Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 27 agosto 2014, n. 18307

Si e’ al riguardo sottolineato che, essendo la Legge n. 990 del 1969, articolo 7 volto a tutelare l’affidamento del danneggiato, perche’ non sussista la responsabilita’ dell’assicuratore, pur in presenza di un certificato e contrassegno assicurativo falsificati o contraffatti, occorre che risulti appunto esclusa l’apparenza del diritto, e cioe’ che l’assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l’affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa.

 

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Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Sentenza 27 agosto 2014, n. 18307

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22466-2008 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), quali eredi per successione di (OMISSIS), domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), per incorporazione di (OMISSIS) SPA e di (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 207/2007 del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SEDE DISTACCATA DI AVERSA, depositata il 11/09/2007, R.G.N. 1013/C/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/2014 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11/9/2007 il Tribunale di S. Maria C.V. ha respinto il gravame interposto dai sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi del defunto sig. (OMISSIS), nei confronti della pronunzia del G. di P. Aversa 14/1/2005, di parziale accoglimento della domanda dai medesimi proposta nei confronti del sig. (OMISSIS) e della societa’ (OMISSIS) s.p.a. di risarcimento dei danni asseritamente subiti all’esito di sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS), con esclusione in particolare della responsabilita’ della suddetta compagnia in ragione di accertata “inesistenza di un rapporto di assicurazione”.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello i sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.

Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione della Legge n. 990 del 1969, articolo 7 e articolo 116 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “insufficiente esame”, “motivazione illogica e contraddittoria” su punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunziano violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2702 e 2709 c.c., articoli 214 e 215 c.p.c., Legge n. 59 del 1997, Decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omessa, insufficiente e erronea” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono dell’erroneita’ dell’impugnata sentenza, giacche’ “da nessuna parte del quadro istruttorio raccolto, sia in 1 grado che in 2 grado, emerge la “contraffazione” del contrassegno assicurativo, affermata dal tribunale di Aversa”.

Lamentano che l’assicuratore e’ tenuto a rispondere dei sinistri verificatisi “nel periodo temporale riportato nel contrassegno assicurativo esposto, anche nel caso in cui non corrisponda a quest’ultimo un sottostante e presupposto valido rapporto assicurativo”.

Si dolgono dell'”ininfluenza”, “inutilita’ e “inefficacia” dell’espletata CTU cd. informatica.

Lamentano che risulta ivi “affermato solamente che “il numero della targa del veicolo danneggiante non risulterebbe presente negli archivi dell’ (OMISSIS) s.p.a.””, e non gia’ “che la polizza, od il contrassegno rinvenuti sul veicolo danneggiante al momento dell’incidente, fosse contraffatto o falso”. Ancora, che “non rientrava nel thema decidendum” la questione “se, nel caso, vi fosse la garanzia assicurativa sul veicolo danneggiante”, quanto bensi’ “se il contrassegno rilevato ictu oculi dal testimone e dalle forze di polizia intervenute, poteva o meno essere riferibile alla convenuta societa’ assicurativa”.

Lamentano ulteriormente non essersi considerato che, non avendolo la compagnia assicuratrice disconosciuto, “il documento (contrassegno) che risultava essere esposto al momento del sinistro sul veicolo danneggiante … e’ pienamente opponibile ad essa come fatto costitutivo del suo obbligo ad indennizzare il danneggiato”.

Si dolgono infine che, ai fini della “c.t.u. informatica”, la societa’ convenuta non abbia previamente dimostrato “la ricorrenza del rispetto delle norme di legge e di codice civile per la tenuta dei registri informatici e delle scritture contabili, che i detti registri ne rappresentano la riproduzione elettronica”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.

Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, in base al combinato disposto di cui alla Legge n. 9900 del 1969, articolo 7 (ora del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 127) e articolo 1901 c.c. il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell’assicuratore della r.c.a. vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, giacche’ nei confronti del danneggiato rileva, ai fini della promovibilita’ dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile, non gia’ la validita’ del rapporto assicurativo bensi’ l’autenticita’ del contrassegno.

