Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 12 aprile 2017, n. 9532

l’accoglimento integrale della domanda di “merito” (concernente l’accertamento negativo sulla pretesa di pagamento ulteriormente avanzata con sollecito dall’esattore), sulla quale verte la controversia, impedisce di ritenere integrata la “parziale reciproca soccombenza, tanto nel primo grado che nell’appello”, dalle ragioni indicate dal Tribunale, ossia: per un verso, la ritenuta inammissibilita’, in primo grado, dell’opposizione ex articolo 615 c.p.c., venendo in rilievo in via assorbente la proposta domanda di accertamento negativo, sul quale il primo giudice aveva omesso di provvedere; per altro verso, il rigetto in sede di gravame della pretesa, meramente accessoria, ex articolo 96 c.p.c., a fronte della integrale riforma della sentenza di primo grado.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 civile Ordinanza 12 aprile 2017, n. 9532

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9061-2016 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, ed (OMISSIS) S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 83/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2017 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso affidato a tre motivi, (OMISSIS) ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma, in data 7 gennaio 2016, che in parziale accoglimento dell’appello della medesima (OMISSIS) contro la decisione del Giudice di pace della stessa Citta’ – che aveva ritenuto non opponibile ai sensi dell’articolo 615 c.p.c. l’intimazione di pagamento in favore di (OMISSIS) S.p.A. e di Roma Capitale -, dichiarava “insussistente il credito richiamato nella sollecitazione-intimazione di pagamento in causa”, rigettando “l’appello nel resto” (avuto riguardo alla pretesa risarcitoria svolta dall’appellante, reputando che l’intimazione di pagamento per Euro 113,58 non fosse idonea “a determinare alcun danno”, di cui l’appellante, del resto, non era stata in grado di fornire alcuna prova) e compensando le spese dell’intero giudizio per “la parziale e reciproca soccombenza” sia nel primo, che secondo grado;

che non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede le intimate Roma Capitale e (OMISSIS) S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata comunicata alla ricorrente costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimita’ della quale la medesima ricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato che:

a) con il primo mezzo e’ denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e articolo 24 Cost., censurandosi la disposta compensazione integrale delle spese di lite sia in virtu’ del fatto che, essendo stata accolta in toto la domanda, l’accoglimento parziale dell’appello non integrerebbe ipotesi di reciproca soccombenza;

a.1.) il motivo – diversamente da quanto opinato nella proposta ex articolo 380 bis c.p.c. – e’ manifestamente fondato, giacche’ l’accoglimento integrale della domanda di “merito” (concernente l’accertamento negativo sulla pretesa di pagamento ulteriormente avanzata con sollecito dall’esattore), sulla quale verte la controversia, impedisce di ritenere integrata la “parziale reciproca soccombenza, tanto nel primo grado che nell’appello”, dalle ragioni indicate dal Tribunale, ossia: per un verso, la ritenuta inammissibilita’, in primo grado, dell’opposizione ex articolo 615 c.p.c., venendo in rilievo in via assorbente la proposta domanda di accertamento negativo, sul quale il primo giudice aveva omesso di provvedere; per altro verso, il rigetto in sede di gravame della pretesa, meramente accessoria, ex articolo 96 c.p.c., a fronte della integrale riforma della sentenza di primo grado;

b) con il secondo e terzo mezzo e’ dedotta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91, 92 e 96 c.p.c. e “omessa/carente/illegittima motivazione”;

b.1.) i motivi sono assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo, che comporta la cassazione della sentenza impugnata sul capo riguardante la compensazione delle spese processuali;

che, dunque, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altri due motivi, con conseguente cassazione della sentenza in relazione al motivo accolto;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, con condanna solidale di Roma Capitale ed (OMISSIS) S.p.A., in forza del principio di soccombenza, al pagamento delle spese di lite dell’intero giudizio in favore di (OMISSIS);

che, quanto al giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace di Roma, trovando applicazione (per essere l’attivita’ difensiva completatasi nel 2010; cfr. Cass., S.U., n. 17405/2012) il d.m. n. 127 del 2004 e il relativo scaglione sino ad euro 600 (stante il valore della controversia, inferiore ad Euro 150,00), nonche’ tenuto conto della nota spese in atti (dovendo escludersi, quanto ai diritti, le voci relative a memorie e procedimenti speciali e, quanto agli onorari – da liquidarsi nel minimo per la natura e valore esiguo della controversia – assistenza mezzi di prova e conclusionale), vanno liquidati complessivi Euro 370,00 per diritti ed onorari (rispettivamente, Euro 218,00 ed Euro 152,00), oltre ad Euro 100,00 per esborsi (non essendo altrimenti documentati quelli indicati nella nota spese), nonche’ spese generali in misura del 12,5%, I.V.A. e C.a.p. come per legge;

che, quanto al giudizio di appello, trovando applicazione il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e il relativo scaglione sino ad Euro 1.100,00, nonche’ tenuto conto dell’esiguo valore della controversia e della sua natura, vanno liquidati Euro 355,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.a.p. come per legge;

che, quanto al giudizio di legittimita’, trovando applicazione il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 e il relativo scaglione sino ad Euro 1.100,00, nonche’ tenuto conto dell’esiguo valore della controversia e della sua natura, vanno liquidati Euro 323,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.a.p. come per legge.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;

condanna Roma Capitale ed (OMISSIS) S.p.A., in solido tra loro, al pagamento, in favore di (OMISSIS), delle spese di lite dell’intero giudizio, che liquida:

in complessivi Euro 370,00 per diritti ed onorari, oltre alle spese generali nella misura del 12,5 per cento, agli esborsi in Euro 100,00 e agli accessori di legge, per il primo grado;

in Euro 355,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi in Euro 100,00, e agli accessori di legge, per il secondo grado;

in complessivi Euro 323,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi in Euro 200,00, e agli accessori di legge, per il giudizio di legittimita’.

Motivazione semplificata.

 

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Avv. Umberto Davide

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