la ratio della L. Fall., articolo 7, una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, è chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della corrispondente richiesta in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis. La disciplina è quindi volta a favorire quanto più possibile un ampio flusso informativo alla procura della Repubblica, in ragione dell’interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura concorsuale ove ne ricorrano i presupposti. Il pubblico ministero e’ legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore, ai sensi della L. Fall., articolo 7, n. 1, sia quando la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di un procedimento penale, anche se avviato nei confronti di soggetti diversi dal medesimo imprenditore e conclusosi con esito favorevole alle persone sottoposte alle indagini (cfr. Cass. n. 20400/17; n. 26407/21), sia ogni volta che la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate dalla norma predetta, le quali non presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale, sicché’ esse possono emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato.

Corte di Cassazione|Sezione 1|Civile|Ordinanza|6 luglio 2023| n. 19158

Data udienza 26 aprile 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERCOLINO Guido – Presidente

Dott. PERRINO Angelina Maria – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 10423 del ruolo generale dell’anno 2021 proposto da:

s.r.l. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), presso lo studio della quale in (OMISSIS), elettivamente si domiciliano;

– ricorrente –

contro

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola;

– intimato –

e nei confronti di:

Fallimento di s.r.l. (OMISSIS), in persona dei curatori, rappresentati e difesi, giusta procura speciale alleata al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), presso lo studio del quale in (OMISSIS), elettivamente si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, depositata in data 31 marzo 2021, n. 448/21;

udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 26 aprile 2023 dal Consigliere Dott. Angelina Maria Perrino.

RILEVATO

che:

– con la sentenza impugnata la corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il reclamo contro quella di fallimento della s.r.l. (OMISSIS);

– a sostegno della decisione, ha affermato la legittimazione del pubblico ministero, su istanza del quale il fallimento era stato dichiarato, poiche’ la notizia dell’insolvenza era stata tratta dalla comunicazione di una notizia di reato della guardia di finanza, dalla quale era scaturito un procedimento per bancarotta fraudolenta a carico di un terzo, l’identita’ del quale era stata secretata;

– il giudice d’appello ha poi ravvisato l’inadempimento strutturale e non gia’ meramente temporaneo della societa’;

– difatti, ha rilevato, a fronte dell’imponente massa di debiti, che, in base alla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2019, ammontavano a oltre otto milioni di Euro (di cui Euro 3.643.359,63 gia’ ammessi al passivo, cui si aggiungeva una domanda d’insinuazione passiva dell’Agenzia delle entrate per circa sette milioni di Euro, per quanto contestata), e della pendenza di due procedure esecutive, il canone di affitto dell’azienda costituente l’attivita’ principale della fallita, pari a Euro 90.000,00 annui, era d’importo del tutto insufficiente a fronteggiare quei debiti, anche perche’ i correlati crediti per premi risultavano neutralizzati da debiti eccepiti in compensazione; ne’ la prospettata conversione in societa’ immobiliare si palesava foriera di benefici economici tali da estinguere i debiti in questione;

– inoltre, ha aggiunto la corte d’appello, neanche le dilazioni di pagamento ottenute da una parte dei creditori, in relazione a crediti d’importo di Euro 1.300.000,00, e la rottamazione di numerose cartelle di pagamento riuscivano a incrinare la valutazione sulla situazione d’insolvenza, proprio perche’ si riferivano soltanto a una parte dei debiti;

– e, ancora, i crediti vantati risultavano, in mancanza di nota integrativa al bilancio al 2019, in massima parte relativi a societa’ collegate, nei confronti delle quali, benche’ maturati da tempo, non risultavano riscossi, al punto che, come ammesso dallo stesso legale rappresentante della societa’, quello vantato nei confronti di una delle societa’ collegate, la s.p.a. (OMISSIS), per oltre 600.000,00 Euro, era ormai divenuto inesigibile;

– contro questa sentenza propone ricorso la s.r.l. (OMISSIS) per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi e illustra con memoria, cui il fallimento replica con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione della L. Fall., articolo 7, articolo 12 preleggi, e articolo 24 Cost., nonche’ l’omesso esame di fatto decisivo, perche’ la corte d’appello non ha considerato che la secretazione del fascicolo, da un lato, non consente di appurare la sussistenza dei presupposti cui ancorare la legittimazione e, dall’altro, mina l’esercizio delle facolta’ difensive in quanto il soggetto cui l’ipotesi di reato si riferisce ben si potrebbe rivelare innocente, e’ infondato;

