Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 27 settembre 2012, n. 16427
Non è configurabile quale servitù per utilità inerente alla destinazione industriale del fondo dominante, riconosciuta dall’art. 1028 cod. civ., ma quale servitù aziendale, non ammessa nell’ordinamento vigente, la servitù di passaggio costituita in favore di un fondo adibito ad industria termale al fine di consentire alla clientela di questa di raggiungere il mare, trattandosi di utilità inerente non all’industria, quanto all’azienda che insiste sul fondo, in funzione dell’offerta di maggiori servizi, consistenti, nella specie, nel servizio di balneazione marittima.
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 27 settembre 2012, n. 16427
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere
Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (iscritto a N.R.G. 29260/07) proposto da:
(OMISSIS) s.r.l. (gia’ s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv.to Prof. (OMISSIS) dall’Avv.to (OMISSIS) del foro di (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.to Prof. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.to Prof. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Prof. (OMISSIS) in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3012 depositata il 2 ottobre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;
udito l’Avv.to (OMISSIS), per parte resistente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3 novembre 1999 la (OMISSIS) s.r.l. evocava, dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Sorrento, la (OMISSIS) s.r.l. chiedendo di essere reintegrata o manutenuta nel possesso della servitu’ di passaggio, perpetua e gratuita, in forza di transazione del 30.5.1994, formalizzata con l’atto di cessione di azienda per notaio (OMISSIS) del (OMISSIS), che nell’ottica di salvaguardare il profilo attinente la stabilita’ e continuazione delle attivita’ aziendali, prevedeva che, pur cedendosi l’esercizio balneare alla (OMISSIS), la (OMISSIS) avrebbe potuto continuare nella offerta del cd. pacchetto terme-mare mediante la creazione di detta servitu’ di passaggio sui viali di proprieta’ della (OMISSIS); che nel periodo giugno/agosto 1999 aveva subito un numero esorbitante di atti di molestia e turbativa, diretti ad impedire l’ingresso al mare dei clienti o dissuadendoli dal fruire prestazioni della (OMISSIS), per cui insisteva per la tutela.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della (OMISSIS), il Tribunale adito, respinta la richiesta di provvedimento interdittale, proseguito il giudizio nel merito ed espletata istruttoria, rigettava la domanda.
In virtu’ di appello interposto dalla (OMISSIS) s.r.l., con il quale lamentava la erronea qualificazione come diritto obbligatorio della servitu’ di passaggio costituita in favore del fondo termale di sua proprieta’, di cui all’atto notarile di cessione del ramo di azienda, la Corte di appello di Napoli, nella resistenza dell’appellata, che proponeva anche appello incidentale per il mancato accoglimento dell’eccezione di incompetenza in favore di collegio arbitrale, respingeva sia l’appello principale sia quello incidentale.
A sostegno della decisione adottata la corte distrettuale evidenziava, preliminarmente, la infondatezza dell’eccezione di incompetenza non solo per non essere stato l’atto contenente la clausola compromissoria sottoscritto dalla (OMISSIS), ma soprattutto in considerazione della natura dell’azione esercitata.
Nel merito, sottolineava la correttezza della qualificazione quale servitu’ irregolare del diritto previsto nell’atto notarile del (OMISSIS) in favore della appellante, trattandosi di rapporto riconducibile alla servitu’ aziendale, anziche’ a quella industriale. In tal senso deponevano sia la limitazione del numero delle persone giornalmente abilitate al transito (non piu’ di 400), sia la possibilita’ di controlli esercitabili dal titolare del fondo servente.
Aggiungeva che quanto alle molestie (a parte il rilevare che si trattava di motivo introdotto dichiaratamente in via subordinata all’accoglimento del primo costituivano verosimilmente l’esercizio del diritto di controllo, riconosciuto alla (OMISSIS) dal medesimo atto notarile.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS), articolato su quattro motivi, al quale ha resistito la (OMISSIS) con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, oltre al vizio di motivazione (omessa ovvero meramente apparente), per essersi la corte di merito, nell’enunciare argomentazioni “per relationem”, limitata a fare proprie le deduzione del giudice di prime cure. La sentenza impugnata infatti avrebbe preso in esame il motivo di appello riguardante la doglianza relativa alla natura della servitu’ de qua qualificandola come obbligatoria per effetto di un lacunoso e superficiale esame della documentazione prodotta, in particolare della clausola di cui all’articolo 9 dell’atto pubblico del (OMISSIS), ed ha ritenuto che tali argomentazioni non erano idonee a contrastare le valutazioni espresse dal giudice di prime cure, richiamando interi brani della decisione assunta con la sentenza di primo grado. Il motivo formula, ex articolo 366 bis c.p.c., in diritto il quesito: “se la motivazione per relationem contenuta nella sentenza di appello quivi impugnata puo’ ritenersi sufficiente a soddisfare il quesito della sentenza previsto dall’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ovvero integra un’ipotesi di motivazione omessa perche’ meramente apparente”.
