la mancata approvazione della proposta avanzata in assemblea (c.d. deliberazione negativa), se pure viziata da conflitto di interessi o abuso di maggioranza, non può dare adito a una sentenza che accerti l’assunzione di una deliberazione di segno opposto con il voto dei soci non in conflitto di interessi.

Corte d’Appello|Bolzano|Civile|Sentenza|13 marzo 2020| n. 42

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO

SEZIONE CIVILE

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

dott. Isabella Martin Presidente

dott. Elisabeth Roilo Consigliere

dott. Tullio Joppi Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II grado iscritta sub n. 118/2018 R.G. promossa

da

Bu.Mi., c.f. (…), nato (…), residente in Bolzano (BZ), via (…), rappresentato e difeso, giusto mandato allegato all’atto di citazione in appello, dagli Avv.ti An.Pi. del Foro di Padova nonché dall’Avv. Pa.Fa. del Foro di Bolzano con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bolzano (BZ), via (…)

– appellante –

contro

St.Ha., c.f. (…), nato (…), residente in 39100 Bolzano, via Keplero 1, rappresentato e difeso dagli avv.ti Br.Gi. e Da.Sa. di Bolzano, giusta delega in calce all’atto di citazione del 28.11.2016

– appellato –

nonché

contro

Al.Ho. G.m.b.H. – S.r.l. in liquidazione, c.f. (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 39100 Bolzano, via (…)

– appellata contumace –

Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n. 637/2018 di data 17.05.2018 / 22.05.2018 – annullamento di delibera sociale – Causa trattenuta in decisione all’udienza del 13.11.2019 con assegnazione del termine perentorio per il deposito di comparse conclusionali del 13.01.2020 e quello del 03.02.2020 per il deposito di memorie.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 25.8.2015 Bu.Mi., socio al 50% di Al.Ho. s.r.l., da lui coamministrata solo per la straordinaria amministrazione con il consocio paritetico St.Ha., si è opposto all’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio del 2015, unilateralmente predisposto dal coamministratore, adducendo la seguente motivazione: “il Signor Bu. si dichiara contrario all’approvazione del bilancio, contestando tutto quanto è stato dichiarato nel presente verbale dal Dott. Vittur quale delegato del socio Ha.St. e dallo stesso Ha.St. quale presidente. L’approvazione del bilancio è contraria agli accordi di cui alle trattative e comunque non è concordata tra i soci essendo anche atto di straordinaria amministrazione”.

St.Ha. ha convenuto davanti al Tribunale di Bo.Al. s.r.l. con citazione d.d. 28.11.2016.

Assumendo che il voto negativo di Bu. fosse stato espresso in conflitto d’interesse o, comunque, dovesse intendersi come manifestazione di eccesso di potere ovvero di malafede nell’esecuzione del contratto societario, ha chiesto che, accertata l’invalidità della delibera assembleare negativa, venisse dichiarata l’approvazione della proposta di bilancio illegittimamente respinta.

Si è costituita Al. s.r.l. in persona del curatore speciale nominato dal Presidente del Tribunale di Bolzano rimettendosi in sostanza alle determinazioni del giudice adito.

Con comparsa ex art. 105 c.p.c. ha spiegato intervento autonomo Bu.Mi. contestando le avversarie deduzioni.

Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di Bolzano con sentenza n. 637 d.d. 22.5.2018, in parziale accoglimento della domanda attorea ha annullato la delibera d.d. 25.8.2015 compensando interamente tra le parti le spese del grado.

Il decidente ha dato atto della decadenza del curatore speciale di Al. s.r.l., sostituito dal liquidatore della società scioltasi nelle more del giudizio.

Ha, quindi ritenuto, ammissibile l’intervento litisconsortile ex art. 105 c.p.c. del socio Bu., portatore di un interesse giuridicamente qualificato ad interloquire nella controversia in quanto volto ad “evitare che siano posti nel nulla gli effetti di un atto alla cui formazione egli ha contribuito”.

In adesione al prevalente orientamento sostenuto sia dalla letteratura, sia dalla giurisprudenza di merito, ha affermato l’ammissibilità dell’impugnazione interposta contro una delibera societaria negativa.

