Indice dei contenuti
Impossibilità a comparire dell’intimato e opposizione tardiva ex articolo 668 cpc.
con riguardo ad opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell’articolo 668 c.p.c., l’impossibilità a comparire dell’intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore puo’ anche dipendere da un malore purche’ il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimita’, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravita’ e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalita’ tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte.
Per una più completa ricerca di giurisprudenza, si consiglia la Raccolta di massime delle principali sentenza della Cassazione che è consultabile on line oppure scaricabile in formato pdf
Il contratto di locazione e le principali obbligazioni da esso nascenti.
Indennità per la perdita dell’avviamento commerciale ex art. 34 L 392/1978
La successione nel contratto di locazione ad uso abitativo.
Corte di Cassazione, Sezione 6 3 civile Ordinanza 14 febbraio 2018, n. 3629
Data udienza 13 settembre 2017
Integrale
Locazione abitativa – Sfratto per morosità – Convalida – Opposizione tardiva – Presupposti insussistenti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27985/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), tutti nella qualita’ di eredi legittimi pro quota di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3313/2016 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 23/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 13/09/2017 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo.
RITENUTO
(OMISSIS), cui era stato intimato lo sfratto per morosita’ in relazione ad un immobile di proprieta’ di (OMISSIS) (deceduto nelle more del giudizio) e dalla stessa condotto in locazione, ha proposto opposizione tardiva alla convalida, ai sensi dell’articolo 668 c.p.c., deducendo di non essere comparsa all’udienza a tal fine fissata a causa di una lombosciatalgia acuta certificata dal medico di base. Nel merito, deduceva di aver sanato la morosita’.
L’opposizione veniva accolta in primo grado e rigettata dalla Corte d’appello, che riteneva la documentazione medica inidonea a dimostrare il momento in cui la malattia era insorta e, quindi, che essa fosse stata talmente improvvisa da aver impedito alla (OMISSIS) anche solo di far dedurre da terzi in udienza il suo stato di salute.
Contro tale sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in due motivi. Gli eredi di (OMISSIS) hanno resistito con controricorso.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 380-bis c.p.c. (come modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
CONSIDERATO
La motivazione del presente provvedimento puo’ essere redatta in forma semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 668 c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti. Inoltre, sempre nell’ambito dello stesso motivo, si deduce il difetto di motivazione.
In sostanza, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere non comprovato l’impedimento di salute che le aveva impedito di comparire in udienza, avendo, fra l’altro, omesso di considerare che, alla data di notifica dell’intimazione di pagamento, la (OMISSIS) aveva gia’ saldato i canoni di cui era morosa e quindi non avrebbe avuto alcun interesse a non comparire.
Il motivo e’ manifestamente infondato.
La valutazione della gravita’ e della imprevedibilita’ della malattia che ha impedito all’intimata di comparire all’udienza di convalida dello sfratto, costituisce accertamento di merito non sindacabile in sede di legittimita’; conseguentemente, avendo la Corte d’appello ritenuto insussistenti i presupposti per l’opposizione tardiva ai sensi dell’articolo 668 c.p.c., correttamente non ha esaminato i motivi di merito sottesi alla stessa.
Infatti, con riguardo ad opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell’articolo 668 c.p.c., l’impossibilita’ a comparire dell’intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore puo’ anche dipendere da un malore purche’ il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimita’, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravita’ e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalita’ tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte (Sez. 3, Sentenza n. 10594 del 23/04/2008, Rv. 602928).
Tale verifica e’ stata compiuta dalla Corte d’appello, che ha anche tenuto conto (pag. 2) del il fatto di cui, invece, secondo la ricorrente sarebbe stato omesso l’esame (ossia la circostanza che costei (OMISSIS) aveva gia’ saldato la morosita’). La motivazione sul punto supera certamente il “minimo costituzionale” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830) ed e’ quindi incensurabile alla luce del nuovo tenore dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con le ulteriori doglianze la (OMISSIS) si duole dell’omessa motivazione sulle ragioni di merito dedotte con l’opposizione tardiva a convalida di sfratto. Invero, la corte d’appello ha osservato che l’inammissibilita’ dell’opposizione e’ ostativa all’esame della stessa nel merito e tale decisione – come gia’ detto, motivata oltre il “minimo costituzionale” – e’ immune da censure di legittimita’.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, nella misura indicata nel dispositivo.
Sussistono altresi’ i presupposti per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, sicche’ la ricorrente va condannata al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Motivazione semplificata.