la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, in tema di invalidità del matrimonio per errore essenziale su una qualità personale del consorte del quale si ignorano malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale, non trova impedimento nella diversità della disciplina dell’ordinamento canonico rispetto alle disposizioni del codice civile, poiché tale diversità individuata quale limite di ordine pubblico, la cui definizione può essere dedotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2.2.1982 e cioè quale complesso ” delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all’evoluzione della società” non investe un principio essenziale dell’ordinamento italiano.

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Corte d’Appello|Bari|Sezione 1|Civile|Sentenza|7 gennaio 2023| n. 163

Data udienza 24 gennaio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI BARI

SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte d’Appello di Bari, Prima Sezione Civile, composta dai signori magistrati:

1.dott. Maria MITOLA – Presidente rel.

2.dott. Alessandra PILIEGO – Consigliere

3. dott. Oronzo PUTIGNANO – Consigliere

ha pronunziata, nella causa ex art. 392 c.p.c., iscritta nel registra generale n. 1297/2020 R.G. (cui è stato riunito il proc. 1309/20), su rinvio della Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza n. 768/2018 pubblicata il 03.05.2018, avente ad oggetto la delibazione della sentenza prot. (…), emessa in data 12.12.2016 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese e di Appello per l’Albania, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale delle Segnatura Apostolica, giusto decreta prot. N. (…) EC del 05.06.2017

TRA

(…) (C.F. (…) con il patrocinio dell’avv. (…) elettivamente domiciliato in VIA (…) 70056 MOLFETTA presso il difensore avv. (…)

Attore in riassunzione

e

(…) (C.F. (…) con il patrocinio dell’avv. (…) e dell’avv. (…) Indirizzo Telematico;, elettivamente domiciliato in Via (…) presso il difensore avv. (…)

Convenuta in riassunzione

All’esito dell’udienza del 11.10.2022, la causa è stata riservata per la decisione con concessione dei termini di 60 giorni per il deposito di memorie e di 20 giorni per le repliche.

OSSERVA

Con atto di citazione del 12.06.2017, (…) chiedeva alla Corte di Appello di Bari procedersi alla delibazione della sentenza prot. (…), emessa in data 12.12.2016 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese e di Appello per l’Albania, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale delle Segnatura Apostolica, giusto decreto prot. N. (…) EC del 05.06.2017.

Il Tribunale Ecclesiastico aveva dichiarato la nullità del matrimonio concordatario celebrato in Conversano in data 25.09.2006, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 91, Serie A parte II, Anno 2006, per “incapacità dell’attore ad assumere ed adempiere agli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica”.

Con comparsa di costituzione e risposta del 20.10.2017, si costituiva (…) nel procedimento iscritto innanzi alla Corte di Appello di Bari al n. R.G. 1352/2017, deducendo che la convivenza coniugale aveva avuto durata pari a tre anni e mezzo, così come dichiarato dallo stesso (…) innanzi al Presidente del Tribunale di Lucera, chiamato ad emettere i provvedimenti provvisori nell’ambito del procedimento per separazione coniugale ivi iscritto, chiedendone il rigetto.

La (…) richiamava nei propri scritti difensivi il principio di cui alla sentenza n. 16379/2014 delle Sezioni Unite della Cassazione, in ossequio al quale la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio dovesse essere ritenuta contraria all’ordine pubblico stante il consolidarsi del matrimonio-rapporto tra i coniugi, come dimostrato dai numerosi versamenti di denaro effettuati dal (…) sul conto corrente della moglie per contribuire alle spese di famiglia nonché per ristrutturare l’abitazione intestata alla donna e ripianare i debiti contratti dalla medesima.

Concludeva, affinché la Corte di Appello adita rigettasse l’avversa domanda, con condanna del (…) al pagamento delle spese di lite.

