forza dell’atto transattivo del 23.10.2013 – del quale non è stata contestata né la validità né l’efficacia -, la (…) Srl è debitrice nei confronti dell’attore dell’importo di complessivi Euro 52.000,00, pari alle ultime due rate di Euro 15.000,00 e Euro 20.000,00, scadute, rispettivamente, in data 31.8.2015 e 28.2.2016, nonché dalle penali maturate in dipendenza di tale inadempimento, secondo quanto disposto nei punti 5 e 6 della scrittura privata sopracitata.

Nella specie, parte attrice ha fornito idonea prova dell’esistenza, liquidità ed esigibilità del proprio credito, né tale esistenza – si ribadisce – è stata contestata.

Conclusivamente, parte convenuta va condannata alla corresponsione all’attore della somma di Euro 52.000,00, oltre interessi al tasso legale fino al saldo effettivo.

Va invero rigettata la domanda tesa ad ottenere il pagamento immediato da parte della (…), atteso peraltro che, come sopra evidenziato, le somme dovute a titoli di canoni locazione dalla (…) sono oggetto, in quanto frutti, della procedura esecutiva RGE 3/2015.

6. Con riguardo alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte intervenuta negli atti successivi alla sua comparsa di costituzione, la stessa non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso, la domanda non potrebbe trovare accoglimento, in quanto parte intervenuta non ha provato l’elemento soggettivo, ossia la mala fede o la colpa grave della convenuta.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, ivi incluse le spese relative alla fase cautelare.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) revoca e dichiara inefficace nei confronti di (…) e di (…) l’atto di cessione del credito ex art. 1198 c.c. concluso in data 19.3.2015 tra la (…) S.r.l. e la (…) Società (…) a r.l., Rep. n. (…) e Racc. n. (…), registrato a Nuoro il 24.3.2015 al n. (…) a Ministero Dr.ssa Notaio (…);

2) dichiara la statuizione di cui al capo n. 1 titolo idoneo ad ottenere l’annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2655, comma I, c.c.;

3) condanna (…) S.r.l. al pagamento in favore di (…) della somma di Euro 52.000,00 oltre interessi al tasso legale fino al saldo effettivo;

4) rigetta ogni altra domanda ed eccezione sollevata dalle parti;

5) condanna parte convenuta, in solido con la terza chiamata (…) Società (…) a r.l., a rimborsare:

– in favore di parte attrice (…) le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.715,00 per compensi ed Euro 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché le spese relative alla fase cautelare del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. (comprensive delle spese relative alla fase di reclamo innanzi al Collegio) che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.

– in favore di parte intervenuta (…) le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.715,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, nonché le spese relative al sub-procedimento di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. (comprensive delle spese relative alla fase di reclamo innanzi al Collegio) che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Così deciso in Nuoro il 20 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.