La reciproca violazione, da parte di entrambi i soggetti coinvolti nell’incidente, delle norme sulla circolazione stradale, oltre a quelle di normale prudenza in relazione alle circostanze del caso, costituisce ragione sufficiente e convincente della pari attribuzione di corresponsabilita’, al di la’ ed a prescindere dall’ulteriore rilievo in ordine alla presunta velocita’ tenuta dal conducente dello scooter. La corretta, puntuale ed esaustiva ricostruzione, in concreto, della dinamica del fatto in relazione ad entrambe le condotte implicate esclude in radice ogni ipotesi di violazione tanto del rapporto tra chiesto e pronunciato, quanto dell’articolo 2054 c.c., proprio alla stregua del principio, ricordato dal ricorrente, secondo il quale l’accertamento della colpa di un conducente (nella specie, dell’auto) non libera ex se l’altro (il conducente dello scooter) se non si sia offerta la dimostrazione della regolarita’ della guida.
Per ulteriori approfondimenti in materia di R.C.A. si consiglia la lettura dei seguenti articoli:
Natura della procedura di indennizzo diretto ex art. 149 D. Lvo n. 209/2005
Le azioni a tutela del terzo trasportato ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (D.L.vo n. 209/2005)
La disciplina del Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada ai sensi del D. Lvo 209/2005.
Sinistri stradali, danno da fermo tecnico, risarcimento: onere probatorio e liquidazione equitativa.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 14 novembre 2017, n. 26805
Integrale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21430/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1218/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto nel resto.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso del 4/5/2007, (OMISSIS) chiese al Tribunale di Roma di accertare, in relazione ad un incidente occorsogli in data (OMISSIS), la responsabilita’ del sig. (OMISSIS), conducente dell’autoveicolo Smart coinvolto nel sinistro, della sig.ra (OMISSIS), proprietaria dell’autovettura, e della (OMISSIS) S.p.A., e di dichiararne la responsabilita’ solidale per i danni subiti, quantificati in Euro 1.000.000.
A sostegno della propria domanda, l’attore sostenne che il conducente dell’autovettura, mentre percorreva viale (OMISSIS) in direzione di viale (OMISSIS) nel suo stesso senso di marcia, aveva improvvisamente e repentinamente tentato di effettuare un’inversione di marcia non consentita, mettendosi di traverso rispetto alla direzione dello scooter da lui condotto, provocandone la caduta.
Chiese disporsi una CTU per la quantificazione dell’invalidita’ temporanea e permanente derivate dal sinistro nonche’ per la quantificazione del danno cd. “esistenziale” e di quello alla propria capacita’ lavorativa, oltre al rimborso delle spese sostenute e da sostenere, comprese quelle necessarie per la riparazione dello scooter.
La (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) si costituirono in giudizio eccependo che il (OMISSIS) aveva effettuato un’azzardata manovra di sorpasso senza rispettare l’obbligo di marcia sulla destra imposto dal codice della strada; resistevano alla domanda e ne chiedevano il rigetto. Espletata una CTU e sentiti i testi, il Tribunale di Roma, con sentenza del 21/6/2011, dichiaro’ (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili del sinistro in misura del 50% ciascuno, condannando in solido i convenuti al pagamento, in favore dell’attore, di Euro 31.477,72, oltre lucro cessante su tale somma, interessi legali e spese di lite.
Il (OMISSIS) interpose gravame, e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza 18/2/2015, lo ha rigettato, condannando l’appellante al rimborso, in favore di ciascuno degli appellati, delle spese del grado. Avverso detta sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.
Con separati controricorsi resistono sia la (OMISSIS) S.p.A., che ha presentato anche memoria, sia il sig. (OMISSIS). Il P.G. ha presentato le proprie conclusioni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c. e dei principi e norme che regolano la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, nonche’ dell’articolo 2054 c.c. e dei principi e norme che regolano la presunzione di paritaria responsabilita’ dei veicoli coinvolti nel sinistro; la violazione e falsa applicazione dell’articolo 143 Codice della Strada; la violazione dell’articolo 116 c.p.c. nonche’ dei principi e norme che regolano la valutazione delle prove; la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c. nonche’ delle norme e i principi che disciplinano il nesso di causalita’.
