In tema di risarcimento del danno, l’art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l’espresso richiamo di cui all’art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l’ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d’ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno; al riguardo – una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall’illecito – costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., comma 1) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest’ultimo (art. 1227 c.c., comma 2).

 

Tribunale Firenze, Sezione 2 civile Sentenza 11 settembre 2018, n. 2347

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice onorario Liliana Anselmo, pronuncia ex artt. 281 sexies c.p.c.

SENTENZA

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. di R.G. 12646/2015, promossa da:

FE.OR., con il patrocinio dell’avv. Eu.Ba., come da mandato a margine dell’atto di citazione

Attrice

contro

COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell’avv. Gi.Cr., come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 30.3.2013, alle ore 22,30 circa, in Firenze, la Sig.ra FE.OR., in compagnia della propria figlia Gi.No., percorreva a piedi Via (…) direzione Via (…) quando, giunta all’altezza del n. 35, perdeva l’equilibrio per aver inciampato in un dislivello della pavimentazione in pietra che ricopre la strada e cadeva a terra riportando la frattura scomposta del polso destro, cui veniva applicato, dal Pronto Soccorso del C.T.O., del gesso; terminata la malattia e residuati dei postumi invalidanti, la sig.ra FE. ha avviato delle trattative con il Comune di Firenze per essere risarcita per le lesioni personali subite a seguito del sinistro de quo agitur ma senza esiti positivi, per cui ha promosso la presente causa per ottenere la condanna di parte convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 20.912,50.

La responsabilità dell’ente pubblico viene ritenuta in quanto proprietario e custode della strada, la cui pavimentazione era particolarmente sconnessa a causa di un dislivello – rectius abbassamento – di una delle mattonelle di cui si compone, difficilmente individuabile dai passanti soprattutto di sera, anche a causa della scarsa illuminazione della Via (…); viene imputata al Comune la detta responsabilità sia per aver omesso la manutenzione necessaria per prevenire pericoli a terzi sia per non aver segnalato agli utenti della strada con cartellonistica adeguata. L’attrice ritiene il Comune responsabile dell’accaduto anche sotto il profilo dell’art. 2043 c.c. posto che il dislivello del selciato non era prevedibile e non visibile, essendo sera e consistendo in un insidioso abbassamento di quota del piano di calpestio.

Parte convenuta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda per insussistenza degli elementi posti a fondamento della domanda nonché ha contestato il titolo di responsabilità invocato, sottolineando al contrario che la causa determinante (ed in via esclusiva) la caduta dell’attrice sarebbe stata la sua distrazione, ovvero per non aver prestato la dovuta attenzione alla pavimentazione (storica) sulla quale transitava, tenendo conto non solo dell’ordinario principio – per cui chi cammina è tenuto ad osservare la strada sulla quale sta avanzando – ma anche per la qualità dell’attrice, architetto dipendente comunale, dalla quale era pretendibile un livello di prudenza maggiore rispetto a quello ordinario. Circostanza che andrebbe valutata anche sotto il profilo di cui all’art. 1227 primo comma c.c.; parte convenuta assume, infine, che dall’importo eventualmente riconoscibile a titolo risarcitorio andrebbe detratto quanto dall’attrice percepito dagli enti previdenziali (Inail e/o Inps).

Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 9.11.2016 è stata ammessa la CTU medico legale per l’accertamento delle lesioni effettivamente riportate dall’attrice; il dott. No.Fr. ha assunto l’incarico all’udienza del 1.12.2016; depositata la relazione peritale, con ordinanza del 20.4.2017 sono stati ammessi i mezzi di prova ritenuti rilevanti ai fini del decidere.

All’udienza del 13.9.2017 ha testimoniato No.Gi. e Ca.Ma.; l’attrice ha reso l’interpello, escludendo di aver mai ricevuto indennizzi da enti o assicurazioni private a cagione del sinistro de quo; in data 26.10.2017 è stata effettuata l’ispezione giudiziale alla presenza dei legali e dell’attrice; sono state scattate numerose fotografie dello stato dei luoghi ed è stato esattamente individuato il punto della caduta, posto dinanzi all’ingresso del locale pubblico “(…)”, coincidendo peraltro con quanto effigiato nella fotografia prodotta nei termini di legge agli atti di causa. Dell’ispezione è stata effettuata anche la ripresa video, trasferita in CD rom che è stato allegato agli atti.

Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti hanno concluso come in epigrafe all’udienza del 21.3.2018 e la causa viene oggi in decisione, previa assegnazione di termine fino a 5 giorni prima della predetta udienza per il deposito di note.

MOTIVI DELLA DECISIONE

An debeatur

La teste NO.Gi., figlia convivente con l’attrice, è capace di testimoniare.

Mette conto evidenziare che il limite soggettivo al potere di testimoniare trova la sua ragione giustificativa solo nella sussistenza, in capo al terzo, di un interesse idoneo a legittimare la sua partecipazione al processo. In relazione all’incapacità a testimoniare valga il noto brocardo “nullus idoneus testis in re sua intettigitur”, per cui l’art. 246 c.p.c., che sottende questo principio, si riferisce ai soggetti che, in virtù di un loro interesse, “potrebbero partecipare al processo” e che, dunque, non sono parti, ma terzi. Inoltre l’interesse che genera l’incapacità deve essere valutato in concreto con riguardo allo specifico oggetto della pretesa dedotta in giudizio. Ad avviso di alcuna dottrina l’incapacità a testimoniare graverebbe soltanto in capo al terzo legittimato a dispiegare un intervento adesivo dipendente ex art. 105, 2 co.; mentre coloro che sarebbero legittimati a proporre un intervento principale o litisconsortile ex art. 105, 1 co. sono esclusi. Altra parte della dottrina è di parere contrario avviso e ravvisa l’incapacità nei terzi legittimati ad intervenire nel processo in via principale o litisconsortile. Altri autori ancora ritengono che la disposizione all’esame non ammetta differenze in relazione alle diverse tipologie d’intervento; di talché, cui ogniqualvolta sia legittimato a fare ingresso nel processo, il terzo non rientrerebbe nella lista testimoniale delle parti.

Secondo invece un UNITARIO orientamento giurisprudenziale, l’interesse che determina l’incapacità a testimoniare di cui alla disposizione in commento ha carattere personale, concreto ed attuale; per conseguenza, non vale a privare il terzo della capacità di testimoniare un interesse di mero fatto (C. 9353/2012; C. 6894/2005; C. 12317/2003; C. 4984/2001). Le pronunce giurisprudenziali, inoltre, tendono ad affermare la distinzione tra la nozione di incapacità a testimoniare del terzo e quella di inattendibilità della testimonianza: la prima è relativa alla sussistenza, in capo al terzo, di un interesse atto a renderlo “potenzialmente” parte; la seconda sottende la veridicità della testimonianza che deve essere liberamente valutata dal giudice, mediante il ricorso a parametri soggettivi – quali, a titolo di esempio, i rapporti tra le parti e l’eventuale interesse di fatto del testimone all’esito della lite – ed a parametri oggettivi, quali la precisione e la completezza della deposizione, oltre alle eventuali contraddizioni (C. 7763/2010; C. 16529/2004; C. 9640/1999; C. 9126/1993).

In considerazione di quanto sopra, la testimonianza resa da No. è anche attendibile; è sufficiente riportare il contenuto della stessa per apprezzare la sua completezza ed esaustività dalla quale, sebbene si tratti della figlia della danneggiata, non può inferirsi che ella non fosse presente o che non abbia visto la caduta in terra della madre, poiché la deduzione svolta (“…ho girato la coda dell’occhio nel momento del suo urlo, non ho visto dove mia madre aveva messo il piede ma immediatamente dietro di sé c’era la buca di cui ho parlato”) è logica e coerente allo stato dei luoghi e alle condizioni del traffico.