Con sentenza n. 768/2018 pubblicata il 03.05.2018, sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 24.11.2017 nel procedimento civile iscritto al n. RG. 1352/2017, questa Corte di Appello dichiarava l’efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza prot. N. (…) (emessa in data 12.12.2016 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese e di appello per l’Albania, resa esecutiva con decreto prot. N. (…) EC del 05.06.2017 del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con cui fu dichiarata la nullità del matrimonio celebrato in Conversano il 25.09.2006 tra i sigg.ri (…) e (…) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Conversano, atto n. 91, Parte II, serie A, Anno 2006) ordinando nel contempo all’ufficiale dello Stato Civile del Comune di Conversano di provvedere alle prescritte annotazioni, e compensava le spese di lite.

Questa Corte, a sostegno della decisione, rilevava l’infondatezza dell’eccezione di convivenza pluriennale, dedotta dalla (…) quale motivo ostativo alla delibazione della sentenza di nullità del matrimonio concordatario per genericità della formulazione dell’eccezione, risultata priva dell’allegazione di fatti e comportamenti specifici dei coniugi che dimostrassero la presenza di un’affectio coniugalis durante gli anni di convivenza.

Peraltro, la sentenza ecclesiastica aveva fatto emergere l’esistenza di un rapporto litigioso tra i coniugi che risultavano distanti da un punto di vista affettivo, fisico e di intenti.

Avverso la sentenza n. 768/2018 pronunciata da questa Corte, la (…) proponeva ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi; con il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 29 della Costituzione e della L. n. 121 del 1985 ritenendo che la sentenza oggetto di gravame fosse contraria all’ordine pubblico essendosi ignorato che la convivenza pluriennale costituiva un impedimento di ordine pubblico al riconoscimento della statuizione ecclesiastica, con il secondo motivo deduceva il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., ovvero l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè l’omesso esame delle istanze istruttorie e delle prove documentali dedotte a sostegno della bontà del proprio assunto.

Resisteva con controricorso il (…)

La Suprema Corte di Cassazione pronunciava l’ordinanza n. 17379/2020, depositata in data 20.08.2020, con la quale accoglieva i due motivi di ricorso e cassava la sentenza n. 768/2018 con rinvio a questa Corte in diversa composizione.

Il Giudice di legittimità nell’ordinanza in parola afferma che: “il primo e il secondo motivo, da trattarsi congiuntamente, sono manifestamente fondati. Alla luce del principio affermato dalle S.U. con la sentenza n. 16379 del 2014, la convivenza triennale “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattosi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”.”

Dunque, “Tale situazione è ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”.

Pertanto, il giudice di merito era tenuto all’accertamento delle circostanze di fatto relative all’effettiva convivenza e al suo protrarsi, risultando, a tal riguardo, puntualmente dedotte prove orali e forniti riscontri documentali.

A giudizio della Suprema Corte, quindi, l’istruzione probatoria inerente la natura e la durata della convivenza doveva essere svolta con poteri istruttori autonomi rispetto a quella espletata nel giudizio canonico “trattandosi di circostanza estranea all’accertamento posto a base di quel giudizio”

Con distinti atti di citazione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificati (…) e (…) hanno riassunto il procedimento innanzi a questa Corte, chiedendo, il (…) che la medesima, in diversa composizione, applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, accogliesse la domanda di riconoscimento dell’efficacia nell’ordinamento italiano della sentenza pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese di Bari, con la quale veniva dichiarata la nullità del matrimonio concordatario tra il (…) e la (…) con vittoria di spese; per contro la (…) chiedeva, sempre in ossequio al principio di diritto enunciato dalla SC che questa Corte, previa istruttoria, non delibasse la sentenza del Tribunale Ecclesiastica in quanto non conforme all’ordine pubblico italiano.

Con ordinanza del 17.05.2021, i due procedimenti sono stati riuniti

A sostegno delle proprie ragioni, il (…) ha dedotto che la crisi coniugale, palesatasi nel 2007 con la cessazione della convivenza fisica per motivi di lavoro, si era consolidata nell’agosto del 2008 quando la (…) ritenendo che il marito avesse una relazione extraconiugale, aveva posto fine alla convivenza matrimoniale. Tale crisi era stata formalizzata legalmente a metà del 2009 con la cessazione della convivenza coniugale per grave crisi del rapporto.

