la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può dar luogo a responsabilità pre contrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento danni, ove tali violazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre a risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria.

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Corte d’Appello|L’Aquila|Civile|Sentenza|18 agosto 2022| n. 1187

Data udienza 25 luglio 2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr.ssa Barbara Del Bono – Presidente

Dr.ssa Mariangela Fuina – Consigliere Relatore

Avv. Augusta Massima Cucina – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 796/2019, promossa da

(…) (p.iva (…) quale società incorporante (…) in persona del Responsabile del servizio legale e contenziosi e legale rapp.te p.t., con sede in B., rappresentata e difesa dagli avv.ti (…) del Foro di Milano e (…) del Foro di Roma, in forza di procura in calce all’atto di appello;

Appellante

CONTRO

(…) rappresentati e difesi dall’Avv. (…) del foro di Teramo e dall’Avv. Prof. (…) del foro Di Roma, in forza di procure alle liti contenute nel fascicolo di primo grado;

Appellati

OGGETTO: APPELLO PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TERAMO N. 39/1219, pubblicata il 21.01.2019, non notificata.

IN FATTO E IN DIRITTO

La sentenza appellata, decidendo sulla domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellati nei confronti della all ora (…) S.p.A. -oggi (…) s.c.p.a.- ( al fine di vedersi:

a) riconoscere la nullità, l’invalidità della clausola di inadeguatezza contenuta nei moduli di ordine di acquisto per violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c., art. 33-36 Cod. Consumo e art. 29 Reg. Consob n. 11522/1998;

b) accertare la responsabilità, nonché il grave inadempimento ex art. 1455 c.c. della Banca in relazione alle operazioni in titoli, per violazione degli artt. 1218, 1228, 1710 c.c. e per le violazioni previste dai Regolamenti Consob vigenti all’epoca dei fatti e del TUF, con conseguente condanna al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. subiti dagli attori negli importi corrispondenti al capitale da ciascuno di essi investito nell’operazione di acquisto delle azioni, oltre a interessi e rivalutazione monetaria e con condanna della Banca al risarcimento del danno per responsabilità da mancato disinvestimento nella misura sopra indicata;

c) accertare che il comportamento della Banca aveva integrato un illecito civile con conseguente condanna della stessa al risarcimento del danno;

d) accertare e dichiarare gli illeciti e le responsabilità tutte, contrattuali, precontrattuali ed extracontrattuali per tutte le violazioni delle norme, come meglio indicate in citazione, in relazione alle operazioni in titoli e con condanna della stessa al risarcimento dei danni, sempre nella misura dell’ammontare dell’investimento fatto, nonché i danni tutti patiti, patrimoniali e non patrimoniali, da determinarsi anche in via equitativa;

e) accertare la responsabilità della Banca per la mancata e tempestiva informativa sull’andamento della rischiosità delle azioni ex art. 21 TUF e Reg. Consob n. 11522/98, con conseguente condanna della convenuta banca al risarcimento dei danni da mancato tempestivo disinvestimento dei titoli;

f) accertare la mancanza di trasparenza e chiarezza ai sensi dell’art. 33 Cod. Cons. della clausola di inadeguatezza contenuta nel moduli d’ordine, dichiarandola nulla e illegittima ai sensi dell’art. 21 TUF e Reg. Consob, con condanna, per il grave inadempimento, al risarcimento dei danni; g) riconoscere e chiarire che le negoziazioni sono illegittime e viziate per grave inadempimento della banca convenuta) accoglieva la domanda risarcitoria avanzata dagli attori e per l’effetto condannava la convenuta Banca al pagamento delle somme per ciascun attore come richiesto in citazione, detratte le somme percepite da ciascuno a titolo di dividendi, oltre interessi legali e alla rivalutazione monetaria, con condanna dell’allora convenuta alla refusione delle spese e competenze del giudizio di primo grado.