Ne consegue che la responsabilita’ dell’assicuratore rimane esclusa in ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato (cfr. Cass., 13/12/2010, n. 25130).

Non e’ infatti la validita’ del rapporto assicurativo a rilevare nei confronti del danneggiato, ma solo l’autenticita’ e quindi la provenienza del certificato e del contrassegno.

Nella diversa ipotesi in cui il certificato e il contrassegno risultino invece falsificati, l’assicuratore non e’ esposto ad alcuna responsabilita’, trattandosi di una situazione di mera apparenza al medesimo non ascrivibile.

Si e’ al riguardo sottolineato che, essendo la Legge n. 990 del 1969, articolo 7 volto a tutelare l’affidamento del danneggiato, perche’ non sussista la responsabilita’ dell’assicuratore, pur in presenza di un certificato e contrassegno assicurativo falsificati o contraffatti, occorre che risulti appunto esclusa l’apparenza del diritto, e cioe’ che l’assicuratore non abbia tenuto alcun comportamento colposo idoneo ad ingenerare l’affidamento in ordine alla sussistenza della copertura assicurativa.

Al riguardo questa Corte ha ravvisato tale situazione integrata in presenza di certificato e di contrassegno pur sempre provenienti dall’assicuratore, come in caso di abusivo relativo riempimento da parte dell’agente ovvero di soggetto che in tale qualita’ li aveva acquisiti per poi compilarli a rapporto cessato, in assenza di attivita’ dell’assicuratore volta ad adeguatamente pubblicizzare tale cessazione nonche’ a recuperare i moduli in bianco dei contrassegni e certificati a suo tempo al medesimo consegnati (cfr. Cass., 13/12/2010, n. 25130).

Orbene, l’autovettura danneggiante e’ nella specie risultata priva di copertura assicurativa, essendo dalla esperita CTU emersa l’inesistenza negli “archivi della GGL, Gruppo Generali Liquidazione danni, con sede in Napoli” del “numero di polizza” recato dal contrassegno assicurativo sulla medesima esposto, e che si e’ accertato essere stato contraffatto.

Ne’ in contrario sono invero emersi elementi comunque deponenti per la “provenienza”, nel senso piu’ sopra precisato, di tale contrassegno dall’assicuratore, tale da ingenerare un erroneo affidamento del danneggiato fondato sull’apparenza.

Correttamente il giudice dell’appello e’ pertanto pervenuto ad escludere nel caso la responsabilita’ dell’assicuratore, in ragione dell’acclarata “inesistenza della polizza”.

Al riguardo, si noti, nel porre in rilievo che l’accertamento in questione e’ emerso da una consulenza di tipo “percipiente”, tale giudice ha fatto piena applicazione del principio ripetutamente affermato da questa Corte secondo cui quando la disamina dei fatti richiede specifiche conoscenze tecniche il giudice puo’ affidare al consulente non solo l’incarico di valutarli (consulente deducente), ma anche quello di accertarne la relativa verificazione (consulente percipiente), in quest’ultimo caso la consulenza costituendo essa stessa fonte oggettiva di prova (cfr., da ultimo, Cass., 26/2/2013, n. 4792; Cass., 13/3/2009, n. 6155).

Quanto all’avere il Tribunale posto tale CTU a fondamento dell’assunta decisione, pur “a fronte della prova testimoniale e del rapporto redatto dai CC”, va osservato che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte spetta in via esclusiva al giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi, di dare prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti – salvo i casi tassativamente previsti dalla legge – (v. Cass., 16/1/2007, n. 828; Cass., 25/10/2006, n. 22899; Cass., 8/5/2006, n. 10503; Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802).

Potere del giudice di merito il cui esercizio e’ disciplinato agli articoli 115 e 116 c.p.c., ed e’ sottratto al sindacato di legittimita’ in presenza come nella specie di congrua motivazione.

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

 

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.