Si tenga conto peraltro conto del fatto che Via (…) è strada pedonale di tipo B” ove, secondo il Regolamento Comunale (…) è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli. Sono ammesse alla circolazione, in deroga al divieto, le seguenti categorie di veicoli: velocipedi; polizia, soccorso e vigili del fuoco, solo in servizio urgente di emergenza; veicoli della nettezza urbana per l’espletamento del servizio; possono inoltre essere ammessi a circolare: veicoli a servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all’art. 381 del D.P.R. 495/92; veicoli a emissione zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi; minibus elettrici; vetture pubbliche a cavallo con licenza del Comune di Firenze, veicoli per trasporto merci e residenti, limitatamente agli orari stabiliti; autoveicoli autorizzati, solo per l’accesso a cortili ed autorimesse, sui percorsi più brevi; veicoli autorizzati per eccezionali e temporanee necessità.

Tale circostanza esclude l’obbligo – ritenuto invece dal convenuto – che l’attrice dovesse camminare obbligatoriamente sul marciapiede di destra per chi percorre la Via nella direzione centro Firenze e rende non solo plausibile, ma certo che l’attrice, dovendo e potendo camminare nel mezzo di strada, sia inciampata proprio nella disconnessione la cui “importanza” è stata apprezzata da questo giudice in occasione dell’ispezione (v. video).

L’ispezione ha comunque consentito di dissipare alcune incertezze intorno alla “scarsa illuminazione” dei luoghi, dedotta da parte attrice ma già posta nel nulla dal teste Ca., per cui esiste sia un impianto pubblico di illuminazione (costituito da due lampioni a boccia tonda, poste sulla destra – direzione Via (…)) che un sistema di illuminazione (indiretto) proveniente dalle vetrate del locale “(…)”, tali per cui può affermarsi che in quel punto della Via delle Belle Donne venisse proiettata luce a sufficienza per osservare il piano di camminamento.

Non può revocarsi in dubbio, invece, che le condizioni di manutenzione della pavimentazione di copertura della Via (…) fossero invece del tutto carenti; ancor oggi il tratto di strada non è facilmente percorribile per le sue ancor più precarie condizioni e ciò anche se si indossano scarpe basse e adottando ogni attenzione possibile; allo stesso tempo la disconnessione di cui si tratta si inserisce in un “tessuto di più dislivelli” che era “captabile” ad occhio nudo dal pedone.

Va, non da ultimo, considerato che dall’attrice – architetto, dipendente del Comune – era esigibile una maggiore attenzione in considerazione dello stato di conservazione della pavimentazione, nel senso che esso è un elemento di fatto che non può più essere trascurato e non conosciuto dall’utente/cittadino di Firenze: è notorio infatti che all’epoca – 2013 – erano in corso importanti lavori di rifacimento della attigua Piazza (…) che hanno comportato la totale usura (non eliminata comunque dal Comune) delle strade attigue. Va anche considerato che l’elevato grado di consumazione della pavimentazione – formata da grandi lastroni di pietra serena – di Via (…), quale strada del Centro Storico di Firenze – non può essere trascurato dai cittadini residenti in Firenze ed in quanto tale entra anche nel percorso logico ricostruttivo del nesso causale, come elemento fattuale ineliminabile.

Gli elementi di fatto via via sopra indicati conducono a valutare, oltre alla pericolosità in sé della cosa, anche il comportamento della danneggiata: “La causa esterna può essere rappresentata anche dall’atto dello stesso danneggiato: “quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è suscettibile di essere prevista e superata dall’utente danneggiato con l’adozione di normali cautele, tanto più rilevante deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’ente proprietario della strada e l’evento dannoso” (C. Cass. Sez. III, 13/1/2015); “L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito risponde ai sensi dell’art. 2051 c.c., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all’ente e l’evento dannoso” (C. Cass. Sez. VI, 26/9/2017, n. 22419).

E’ noto infatti che il fatto colposo del danneggiato può o da solo escludere del tutto il nesso di causalità e andando ad integrare il fortuito ovvero, anche quando ciò non avvenga, rileva ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.: si ricordi che il c.d. concorso di colpa è applicabile anche nell’ambito della responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c.

