Logica conseguenza dell’irrevocabilità della rinuncia all’eredità è che in forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 cod. civ. la quota del coerede rinunciante si accresce “ipso iure” a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l’acquisto per accrescimento consegue all’espansione dell’originario diritto all’eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l’ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all’eredità diviene irrevocabile.

Tribunale|Rieti|Civile|Ordinanza|27 dicembre 2022

Data udienza 27 dicembre 2022

TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale composto da:

dott. Pierfrancesco de Angelis Presidente rel.

Dott. Gianluca Morabito Giudici

Dott. Roberto Colonnello Giudice

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 05/12/2022, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 22/7/2022 la Difesa di (…) proponeva reclamo avverso il decreto n. RG. (…) del 15/7/22 del Giudice tutelare di questo Tribunale con il quale era stata confermata la nomina del curatore speciale della minore (…) “affinché il medesimo proceda alla accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità della minore”.

A tal fine esponeva che: in data 7/04/22 (…) nelle more della separazione giudiziale con (…) aveva proposto ricorso per la nomina di un curatore speciale per la figlia minore (…) al fine di procedere all’accettazione con beneficio di inventano dell’eredità del nonno materno, (…) a lei pervenuta per rappresentazione, ed al fine di porre in essere tutte le attività idonee alla tutela del suo patrimonio; pertanto, in data 13 aprile 2022 il Giudice tutelare aveva nominato curatore speciale della minore (…) l’avv. (…) del Foro di Rieti, nelle more, però (…) aveva provveduto a revocare la precedente rinuncia all’eredità del padre, (…) con atto notarile registrato in Roma il 6/5/2022, ed aveva accettato l’eredità con beneficio d’inventario ai sensi dell’art. 484 c.c.; aveva quindi chiesto che il Giudice tutelare, preso atto dell’avvenuta sua revoca della rinuncia all’eredità e della avvenuta sua accettazione con beneficio di inventario, procedesse alla revoca della nomina del curatore speciale della minore essendo venuta a cessare la materia del contendere; il Giudice tutelare, invece, aveva confermato, con il decreto impugnato, la nomina del curatore speciale della minore “affinché il medesimo proceda alla accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità della minore”, nonostante che, per effetto della sua revoca della rinuncia all’eredità e della sua accettazione con beneficio d’inventano, fossero venuti a mancare i requisiti di accettazione da parte della minore che avrebbe dovuto, per assurdo, accettare una eredità alla quale non era chiamata.

Chiedeva, di conseguenza, la revoca del decreto del Giudice Tutelare nella parte in cui confermava la nomina del Curatore Speciale Avv. (…) per la minore (…) “affinché il medesimo proceda all’accettazione con beneficio d’inventario dell’eredità della minore innanzi indicata, eredita pervenutale a seguito della morte del nonno (…).

(…) costituendosi contestava quanto ex adverso dedotto ed osservava che: in data 4/6/2021 (…) unitamente alla madre (…) ed alla sorella (…) con atto notarile, aveva rinunciato alla eredità ab intestato del padre (…) in favore del fratello (…) ed aveva dichiarato falsamente, così come la sorella riguardo ai propri figli “di essere a perfetta conoscenza che: …. non opera nel presente atto in relazione alla rinuncia all’eredità da parte delle sigg.re (…) e (…) la rappresentante di cui all’art. 167 e seguenti del Codice Civile con il medesimo atto, il sig. (…) fratello della reclamante, aveva dichiarato di accettare, con beneficio d’inventario, la quota ereditaria a lui spettante così come frutto dell’accrescimento derivato dalle rinunce della madre e delle sorelle, il menzionato accrescimento era illegittimamente derivato dalla detta falsa dichiarazione perché, a seguito della rinuncia di eredità della sig. (…) doveva essere chiamata all’eredità, in luogo della madre e per rappresentazione ex art. 467 ss u.c., la figlia minore della stessa, ossia (…) di cui la madre aveva di fatto dichiarato, in sede di atto notarile, la non esistenza in vita; pertanto, correttamente il Giudice tutelare aveva ritenuto la sig.ra (…) ormai decaduta ex art. 525 cc dalla facoltà di accettazione dell’eredità paterna con conseguente inefficacia della dichiarazione di revoca della rinuncia resa in data 05.05.2022, difatti, in forza dell’accettazione effettuata con beneficio d’inventario da parte del sig. (…) cui seguiva in data 30.07.2021 la redazione del prescritti inventario, conseguiva in favore di questi l’acquisizione proprio patrimonio della quota di eredità spettante alla sorella e confusione della stessa quota con i propri beni, così perfezionandosi la fattispecie ostativa dell’art. 525 c. 2 c.c.; di conseguenza la dichiarazione sottoscritta dalla sig.ra (…) in data 05.05.2022 era tardiva ed inutiliter data, così come esattamente ritenuto dal Giudice tutelare nel provvedimento reclamato.