Ha, però, dato atto che nella fattispecie essa non avrebbe mai potuto essere sostituita da un provvedimento giudiziale di segno opposto.

Ciò in ragione del fatto che lo statuto di Al. s.r.l. fissava nella misura del 51% del capitale sociale il quorum di approvazione delle delibere assembleari, sicché anche eliminando il voto negativo del socio Bu., non si sarebbe comunque raggiunta la maggioranza assoluta indispensabile per l’approvazione del bilancio.

Nondimeno, esclusa nella fattispecie una situazione di conflitto d’interesse ed accertata, invece, la malafede del socio Bu., ha dichiarato invalida e, quindi, annullato la delibera.

Innanzitutto ha ritenuto che non valesse a giustificare il voto contrario al bilancio di Al. s.r.l. la dedotta contrarietà dell’atto contabile agli accordi tra i soci per la divisione della società e del gruppo di cui questa era la guida.

Ciò palesava piuttosto che il dissenso era stato strumentalmente opposto per condizionare quelle negoziazioni.

Né, secondo il decidente, giustificava l’opposizione il dedotto difetto di accordo dei soci in ordine ad un atto di straordinaria amministrazione quale appunto l’approvazione del bilancio.

Anzitutto perché così facendo si confondeva il ruolo degli amministratori, cui competeva la redazione del progetto di bilancio, con quello dei soci, cui competeva l’approvazione dello stesso.

In secondo luogo, anche ammettendo che la doglianza censurasse in verità il difetto di collaborazione e collegialità nella predisposizione del progetto di bilancio da parte del coamministratore St., la malafede era ugualmente data dall’assoluto difetto di obiezioni sostanziali circa la correttezza della contabilità societaria.

Avverso questa pronuncia ha interposto appello Bu.Mi. con citazione d.d. 22.6.2018.

Si è costituito l’appellato St.Ha. mentre è rimasta contumace Al. s.r.l..

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 13.11.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il proprio primo mezzo l’appellante Bu.Mi., censurando la sentenza gravata perché ha annullato la bocciatura del progetto di bilancio relativo all’esercizio del 2015 di Al. s.r.l., che secondo lui non è qualificabile come effettiva deliberazione, tematizza la questione dell’impugnabilità delle c.d. delibere societarie negative.

Nell’unica occasione in cui consta si sia espressa in proposito, la S.C. ha affermato “la mancata approvazione della proposta avanzata in assemblea (c.d. deliberazione negativa), se pure viziata da conflitto di interessi o abuso di maggioranza, non può dare adito a una sentenza che accerti l’assunzione di una deliberazione di segno opposto con il voto dei soci non in conflitto di interessi” (C. n. 16999/2004).

Pur escludendo che la c.d. delibera negativa possa essere sostituita da un provvedimento giudiziale contrario, la S.C. non preclude la declaratoria d’invalidità dell’atto viziato.

L’appellante nega, invece, radicalmente che il rigetto della proposta di delibera possa essere qualificato giuridicamente in termini di deliberazione.

L’opinione ormai maggioritaria risolve positivamente la questione.

In sintesi essa argomenta come segue.

In primo luogo, il termine “deliberazione” indica genericamente una manifestazione di volontà dell’organo assembleare, a prescindere dal suo contenuto positivo o negativo, con la conseguenza che anche il rigetto, rappresentando una manifestazione di volontà dei soci assunta all’esito del procedimento assembleare, integra a pieno titolo una deliberazione dell’organo ed è di conseguenza suscettibile di impugnazione, a norma dell’art. 2377 c.c., da parte dei soci “dissenzienti” (tali dovendosi intendere, in simile circostanza, coloro che abbiano votato favorevolmente alla proposta non adottata ed abbiano così dimostrato la loro contrarietà alla delibera negativa).

In secondo luogo, anche una delibera negativa è idonea ad arrecare danno alla società e deve quindi poter essere contrastata.

È, infatti, opinione comune che anche l’inerzia, al pari di una decisione positiva, possa arrecare gravi danni agli affari societari qualora impedisca il compimento di operazioni necessarie od anche solo vantaggiose, sicché è ineludibile assicurare un’adeguata tutela di fronte a situazioni parimenti idonee ad arrecare danno alla società.