1.1. Il ricorrente ripropone, in sostanza, lo stesso primo motivo di appello con cui aveva lamentato l’attribuzione del paritario concorso di colpa, per non aver egli fornito la prova della regolarita’ della sua condotta di guida ed il rispetto, oltre che delle norme di comune prudenza ed attenzione, delle cautele e prescrizioni specificamente imposte dal Codice della Strada. Sulla base di questa censura, chiede di accertare la responsabilita’ esclusiva o comunque prevalente del conducente della Smart nel sinistro, criticando la sentenza impugnata per non aver correttamente valutato la gravita’ di quel comportamento, le prove testimoniali e la speculare prova della conformita’, del proprio comportamento, alle norme sulla circolazione stradale tenuto dal conducente dello scooter.
1.2. In particolare, il giudice d’appello sarebbe incorso nella violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 2054 c.c., comma 2, violando la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e la presunzione di paritaria responsabilita’ dei veicoli coinvolti nel sinistro.
1.3. La Corte d’appello avrebbe, poi, falsamente interpretato l’articolo 143 C.d.S. e l’articolo 116 c.p.c. sull’acquisizione delle prove nell’asserire che il (OMISSIS) Panici aveva violato l’articolo 143 C.d.S. – non ponendosi regolarmente sulla destra – in contrasto con quanto riferito dai testimoni, ritenendo poi la velocita’ di guida dello scooter non consona alla situazione ambientale.
1.4. Tutte le censure formulate con il primo motivo di ricorso sono infondate.
1.4.1. Il motivo ripropone l’argomento, gia’ motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, dell’imputazione totale dell’evento al conducente dell’autovettura (la cui violazione di regole della circolazione stradale e’ indubbia e non contestata), ma trascura di affrontare la considerazione, pur posta alla base della decisione impugnata, dell’altrettanto incontestabile violazione dell’articolo 143 C.d.S. da parte del ricorrente, attesa la collocazione dello scooter sul lato sinistro della corsia di pertinenza, ed in fase di superamento di auto incolonnate – argomento che si associa alla condivisibile notazione critica circa la prospettazione di una sorta di desuetudine nel rispetto di quella regola normativa in contesti urbani ad alta densita’.
1.4.2. La reciproca violazione, da parte di entrambi i soggetti coinvolti nell’incidente, delle norme sulla circolazione stradale, oltre a quelle di normale prudenza in relazione alle circostanze del caso, costituisce ragione sufficiente e convincente della pari attribuzione di corresponsabilita’, al di la’ ed a prescindere dall’ulteriore rilievo in ordine alla presunta velocita’ tenuta dal conducente dello scooter. La corretta, puntuale ed esaustiva ricostruzione, in concreto, della dinamica del fatto in relazione ad entrambe le condotte implicate esclude in radice ogni ipotesi di violazione tanto del rapporto tra chiesto e pronunciato, quanto dell’articolo 2054 c.c., proprio alla stregua del principio, ricordato dal ricorrente, secondo il quale l’accertamento della colpa di un conducente (nella specie, dell’auto) non libera ex se l’altro (il conducente dello scooter) se non si sia offerta la dimostrazione della regolarita’ della guida. Il che, come condivisibilmente ritenuto dalla Corte capitolina, nella specie non e’ avvenuto.
2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c. e dei principi e norme che regolano la necessaria valutazione equitativa del danno non patrimoniale, ex articolo 360 c.p.c., n. 3.
2.1. Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano applicato le tabelle del Tribunale di Milano in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale – che, dal 2011 in poi, dovrebbero essere applicate per uniformare, sul territorio nazionale, i criteri di liquidazione del danno (Cass., 7/6/2011 n. 12408 che attribuisce a detti criteri, gia’ ampiamente diffusi sul territorio nazionale, la valenza di parametro di conformita’ della valutazione equitativa del danno non patrimoniale).
In relazione a tali tabelle opererebbe, ad avviso del ricorrente, il principio iura novit curia.
