la domanda di risarcimento del danno da “esecuzione illegittima” va proposta dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione, e ne e’ consentita l’introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la domanda risarcitoria in quella sede.

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Corte di Cassazione|Sezione 6 3|Civile|Ordinanza|8 settembre 2022| n. 26438

Data udienza 4 maggio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI GIAIME Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6259/2020 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente-

contro

(OMISSIS) SRL, volontariamente rappresentata dalla mandataria (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonche’

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrenti-

nonche’ contro

(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6600/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2009 (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Roma:

-) la (OMISSIS) s.p.a.;

-) la (OMISSIS) s.r.l.;

-) la (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

2. A fondamento della pretesa espose che:

-) era debitrice della (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito mutera’ ragione sociale dapprima in (OMISSIS) s.p.a., e quindi in (OMISSIS) s.p.a.);

-) il credito vantato in origine dalla (OMISSIS) era stato da questa ceduto alla (OMISSIS) s.r.l.; quest’ultima aveva conferito mandato per l’incasso alla (OMISSIS) s.p.a., e questa a sua volta aveva “affidato le operazioni di incasso” dapprima alla (OMISSIS) s.r.1., e quindi ad altra societa’, la (OMISSIS) s.p.a., che in seguito mutera’ ragione sociale dapprima in (OMISSIS) s.p.a., e quindi in (OMISSIS) s.p.a. (oggi (OMISSIS) s.p.a.);

-) la (OMISSIS) (poi (OMISSIS)) per l’esazione dei propri crediti inizio’ due distinte esecuzioni forzate, nella forma dell’espropriazione immobiliare, la prima nel 1993, la seconda dieci anni dopo;

-) in questa seconda procedura esecutiva intervennero dapprima la (OMISSIS) s.r.1., quale mandataria di (OMISSIS) s.p.a.; e poi la (OMISSIS) s.r.l., vantando crediti taluni dei quali erano insussistenti, mentre altri non erano che la duplicazione dei crediti vantati a suo tempo dalla (OMISSIS), e poi ceduti alla (OMISSIS);

-) la condotta delle tre societa’ convenute era illecita perche’ esse avevano abusato dei propri diritti, iniziando l’esecuzione, coltivandola od intervenendovi per crediti inesistenti o duplicati;

-) tale condotta illecita aveva causato all’attrice danni patrimoniali e non patrimoniali: i primi erano consistiti nella vanificazione di un accordo in itinere con terze parti, recedute dall’affare supponendo che l’esposizione debitoria di (OMISSIS) verso le banche fosse maggiore di quella effettiva; i secondi nel turbamento provocato dalla condotta delle convenute.

3. Infine, l’attrice dedusse che la (OMISSIS) aveva segnalato alla Centrale Rischi una esposizione debitoria della odierna ricorrente quasi doppia rispetto a quella effettiva, causandole anche per tal via ulteriori danni all’immagine commerciale.

4. Si costituirono tutte e tre le convenute, negando sia l’esistenza dell’illecito, sia quella del danno.

5. Il Tribunale di Roma con sentenza 12 marzo 2014 n. 5879 rigetto’ la domanda, ritenendo insussistente il nesso di causa fra la condotta delle convenute ed i danni lamentati dall’attrice.

Osservo’, in particolare, che in caso di cessione del credito la circostanza che il cedente ed il cessionario coltivino congiuntamente l’esecuzione iniziata dal primo e’ tanto improduttiva di danno per il debitore, quanto inidonea a trarre in inganno eventuali controparti in affari di quest’ultimo.

Infine, il Tribunale ritenne che la segnalazione alla Centrale Rischi da parte della (OMISSIS) fu legittima e comunque anch’essa inidonea a provocare un danno alla debitrice.

6. La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

La Corte d’appello di Roma con sentenza 31 ottobre 2019 n. 6600 dichiaro’ inammissibile il gravame, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c.. Ritenne la Corte capitolina che l’atto d’appello si era limitato a reiterare le deduzioni gia’ svolte in primo grado, senza sottoporre “ad uno ipecifico vaglio critico i passaggi motivazionali” su cui era fondata la sentenza di primo grado.

7. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su undici motivi ed illustrato da memoria.

Hanno resistito con controricorso la (OMISSIS) s.r.l. (per il tramite della propria mandataria (OMISSIS) s.p.a.), la (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) s.p.a..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi otto motivi la ricorrente censura, sotto vari aspetti, la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inammissibile per aspecificita’, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., i motivi d’appello intesi a censurare la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva ritenuto non illegittime, ne’ foriere di danni, le condotte tenute dalle societa’ convenute e consistite nell’iniziare, e poi nel coltivare, l’espropriazione forzata in suo danno.