Concludeva pertanto chiedendo, in principalità, il rigetto del reclamo con vittoria di spese e con la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. per la temerarietà dell’azione intrapresa. Chiedeva inoltre, in via meramente subordinata, che venissero compiute tutte le necessarie formalità, omesse dalla reclamante, in conseguenza della revoca della sua rinuncia all’eredità.

All’udienza del 5/12/2022 veniva autorizzato il curatore speciale a depositare entro il 9/12/2022 una relazione notarile sulla consistenza del patrimonio Immobiliare ereditario ed una relazione di un commercialista sulle quote societarie di cui alla dichiaratone di successione presentata da (…).

Veniva inoltre autorizzato il deposito di note entro il 10/12/2022 che erano tempestivamente depositate da entrambi le parti (l’apparente ritardo nel deposito di parte reclamante è frutto di un mero errore, non influente, essendo stata depositata la ricevuta di consegna delle note in data 10/12/2022 erroneamente inviate alla cancelleria della volontaria giurisdizione).

Il reclamo è infondato.

Come è noto, il primo comma dell’art. 521 c.c. stabilisce che “chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato sicché “la parte, di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunciante, salvo il diritto di rappresentanza” (art. 522 cc.) L’art. 525 c.c. afferma poi, per quanto qui rileva, che la revoca della rinuncia e possibile solo se l’eredità “non è già stata accettata da altro dei chiamati”.

Logica conseguenza e l’irrevocabilità della rinuncia all’eredità quando sono presenti altri soggetti aventi diritto, così come, del resto, afferma da tempo la Suprema Corte che ha infatti avuto modo di precisare che “in forza del combinato disposto degli artt. 522 e 676 cod. civ.. la quota del coerede rinunciante si accresce “ipso iure” a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l’acquisto per accrescimento consegue all’espansione dell’originario diritto all’eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l’ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all’eredità diviene irrevocabile” (Cass. sez. 11. n. 8021. 21/5/2012, Rv 622425-01).

Pertanto la rinuncia all’eredità relitta dal padre, formalizzata da (…) in data 4/6/2021, ha necessariamente comportato l’accrescimento in favore del coerede (…) (fratello di (…) “salvo il diritto di rappresentazione” in favore della figlia di (…) ossia in favore della minorenne (…) ed è quindi irrevocabile.

Per di più, nella specie, il momento della revoca della rinuncia effettuata dalla (…) il 5/5/2022, il (…) aveva anche già formalmente accettato con beneficio d’inventario l’eredità del padre, provvedendo poi al necessario inventario, sicché non può sussistere alcun dubbio che la revoca della rinuncia non poteva avere alcun effetto.

La revoca ha poi comportato ex art. 521 c.c. la chiamata per rappresentazione della figlia minorenne della (…) e quindi la necessità della nomina di un curatore speciale ex art. 320 c.c. sia per il divieto di accettazione o rinuncio dell’eredità in capo ai genitori” sia per i possibili conflitti di interesse con la figlia di cui il presente giudizio è evidente dimostrazione.

Deve allora ribadirsi il rigetto del reclamo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La presenza della figlia minorenne ed il conseguente sia” diritto, dopo la rinuncia della madre, alla successione del nonno materno per rappresentazione e un fatto che non poteva essere ignorato da parte reclamante e che integra pertanto, quanto meno, la colpa grave di cui all’art. 96 c.p.c.. Conseguentemente, attesa l’istanza sul punto formulata da parte reclamata (…) deve essere condannata al risarcimento dei danni per lite temeraria subiti da (…) che possono liquidarsi equitativamente in euro 2000,00.

Infine, poiché la dichiarazione resa al notaio da (…) e dalla sorella (…) “di essere, a perfetta conoscenza che; …….. non opera nel presente atto in relazione alla rinuncia all’eredità da parte delle sigg.re …) e (…) la rappresentazione di cui all’art. 467 e seguenti del Codice Civile” appare chiaramente non corrispondente al vero devono inviarsi gli atti alla Procura di Roma” competente per territorio, per le sue valutazioni, essendo astrattamente ipotizzabile il reato di cui all’art. 483 c.p..

P.Q.M.

rigetta il reclamo;

condanna (…) a rifondere le spese di lite sostenute da (…) che si liquidano in complessivi euro (…) oltre 15% per spese generali, IVA e CPA;

condanna inoltre (…) al risarcimento dei danni per lite temeraria subiti da (…) liquidati in euro (…)

ordina che copia degli atti del presente giudizio, ed in particolare copia della rinuncia all’eredità resa in data 4/6/2021 al notaio (…) sia trasmessa alla Procura della Repubblica di Roma, competente per territorio, per quanto di competenza.

Così deciso in Rieti il 27 dicembre 2022.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.