Il Tribunale di Teramo nella propria decisione ha preliminarmente rigettato tutte le eccezioni sollevate dalla Banca convenuta in ordine: alla incompetenza del giudice ordinario in favore della sezione specializzata delle imprese presso il Tribunale distrettuale di L’Aquila (e ciò in forza della sentenza della Corte di Cass. n. 6882/2018); alla nullità dell’atto di citazione per avere gli attori affermato la presunta sussistenza di una responsabilità precontrattuale, contrattuale della Banca senza indicare specificamente i singoli presupposti di fatto e di diritto che la avrebbe generata con conseguente violazione dell’art. 163, nn. 3-4, c.p.c. (e ciò sulla base della circostanza che gli attori avevano, invece, dedotti i titoli di responsabilità in via tra loro alternativa, ancorché concorrente, e non cumulativa); alla eccezione di prescrizione (in forza della natura contrattuale dell’azione esercitata).

Nel merito la sentenza de qua, nel riconoscere la fondatezza della domanda attorea, ha preliminarmente affermato che, alla luce del riparto dell’onere probatorio posto a carico delle parti come stabilito dall’art. 23, VI c., TUF, gli attori avevano allegato e provato le contestazioni mosse all’istituto di credito, mentre quest’ultima non aveva fornito la prova sul diligente adempimento ai propri obblighi contrattuali e di legge (dovere di informazione). Il Giudice di prime cure, infatti, in forza della documentazione versata in atti dallo stesso Istituto di Credito (doc. nn. 3 e 32 per la sig.ra (…) doc. nn. 4 e 33 per la sig.ra (…) doc. nn. 14 e 34 per il sig. (…) doc. nn. 15 e 35 per il sig. (…) aveva riscontrato che il profilo di rischio degli attori era basso, prudente e conservativo e che la conoscenza della tipologia di prodotto oggetto di giudizio (azione a rischio alto e speculativo, operazioni illiquida non quotata e di lunga durata) era risultata scarsa, aggiungendo che la stessa Banca, nella propria comparsa di risposta, aveva confermato che le operazioni erano state valutate inadeguate per la tipologia e oggetto, in quanto gli investitori presentavano un profilo di investimento conservativo.

Il Tribunale ha rilevato che la Banca si era difesa affermando il rispetto dei propri obblighi informativi attraverso la sola consegna del prospetto informativo, mentre avrebbe dovuto articolare prove testimoniali dirette a dimostrare di aver fornito anche oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 21 TUF e dal Reg. Consob n.11522/1998; ha osservato, inoltre, che la consegna del prospetto informativo era in ogni caso prevista dalla legge, indipendentemente dalle norme appena richiamate, per cui tale adempimento non implicava di per sé gli altri adempimenti circa il dovere di informazione.

Nell’atto di appello introduttivo del presente giudizio, l’odierna appellante, (…) chiede la riforma della sentenza impugnata e, comunque, in via preliminare l’accertamento della maturata prescrizione di qualsiasi pretesa, diritto ed azione avanzata dagli allora attori nei suoi confronti nonché in via principale il rigetto di tutte le domande svolte in primo grado dagli stessi attori con condanna di questi alla restituzione di quanto già versato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo e, in via subordinata, la riduzione delle somme in ragione dei dividendi già percepiti e in ogni caso, in ragione del grave concorso di colpa degli stessi ai sensi dell’articolo 1227 primo comma codice civile, ordinandosi la restituzione in favore della Banca stessa della differenza di quanto corrisposto in favore della sig.ra (…) sig.ra (…) e sig. (…) in ottemperanza a quanto disposto nella sentenza del Tribunale di Teramo.