Ha rilevato altresì la inconferenza, sotto un profilo squisitamente probatorio, della documentazione prodotta dalla (…) atteso che gli estratti dei bonifici disposti dal medesimo per il mantenimento provvisorio della moglie non erano indicativi della sussistenza di un rapporto coniugale in essere, tutt’al più potendo costituire, per contro, indizio dell’intervenuta crisi e della cessazione della convivenza, nelle more di un provvedimento presidenziale che decidesse in merito alla separazione.

Infatti, sempre a dire del (…) i versamenti erano terminati nell’agosto del 2009, ovvero, entro la scadenza del triennio dalla celebrazione del matrimonio avvenuto in data 23.09.2006 cosicché la (…) non aveva fornito alcuna prova della convivenza coniugale come “matrimonio-rapporto” per una durata superiore ai tre anni e quindi non sussisteva alcun motivo impeditivo alla delibazione della nullità di matrimonio dichiarata con la sentenza ecclesiastica.

Dal canto suo (…) nel proprio atto di citazione, insisteva sulla non delibabilità della sentenza ecclesiastica chiedendo altresì la concessione dei termini di cui all’art. 183 c.p.c., per meglio articolare le prove testimoniali di cui chiedeva l’ammissione.

Con ordinanza del 13.07.2021, la Corte ha assegnato alle parti i termini perentori di cui all’art. 186 comma 6 c.p.c. decorrenti dal perfezionamento della medesima ordinanza nei confronti di tutte le parti del giudizio, rinviando la causa all’udienza del 14.12.2021 al fine di consentire alla parte interessata di eccepire eventuali ragioni di inammissibilità della prova contraria non rilevabili d’ufficio.

Riservata la causa all’udienza del 14.12.2021 e a scioglimento della riserva ivi formulata, questa Corte ritenute ammissibili e rilevanti le richieste di prova testimoniali, diretta e contraria, le ammetteva e disponeva l’acquisizione agli atti del fascicolo relativo al precedente giudizio n. 1352/2017.

All’udienza del 17.05.2022, per parte appellante, venivano escussi i testi (…) e (…) rispettivamente padre e fratello di (…) e all’udienza del 28.06.2022, per parte appellata, (…) fratello di (…) e l’ing. (…)

All’udienza cartolare in data 11.10.2022, questa Corte ha riservato la causa per la decisione con concessione di termini di 60 giorni per il deposito di memorie e di 20 giorni per le repliche, con decorrenza dalla data di comunicazione del provvedimento.

Motivi della decisione

La domanda è fondata e va accolta.

Il Tribunale ecclesiastico ha dichiarato la nullità del matrimonio, contratto da (…) e (…) per “Incapacità dell’Attore ad assumere ed adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio per causa di natura psichica (can. 1095, n. 3)”.

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario, in tema di invalidità del matrimonio per errore essenziale su una qualità personale del consorte del quale si ignorano malattie (fisiche o psichiche) impeditive della vita coniugale, non trova impedimento nella diversità della disciplina dell’ordinamento canonico rispetto alle disposizioni del codice civile, poiché tale diversità individuata quale limite di ordine pubblico, la cui definizione può essere dedotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2.2.1982 e cioè quale complesso ” delle regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l’ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all’evoluzione della società” non investe un principio essenziale dell’ordinamento italiano (si veda a tal riguardo Cass. N. 19691 del 18.09.2014).

Orbene, nella fattispecie oggetto del presente giudizio, a mente dell’ordinanza n. 17379/20 con cui è stata cassata la sentenza n. 768/2019 di questa Corte e per effetto dell’eccezione in senso proprio di protratta convivenza sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta, occorre valutare, alla luce dei principi affermati da Cass. S.U. 17.7.2014 n. 16379, se detta situazione costituisca motivo ostativo al riconoscimento nel nostro ordinamento dell’efficacia della pronuncia del Tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio religioso e segnatamente se la sentenza ecclesiastica si ponga o meno in contrasto con l’ordine pubblico interno.

