Riconoscimento del diritto, al quale l’articolo 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà.

 

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 11 giugno 2018, n. 15068

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), tutti eredi di (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avvocati (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3105/13 depositata in data 31 luglio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2018 dal Consigliere Alberto Giusti.

FATTI DI CAUSA

1. – Con decreto n. 3780/08 in data 22-29 settembre 2008, il Tribunale di Monza ingiungeva a (OMISSIS) di corrispondere al ricorrente, (OMISSIS), Euro 144.607,94 in restituzione della somma da lui ricevuta a titolo di mutuo nel 1992.

A seguito dell’opposizione dell’ingiunto, che chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo eccependo la prescrizione del credito azionato o, in subordine, la carenza di legittimazione attiva del (OMISSIS) e l’insussistenza del debito, con sentenza in data 12 ottobre 2009 il Tribunale di Monza, ritenuta interrotta la prescrizione e ritenuta raggiunta la prova che il (OMISSIS) aveva ricevuto dall’opposto nel 1992 la somma di lire 280.000.000 a titolo di mutuo, respingeva l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava l’opponente alle spese di lite.

2. – In riforma della gravata pronuncia, la Corte d’appello di Milano, con sentenza in data 31 luglio 2013, ha revocato il decreto ingiuntivo, compensando tra le parti le spese del giudizio.

2.1. – A tale conclusione la Corte territoriale e’ giunta sul rilievo che: (a) la consegna a titolo di mutuo risale al lontano 1992; (b) il mutuante non ha mai prodotto alcun documento dimostrativo di eventuali richieste di restituzione della somma mutuata anteriori alla notifica del decreto ingiuntivo del 22-29 settembre 2008; (c) la dichiarazione resa dal (OMISSIS) (“… il cognato ha accettato una soluzione transattiva, sia pure parziale, che e’ in corso di pagamento, anche se con difficolta’”) e’ stata resa dal (OMISSIS) non gia’ nei confronti del (OMISSIS), bensi’ in un giudizio al quale questi era estraneo, e non contiene un riconoscimento sufficientemente univoco del debito, sicche’ non puo’ ad essa riconnettersi idonea efficacia interruttiva.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello (OMISSIS) e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti eredi di (OMISSIS), hanno proposto ricorso, con atto notificato il 24 gennaio 2014, sulla base di due motivi.

Il (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

In prossimita’ dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’articolo 2944 cod. civ.) ci si duole che la Corte d’appello di Milano abbia escluso natura interruttiva per effetto di riconoscimento alla dichiarazione resa dal (OMISSIS) in sede di interrogatorio in un giudizio di cui era parte (OMISSIS), cognata del (OMISSIS), ed avente oggetto del tutto analogo a quello di cui alla presente causa. Ad avviso dei ricorrenti, il (OMISSIS), rendendo la dichiarazione in questione, si sarebbe proprio riferito al contratto di mutuo (analogo a quello stipulato con la (OMISSIS)) concluso tra lui e il (OMISSIS), e la transazione sarebbe stata volta a soddisfare il diritto di credito oggetto del presente giudizio. La dichiarazione rilasciata in data 19 marzo 2001 dal (OMISSIS), in sede di interrogatorio formale, postulerebbe il riconoscimento del diritto di credito in capo al (OMISSIS). Osservano i ricorrenti che l’articolo 2944 cod. civ., a differenza dell’articolo 1988 cod. civ., non richiede, ai fini di un valido ed efficace riconoscimento del diritto fatto valere dal creditore, una dichiarazione esplicita da parte del debitore, ben potendosi tale riconoscimento individuare in qualsiasi fatto che implichi, comunque, l’ammissione dell’esistenza del diritto.

1.1. – Il motivo e’ infondato.

E’ bensi’ esatto che il riconoscimento del diritto, al quale l’articolo 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarieta’ (Cass., Sez. Lav., 19 agosto 2005, n. 17054; Cass., Sez. lav., 7 settembre 2007, n. 18904; Cass., Sez. 6-3, 2 dicembre 2010, n. 24555).