La richiesta di riforma della sentenza si fonda sui seguenti motivi: 1) erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria svolta dagli attori in primo grado; 2) erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la banca non ha correttamente adempiuto agli obblighi informativi e/o comportamentali sulla stessa aggravanti in relazione agli acquisti di azioni (…) del 2006; 3) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha accertato il presunto inadempimento da parte della banca nella disciplina sull’adeguatezza degli investimenti; 4) erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto accertata la violazione da parte della banca degli obblighi informativi e/o comportamentali sulla stessa gravanti in relazione all’investimento effettuato dal sig. (…) nel 2010; 5) erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato la Banca al risarcimento del danno; 6) in via subordinata, erroneità della sentenza in punto di quantificazione del risarcimento del danno.

In riferimento al primo motivo di doglianza, Cappellata evidenzia che il Giudice di prime cure aveva errato nel qualificare l’azione esercitata avente natura contrattuale e con l’applicazione dell’ordinario termine decennale di prescrizione, mentre avrebbe dovuto qualificarla come illecito extracontrattuale e pertanto l’azione si sarebbe prescritta, ciò in forza dell’arresto della Corte di Cassazione S.U. n. 26725/2007, avendo gli investitori in alcuni casi sottoscritto le azioni (…) contestualmente alla conclusione dei rispettivi contratti quadro di intermediazione.

Con il secondo motivo, l’appellante si duole delle conclusioni a cui era pervenuto il Giudice di prime cure per non avere assolto all’onere probatorio posto a suo carico ovvero di non aver dato la prova di aver fornito tutte le informazioni necessarie agli investitori così come previsto dall’art. 21 TUF e 28 del Reg. Consob n. 11522/1998 (illiquidità, lungo rating BBB +), omettendo invece di considerare le fornite risultanze documentali (consegna del prospetto informativo, dichiarazioni rese per iscritto dagli investitori circa le informazioni ricevute); contesta, inoltre, la circostanza che il Giudice di prime cure non aveva ritenuto sufficienti tali prove documentali non essendo accompagnate da prove testimoniali atte a dimostrare l’effettiva informazione resa agli investitori.

Il terzo motivo di appello è relativo alla disapplicazione da parte del Tribunale dell’art. 29, III c., Reg. Consob n. 11522/1998, non avendo il Giudice di prime cure tenuto in considerazione la circostanza che in caso di inadeguatezza dell’investimento, gli intermediari potevano dare corso all’operazione solo in presenza di un ordine scritto contenente le avvertenze ricevute. Parte appellante a tale riguardo evidenzia che in ciascun modulo d’ordine la Banca aveva specificato le ragioni dell’inadeguatezza e fa rilevare l’esistenza della doppia firma.

Con il quarto motivo, l’appellante contesta la ricostruzione effettuata dal primo Giudice in merito alla posizione del sig. (…) riguardo all’investimento da lui sottoscritto nel 2010, avendo la Banca, contrariamente a quanto affermato in sentenza, rispettato tutti gli obblighi informativi previsti dal Reg. Consob n. 16190/2007.

In relazione al punto quinto di doglianza, la Banca contesta l’affermazione che l’eccezione ex art. 1227 c.c. era rimasta priva di riscontro non avendo l’appellante dato la prova che gli investitori avevano contribuito alle violazioni degli obblighi di comportamento commesse dall’appellante. A tale riguardo l’Istituto di credito argomenta, invece, che avendo gli investitori dichiarato sotto la loro responsabilità di aver compreso la natura e i rischi dell’investimento, dando corso per iscritto all’ordine di acquisto, il Giudice avrebbe dovuto valutare tale comportamento come negligente, circostanza questa che avrebbe dovuto portare il Giudice a quo ad escludere o quantomeno a ridurre l’ammontare del risarcimento.

Con l’ultimo motivo di appello, l’Istituto di Credito contesta la decorrenza degli interessi così come liquidati in sentenza, avendoli il Giudice calcolati, come crediti di valore, dal momento dei pagamenti, dovendoli invece calcolare a partire dal giorno della domanda giudiziale ovvero dal giorno in cui era stato posto in essere un atto idoneo a mettere in mora il debitore.

