Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 2 maggio 2018, n. 10436

il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., puo’ essere esperito soltanto per posizioni di interesse legittimo conoscibili dal giudice amministrativo, puo’ costituire, al limite, un error in iudicando, senza percio’ implicare il superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

 

Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile Sentenza 2 maggio 2018, n. 10436

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez.

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di sez.

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12270/2016 R.G. proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ACERRA, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza del Consiglio di Stato, n. 987, depositata in data 14 marzo 2016;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 6 giugno 2017 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Salvato Luigi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Il sig. (OMISSIS), proprietario di un fondo in (OMISSIS)sottoposto a procedimento ablativo da parte di detto Comune, a seguito di immissione in possesso e della determinazione in via provvisoria dell’indennita’ di espropriazione, adiva la Corte di appello di Napoli contestando tale stima e chiedendo in ogni caso la determinazione della giusta indennita’.

La Corte di appello, con ordinanza del 23 luglio 2013, dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto non risultava emesso il decreto di esproprio. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione.

Intervenuto il decreto di espropriazione in data 8 aprile 2014, il (OMISSIS) proponeva opposizione alla stima, e la Corte di appello, con ordinanza del 17 ottobre 2014, dichiarava inammissibile l’azione, non essendo stata impugnata la stima definitiva, per non essersi concluso il relativo sub-procedimento da parte dell’organo competente.

Il (OMISSIS), dopo aver diffidato la competente Commissione provinciale e il Comune al fine di ottenere la determinazione dell’indennita’ definitiva, impugnava il silenzio davanti a Tar della Campania, che con sentenza n. 3739 del 13 luglio 2015, dichiarava in proprio difetto di giurisdizione, essendo la stessa riservata al giudice ordinario nelle controversie aventi ad oggetto l’opposizione alla stima, in quanto inerenti all’esercizio di un diritto soggettivo.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado.

Per la cassazione di tale decisione il (OMISSIS) propone ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso il Comune di Acerra.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 21 si sostiene che l’oggetto dell’impugnazione non era la stima dell’indennita’ di esproprio, bensi’ la mancata definizione del sub procedimento amministrativo volto alla determinazione della indennita’ definitiva di esproprio, cosi’ venendo in considerazione il cattivo esercizio del potere della pubblica amministrazione, non sindacabile da parte del giudice ordinario;

Con il secondo mezzo si denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 50, 54 e articolo 27, della L. n. 241 del 1990, articolo 2 e degli articoli 3 e 97 Cost.: si sostiene, anche in relazione alla determinazione della stima, la giurisdizione amministrativa contro l’inerzia della pubblica amministrazione;

La terza censura riguarda un profilo di giurisdizione, per essersi determinato un conflitto con la decisione della Corte di appello di Napoli di inammissibilita’ della domanda di determinazione della stima perche’ subordinata al deposito della deliberazione della stima definitiva da patte della Commissione Speciale Espropri.

Il ricorso, nelle varie prospettazioni enunciate nei suddetti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente correlati, e’ in parte inammissibile, ed in parte infondato.

Vale bene premettere che il Consiglio di Stato, pur confermando la decisione di primo grado, ha reso una piu’ articolata e diversa motivazione in merito all’inammissibilita’ del ricorso avverso il silenzio proposto dal (OMISSIS), ribadendo, in particolare, l’orientamento secondo cui l’azione avverso il silenzio e’ esperibile solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l’esercizio in via autoritativa di una potesta’ pubblica, e non quando l’inerzia e’ serbata a fronte di un’istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiche’ in tal caso l’interessato ha titolo per chiedere l’accertamento del diritto al giudice competente, vale a dire – salva l’ipotesi della giurisdizione esclusiva amministrativa – al giudice ordinario.

5.1. Non appare condivisibile, a fronte di tale motivazione, la tesi secondo cui la sentenza impugnata sarebbe erronea poiche’ l’oggetto della controversia non era la stima dell’indennita’ di esproprio, bensi’ la mancata definizione del sub procedimento amministrativo di determinazione della stima dell’indennita’ definitiva, in quanto il Consiglio di Stato ha correttamente individuato il petitum sostanziale, rilevando che nella specie non era stato fatto valere l’interesse della parte di vedere portata a compimento una specifica procedura, ma era stata proposta una domanda il cui accoglimento potesse assicurare il soddisfacimento del diritto alla determinazione dell’indennita’.

A fronte di tale precipua individuazione del petitum sostanziale, tale da coinvolgere l’esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo, le deduzioni del ricorrente in relazione all’inerzia della pubblica amministrazione e al cattivo esercizio del potere amministrativo da un lato difettano di specificita’, in quanto non attingono la ragione della decisione fondata sull’indicata interpretazione della domanda, dall’altro impingono contro la normativa di riferimento, in quanto tanto l’articolo 133, lettera g cod. proc. amm., quanto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 53, comma 3, statuiscono la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione della corresponsione delle indennita’, in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

La soluzione adottata dal Consiglio di Stato appare maggiormente convincente laddove pone in evidenza le paradossali conseguenze della tesi sostenuta dal ricorrente, nel senso che, in caso di accoglimento della domanda circoscritta all’inerzia della pubblica amministrazione, la consequenziale nomina di un commissario “ad acta” per la determinazione della stima comporterebbe una sorta di corto circuito, essendo gli atti del commissario impugnabili davanti al giudice amministrativo, in netto contrasto con la giurisdizione attribuita, in materia di indennita’ in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, al giudice ordinario.

Sotto altro profilo non puo’ omettersi di rilevare che l’applicazione del principio, per altro consolidato in seno alla giustizia amministrativa (Cons. Stato, 29 febbraio 2016, n. 857; id., 20 settembre 2006, n. 5500; TAR Campania, 27 maggio 2009, n. 2971; TAR Campobasso, 2 luglio 2008, n. 655; TAR Puglia, Lecce, 24 marzo 2006, n. 1727), secondo cui il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., puo’ essere esperito soltanto per posizioni di interesse legittimo conoscibili dal giudice amministrativo, puo’ costituire, al limite, un error in iudicando, senza percio’ implicare il superamento dei limiti esterni della giurisdizione (Cass., Sez. U, 5 dicembre 2016, n. 24742; id., 17 aprile 2014, n. 8993).

Deve da ultimo rilevarsi che non sussiste il conflitto negativo di giurisdizione, adombrato nel terzo motivo, fra la decisione impugnata e quella emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 17 ottobre 2014, in quanto quest’ultima, nel dichiarare inammissibile la domanda di determinazione dell’indennita’ sulla base della pur non condivisibile affermazione della necessita’ del previo esaurimento del sub-procedimento di individuazione della stima definitiva da parte della competente commissione, ha emesso una pronuncia in rito che implicitamente converge sull’affermazione, da parte del Consiglio di Stato, dell’appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, dovendosi ribadire la giurisdizione del giudice ordinario.

La novita’ della questione consiglia la compensazione delle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Compensa interamente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell’articolo 13, comma 1 bis.

 

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Avv. Umberto Davide

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