in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento, perché l’eccezione si fonda sull’allegazione dell’inadempimento di un’obbligazione, al quale il debitore di quest’ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall’esatto adempimento.

Tribunale Sassari, civile Sentenza 25 febbraio 2019, n. 242

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI

Il Giudice Dott.ssa Giovanna Maria Mossa ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4508 del R.G.A.C. per l’anno 2016 e promossa da

(…) (…) elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. PI.PI. (…) , che la rappresenta, giusta procura a margine dell’atto di citazione e la difende

ATTORE

CONTRO

(…) (…) elettivamente domiciliata in VIA (…) 07100 SASSARI, presso lo studio dell’Avv. PI.AN. (…), che lo rappresenta, giusta procura a margine dell’atto di citazione e lo difende

CONVENUTO

Oggetto: Altri contratti d’opera.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto

(…) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 975/2016 emesso in data 8.9.2016 dal Tribunale di Sassari con il quale (…) aveva chiesto il pagamento di Euro 9703 quale corrispettivo per le opere edili eseguite su richiesta della (…).

L’opposto aveva chiesto ed ottenuto che il decreto fosse dichiarato provvisoriamente esecutivo poiché due assegni emessi dalla (…) (per Euro 5500 e per Euro 6903) erano risultati privi di copertura.

Allegava l’opponente che il decreto doveva essere revocato e che le somme non erano dovute;

che in data 9.9.2015le parti avevano stipulato un contratto con il quale l’opposto si era obbligato ad eseguire opere edili in Ploaghe Corso (…) secondo un computo metrico del 10.12.2014;

che era stato pattuito il corrispettivo di Euro 9500 oltre iva per un totale di Euro 10450;

che effettivamente i due assegni risultati privi di copertura erano stati consegnati;

che al termine dei lavori era risultato che alcuni lavori non erano stati eseguiti ed altri non erano stati realizzati a regola d’arte.

In particolare l’opponente lamentava che non era stata eseguita la demolizione dei solai;

che il disfacimento delle coperture era stato realizzato in maniera incompleta;

che la fornitura e posa in opera di assito in perline di abete non era stato realizzato così come la coibentazione termica di coperture piane o inclinate e la fornitura di pannello isotec;

che neppure il canale di gronda in lamiera di rame ed il pluviale discendente erano stati posati.

Sosteneva dunque che il corrispettivo effettivamente dovuto non poteva essere superiore ad Euro 4672 e lamentava che a seguito di precipitazioni si erano verificate copiose infiltrazioni di acqua che imponevano la realizzazione di lavori per un valore di Euro 3500.

Allegava di aver denunciato i vizi tempestivamente con raccomandata del 16.3.2016 e sosteneva che l’opposto si era rifiutato di procedere ad una verifica congiunta.

Concludeva chiedendo la revoca del decreto opposto non sussistendo il credito per i motivi esposti e, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposto al risarcimento dei danni patiti in esito alle infiltrazioni di acqua da determinarsi in corso di causa.

Si costituiva in giudizio l’Impresa (…) e contestava l’avversa opposizione allegando che:

i lavori indicati nel contratto erano stati modificati tanto che il corrispettivo dovuto era maggiore di quello pattuito e la (…) aveva consegnato assegni per un totale di Euro 12403, somma superiore al corrispettivo indicato nel contratto;

che gli assegni erano risultati privi di provvista e che l’opponente si era rifiutata di pagare senza contestare alcunché;

che l’opposizione era priva di riscontro probatorio;

che in esito alle contestazioni svolte dalla S. con la nota del 16.3.2016, P. si era reso disponibile ad una verifica in contraddittorio dei vizi lamentati ma tale proposta non era stata riscontrata, essendosi l’opponente limitata ad effettuare una proposta transattiva con il pagamento di Euro 3500.

Concludeva chiedendo il rigetto dell’opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo.

In diritto

L’opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.

E’ necessario premettere che, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione).

Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto esatto adempimento, perché l’eccezione si fonda sull’allegazione dell’inadempimento di un’obbligazione, al quale il debitore di quest’ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall’esatto adempimento (Cass n Sentenza n. 15659 del 15/07/2011).

Considerato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto è attore in senso sostanziale e convenuto in senso formale, si deve concludere che l’onere della prova in ordine alla fonte del credito posto a base della domanda spettava all’impresa (…).

Tale onere è stato adempiuto solo parzialmente.

E’ in atti il contratto di appalto che richiama il capitolato pure allegato agli atti.

L’opposto allega che in realtà con successivi accordi verbali le parti avevano modificato le condizioni originarie ma non è stata fornita prova in tal senso.

Si deve concludere che sia stata raggiunta la prova del credito con riferimento al solo contratto di appalto ed al relativo capitolato e che dunque la somma dovuta sia solo quella prevista nei documenti detti per un totale di Euro 9500 oltre iva.

Il mero riferimento al ponteggio nel capitolato agli atti non costituisce prova sufficiente per dimostrare il credito di Euro 1100 pari al costo asseritamente sostenuto per la posa del ponteggio.

Ciò premesso si passerà all’esame dell’eccezione di inadempimento proposta dall’opponente la quale lamenta la mancata esecuzione di tutte le opere previste e la non corretta esecuzione di altre.

In effetti all’esito della relazione peritale è stato accertato che le opere previste nel contratto e nel capitolato non sono state eseguite completamente o correttamente (sul punto si richiama la relazione peritale in atti).

Ritenuto di dover condividere le conclusioni del consulente in quanto valide da un punto di vista tecnico e prive di vizi logici, si deve concludere che il valore delle opere effettivamente realizzate sia pari ad Euro 7685,48 oltre iva al 10% (e dunque Euro 8454,03).

Il credito che può essere riconosciuto all’opposto, tenuto conto dell’intervenuto pacifico versamento di Euro 2700, è rappresentato dalla minor somma tra quella dovuta (Euro 8454,03) e quella versata (Euro 2700) e dunque Euro 5754,03.

Nulla potrà essere riconosciuto con riferimento ai lamentati danni da infiltrazioni, non essendo stato accertato un nesso di causalità tra i lavori realizzati dall’opposto ed il pregiudizio patito poiché, pacificamente lo stato dei luoghi è stato alterato in seguito all’intervento di un soggetto terzo.

Nessun valido accertamento poteva dunque essere compiuto dall’ausiliario del giudice non essendo possibile attribuire lo stato dei luoghi all’attività dell’impresa opposta.

Tutto ciò premesso, visti i documenti in atti, accertati vizi parziali dell’opera, si determina il credito in Euro 8454,03 (iva compresa);

rilevato che è stata versata la somma di Euro 2700, si deve concludere che il credito residuo dell’opposta è pari ad Euro 5754,03.

Per l’effetto il decreto opposto dovrà essere revocato e l’opponente dovrà essere condannata al pagamento, in favore dell’opposto, della somma di Euro 5754,03, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo.

Stante il parziale accoglimento dell’opposizione le spese del presente giudizio saranno compensate in ragione di 1/3 e la restante quota sarà posta a carico dell’opponente.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza;

accerta il credito dell’opposta in Euro 5754,03 oltre interessi legali dalla scadenza al saldo;

per l’effetto revoca il decreto opposto e condanna l’opponente al pagamento, in favore dell’opposto, della somma detta.

Liquida le spese del giudizio in complessivi Euro 1916 (compenso determinato sui parametri minimi, con detrazione del 30% stante l’assenza di questioni di fatto o diritto), oltre spese anche generali al 15%, iva e come per legge.

Dispone la compensazione in ragione di 1/3 e pone la restante quota a carico dell’opponente.

Pone le spese della consulenza definitivamente a carico dell’opponente in ragione di 2/3 e dell’opposto in ragione di 1/3.

Così deciso in Sassari il 25 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.