Il giudice di legittimità nella sentenza n. 16379 del 17.07.2014 ha statuito che la convivenza “come coniugi” deve intendersi – secondo la Costituzione (artt. 2, 3,29, 30 e 31), le Carte europee dei diritti (art. 8, paragrafo I, della CEDI), art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE), come interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ed il Codice Civile – quale elemento essenziale del matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli; sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari.

In tal modo intesa, la convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio “concordatario” regolarmente trascritto, connotando nell’essenziale l’istituto del matrimonio nell’ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di “ordine pubblico italiano” e, pertanto, anche in applicazione dell’art. 7 co. 1 e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa – ai sensi dell’Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18.2.1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11.2.1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla L. 25 marzo 1985, n. 121 (in particolare, dell’art. 8, numero 2, lettera c, dell’Accordo e del punto 4, lettera b, del Protocollo addizionale), e dell’art. 797 co. 1 n. 7 c.p.c. – alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'”ordine canonico”.

Infatti, la convivenza dei coniugi caratterizzata dagli elementi sopra richiamati, protrattasi per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica disciplinata e tutelata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di “ordine pubblico italiano”, secondo il disposto di cui all’art. 797, primo comma, n. 7, cod. proc. civ., osta alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario.

Ciò posto, questa Corte, nei limiti dell’osservanza del principio di diritto in base al quale, nel giudizio di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico, al giudice italiano non è consentito il riesame nel merito, ai sensi dell’art. 4 n. 3) del Protocollo Addizionale dell’Accordo firmato il 18.2.1984 di modifica dei Patti Lateranensi, non può non tenere conto delle risultanze istruttorie emerse a seguito di indagini disposte con poteri istruttori autonomi rispetto alla sentenza emessa dal giudice canonico (cfr. ordinanza Cass. N. 17379/20) circa la natura e la durata della convivenza, quest’ultima da intendersi vincolante, ai fini che ci occupano, per l’arco temporale intercorrente tra il 23.09.2006 (data in cui è stato contratto il matrimonio concordatario) e il 23.09.2009 (data della separazione).

Analizzando il materiale probatorio in atti emerge che, già dalla motivazione della sentenza del Tribunale ecclesiastico risulta evidente che la vita coniugale si sia sin da subito rivelata litigiosa concretizzandosi in un vero e proprio distacco tra i coniugi sotto i profili, affettivo, fisico e di intenti; depongono nella stessa direzione le ammissioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio di separazione giudiziale dei coniugi con le quali la (…) sosteneva che “la convivenza si è però rilevata particolarmente difficile sin dai primissimi giorni” e che il (…) la trascurava “sotto ogni profilo, sentimentale, umano, sociale e persino sessuale” e che aveva “definitivamente abbandonato il domicilio coniugale nel giugno dello scorso anno”.

Nella stessa direzione convergono le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale da (…) che ha affermato che la motivazione, riferitagli dal fratello a giustificazione delle dimissioni da S. G. R., “era la crisi coniugale, ciò mi è stato riferito nel settembre del 2007” e ancora che “l’anno 2008 (…) e la (…) erano già separati di fatto” e che “da giugno 2009 agli inizi del 2020 ha abitato presso la casa di mia madre”.

Conformi le dichiarazioni del teste (…) “confermo che nel settembre del 2007 mio figlio si trasferì a Bari prendendo casa” nonché “E’ vero che nel giugno del 2009 (…) si trasferiva in (…) Torremaggiore casa materna lasciando definitivamente la casa coniugale”.

Orbene le risultanze istruttorie sono univoche nel rappresentare un rapporto di coniugio sin dagli esordi sintomatico, emergendo l’intento di condurre la propria vita in maniera autonoma e libera, intento non coerente al concetto di unione coniugale tant’è che il (…) non era stato presente neanche durante il sopralluogo effettuato da (…) (teste parte convenuta) presso la casa coniugale per un consiglio sulla ristrutturazione della stessa, come da quest’ultimo affermato nel corso della testimonianza.