1.1. E’ superfluo dar conto dello specifico contenuto di tali doglianze, in quanto sul punto la sentenza d’appello va cassata senza rinvio, perche’ la domanda non poteva essere proposta, ne’ il giudizio proseguito.

1.2. (OMISSIS), infatti, in primo grado ha domandato – tra l’altro – una condanna delle societa’ convenute per avere tenuto una condotta illecita, consistita in cio’: avere iniziato una procedura esecutiva, ed averla coltivata, senza la ordinaria diligenza.

Si tratta, dunque, della condotta espressamente prevista dall’articolo 96, comma 2, c.p.c..

1.3. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 25478 del 21/09/2021, componendo i precedenti contrasti hanno stabilito che la domanda di risarcimento del danno da “esecuzione illegittima” va proposta dinanzi al giudice dell’opposizione all’esecuzione, e ne e’ consentita l’introduzione in un autonomo giudizio solo quando sia impossibile, per ragioni di fatto o di diritto, introdurre la domanda risarcitoria in quella sede.

1.4. Nel caso oggi in esame, come anticipato, la domanda proposta dall’attrice in primo grado, nella parte in cui ascriveva alle tre societa’ convenute di avere coltivato illegittimamente l’esecuzione, ovvero di essere intervenute in essa senza titolo, era una domanda chiaramente volta a far valere una responsabilita’ aggravata ex articolo 96, comma 2, c.p.c..

Quella domanda dunque non poteva essere proposta in un autonomo giudizio, ma doveva essere fatta valere in sede di opposizione all’esecuzione.

Ne’ risulta mai dedotta dall’odierna ricorrente una ragione di impossibilita’ giuridica o di fatto, ostativa alla proponibilita’ della domanda di danno nella suddetta sede.

1.4. Ne consegue che, poiche’ la domanda di cui si discorre non poteva essere proposta in un autonomo giudizio, in applicazione del principio stabilito dalle Sezioni Unite nella decisione sopra ricordata, la sentenza d’appello va cassata senza rinvio sulla questione della responsabilita’ per illegittimi od abusivi inizio e prosecuzione dell’esecuzione forzata, ferme restando le restanti parti.

3. Col nono motivo la ricorrente lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto “inammissibile per generitita’”, ex articolo 342 c.p.c., il motivo d’appello concernente il rigetto della domanda di risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi.

Deduce la ricorrente che il suddetto motivo d’appello era sufficientemente specifico, in quanto in esso si era sostenuto, da un lato, che non fu conforme a correttezza e buona fede, da parte della banca creditrice, effettuare una segnalazione alla Centrale Rischi a distanza di dodici anni dall’insorgenza del debito; e dall’altro che la sofferenza reale era pari alla meta’ di quella segnalata dalla banca alla Centrale Rischi, e che il segnalare alla Centrale Rischi una sofferenza “pari al doppio del reale e’ comunque fonte di discredito, e quindi di danni”.

3.1. Il motivo e’ infondato, per quanto la motivazione della sentenza impugnata debba essere integrata.

3.2. In primo grado, infatti, il Tribunale accerto’ che la (OMISSIS) (banca creditrice) segnalo’ nel 2007 alla Centrale Rischi un debito di (OMISSIS) per 2,5 milioni di Euro, nonostante l’esposizione debitoria – sorta nel 1995 – fosse pari soltanto a 1,6 milioni di Euro.

Aggiunse tuttavia il Tribunale:

-) quanto alla data della segnalazione, che era facolta’ della banca creditrice provvedervi anche dopo l’insorgenza del debito;

-) quanto all’importo della segnalazione, che lo scarto tra debito reale e debito segnalato alla Centrale Rischi era di per se’ inidoneo ad arrecare danni ad un soggetto non imprenditore, in quanto “nel sentimento comune dire che un soggetto e’ debitore per 1,5 milioni, ovvero per 2,5 milioni, non costituisce significativo aumento del discredito”.

3.3. Il Tribunale, dunque, ritenne insussistente il fatto illecito sia per mancanza dell’illiceita’ della condotta, sia per la mancanza di nesso causale tra essa e il preteso danno.

Tale statuizione venne impugnata da (OMISSIS), per quanto riferito nel ricorso, con le seguenti parole:

-) una segnalazione “realkzata dodici anni dopo l’insorgere del debito (…) non risponde ai canoni della correttez,Ra e buona fede”;

-) “un’iscrizione per un credito indicato in una misura pari al doppio del reale e’ comunque fonte di discredito, e quindi di danni”.

3.4. L’appellante, pertanto, con la propria impugnazione contrappose all’affermazione del Tribunale (“la segnalazione alla Centrale Rischi di un importo eccedente quello reale non crea discredito, quando il debito sia comunque elevato”) una affermazione opposta (“la tardiva segnalazione alla Centrale Rischi di un debito in misura eccedente quella reale costituisce di per se’ un danno per il debitore”).