Si sono espresse in tal senso anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 13/1/2005, n. 564: “In tema di risarcimento del danno, l’art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l’espresso richiamo di cui all’art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l’ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d’ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno; al riguardo – una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall’illecito – costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., comma 1) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest’ultimo (art. 1227 c.c., comma 2)”.

Il titolo della responsabilità dell’ente pubblico certamente va individuato nella norma di cui all’art. 2051 c.c.2 per cui incombe sul proprietario custode del luogo aperto al pubblico l’obbligo manutentivo e di segnalazione con riferimento ad anomalie del manto di calpestio; al contempo la violazione dell’obbligo manutentivo da parte del convenuto viene “temperato dal primo comma dell’art. 1227 c.c.”.

Con prudente apprezzamento delle circostanze di fatto, si ritiene la responsabilità in capo al Comune di Firenze nella misura del 70%.

Quantum debeatur

Si concorda con quanto accertato nella perizia del C.T.U., Dott. No., il quale ritiene che sia giustificato il riconoscimento di una riduzione dell’integrità psicofisica intesa come danno biologico, valutabile nella misura del 4% e il riconoscimento di una inabilità temporanea totale per 34 giorni e di un’inabilità temporanea parziale al 50% per 30 giorni ed ulteriori 30 gg. per ITP al 25%, reputando congrue le spese mediche attestate dalla documentazione in atti.

Pertanto, secondo le tabelle dell’osservatorio civile del Tribunale di Milano del 2018, le lesioni riportate dall’attrice, si quantifica in un danno biologico di Euro 8.309,00 (Euro 11.870,00 – 30%; si precisa che per la base di calcolo dell’importo giornaliero per la Invalidità temporanea è di Euro 120).

A detto importo non viene sommata alcuna “personalizzazione”: non sono state infatti valorizzate particolari circostanze negative derivanti dal sinistro de quo che abbiano inciso in modo rilevante sullo stile di vita dell’attrice (v. Cassazione civile, sez. III, sentenza 21/09/2017 n. 21939; tale statuizione segue un percorso che già le SS.UU. con la sentenza n. 26972/2008 avevano avviato iniziando a parlare di personalizzazione del danno, nel caso di liquidazione del danno per lesione del diritto alla salute, la quale deve tener conto della maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento. Ed ancora con la pronuncia n. 12408 del 2011 la Corte di Cassazione sosteneva l’incongruità delle motivazioni basate solo ed esclusivamente sulle liquidazioni tabellari del danno biologico poiché dette tabelle non considerano tutte le componenti del danno biologico. A conclusione dell’excursus giurisprudenziale la Corte di Cassazione con sentenza n. 5243 del 2014, ribadisce che il risarcimento alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio ed evitare le duplicazioni risarcitorie).

Ai suddetti importi dovrà essere, altresì, sommato l’importo di Euro 291 (Euro 414 – 30%) per le necessarie spese mediche documentate dall’odierna attrice e riconosciute dal CTU.

Al totale devono essere sommati gli interessi legali sul capitale devalutato al 30.3.2013, via via calcolati fino al saldo.

Le spese processuali e di CTU sono compensate per un terzo e per il residuo sono poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, accertata la corresponsabilità della sig.ra OR.FE. nella causazione del sinistro del 30.3.2013 nella misura del 30%, condanna il Comune di Firenze, in persona del Sindaco p.t., a pagare a titolo di risarcimento del danno all’attrice la somma di Euro 8.600,00 (ottomilaseicento/00), oltre interessi legali sul capitale di Euro 8.600,00, devalutato al 30.3.2013 e via via calcolati fino al saldo.

Le spese processuali di parte attrice, liquidate in Euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre le spese vive (contributo unificato e spese di notifica), iva, cassa, rimborso forfetario del 15%, sono compensate per un terzo e poste per il residuo a carico di parte convenuta.

Le spese di C.T.U. dott. No. vengono poste a carico di parte attrice nella misura di un terzo e i restanti due terzi a carico di parte convenuta.

Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Firenze l’11 settembre 2018.

Depositata in Cancelleria l’11 settembre 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.