Tali allegazioni conducono la Corte a ritenere che la convivenza della coppia (…) come coniugi (peraltro fisicamente cessata meno di un anno dopo il matrimonio a causa del trasferimento del (…) presso sede lavorativa distante dal luogo di residenza), intesa come consuetudine di vita coniugale, stabile e continua nel tempo, già a decorrere dal 2007 potrebbe al più sussumersi in una mera coabitazione comunque cessata definitivamente nel mese di giugno del 2009.

Pertanto, nella specie, a giudizio della Corte, difettano comunque gli elementi indispensabili per ritenere che tra gli stessi coniugi fosse stata realizzata un’effettiva comunione di vita spirituale e materiale e che vi fosse stato il continuativo e reciproco adempimento dei doveri di assistenza morale.

Né conducono a diversa decisione le dichiarazioni rese dal teste (…) allorché ha sostenuto che i coniugi “per quanto mi è dato di sapere uscivamo insieme e quando andavamo a mangiare una pizza pagava (…) e questo fino a marzo 2010. Ricordo che tutto questo è avvenuto fino a marzo 2010”, costituendo tali asserzioni, presupposti fattuali limitati da un ragionevole margine di dubbio poiché non ha spiegato il teste come era venuto a conoscenza dei fatti riferiti e se non vi aveva assistito personalmente, chi glieli avrebbe riferiti e risultano del tutto incoerenti con gli elementi raccolti in giudizio, ivi comprese le dichiarazioni contenute negli atti difensivi del giudizio di separazione e con il fatto certo che a marzo 2010 il matrimonio era già naufragato da un pezzo, posto che la (…) sin da gennaio 2010 aveva depositato ricorso per la separazione giudiziale.

Ne deriva che, nella specie, stante anche la breve effettiva convivenza fra i coniugi (…) e difettano comunque gli elementi indispensabili per ritenere che tra gli stessi sia stata realizzata nell’arco di tre anni, un’effettiva comunione di vita spirituale e materiale e che vi sia stato il continuativo e reciproco (e non soltanto unilaterale) adempimento dei doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia.

Per le suesposte considerazioni, deve confermarsi che la prolungata convivenza triennale dei coniugi eccepita dalla convenuta non integri, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2014, una causa ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza canonica di nullità per il vizio del “matrimonio-atto” accertato dal Tribunale ecclesiastico.

Le spese dei diversi gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno unitariamente liquidate, come in dispositivo, per le fasi di merito, secondo i parametri del D.M. n. 147 del 1922, per la fase di legittimità secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 20 giugno – 27 luglio 2017, n. 18680) scaglione di valore indeterminabile a “complessità bassa”, con l’applicazione dei parametri minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale (istruttoria per il secondo giudizio di merito), tenuto conto che l’oggetto della controversia è costituito da un rapporto giuridico insuscettibile di valutazione economica e che la definizione della causa ha richiesto la risoluzione di modeste questioni in fatto ed in diritto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, sentito il Procuratore Generale della Repubblica, definitivamente pronunciando nel giudizio inter partes ex art. 392 c.p.c., su rinvio della Corte di Cassazione avente ad oggetto la delibazione della sentenza prot. (…), emessa in data 12.12.2016 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese e di Appello per l’Albania, dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale delle Segnatura Apostolica, giusto decreto prot. N. (…) EC del 05.06.2017, resa tra (…) e (…) così provvede:

1. Dichiara l’efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza ecclesiastica pronunciata tra le parti di questo giudizio, n 06/2020, emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il 13/05/2020 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto n. 56441/22, in data 14.12.2022 con la quale è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario contratto dalle parti ricorrenti, il 21.05,2011 a Turi (BA), presso la Parrocchia Maria SS. Assunta;

2. Ordina all’Ufficiale dello stato civile del Comune di TURI la trascrizione della sentenza in ordine all’efficacia della nullità del matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 2006, atto n. 91, parte 2, serie A.

3. condanna (…) al pagamento delle spese dei diversi gradi del giudizio che liquida per il primo giudizio in e 3.473,00, per il giudizio di Cassazione in Euro 2.626,00 e per il presente giudizio in Euro 4.996,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;

Così deciso in Bari il 24 gennaio 2023.

Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.