In terzo luogo, anche una delibera negativa produce degli effetti propriamente giuridici, di tipo organizzativo.

Al riguardo si è parlato di effetto c.d. “consumativo” della proposta.

Esso consiste nella preclusione, una volta avvenuta la votazione su un punto all’ordine del giorno, di ulteriori trattazioni e deliberazioni sul medesimo argomento, in mancanza di mutamenti nei presupposti su cui si basa la deliberazione assunta.

E, rispetto a questi interessi, appunto di tipo organizzativo, può configurarsi l’esigenza dei soci dissenzienti che siano rimossi.

Un diverso orientamento, cui aderisce l’appellante, opina, invece, che l’esito negativo del procedimento assembleare equivale alla mancanza di un atto deliberativo.

In sintesi gli argomenti addotti sono i seguenti.

È radicalmente negata l’esistenza di una “decisione” in caso di rigetto della relativa proposta.

Ovvero si ammette l’astratta qualificabilità del rigetto in termini di “deliberazione” ma dagli indici normativi si evince la scelta del legislatore di circoscrivere la portata semantica di tale termine alle sole decisioni di accoglimento della proposta (escludendo dalla regolamentazione, per converso, quelle di rigetto).

Il primo orientamento pare invero più convincente.

In particolare, con specifico riguardo alla fattispecie oggetto di giudizio, è innegabile che la reiezione del progetto di bilancio non è priva di significato sul piano organizzativo endosocietario.

La mancata assunzione di questa particolare deliberazione può, infatti, costituire indizio dell’impossibilità di funzionamento della società e rappresentare una causa di scioglimento della stessa.

Ciò chiarito, anche se l’esito dell’impugnazione della reiezione della delibera societaria, come affermato dalla S.C., resta confinato all’effetto meramente demolitorio, nondimeno esso non sarebbe senza utilità.

Privata la delibera negativa dei suoi effetti organizzativi, gli organi sociali avrebbero, infatti, il dovere, per conformarsi al giudicato, di ripetere la deliberazione in modo conforme. L’eventuale violazione di un tale dovere ovvero l’impossibilità di darvi esecuzione potrebbe, poi, dare luogo a forme di responsabilità.

Sulla base di queste considerazioni il motivo d’impugnazione va, pertanto, disatteso.

2.1. Con il secondo mezzo l’appellante contesta l’addebito mossogli nella sentenza gravata di aver abusato del diritto di voto esprimendo in malafede il proprio dissenso in merito alla proposta di bilancio relativo all’esercizio 2015 di Al. s.r.l., redatta dal coamministratore e consocio paritetico St.Ha..

Anche con riguardo al diritto di voto espresso in seno all’assemblea societaria è ormai consolidato l’orientamento che riconosce il limite legale della buona fede e della correttezza.

L’abuso del diritto di voto rappresenta, perciò, una patologia della deliberazione assembleare.

Opera, quindi, come causa di annullamento della deliberazione medesima sub specie della violazione di legge.

Esso è, d’altra parte, riscontrabile anche quando un socio (o una coalizione di soci) detenga una quota di partecipazione non maggioritaria ma senza il cui voto favorevole non risulti possibile, in virtù di previsione legale o statutaria, raggiungere il quorum occorrente per l’approvazione di una determinata proposta.

È evidente, infatti, che quel socio è in grado di condizionare la decisione dell’assemblea poiché, pur non potendo imporre ad altri una deliberazione, può impedire che ne sia adottata una che egli non gradisce.

Ne discende, quindi, che l’esercizio di tale potere negativo (di ostruzione o di blocco) è suscettibile di esser giudicato secondo il metro della correttezza e della buona fede, non diversamente da come lo è l’eventuale potere della maggioranza di imporre il proprio volere ad una minoranza contraria.

V’è da dire che con riguardo ai contratti associativi, caratterizzati dall’impegno delle parti in vista di uno scopo comune, non è agevole stabilire se ed in qual misura possano dirsi corretti ed in buona fede i singoli comportamenti con cui ciascun contraente opera per attuare il programma contrattuale.