E tuttavia, occorre aggiungere che, secondo la giurisprudenza appena citata, l’indagine diretta a stabilire se una dichiarazione costituisca riconoscimento, ai sensi dell’articolo 2944 cod. civ., in quanto rivolta alla ricostruzione di un fatto e non all’applicazione di specifiche norme di diritto, rientra nei poteri del giudice del merito, il cui accertamento non e’ sindacabile in cassazione se immune da vizi logici e giuridici.

Nella specie, la Corte d’appello di Milano ha congruamente spiegato le ragioni per cui nella dichiarazione resa dal (OMISSIS) in data 19 marzo 2001 in sede di interrogatorio formale nel giudizio di opposizione da lui promosso nei confronti della (OMISSIS) non e’ ravvisabile un riconoscimento dell’altrui diritto, idoneo a determinare l’effetto in-terruttivo della prescrizione.

La Corte del merito ha fatto leva non solo sul fatto che tale dichiarazione fu resa dal (OMISSIS) in un giudizio al quale il (OMISSIS) era estraneo, ma anche, con rilievo dirimente, alla circostanza che il generico riferimento, in essa contenuto, ad una soluzione transattiva, sia pure parziale, priva com’e’ del benche’ minimo aggancio all’oggetto ed alla natura della questione controversa che detta soluzione era volta a parzialmente transigere, non consente di inferirne con sufficiente obiettivita’, al di la’ di congetture meramente presupposte, il riferimento al mutuo oggetto del presente giudizio, ne’, quindi, un riconoscimento sufficientemente univoco dell’inerente credito del (OMISSIS).

La Corte del gravame, nell’escludere che quella dichiarazione costituisca riconoscimento, ha compiuto un’indagine priva di mende logiche e giuridiche.

Il motivo di ricorso, al di la’ della formale prospettazione del vizio di violazione e falsa applicazione di norma di legge, tende in realta’ ad una, non consentita in sede di legittimita’, diversa ricostruzione della portata di quell’atto: mira, cioe’, a ritenere in esso contenuta quel riconoscimento sufficientemente univoco del debito, invece escluso dalla Corte d’appello.

2. – Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 244 cod. civ.. Con esso i ricorrenti si dolgono che la Corte d’appello non abbia ammesso, per genericita’ dei relativi capitoli, la prova per testi, rivolta a dimostrare il fatto che il (OMISSIS) aveva richiesto la restituzione delle somme oggetto di mutuo prima della notifica del decreto ingiuntivo. Ad avviso dei ricorrenti, se la Corte d’appello avesse dato ingresso alla prova testimoniale, avrebbe potuto senza dubbio acclarare la circostanza dell’intervenuta interruzione del termine di prescrizione e cio’ indipendentemente dal fatto che il (OMISSIS) abbia reso la dichiarazione in data 19 marzo 2001.

2.1. – Il motivo e’ inammissibile.

La Corte territoriale ha dichiarato inammissibili tutti i capitoli di prova dedotti, siccome generici e, quindi, inidonei a dimostrare la tempestivita’ degli asseriti atti interruttivi, non essendovi indicate le date in cui il (OMISSIS) avrebbe effettuato le richieste di rimborso in esse menzionate, ne’, per altro verso, in quale contesto, con quali modalita’ e con quale contenuto specifico il debitore avrebbe avviato una trattativa per la definizione della pendenza debitoria.

Si tratta di statuizione che resiste alla doglianza articolata dai ricorrenti, posto che il giudizio sulla genericita’ della prova testimoniale e’ insindacabile in cassazione, involgendo una valutazione di fatto che puo’ essere censurata soltanto se basata su erronei principi giuridici ovvero su incongruenze di tipo logico (Cass., Sez. 1, 10 agosto 1962, n. 2555; Cass., Sez. 3, 6 settembre 1963, n. 2450; Cass., Sez. 2, 10 settembre 2004, n. 18222), gli uni e le altre non ravvisabili nel caso di specie.

3. – Il ricorso e’ rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

4. – Poiche’ il ricorso per cassazione e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15% e ad accessori di legge; dichiara – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, – la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

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