Il motivo non e’ fondato.
La corte distrettuale avendo valutato le censure addotte dall’appellante alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Sorrento, ed avendole ritenute infondate sulla base delle argomentazioni svolte dal giudice di primo grado, ha reso una motivazione “per relationem” da ritenersi legittima tutte le volte in cui il giudice del gravame, sia pure sinteticamente, fornisca comunque una risposta alle censure formulate nell’atto di appello risultando cosi’ appagante e corretto l’iter argomentativo desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle due sentenze (cfr Cass. 4 agosto 1997, n. 7182; vedi pure Cass. 23 agosto 1996 n. 7768; di recente, Cass. 28 ottobre 2009 n. 22801; Cass. 16 febbraio 2007 n. 3636), come appunto nella fattispecie.
Le ragioni che hanno portato ai rigetto delle censure dell’appellante risiedono quindi nell’espresso richiamo alle argomentazioni in proposito svolte dal giudice di primo grado, ritenute sufficienti ad evidenziarne l’infondatezza.
Infatti e’ giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi e’ motivo di discostarsi, che la conformita’ al modello di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non richiede che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo, invece, sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione, anche se con richiamo alla decisione di primo grado, che mostra di avere valutato criticamente.
Infatti, il Tribunale, nella parte motiva della decisione, afferma la condivisibilita’ delle argomentazioni del giudice di prime cure che ha ritenuto la situazione di cui si pretendeva la tutela riconducibile alla cd. servitu’ aziendale per essere l’utilita’ prevista dal rogito notarile del (OMISSIS) non riferibile al fondo-stabilimento della societa’ appellante e alla sua destinazione industriale, bensi’ all’azienda che opera nel fondo, deponendo in tal senso la limitazione degli utenti giornalieri ammessi ad esercitare la servitu’ di passaggio e la facolta’ di controllo riconosciuta al titolare del fondo servente.
Il giudice distrettuale nell’esercitare il potere circa il libero convincimento ha dato un’adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento, consentendo il controllo sul riesame della questione oggetto della domanda.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1027 e 1028 c.c., anche come vizio di motivazione, per avere il giudice del gravame ritenuto privo di realita’ il diritto costituito con il rogito del (OMISSIS), in quanto l’utilitas dallo stesso assicurata non avvantaggerebbe direttamente il fondo della societa’ nella sua attuale destinazione industriale, bensi’ soltanto l’azienda che nel medesimo fondo opera, essendo stato riservato il passaggio soltanto ad una categoria di clienti della (OMISSIS), i cc.dd. termalisti. Del resto lo stabilimento balneare aveva sempre arrecato un’utilita’ all’industria termale esistente sul fondo dominante dovuta alla sinergia teraupetica dell’abbinamento della balneazione marino-minerale ai bagni termali. La stessa limitazione dell’accesso ai soli termalismi – ad avviso della ricorrente – costituirebbe conferma della natura industriale della servitu’ in esame. Il motivo formula, ex articolo 366 bis c.p.c., in diritto il quesito: “se in considerazione della specifica e strutturale destinazione del fondo dominante di proprieta’ della istante s.r.l. (OMISSIS) all’esercizio di industria termale il diritto costituito con il rogito per Notar (OMISSIS) del (OMISSIS), rep. (OMISSIS), vada inquadrato nel paradigma della servitu’ industriale prevista e regolata dall’articolo 1028 c.c., ovvero se essa – merce’ la limitazione dei soggetti legittimati al suo esercizio ai soli clienti termalisti della esponente societa’ – costituisca una servitu’ aziendale o irregolare”.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 115 c.p.c. per avere il giudice del gravame escluso la natura industriale della servitu’ “di passaggio in contestazione dando per scontata la esistenza di un’altra categoria di termalismi, quelli privi di abbonamento, di cui non vi e’ prova in atti. I motivo formula, ex articolo 366 bis c.p.c., in diritto il quesito: “se – ove ritenuta sussistente la supposta integrazione della motivazione ad opera della Corte d’Appello nei sensi teste’ specificati – esso Giudice del gravame poteva o meno ritenere presuntivamente provata la presenza di una categoria di termalismi privi di abbonamento ad onta delle documentate contestazioni all’uopo formulate dalla istante societa’ nella comparsa conclusionale”. Le censure due e tre – che per la loro connessione e complementarieta’, vertendo entrambe sulla medesima questione della natura della servitu’ controversa, vengono esaminate congiuntamente – sono prive di pregio.