– le censure che vi sono compendiate trovano risposta nella costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la ratio della L. Fall., articolo 7, una volta venuto meno il potere del tribunale di dichiarare officiosamente il fallimento, e’ chiaramente nel senso di estendere la legittimazione del pubblico ministero alla presentazione della corrispondente richiesta in tutti i casi nei quali l’organo abbia istituzionalmente appreso la notitia decoctionis (Cass., sez. un. n. 9409/13; n. 10679/14; n. 31999/22, punto 2.3; n. 3572/23): la disciplina e’ quindi volta a favorire quanto piu’ possibile un ampio flusso informativo alla procura della Repubblica, in ragione dell’interesse pubblico alla tempestiva instaurazione di una procedura concorsuale ove ne ricorrano i presupposti;

– per conseguenza, si e’ considerato, non e’ necessario che il procedimento dal quale emerga l’insolvenza riguardi direttamente il debitore;

– lo si evince dall’indirizzo secondo il quale il pubblico ministero e’ legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore, ai sensi della L. Fall., articolo 7, n. 1, sia quando la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di un procedimento penale, anche se avviato nei confronti di soggetti diversi dal medesimo imprenditore e conclusosi con esito favorevole alle persone sottoposte alle indagini (cfr. Cass. n. 20400/17; n. 26407/21), sia ogni volta che la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate dalla norma predetta, le quali non presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale, sicche’ esse possono emergere anche da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (cfr., tra le piu’ recenti, Cass. nn. 27670, 27671 e 27675/22);

– quel che conta, d’altronde, nel caso in esame, non e’ il fascicolo secretato, ma la comunicazione di notizia di reato che il pubblico ministero ha appunto ricevuto nella propria funzione istituzionale e dalla quale ha tratto, come si espone nella parte narrativa della sentenza impugnata, il convincimento della situazione d’insolvenza della (OMISSIS), in ragione dell’assoluta sproporzione tra la notevole situazione debitoria e l’attivo costituito, assumendo l’unico dato economico certo, dal solo canone d’affitto dell’azienda, che rappresentava l’attivita’ principale della societa’;

– il motivo e’ rigettato;

– il secondo motivo, col quale si lamenta la violazione della L. Fall., articolo 5, nonche’ l’omessa o errata valutazione di fatti decisivi e la motivazione apparente della sentenza, presenta al contempo profili d’inammissibilita’ e d’infondatezza;

– esso e’ infondato con riguardo al profilo concernente la motivazione, che si assume apparente perche’ la sentenza d’appello sarebbe riproduttiva di quella di primo grado;

– anzitutto, in via generale, secondo le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 642/15) la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari, perfino senza niente aggiungervi, non e’ nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo: in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non puo’ ritenersi, di per se’, sintomatica di un difetto d’imparzialita’ del giudice, al quale non e’ imposta l’originalita’ ne’ dei contenuti ne’ delle modalita’ espositive, tanto piu’ che la validita’ degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato;

– inoltre, in particolare, si e’ specificato che non e’ nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello che, pur in mancanza di un esplicito richiamo a quella di primo grado, svolga i medesimi passaggi logico-argomentativi e indichi i medesimi elementi di prova valorizzati dal primo giudice, purche’ il giudice del gravame confuti le censure formulate contro la sentenza di primo grado (Cass. n. 16504/19);

– e, nel caso in esame, la corte d’appello ha articolatamente argomentato la propria decisione, esaminando le critiche rivolte dalla reclamante, anche alla luce della documentazione prodotta dal curatore in sede di reclamo;

– quanto al resto, la censura si traduce in una contestazione della valutazione di merito concernente la natura strutturale e non gia’ transitoria dell’impotenza a soddisfare i debiti, mediante allegazione di circostanze irrilevanti (quali l’ammontare dei premi ricevuti negli anni precedenti all’istanza di fallimento, l’astratta prospettazione di ristorni ottenibili nel 2020, le ragioni e la risalenza nel tempo della volonta’ di conversione in societa’ immobiliare, la proiezione in chiave futura e ipotetica degli introiti ricavabili dall’operazione, le ragioni di contestazioni dell’istanza d’insinuazione tardiva dell’Agenzia delle entrate, suffragate in memoria dal riferimento all’impugnazione pendente di avviso di accertamento), se non addirittura nuove (come quella concernente la stipulazione di due mutui garantiti da ipoteca, della quale, come obiettano i curatori, non v’e’ traccia nella sentenza, ne’ dei tempi e dei modo in cui sarebbe stata sottoposta al giudice di merito); la stessa societa’ riconosce in ricorso (si veda il periodo a cavallo tra pagina 8 e pagina 9) che la corte d’appello ha esaminato “le questioni economiche prospettate – dal fitto d’azienda alle rateizzazioni…”, sia pure non nella prospettiva a medio-lungo termine;

– e proprio perche’ per quest’aspetto il motivo e’ rivolto a ottenere un sindacato di merito, esso si rivela inammissibile (Cass. n. 36089/22);

– il ricorso e’ rigettato;

– le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore anticipatario.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa, con distrazione.

Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.