il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa; l’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio; da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie.

Giudice di Pace Milano, Sezione 6 civile Sentenza 14 marzo 2019, n. 3012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sezione Sesta

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Avv. Alessandra Zagarella

Ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 6061/18 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi e riservata per la decisione all’udienza del 5 febbraio 2019

PROMOSSA DA

(…), rappresentato e difeso dall’Avv. Fa.Ve. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Milano, via (…), in virtù di procura a margine dell’atto di citazione,

– attore –

NEI CONFRONTI DI

1) (…), residente in C., via (…);

2) (…) S.P.A. e (…) SPA, in persona del loro legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliate in Milano, Corso (…), presso lo Studio Legale Cordola e Associati in persona degli Avv.ti Mi. e Vi.Co. dai quali sono rappresentate e difese in virtù di procura in atti;

– convenuti –

OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 20 novembre 2017, il sig. (…) conveniva in giudizio davanti a questo Giudice di Pace il sig. (…) nonchè la Compagnia di Assicurazione (…) SPA, al fine di vedersi corrisposta la somma complessiva di Euro 7.237,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento danni.

L’attore esponeva che in data 2 maggio 2017, alle ore 18,30 circa, percorrendo la via (…) nel Comune di Milano subiva un incidente stradale.

La responsabilità del sinistro, così per come indicato nell’atto introduttivo, sarebbe da ascriversi alla condotta del sig. (…), il quale alla guida del veicolo (…) trg. (…) di sua proprietà, tamponava il veicolo (…) trg. (…) di proprietà e condotto dall’attore.

A seguito dell’urto l’attore riportava lesioni alla persona che necessitavano in data 6 maggio 2017 una visita presso il Pronto Soccorso dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano, dove i sanitari diagnosticavano “Distorsione rachide cervicale”. Danno quantificato in Euro 7.237,00.

Si costituivano in giudizio le convenute società di assicurazione (…) Spa nella sua qualità di assicuratrice del veicolo (…) e (…) Spa quale assicuratrice del furgone (…), non contestando la responsabilità nell’occorso del convenuto sig. (…), bensì contestando l’eccessiva quantificazione dei danni operata da parte attrice nonché il nesso eziologico tra le lesioni e il sinistro de quo.

Dichiarata la contumacia del convenuto regolarmente citato e non comparso e ammettendo l’intervento di (…) Spa esclusivamente quale mandataria di (…), veniva dichiarata inammissibile la costituzione in giudizio della (…).

Ammessa ed espletata la CTU richiesta da entrambe le parti, all’udienza del 5 febbraio 2019 la causa veniva trattenuta per la decisione.

La domanda risulta parzialmente fondata e, pertanto, viene parzialmente accolta.

Risulta provata la responsabilità del conducente il veicolo (…) trg. (…) nella causazione dell’evento anche per l’assenza di contestazione da parte della convenuta compagnia di assicurazione.

Risulta evidente la responsabilità del conducente la (…) nella causazione dell’evento che non rispettando la distanza di sicurezza tra i veicoli (Art. 149 c.d.s.) ha provocato il sinistro stradale per il quale si decide.

La disposizione che fa obbligo al conducente del veicolo di mantenere una distanza di sicurezza da quello che lo precede, ha lo scopo di ovviare a tutte le eventualità di pericolo connesse a qualsiasi manovra che, nell’ambito di una ragionevole prevedibilità, il guidatore del veicolo che precede possa eseguire.

In caso di tamponamento tra veicoli – che si verifica anche quando il contatto tra il veicolo tamponato e il tamponante sia soltanto parziale – per il disposto dell’art. 107 del previgente codice della strada (applicabile ratione temporis al sinistro per cui è causa), il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede.

Pertanto, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 comma 2 c.c., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili

Relativamente alla richiesta di quantum avanzata dall’attore, quest’ Organo Giudicante, alla luce della risultanze peritali ritiene di doverla accogliere operando una diminuzione notevole della pretesa.

Il danno subito dall’attore è descritto nella CTU redatta dal dott. Matteo (…), che si intende qui integralmente richiamata.

Il CTU ha quantificato i postumi invalidanti capaci ad incidere sulla pregressa integrità psicofisica (con specifico riferimento al cd danno biologico) nella misura del 1,5%, l’invalidità temporanea parziale viene indicata in giorni 10 al 75%, giorni 7 al 50% e giorni 7 al 25%.

Tenuto conto dell’età del danneggiato all’epoca del sinistro, l’ammontare del danno viene così calcolato: per i postumi invalidanti Euro 750,52; per il danno biologico temporaneo Euro 600,15.

Complessivamente, pertanto, il danno subito ammonta ad Euro 1.350,67.

Non risultano documentate spese mediche a carico di parte attrice.

Nei sinistri stradali con postumi micropermanenti, ed in particolare nei valori monetari disciplinati dall’art. 139 del Cda, il Legislatore non ha tenuto conto anche del danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima.

Il Giudice, però, operando una lettura costituzionalmente orientata degli articoli 139 del cda e 2059 del codice civile, deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute.

In tali casi, però, è necessario procedere ad una adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla vittima.

Nel caso che ci riguarda, considerato il danno di lieve entità 1.5%), il decorso clinico della patologia, la diagnosi accertata (distorsione rachide cervicale), non viene riconosciuto il risarcimento da danno morale.

Le spese legali stragiudiziali non vengono riconosciute poiché non provate.

Tali spese costituiscono danno patrimoniale, non sono assimilabili alle spese giudiziali e vanno risarcite in ragione del presumibile esito futuro del giudizio, con esclusione di quelle inutili e superflue.

E’ quanto stabilito dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza 10 luglio 2017, n. 16990.

Le Sezioni Unite incidono nei solco di principio risalente (Cass. Civ. n. 997 del 2010) confermato recentemente (Cass. Civ. n. 6422 del 2017), ribadendo che le spese legali riguardanti la fase antecedente il giudizio non sono assimilabili alle spese giudiziali, ma sono una componente del danno da liquidare.

Rilevata la delicatezza dell’argomento che riguarda numerosi interpreti, si riporta il testo originale delle Sezioni Unite: “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l’attività svolta da un legale in detta fase pre contenziosa; l’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudizio; da ciò consegue il rilievo che l’attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d’intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie”.

Le Sezioni Unite precisano che tali spese, pur non essendo assimilabili alle spese giudiziali, devono essere liquidate secondo le tariffe: “… la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi …”.

Ovviamente, le spese stragiudiziali restano “soggette ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l’ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”.

Deriva da quanto precede che non potranno essere risarcite spese inutili, superflue o non provate al fine del raggiungimento di una composizione della lite: “non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità”.

Complessivamente, pertanto, il danno subito dal sig. (…) ammonta ad Euro 1.350,67. Ai fini del calcolo degli interessi compensativi dovrà procedersi alla devalutazione della somma in base agli indici Istat costo vita e, sugli importi annualmente rivalutati determinare il credito per interessi applicando il saggio legale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione dal sig. (…) nei confronti dei convenuti (…) e della Compagnia di Assicurazione (…) S.p.A., così provvede:

Accoglie parzialmente la domanda proposta dall’attore e per l’effetto:

Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di (…), a titolo di risarcimento dei danni tutti, della somma di Euro 1.350,67, oltre interessi di legge dal dì dell’evento all’effettivo soddisfo;

Condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell’attore delle spese e compensi del giudizio liquidate in complessive Euro 1.400,00, delle quali Euro 244,00 per spese di CTU ed Euro 1.156,00 per spese, diritti ed onorario di avvocato, oltre accessori come per legge. Dispone la distrazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Così deciso in Milano il 5 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 14 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.