Nel costituirsi in giudizio gli appellati, allora attori, dopo alcune precisazioni in ordine allo svolgimento del giudizio di primo grado, contestano punto per punto quanto argomentato dall’appellante nei singoli motivi di appello, chiedendo, pertanto, in via preliminare di dichiarare inammissibili ex art. 348 bis c.p.c. i motivi di appello e nel merito di rigettarli con conferma della sentenza impugnata.

Nel presente giudizio di appello, non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata trattenuta a decisione all’esito dell’udienza del 25.01.2022, tenuta con le modalità della trattazione scritta sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate e previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Prima di procedere alla disamina del merito, preliminarmente si osserva che l’eccezione sollevata da parte appellata con la propria comparsa di costituzione relativa all’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c., deve essere disattesa avendo la Corte ritenuto di procedere direttamente alla trattazione della causa senza passare per l’udienza filtro.

Sempre in via preliminare, la Corte prende atto della mancata riproposizione, in questa sede, dell’eccezione di incompetenza del Tribunale Ordinario per essere competente la Sezione Specializzata delle Imprese sollevata in primo grado da parte della allora convenuta, oggi appellante, pertanto, su tale punto si è venuto a formare il giudicato.

Passando alla disamina dei motivi di appello, questi devono essere rigettati in quanto infondati in fatto e in diritto.

Con il primo motivo di doglianza, come già evidenziato sopra, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure non ha accolto l’eccezione di prescrizione avanzata in primo grado e ribadita in questa sede, dal momento che alla luce dell’arresto della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 26725/2007, l’azione risarcitoria intrapresa dagli allora attori doveva essere inquadrata nell’ambito della responsabilità precontrattuale e non contrattuale, come invece ritenuto dal Tribunale.

Parte appellante evidenzia che nel giudizio di primo grado, gli allora attori avevano censurato presunte omissioni informative rispetto alle operazioni finanziarie antecedenti al momento in cui gli stesse avevano perfezionato gli investimenti per cui è causa, o comunque tutt’al più coevi agli acquisti in parola e mai in momenti successivi alla conclusione delle operazioni di investimento, pertanto, in applicazione del principio elaborato dalla cassazione a sezioni unite, era evidente che si era nell’ambito della responsabilità precontrattuale (extracontrattuale).

Continua, al fine di evidenziare l’errore in cui era incorso il primo giudice, che alcuni degli investitori avevano persino sottoscritto le azioni (…) contestualmente alla conclusione dei rispettivi contratti quadro di intermediazione, pertanto, le doglianze riferite dagli allora attori dovevano collocarsi in una fase precontrattuale. Per corroborare quanto sostenuto, alla pag. n. 13 dell’atto di citazione in appello, riporta la sequenza cronologica dei fatti in contestazione in riferimento alla sig.ra (…) (in data 18.09.2006 adesione all’OPV, sottoscrizione del questionario di profilatura e contratto quadro di intermediazione), sig. (…) (21 settembre 2006 adesione all’OPV, sottoscrizione del questionario di profilatura e contratto quadro di intermediazione) e sig.ra (…) (8 settembre 2006 adesione all’OPV, sottoscrizione del questionario di profilatura e contratto quadro di intermediazione); nulla evidenzia in merito alla posizione del sig. (…)

Alla luce della suddetta ricostruzione temporale e dato l’inquadramento nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, parte appellante afferma l’avvenuta prescrizione del diritto azionato in considerazione del fatto che il dies a quo da prendere in considerazione era costituito al più tardi dal momento in cui erano stati impartiti gli ordini di acquisto (data notifica atto di citazione 24.02.2016, / acquisto 2006, per la sig.ra (…).

Prima di entrare nel merito della disamina del primo motivo di appello, alla luce anche dei rilievi effettuati dall’appellante circa la violazione del principio di diritto stabilito della Corte di Cassazione a Sez. Un. (n. 26725/2007), sopra richiamata, da parte del giudice di prime cure, occorre effettuare una breve premessa di ordine normativo sistematico circa il rapporto tra il contratto quadro di investimento e i singoli ordini di acquisto soprattutto in relazione agli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario Banca.