2.2. Il motivo e’ fondato.
L’impugnata sentenza non appare condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che la questione fosse da disattendere in quanto proposta solo in grado di appello, in quanto il punto ha costituito specifico motivo di gravame sicche’ la questione non e’ nuova; l’indicazione della diversa parametrazione in sede di formulazione del motivo di appello costituisce equivalente del “versare” le tabelle in atti (Cass. n. 12408/2011 e n. 17678/2016), non senza considerare, in una prospettiva piu’ ampia, che e’ certamente predicabile l’evocazione in giudizio del principio iura novit curia in relazione ad un dato – le tabelle milanesi – ormai assurto a parametro di conformita’ della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli articoli 1226 e 2056 c.c. (Cass. n. 3015/2016).
Il secondo motivo merita dunque accoglimento.
3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1226 c.c. e degli articoli 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 2005), ex articolo 360, n. 3 c.p.c. 3.1. Il ricorrente deduce la predetta violazione di legge per la mancata liquidazione del “danno esistenziale” che avrebbe trovato ampio riconoscimento nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte.
3.2. A sostegno della censura il ricorrente menziona numerosi precedenti di legittimita’ che avrebbero distinto e ritenuto cumulabili il danno morale, il danno biologico e quello esistenziale, ciascuno rispondente ad una particolare ed autonoma lesione della propria integrita’ psico-fisica.
3.3. Il motivo non puo’ essere accolto.
3.3.1. Al di la’ ed a prescindere dalla condivisibilita’ di alcune affermazioni volte a negare tout court l’autonomia di componente risarcitoria di tale “voce” di danno, si’ come ritenuta foriera di presunte “duplicazioni risarcitorie di incerta classificazione” (Cass. n. 21716/2013; Cass. n. 36/2016), va in questa sede riaffermato, in premessa, che, su di un piano generale (Cass. 4379/2016), il nostro ordinamento positivo conosce e disciplina (soltanto) la fattispecie del danno patrimoniale – nelle due forme (o, se si preferisce, nelle due “categorie descrittive”) del danno emergente e del lucro cessante: articolo 1223 c.c.) – e quella del danno non patrimoniale (articolo 2059 c.c.).
3.3.2. La natura unitaria del danno non patrimoniale, espressamente predicata dalle sezioni unite di questa Corte con le cd. sentenze di S. Martino, deve essere intesa, secondo il relativo insegnamento, come unitarieta’ rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica (Cass. S.U. n. 26972/2008).
Natura unitaria sta a significare che non v’e’ alcuna diversita’ nell’accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della liberta’ religiosa o sessuale, della riservatezza, piuttosto che di quella al rapporto parentale.
Natura onnicomprensiva sta invece a significare che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilita’, onde evitare risarcimenti cd. bagattellari (in tali termini, del tutto condivisibilmente, Cass. 4379/2016).
L’accertamento e la liquidazione del danno non patrimoniale costituiscono, pertanto, questioni concrete e non astratte.
3.4. Ma, se esse non richiedono il ricorso ad astratte tassonomie classificatorie, non possono per altro verso non tener conto della reale fenomenologia del danno alla persona, negando la quale il giudice rischia di incorrere in un errore ancor piu’ grave, e cioe’ quello di sostituire una (meta)realta’ giuridica ad una realta’ fenomenica.
Oggetto della valutazione giudiziaria, quando il giudice e’ chiamato ad occuparsi della persona e dei suoi diritti fondamentali, e’, nel prisma del danno non patrimoniale, la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto.
3.5. Le sentenze del 2008 offrono, in proposito, una implicita quanto non equivoca indicazione al giudice di merito nella parte della motivazione ove si discorre di centralita’ della persona e di integralita’ del risarcimento del valore uomo – cosi’ dettando un vero e proprio statuto del danno non patrimoniale sofferto dalla persona per il nuovo millennio.
3.5.1. La stessa (meta)categoria del danno biologico fornisce a sua volta appaganti risposte al quesito circa la “sopravvivenza descrittiva” (come le stesse Sezioni Unite testualmente la definiranno) del cd. danno esistenziale, se e’ vero come e’ vero che “esistenziale” e’ quel danno che, in caso di lesione della stessa salute (ma non solo), si colloca e si dipana nella sfera dinamico-relazionale del soggetto, come conseguenza della lesione medicalmente accertabile.