Una impugnazione cosi’ concepita correttamente fu ritenuta dalla Corte d’appello inammissibile ex articolo 342 c.p.c., in quanto essa consisteva in una mera petitio principii, che si limitava a negare il giudizio compiuto dal Tribunale contrapponendovi un giudizio opposto, ma senza illustrarne le ragioni.

3.4.1. In ogni caso – lo si rileva ad abundantiam – con il passo dell’atto d’appello sopra richiamato (OMISSIS) mostro’ di ritenere che, provata l’illiceita’ della condotta, resti di per se’ provata l’esistenza del danno.

Una simile concezione del fatto illecito e’ stata tuttavia da tempo ripudiata da questa Corte, dal momento che non esistono danni in re ipsa, e che la lesione d’un diritto e’ il presupposto del danno, ma non il danno. Pertanto chi invoca il risarcimento del danno aquiliano ha l’onere di allegare e provare non solo la lesione del diritto, ma anche il pregiudizio che ne sia derivato.

Nel caso di specie, pero’, l’appello proposto da (OMISSIS) avverso il capo di sentenza reiettivo della domanda fondata sulla asserita illegittimita’ della segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi trascuro’ di esporre se, come e perche’ quella sola segnalazione ebbe l’effetto di causare o concausare il danno di cui chiedeva il ristoro. Allegazione necessaria, in quanto per accogliere una domanda di danno non e’ sufficiente allegare la lesione d’un diritto, ma e’ necessario almeno esporre quale concreto pregiudizio sia derivato da quella lesione.

Sicche’, se quel motivo d’appello fosse stato esaminato nel merito, non avrebbe potuto avere nemmeno in questo caso miglior sorte che l’inammissibilita’, a causa del difetto di esposizione delle ragioni per le quali la censura con esso proposta doveva ritenersi “decisiva”.

4. Col decimo motivo la ricorrente lamenta il vizio di omessa pronuncia. Sostiene che la Corte d’appello ha trascurato di esaminare la domanda, proposta in primo grado e non esaminata dal Tribunale, con cui invocava l’illegittimita’ della notifica e della trascrizione del pignoramento eseguito dalla (OMISSIS) nel 2003.

4.1. Il motivo e’ inammissibile.

In primo luogo, infatti, il vizio di omessa pronuncia su una questione di merito non e’ nemmeno concepibile, allorche’ il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile il gravame ai sensi dell’articolo 342 c.p.c.. In ogni caso qualsiasi vizio della notifica del pignoramento o della trascrizione di esso non puo’ che essere fatta valere attraverso gli strumenti della opposizione allleser155-ne.

5. Anche con l’undicesimo motivo la ricorrente prospetta il vizio di omessa pronuncia.

Deduce di avere formulato, in via subordinata al rigetto della domanda di risarcimento del danno per lucro cessante, una domanda di risarcimento del danno per perdita di chances, sulla quale la Corte d’appello omise di pronunciarsi.

5.1. Il motivo e’ inammissibile per due indipendenti ragioni.

In primo luogo e’ inammissibile perche’ la domanda di risarcimento del danno da perdita di chances non risulta essere stata formulata in primo la ricorrente chiarisce nel proprio ricorso se e in quali termini tale domanda venne formulata in primo grado. Tale omissione comporta, giusta la previsione di cui all’articolo 366, n. 6, c.p.c., l’inammissibilita’ del motivo.

In secondo luogo il motivo e’ inammissibile perche’ anche in questo caso la ritenuta inammissibilita’ del gravame esonerava la Corte d’appello dal dovere esaminare il merito delle censure con esso proposte..

6. Le spese del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo, tenuto conto della circostanza che (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) hanno depositato controricorsi in larga parte coincidenti, e redatti dal medesimo difensore.

P.Q.M.

(-) cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle questioni investite dai motivi di ricorso dal primo all’ottavo, in quanto vertenti su domanda che non poteva essere proposta, ferme restando le restanti statuizioni, ivi comprese quelle sulle spese;

(-) rigetta il nono motivo di ricorso;

(-) dichiara inammissibili il decimo e l’undicesimo ricorso;

(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore della societa’ (OMISSIS) s.r.l., come in epigrafe rappresentata, e della societa’ (OMISSIS) s.p.a., in solido, delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 6.400, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex Decreto Ministeriale n.55 del 10 marzo 2014 articolo 2, comma 2;

(-) condanna (OMISSIS) alla rifusione in favore della societa’ (OMISSIS) s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano nella somma di Euro 5.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex Decreto Ministeriale n.55 del 10 marzo 2014 articolo 2, comma 2;

(-) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.