Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Ordinanza 27 aprile 2018, n. 10259
il tema dell’attribuzione della competenza giurisdizionale nell’ipotesi di cause scindibili e’ stato costantemente risolto da queste Sezioni unite con l’affermazione che la controversia nei confronti di soggetti privati convenuti in giudizio, quali corresponsabili, unitamente alla P.A., non possa essere devoluta, ai sensi dell’articolo 103 Cost., al giudice amministrativo, dovendosi applicare il principio della inderogabilita’ della giurisdizione in presenza di ragioni di connessione.
Integrale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez.
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez.
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 6532/2016 per regolamento di giurisdizione d’ufficio proposto dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno nel giudizio vertente tra:
(OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS);
– ricorrenti non costituite in questa sede –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – SINDACO DI NOCERA INFERIORE; (OMISSIS);
– intimati non costituiti in questa sede –
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 6 giugno 2017 dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario, il quale ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario limitatamente alla domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti dei privati.
RILEVATO
che:
con sentenza n. 1430 del 2008 il Tribunale di Salerno declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo in merito alle domande proposte dalla signora (OMISSIS) e da altri proprietari di un fabbricato sito in (OMISSIS), i quali avevano richiesto la condanna al risarcimento dei danni provocati ad un immobile di loro proprieta’ dal parziale crollo di un adiacente fabbricato pericolante, convenendo in giudizio il Sindaco di detto Comune – domanda poi estesa nei confronti del Ministero dell’Interno, nonche’ i proprietari del fabbricato crollato;
con ricorso iscritto al R.G. n. 398 del 2009 i predetti attori riassumevano la causa dinnanzi al TAR della Campania, Sezione staccata di Salerno, il quale, ritenendosi a sua volta privo di privo di giurisdizione in ordine alla controversia riguardante le parti private, con ordinanza depositata il 9 marzo 2016, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione;
il Procuratore Generale, nelle proprie conclusioni scritte, ha chiesto che venga dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario limitatamente alla domanda di risarcimento proposta nei confronti dei privati; nessuna delle parti ha svolto difese in questa sede.
CONSIDERATO
che:
il regolamento e’ ammissibile, in quanto tempestivamente proposto dal Tar entro la prima udienza fissata per la trattazione del merito (Cass., Sez. U, 15 maggio 2017, n. 11988; Cass., Sez. U, 13 dicembre 2016, n. 25516);
deve condividersi la tesi sostenuta dal Tar remittente, in quanto non potendosi dubitare dell’appartenenza alla cognizione del giudice ordinario della domanda proposta ai sensi dell’articolo 2053 c.c., nei confronti di soggetti privati, ma anche della stessa P.A. (Cass., Sez. U, 21 settembre 1970, n. 1638) – fra detta domanda e le ulteriori pretese risarcitorie avanzate nei confronti della pubblica amministrazione in relazione alle carenze nell’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti sussiste un mero rapporto di solidarieta’, che da’ luogo a cause scindibili (Cass., 23 marzo 2016, n. 5679; Cass., 8 luglio 2014, n. 15539);
il tema dell’attribuzione della competenza giurisdizionale nell’ipotesi di cause scindibili e’ stato costantemente risolto da queste Sezioni unite con l’affermazione che la controversia nei confronti di soggetti privati convenuti in giudizio, quali corresponsabili, unitamente alla P.A., non possa essere devoluta, ai sensi dell’articolo 103 Cost., al giudice amministrativo, dovendosi applicare il principio della inderogabilita’ della giurisdizione in presenza di ragioni di connessione (cfr. Cass. Sez. u, 27 marzo 2017, n. 7303; Cass. Sez. U, 5 marzo 2008, n. 5914);
deve pertanto affermarsi, sulla base dei principi sopra indicati, in riferimento alle domande proposte nei confronti dei privati, la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale, previa cassazione della citata sentenza del Tribunale di Salerno, vanno rimesse le parti;
non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, trattandosi di regolamento di giurisdizione d’ ufficio e non avendo le parti del giudizio di merito svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul conflitto, cassa in parte qua la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1430 del 2008 e dichiara, limitatamente alle domande proposte ai sensi dell’articolo 2053 c.c., nei confronti dei privati, la giurisdizione del giudice ordinario.