3.5.2. Cosi’ che, se di danno agli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto che lamenti una lesione della propria salute (articolo 32 Cost.) e’ lecito discorrere con riferimento al danno cd. biologico, quello stesso danno “relazionale” e’ predicabile in tutti i casi di lesione di altri diritti costituzionalmente tutelati.
3.6. Il danno dinamico-relazionale, dunque (cosi’ rettamente inteso il sintagma “danno esistenziale”), e’ conseguenza omogenea della lesione – di qualsiasi lesione – di un diritto a copertura costituzionale, sia esso il diritto alla salute, sia esso altro diritto (rectius, interesse o valore) tutelato dalla Carta fondamentale.
3.7. Queste considerazioni confermano la bonta’ di una lettura delle sentenze del 2008 condotta, prima ancora che secondo una logica interpretativa di tipo formale-deduttivo, attraverso una ermeneutica di tipo induttivo che, dopo aver identificato l’indispensabile situazione soggettiva protetta a livello costituzionale (oltre alla salute, il rapporto familiare e parentale, l’onore, la reputazione, la liberta’ religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello all’ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il diritto di associazione e di liberta’ religiosa ecc.), consenta poi al giudice del merito una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell’aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno cd. esistenziale, in tali sensi rettamente inteso, ovvero, se si preferisca un lessico meno equivoco, il danno alla vita di relazione).
3.8. In questa semplice realta’ naturalistica si cela la risposta (e la conseguente, corretta costruzione di categorie che non cancellino la fenomenologia del danno alla persona attraverso sterili formalismi unificanti) all’interrogativo circa la reale natura e la vera, costante essenza del danno alla persona: la sofferenza interiore, le dinamiche relazionali di una vita che cambia.
3.9. Restano cosi’ efficacemente scolpiti i due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e/o la significativa alterazione della vita quotidiana. Danni diversi e percio’ solo entrambi autonomamente risarcibili, ma se, e solo se, rigorosamente provati caso per caso, al di la’ di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni.
E se e’ lecito ipotizzare, come talvolta si e’ scritto, che la categoria del danno “esistenziale” risulti “indefinita e atipica”, cio’ appare la probabile conseguenza dell’essere la stessa dimensione della sofferenza umana, a sua volta, “indefinita e atipica”.
3.10. Su tali premesse si innesta la recente pronuncia della Corte costituzionale n. 235/2014, predicativa della legittimita’ costituzionale dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni, la cui (non superficiale o volutamente parziale) lettura conduce a conclusioni non dissimili.
3.10.1. Si legge, difatti, al punto 10.1 di quella pronuncia, che “la norma denunciata non e’ chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilita’ anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, il giudice puo’ avvalersi della possibilita’ di incremento dell’ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%)”.
3.10.2. La limitazione ex lege dell’eventuale liquidazione del danno morale viene cosi’ motivata dal giudice delle leggi:
“In un sistema, come quello vigente, di responsabilita’ civile per la circolazione dei veicoli obbligatoriamente assicurata – in cui le compagnie assicuratrici, concorrendo ex lege al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, perseguono anche fini solidaristici, l’interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve comunque misurarsi con quello, generale e sociale, degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi” (punto 10.2.2.).
3.10.3. La Corte prosegue, poi, significativamente, sottolineando come “l’introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno – attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entita’ e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella – lascia comunque spazio al giudice per personalizzare l’importo risarcitorio risultante dall’applicazione delle suddette predisposte tabelle, eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato”.
3.10.4. La motivazione della Corte non sembra prestarsi ad equivoci. Il danno biologico da micro-permanenti, definito dall’articolo 139 C.d.A. come “lesione temporanea o permanente all’integrita’ psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, puo’ essere “aumentato in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato” secondo la testuale disposizione della norma: e il giudice delle leggi ha voluto esplicitare una volonta’ legislativa che, alla luce delle considerazioni svolte, limitava la risarcibilita’ del danno biologico da micro permanente ai valori tabellari stabiliti ex lege, contestualmente circoscrivendo l’aumento del quantum risarcitorio in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato – e cioe’ attraverso la personalizzazione del danno, senza che “la norma denunciata sia chiusa al risarcimento anche del danno morale” – al 20% di quanto riconosciuto per il danno biologico.