Tuttavia, difficilmente l’accertamento dell’abuso del diritto di voto potrà prescindere dall’individuazione e dalla valutazione degli interessi in concreto perseguiti dalle parti e dal modo in cui essi si rapportano all’interesse sociale che sintetizza la ragione giustificava del loro stare associati nell’esercizio in comune dell’attività d’impresa.

Si tratta cioè di verificare fino a che punto l’espressione di voto del socio in assemblea risulti compatibile col rispetto dell’interesse comune anche agli altri soci senza il quale la pretesa di far prevalere le proprie personali motivazioni su quella altrui risulterebbe priva di adeguata giustificazione. Conclusivamente, è ben ammissibile che ciascun socio cerchi di massimizzare i vantaggi derivanti dalla sua partecipazione alla società.

Il predetto dovere di solidarietà e di protezione dell’altro contraente non gli consente di farlo in pregiudizio degli altri soci, se non entro l’area segnata dall’interesse sociale che li accomuna.

2.2. Tanto precisato, occorre considerare che la censura mossa dall’appellante con il mezzo qui in esame si articola in due distinti profili.

Sotto un primo aspetto il giudicante ha ritenuto ingiustificata la motivazione dell’opposizione nella parte in cui il socio Bu. ha dedotto che “l’approvazione del bilancio è contraria agli accordi di cui alle trattative”.

Ha ritenuto, cioè, inidonei a legittimare il diniego gli interessi estranei al contratto sociale e allo scopo comune, perseguiti con attività negoziale eccentrica rispetto all’attività d’impresa.

Con la prima parte della sua doglianza l’appellante denuncia un travisamento dei fatti.

Il giudicante avrebbe pretermesso l’impegno, documentato dagli accordi di divisione del gruppo societario facente capo ad Al. s.r.l., assunto da entrambe le parti in ordine “alla massima collaborazione durante la gestione congiunta delle società”.

Rappresentava, dunque, una violazione di tale impegno il fatto che il coammistratore e consocio di Al. s.r.l. avesse sottoposto all’approvazione dell’assemblea un progetto di bilancio per l’esercizio 2015 da lui unilateralmente predisposto. Alla addotta “contrarietà agli accordi di cui alle trattative” era, dunque, sottesa la denuncia di questa violazione, considerata la quale la ricusazione del bilancio era legittima.

In secondo luogo il primo giudice ha ritenuto ingiustificato il diniego dal socio Bu. motivato con il fatto che l’approvazione del bilancio “non è concordata tra i soci essendo anche atto di straordinaria amministrazione”.

Ciò in base alla constatazione che, al di là dell’inesatta indicazione dell'”approvazione del bilancio” quale atto gestorio anziché assembleare, il socio dissenziente non ha sollevato alcuna obiezione sostanziale in ordine al documento contabile.

Il che palesava la pretestuosità dell’opposizione.

Con il secondo profilo della sua censura, l’appellante si duole perché, così argomentando, il decidente avrebbe pretermesso la consumata violazione della riserva di collegialità dell’organo gestorio stabilita dall’art. 2475 c.c. con riguardo alla redazione del progetto di bilancio.

Il descritto vizio occorso nel procedimento di formazione e approvazione della delibera giustificava, perciò, il voto negativo.

2.3. Le doglianze possono essere trattate congiuntamente perché entrambe si risolvono nel rimprovero mosso al primo giudice di aver travisato le evidenze documentali, le quali indicherebbero una violazione del dovere (contrattuale) di collaborazione e (legale) di collegialità nella redazione del progetto di bilancio 2015 commesse dal coamministratore St., così da doversi ritenere giustificata la sua mancata approvazione.

A proposito di quanto stabilito dall’invocato art. 2475 c.c., del tutto pertinente è la seguente annotazione del primo giudice, sulla quale l’appellante significativamente non prende posizione: “con “organo amministrattivo” è dibattuto in dottrina e in giurisprudenza se debba intendersi una decisione necessariamente collegiale del consiglio di amministrazione, senza applicazione del modello gestionale dell’amministrazione disgiuntiva o congiuntiva, o se debba intendersi che tale incombente sia di competenza esclusiva dell’organo gestorio e non possa essere delegata alla decisione dei soci”.