Il ricorrente nel denunziare violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articoli 1027 e 1028 c.c., nonche’ articolo 115 c.p.c.), circa il contenuto e la restrizione dell’ambito della categoria dei clienti fruitori della servitu’ di passaggio, e vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia, deduce che la sentenza impugnata ha operato una inesatta rappresentazione del contenuto della servitu’ di passaggio, costituita con l’atto pubblico (OMISSIS) notaio (OMISSIS), in ragione delle modalita’ di utilizzazione del passaggio (secondo motivo), con creazione di categoria di soggetti sforniti del diritto in quanto “privi di abbonamento” (terzo motivo).
Il giudice distrettuale, ribadendo le argomentazioni del primo giudice, ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto sostantivo e di rito denunziate ed ha dato il dovuto supporto di una motivazione non contraddittoria.
La connotazione di tale passaggio, esercitato – come previsto dalla pattuizione – nel senso dell’uso di una via di accesso ai mare rispetto allo stabilimento termale, impone, piu’ che dei chiarimenti, delle precisazioni per essere meglio delineata con riferimento al fondo dominante, cio’ per determinare, attraverso la ricerca dello scopo e della destinazione, la natura ed il contenuto della servitu’ di passaggio in esame.
E’ da osservare che il contenuto di una servitu’ prediale e’ costituita dall’utilita’ di un fondo, cui specularmente corrisponde un peso imposto su un altro fondo appartenente a diverso proprietario (ex articolo 1027 c.c.) e che tale utilita’ puo’ consistere nella maggiore comodita’ del fondo dominante e puo’ del pari essere inerente alla destinazione industriale del fondo (ex articolo 1028 c.c.). L’utilita’ del fondo, in altri termini, e’ cio’ che lo rende idoneo a servire per quegli scopi a cui puo’ essere destinato. Per quanto attiene alla destinazione industriale del fondo, alla quale fa riferimento l’ultimo inciso dell’articolo 1028 c.c., secondo una approfondita e consolidata elaborazione giurisprudenziale oltreche’ dottrinale, occorre riferirsi al termine “industria” i non nel significato tecnico moderno, come attivita’ di trasformazione di materia prima e di energie, ma nella piu’ ampia accezione romanistica, nella quale si pone in luce l’attivita’ dell’uomo diversa dalla coltivazione ed utilizzazione diretta del fondo. E pertanto tale destinazione di un fondo ad attivita’ di industria vera e propria, anche dalla sua destinazione ad attivita’ commerciale, come pure artigianale, artistica e professionale (cfr. Cass. 22 dicembre 1994 n. 11064; ma in tal senso, gia’ Cass. 4 aprile 1966 n. 854; Cass. 29 luglio 1964 n. 2149; Cass. 7 dicembre 1962 n. 3298). Giova precisare ancora che, ai fini della determinazione dell’utilita’ inerente ad una servitu’, non puo’ farsi riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci, relativi all’attivita’ personale svolta dal proprietario del fondo dominante, ma deve aversi riguardo unicamente al fondamento obiettivo e reale dell’utilita’ stessa, sia dal lato attivo sia da lato passivo.
Nel caso in esame e’ pacifico che il fondo di proprieta’ della (OMISSIS), il quale costituisce il fondo dominante della servitu’, e’ adibito ad industria termale, siccome dislocato in territorio termale, ed e’ collegato a breve distanza al mare proprio dal passaggio – corridoio costituito dal fondo di proprieta’ della (OMISSIS), cd. fondo servente. Attraverso la stradella che congiunge le terme al mare accedono i clienti delle terme medesime, peraltro previsto nell’atto di costituzione della servitu’ in un numero determinato di persone abilitate al transito giornaliero (non piu’ di 400), con attribuzione al proprietario del fondo servente di un potere di controllo sugli accessi, previsioni dalle quali deriva la connotazione esaminata, inteso il passaggio come un valore aggiunto per l’azienda termale, nella sua funzione economico-sociale, tale da farne derivare una maggiore comodita’, piuttosto che una utilita’ inerente alla sua destinazione industriale nel senso ampio gia’ precisato.