3.11. Viene cosi’ definitivamente sconfessata, al massimo livello interpretativo, la tesi predicativa di una pretesa “unitarieta’ del danno biologico”. Anche all’interno del sotto-sistema delle micro-permanenti, resta ferma (ne’ avrebbe potuto essere altrimenti, non potendo le sovrastrutture giuridiche sovrapporsi alla fenomenologia del danno alla persona) la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto.
3.12. Tante dispute sarebbero forse state evitate ad una piu’ attenta lettura della definizione di “danno biologico”, identica nella formulazione dell’articolo 139 come del 138 del codice delle assicurazioni nel suo aspetto morfologico (una lesione medicalmente accertabile), ma diversa in quello funzionale, discorrendo la seconda delle norme citate di lesione “che esplica un’incidenza negativa sulla attivita’ quotidiana e sugli aspetti dinamico relazionali del danneggiato”.
3.12.1. Una dimensione, dunque, dinamica della lesione, una proiezione tutta (e solo) esterna al soggetto, un vulnus a tutto cio’ che e’ “altro da se” rispetto all’essenza interiore della persona.
3.12.2. La distinzione dal danno morale si fa dunque ancor piu’ cristallina ad una (altrettanto attenta) lettura dell’articolo 138 (nel testo previgente alla novella del 2017, della quale di qui a breve si dira’), che testualmente la Corte costituzionale esclude dalla portata precettiva del proprio decisum in punto di limitazione ex lege della liquidazione del danno morale.
3.12.2. Il meccanismo standard di quantificazione del danno attiene, difatti, “al solo, specifico, limitato settore delle lesioni di lieve entita’” dell’articolo 139 (e non sembra casuale che il giudice delle leggi abbia voluto rafforzare il gia’ chiaro concetto con l’aggiunta di ben tre diversi aggettivi).
3.13. L’articolo 138 previgente, difatti, dopo aver definito, alla lettera a) del comma 2, il danno biologico in maniera del tutto identica a quella di cui all’articolo successivo, precisa poi, al comma 3, che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali,… l’ammontare del danno puo’ essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
3.13.1. Lo stesso tenore letterale della disposizione in esame lascia comprendere il perche’ la Corte costituzionale abbia specificamente e rigorosamente limitato il suo dictum alle sole micro-permanenti: nelle lesioni di non lieve entita’, difatti, l’equo apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato e’ funzione necessaria ed esclusiva della rilevante incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico relazionali personali.
3.13.2. Il che conferma, seppur fosse ancora necessario, la legittimita’ dell’individuazione della doppia dimensione fenomenologica del danno, quella di tipo relazionale, oggetto espresso della previsione legislativa in aumento, e quella di natura interiore, da quella stessa norma, invece, evidentemente non codificata e non considerata, lasciando cosi’ libero il giudice di quantificarla nell’an e nel quantum con ulteriore, equo apprezzamento.
3.13.3. Il che conferma ancora che, al di fuori del circoscritto ed eccezionale ambito delle micro-permanenti, l’aumento personalizzato del danno biologico e’ circoscritto agli aspetti dinamico relazionali della vita del soggetto in relazione alle allegazioni e alle prove specificamente addotte, del tutto a prescindere dalla considerazione (e dalla risarcibilita’) del danno morale. Senza che cio’ costituisca alcuna “duplicazione risarcitoria”.
3.14. In altri termini, se le tabelle del danno biologico offrono un indice standard di liquidazione, l’eventuale aumento percentuale sino al 30% sara’ funzione della dimostrata peculiarita’ del caso concreto in relazione al vulnus arrecato alla vita di relazione del soggetto. Altra e diversa indagine andra’ compiuta in relazione alla patita sofferenza interiore. Senza che alcun automatismo risarcitorio sia peraltro predicabile.