Infatti, l’unico dato normativo certo enucleabile dall’art. 2475 c.c. invocato dall’appellante è che in tema di redazione del progetto di bilancio è fatto divieto di ricorrere ai sistemi di amministrazione disgiunta o congiunta (3 comma: “quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente”; ultimo comma: “la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo”).

Sembrerebbe, cioè, che in relazione alla redazione del progetto di bilancio sia inapplicabile un regime di amministrazione congiunta da parte dell’organo gestorio, nemmeno se questo, come nel caso di specie, fosse previsto all’unanimità.

D’altra parte, è significativo il disposto dell’art. 2479, 1 comma c.c.: “i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”.

Facendo uso della facoltà loro riconosciuta dalla norma cit., gli amministratori possono, dunque, sottoporre ogni questione direttamente all’intera compagine sociale.

Pertanto, nulla vieta, anzi, la norma citata espressamente ammette che l’amministratore sottoponga direttamente all’approvazione dell’assemblea non solo il bilancio ma anche la redazione del relativo progetto.

Ciò chiarito, occorre poi considerare la particolarità del caso oggetto di giudizio, contraddistinto dal fatto che i due soci paritetici di Al. s.r.l. erano anche i coamminstratori della società.

È di tutta evidenza, allora, che in una siffatta costellazione la redazione del progetto di bilancio e la relativa approvazione da parte dei coamministatori e consoci, nella sostanza, si risolvono in un atto unitario, imputabile tanto all’organo gestorio quanto a quello assembleare.

In base al disposto dell’art. 2479, 1 comma, c.c., non può, pertanto, considerarsi formalmente illegittima l’iniziativa del coamministratore e consocio St. di sottoporre direttamente al coamministratore e consocio Bu. la redazione del progetto di bilancio e la relativa approvazione, così da assolvere unitariamente tanto l’obbligo gestorio quanto quello assembleare.

Né può ravvisarsi in tale procedimento alcuna sostanziale violazione del dovere di collaborazione e di collegialità nella conduzione dell’organo gestorio.

In ordine al progetto di bilancio redatto dal coamministratore e consocio St. non è stato in alcun modo precluso di interloquire al sig. Bu., né nella sua veste di coamministratore, né in quella di consocio.

Non si vede, allora, quale apprezzabile vantaggio, compatibile con l’interesse comune all’altro consocio paritetico, abbia realizzato l’opposizione alla proposta di delibera motivata dal socio Bu. sull’unica doglianza relativa ad un dubbio vizio formale nel procedimento di redazione del progetto di bilancio. Come condivisibilmente accertato dal primo giudice, il diniego non sorretto da alcuna obiezione sostanziale sulla contabilità societaria, va piuttosto apprezzato come sicuro indice della scorrettezza della condotta serbata dal socio dissenziente.

Anche questo motivo d’impugnazione è, perciò, infondato.

3. Con il terzo mezzo l’appellante ha chiesto la riforma della regolazione delle spese, come statuita dal primo giudice, in considerazione dell’asserita fondatezza delle proprie doglianze. Dal rigetto dei due precedenti motivi d’impugnazione discende l’infondatezza anche del terzo.

4. L’appellante soccombente va gravato delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da Bu.

Michele nei confronti di Al.Ho. s.r.l. e di St.Ha. avverso la sentenza n. 637/2018 del 22.5.2018 del Tribunale di Bolzano così provvede:

1. disattende l’appello;

2. condanna l’appellante Bu.Mi. a rifondere all’appellato St.Ha. le spese del presente grado di giudizio che si liquidano nel loro intero ammontare nell’importo complessivo di Euro 9.275,90, oltre IVA e CAP, di cui Euro 2.398,00 per la fase di studio, Euro 1.585,00 per la fase introduttiva, Euro 4.083,00 per la fase decisoria ed Euro 1.209,90 per spese generali; 4. si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell’appellante Bu.Mi., ai sensi del co. 1-quater dell’art. 13 D.P.R. 115/2002, inserito con l’art. 1 co. 17 L. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione in oggetto.

Così deciso in Bolzano l’11 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 13 marzo 2020.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.