E poiche’ tale utilita’ inerisce all’azienda che insiste sul fondo nella sua funzione, di offerta alla clientela di maggiori servizi (fra cui anche quello di balneazione al mare) e non all’industria che in esso opera, la servitu’, di cui costituisce il contenuto, non va configurata come servitu’ industriale, l’unica ad essere disciplinata dall’articolo 1028 c.c., ma quale servitu’ aziendale, non recepita ne’ ammessa nel nostro ordinamento giuridico vigente.
Se si tiene conto, infatti, che la balneazione marina non e’ necessaria per lo svolgimento dell’industria termale, per la quale e’ indispensabile solo l’utilizzazione delle terme, tant’e’ che la stessa attrice, attuale ricorrente, nei propri scritti difensivi riferisce di una maggiore efficacia delle cure termali se aggiunte alla balneazione marina, si deve concludere nel senso che la servitu’ de qua difetta del carattere di strumentalita’ rispetto all’attivita’ industriale svolta sul fondo dominante. Legittimamente, dunque, il secondo giudice, confermando il giudizio del precedente grado, ha ravvisato nella fattispecie gli estremi della servitu’ aziendale, il cui spoglio (ove accertato, nella specie espressamente negata la ricorrenza della lamentata condotta privativa, per essere i controlli riferibili alla stessa disciplina contrattuale della servitu’ in contesa) non e’ tutelabile con l’azione esperita.
Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 1362 c.c., comma 1 e articolo 1363 c.c. in ragione della erronea interpretazione della clausola n. 9 del rogito notarile del (OMISSIS), prevedendosi che per gli ingressi eccedenti la soglia dei 400 giornalieri, il proprietario del fondo dominante avrebbe dovuto corrispondere un corrispettivo pari al prezzo praticato dalla (OMISSIS) ai suoi clienti per l’accesso allo stabilimento balneare. Aggiunge la ricorrente che la stessa prestazione, ovvero pagamento del corrispettivo per l’ingresso, avrebbe dovuto essere versata dalla ricorrente nel caso di avviamento di clienti non utenti delle terme, quindi solo per questi ultimi l’ingresso allo stabilimento avverrebbe non a titolo di servitu’, il motivo formula in diritto il quesito: “se – ove ritenuta sussistente la supposta integrazione della motivazione ad opera della Corte d’Appello nei sensi specificati nel precedente motivo di impugnazione – essa Corte d’Appello di Napoli si sia attenuta ai dettami di cui all’articolo 1362 c.c., comma 1 e articolo 1363 c.c. nell’interpretare l’articolo 9 del rogito per Notar (OMISSIS) del (OMISSIS), Re. 21979”.
Il quesito, con il motivo correlato, e’ inammissibile per inidoneita’ ovvero genericita’ dello stesso cosi’ come formulato ex articolo 366 bis c.p.c..
Premesso che la ratio della novella di cui al Decreto Legislativo n. 40 del 2006 va ricercata nell’intento del legislatore di rafforzare la funzione nomofilattica del giudizio di cassazione, nel senso, cioe’, che quest’ultimo deve svolgere non solo la funzione di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui e’ pervenuta la sentenza impugnata, ma anche quella di fissare il corretto principio di diritto al quale ci si debba conformare nei casi del genere (v. Cass. SS.UU. 19 febbraio 2009 n. 4044), nella specie la formulazione del quesito di diritto e’ meramente apparente e non risponde all’esigenza di cooperazione del ricorrente all’espletamento della suddetta funzione nomofilattica della corte di legittimita’, posta con chiarezza dalla prescrizione di cui al citato articolo 366 bis c.p.c.. Infatti, la formulazione del quesito di diritto richiesta dalla norma in questione non puo’ affatto risolversi nella sola postulazione dell’accertamento della denunciata violazione di legge, che in realta’ non consente di individuare il principio di diritto, diverso da quello posto a fondamento della sentenza impugnata, la cui auspicata adozione da parte di questa corte sarebbe idonea a determinare una decisione di segno diverso. Ne’ puo’ sostenersi che laddove la sentenza gravata sia viziata per la mancata applicazione della norma di legge, pur correttamente individuata, non sia formulabile un principio di diritto che non si risolva nella mera denuncia della stessa omissione di applicazione della legge.
E’, infatti, evidente che anche in tal caso il principio di diritto, richiesto dall’articolo 366 bis c.p.c., debba essere espresso in maniera positiva, nel senso, cioe’, che a fronte della regula iuris applicata dal giudice di merito, quale quella fondata sull’applicazione dell’articolo 1362 c.c., comma 1 e articolo 1363 c.c., debba invece essere precisata ed indicata una diversa regula iuris, alternativa a quella.
Tutto cio’ premesso, deve disporsi il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.