E’ indubbio che il contratto quadro rappresenta un accordo tra intermediario e cliente che ha ad oggetto una delle prestazioni previste dall’art. 1 del TUF, in forza del quale l’intermediario ha il potere di operare. Successivamente a tale fase l’intermediario dà esecuzione agli ordini del cliente, con un autonomo atto/ negozio. Da ciò deriva una evidente struttura bifasica del rapporto costituita a monte dal contratto quadro e a valle dai singoli ordini in attuazione del primo, ordini che assumono la veste di negozi giuridici.

In entrambe le fasi, quella del contratto quadro (negoziazione) e quella propriamente esecutiva, l’intermediario è tenuto a dare le informazioni necessarie affinché il cliente risparmiatore sia in grado di poter conoscere e decidere di conseguenza sull’opportunità o meno di effettuare un determinato investimento, ovvero l’intermediario ha da una parte specifici obblighi di informazione nella fase che precede la conclusione del contratto quadro, come ha altrettanti specifici obblighi che precedono il singolo ordine (contratto di negoziazione).

Da ciò derivano due distinte ipotesi di responsabilità in caso di omessa/errata informazione una di tipo precontrattuale (violazione degli obblighi informativi nella fase antecedente la sottoscrizione del contratto quadro), una di tipo contrattuale in relazione ai singoli atti di disposizione.

Data questa breve premessa e tornando al caso che ci occupa, il Giudice di prime cure ha inteso qualificare l’azione proposta dagli allora attori, oggi appellati, quale azione risarcitoria avente natura contrattuale soggetta, pertanto, al termine ordinario di prescrizione.

La Corte adita ritiene di aderire a tale impostazione.

Nella sentenza impugnata, infatti, il Giudice di prime cure, oltre a rilevare e fondare il suo convincimento sul mancato assolvimento dell’onere probatorio posto a carico della Banca ex art. 23 TUF, di cui si dirà in proseguo, ha evidenziato che il profilo di rischio degli attori è risultato basso, prudente e conservativo, così come scarsa è risultata la conoscenza della tipologia di prodotto oggetto di giudizio, vale a dire un’azione a rischio alto e speculativo, trattandosi di un’operazione illiquida, non quotata e di lunga durata (pag. 11 sentenza).

Tali informazioni ineriscono proprio alla fase di ordine di acquisto dello strumento finanziario in oggetto, ovvero al momento esecutivo del contratto quadro, ove la violazione degli obblighi informativi concretizza un inadempimento contrattuale.

A confutare tale conclusione non appare idoneo il riferimento fatto da parte appellante in merito al principio reso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 26725/2007 la violazione dei doveri d’informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimento finanziario può dar luogo a responsabilità p re contrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento danni, ove tali violazioni avvengono nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d’intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre a risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d’intermediazione finanziaria.

Parte appellante, come già esposto in precedenza, assume che trattandosi di operazioni effettuate tutte nel medesimo giorno pertanto erano coeve agli acquisti in parola.

Tale assunto non può essere condiviso proprio in virtù della struttura bifasica del rapporto tra intermediario e cliente/risparmiatore, come evidenziato precedentemente, e comunque vero è che l’attività informativa di cui è gravato l’intermediario viene spesa frequentemente, e anzi di regola, nel periodo che precede il conferimento dell ‘ordine (inteso come negozio avente ad oggetto il singolo servizio di investimento): ma ciò non basta per escludere la responsabilità per inadempimento dell’intermediario e la risoluzione del detto ordine, ove tale soggetto abbia dato corso all’acquisto del prodotto finanziario senza fornire all’investitore convenienti ragguagli su di esso (Cass. Civ. ord n. 8997/21- parte motiva).

Alla luce di tali considerazioni il primo motivo di appello deve essere rigettato.