3.15. Il sistema risarcitorio del danno non patrimoniale, cosi’ inteso, conserva, dunque, una sua intima coerenza, e consente l’applicazione dei criteri posti a presidio della sua applicazione senza soluzioni di continuita’ o poco ragionevoli iati dovuti alla specifica tipologia di diritti costituzionalmente tutelati.
3.15.1. Ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla Carta costituzionale si caratterizza, pertanto, per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell’essere, e del danno morale/interiorizzazione intimistica della sofferenza.
E se un paragone con la sfera patrimoniale del soggetto fosse lecito proporre, pare delinearsi una sorta di (involontaria) simmetria con la doppia dimensione del danno patrimoniale, il danno emergente (danno “interno”, che incide sul patrimonio gia’ esistente del soggetto) e il lucro cessante (che, di quel patrimonio, e’ proiezione dinamica ed esterna).
3.16. Tale ricostruzione della morfologia del danno non patrimoniale trova, oggi, definitiva quanto inequivoca conferma nella nuova formulazione dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni (contenuta nella Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato definitivamente il 2 agosto 2017) dove si legge, testualmente, alla lettera e), che “al fine di considerare la componente del danno morale da lesione all’integrita’ fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) e’ incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la personalizzazione complessiva della liquidazione.
3.17. Sulla base di tali premesse di metodo, va nella specie osservato come la personalizzazione del danno non patrimoniale, considerato, sia pur implicitamente, in tutte le sue componenti dal giudice di appello, sia stata oggetto di disamina adeguata nell’impugnata sentenza (par. 5.4 della motivazione), che va, pertanto, in parte qua confermata.
4. Con il quarto motivo, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 137 del C.d.A. (gia’ Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 587, articolo 4, convertito e modificato con legge n. 39 del 26 febbraio 1997); articolo 360 c.p.c., n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti; articolo 360 c.p.c., n. 5.
4.1. Il ricorrente propone un’articolata censura di violazione di legge in relazione al rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente al sinistro, sia in relazione alla percentuale di invalidita’ permanente (20%) sia in relazione all’inabilita’ temporanea.
4.2. La censura mossa alla sentenza impugnata non coglie, peraltro, nel segno, in considerazione della sua specifica ratio decidendi, la cui ipotetica censurabilita’ non attiene a profili di applicazione normativa ma al difetto di prova in questo ambito, atteso il rilievo – quanto all’invalidita’ permanente – che lo stesso consulente di parte ha condiviso in ordine all’assenza di conseguenze sulla capacita’ reddituale, rimasta intatta, del danneggiato, e – quanto all’inabilita’ temporanea – che nel dibattito processuale non e’ stato offerto alcun elemento probatorio idoneo a dare contezza della lamentata decurtazione, anche per carente specificazione del riparto reddituale tra lavoro dipendente e lavoro autonomo intra moenia. Sicche’ il riferimento alla disciplina legislativa che indica i criteri di determinazione del reddito ai fini del risarcimento (articolo 137 Codice delle Assicurazioni) si rivela astratto, perche’ il criterio, intanto puo’ dirsi violato, in quanto ne sussista il presupposto primo, ovvero appunto il danno, sulla cui premessa soltanto e’ possibile svolgere la metodica del criterio di determinazione del reddito.
4.3. Ne discende pertanto l’infondatezza anche del quarto motivo di ricorso.
5. Conclusivamente il ricorso merita accoglimento quanto al secondo motivo, rigettati gli altri, con conseguente cassazione della sentenza.
6. La Corte, in assenza della necessita’ di ulteriori accertamenti di fatto, puo’ decidere la causa nel merito, condannando le parti resistenti a pagare in favore di (OMISSIS) la somma di Euro 59.704, in luogo della minor somma di Euro 39.955,44, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro a quella del pagamento.
7. Le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione della reciproca, parziale soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta gli altri e, decidendo nel merito, liquida il danno non patrimoniale subito dal ricorrente nella somma di Euro 59.704, oltre interessi e rivalutazione dalla data del sinistro alla data dell’effettivo pagamento.
Spese compensate.