Anche il secondo motivo deve essere rigettato.

Parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure aveva completamente pretermesso le risultanze documentali da questa prodotte nel giudizio di primo grado, documenti tutti, a suo dire, idonei a fornire la prova dell’avvenuto adempimento agli obblighi informativi, contestando la ritenuta necessità da parte del Tribunale di provare anche attraverso prove testimoniali gli adempimenti informativi.

Anche a tale riguardo, la Corte ritiene di condividere le conclusioni alle quali il Tribunale di Teramo perviene in merito al mancato rispetto dell’onere probatorio posto a carico della Banca appellante (aver diligentemente adempiuto agli obblighi contrattuali – informativi posti a suo carico).

In aggiunta a quanto considerato dal Giudice di prime cure, si evidenzia ulteriormente che in tema di intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente su modulo sottoscritto predisposto dall’intermediario, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute della rischiosità dell’investimento suggerito dal medesimo intermediario e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo di investitore, non costituisce dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all ‘affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. Civ. ord. n. 18122/20).

Da ciò deriva che le clausole contenute nei moduli d’ordine, essendo prive di efficacia confessoria, non attribuiscono alcuna valenza probatoria circa l’effettiva, completa informazione fornita dalla Banca, con la conseguenza che, nel caso di specie, è mancata la prova positiva del corretto adempimento da parte dell’Istituto di credito agli obblighi informativi posti a suo carico.

Per quanto argomentato sopra, anche il terzo motivo di doglianza, secondo il quale il Tribunale avrebbe disapplicato la previsione contenuta nell’art. 29, III c., Reg. Consob n. 11522/98, deve essere rigettato anche in considerazione del costante orientamento giurisprudenziale in forza del quale In tema di intermediazione finanziaria, la sottoscrizione da parte del cliente della clausola in calce al modulo d’ordine, contenente la segnalazione dell’inadeguatezza dell’operazione sulla quale egli è stato avvisato, è idonea a far presumere assolto l’obbligo previsto in capo all’intermediario dall’art. 29, comma 3, del Reg. Consob n. 11522 del 1998; tuttavia, a fronte della contestazione del cliente, il quale alleghi l’omissione di specifiche informazioni, grava sulla banca l’onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese (Cass. Civ. ord. n. 23131/20), specifica contestazione effettuata dagli attori nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

Anche sotto tale profilo, l’appellante, in definitiva, come già evidenziato nel rigetto del secondo motivo, si è limitata ad affermare la bontà del documento senza però fornire, con ulteriori mezzi istruttori, la prova di aver reso tutte le informazioni necessarie ai clienti investitori.

In relazione al quarto motivo, riferito alla sola posizione dell’appellato sig. (…) e limitatamente all’ordine di acquisto del 2010, parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure abbia ritenuto sussistente, pure in questo caso, la violazione delle norme di comportamento imposte ex lege in capo alla Banca nonostante il rispetto di quanto previsto dal Reg. Consob n. 16190/2007, applicabile ratione temporis a tale acquisto, in particolare dell’art. 29.

Sebbene la doglianza svolta da parte appellante sul travisamento dell’art. 29, lett. i, 1 comma Reg. Consob su menzionato, sia fondata in relazione alla necessità, ritenuta in sentenza, di autorizzazione in caso di operazioni rese in conflitto di interesse, essendo sufficiente la sola descrizione della politica seguita dall’intermediario in materia, tuttavia si evidenzia che, anche in questo caso il Giudice di prime cure, in applicazione dei principi vigenti in materia di onere della prova e alla luce delle argomentazioni svolte per gli altri appellati e per l’acquisto operato dal (…) nel 2006, ha ritenuto mancante la prova positiva da parte della Banca del proprio adempimento.

Pertanto, anche tale motivo deve essere rigettato.

Anche il quinto motivo, relativo al mancato accoglimento dell’eccezione, sollevata dalla Banca, di esclusione o di significativa riduzione del risarcimento, ai sensi dell’art. 1227, I c., c.c., in quanto non provato il contributo degli appellati alla violazione degli obblighi di comportamento da parte dello stesso istituto di credito, eccezione formulata in forza dell’assunto che gli appellati avrebbero rilasciato dichiarazioni non veritiere (pag. 28, 3 capoverso, atto di citazione in appello) circa l’aver preso cognizione dei fattori di rischio dell’investimento, deve essere rigettato.

Alcun comportamento anomalo può essere ravvisato in capo agli appellati all’atto della sottoscrizione dei moduli d’ordine né nei precedenti documenti in forza della duplice considerazione che i documenti sottoposti all’attenzione degli investitori sono moduli già predisposti in tutte le loro parti dalla banca stessa e contenenti quelle clausole di stile alle quali il Giudice di prime cure ha fatto riferimento nella sentenza impugnata (che non possono avere alcuna valenza confessoria e probatoria in caso di specifica contestazione delle parti in caso di omessa informativa da parte della banca) né, in ogni caso, può essere riconosciuta una qualsiasi ipotesi di concorso di colpa ex art. 1227 c.c. allorquando risulti accertata, come nel caso de quo, la violazione degli obblighi informativi.

Infatti, nella prestazione dei servizi di investimento, qualora l’intermediario abbia dato corso all’acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi, ed il cliente non rientri nelle categorie di investitore qualificato o professionale previste dalla normativa di settore, non è configurabile alcun concorso di colpa di quest’ultimo nella produzione del danno (Cass. Civ. n. 26064/2017).

Con l’ultimo motivo di appello, svolto in via subordinata, l’appellante evidenzia che il Giudice di prime cure ha errato in punto di applicazione di interessi in quanto, avendo qualificato la responsabilità in capo alla banca di natura contrattuale, gli interessi dovevano decorrere dalla data della domanda giudiziale o dal giorno in cui era stato posto in essere un atto idoneo a porre in mora il debitore.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il Giudice di prime cure non è incorso in alcun errore in punto di liquidazione di interessi, infatti l’obbligazione di risarcimento del damo, per inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, costituisce, al pari dell’obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito, non di valuta, ma di valore, in quanto tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli, sicché deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta, senza necessità che il creditore stesso alleghi e dimostri il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma due, codice civile, attenendo detta norma alle conseguenze dannose dell’inadempimento, ulteriori rispetto a quelle riparabili con la corresponsione degli interessi, relativamente alle sole obbligazioni pecuniarie (Cass. Civ. n. 7948/2020).

Alla luce di tale principio, anche l’ultimo motivo di appello deve essere rigettato.

Quanto alla richiesta di decurtazione dell’importo dei dividendi percepiti dagli investitori, attuali appellati (richiesta riproposta nelle conclusioni rassegnate nel presente grado di giudizio) non si può che osservare che tale operazione è già stata effettuata in primo grado ed alcuna censura alla decisione, sul punto, sorregge tale domanda.

A seguito del rigetto del gravame, in considerazione della sua soccombenza l’appellante deve essere condannata alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di giudizio del presente grado.

Essendo il valore della domanda compreso tra i 52.000,01 ed i 260.000 Euro, esse vengono liquidate nei valori medi avuto riguardo a ciascuna fase, fatta eccezione che per quella istruttoria non espletata nel presente giudizio e, quindi, in Euro 9.515,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.

Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l’obbligo del versamento da parte chi ha proposto un’impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte d’appello, definitivamente decidendo:

1) rigetta l’appello;

2) condanna gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio del presente grado, liquidate in Euro 9.515,00, oltre Iva, Cap e spese generali come per legge;

3) dichiara gli appellanti tenuti al versamento di un importo pari a quanto già versato a titolo di contributo unificato.

Così deciso in L’Aquila il 25 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 18 agosto 2022.

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