il regolamento delle spese processuali e’ conseguenziale ed accessorio alla definizione del giudizio, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., sicche’ il giudice deve procedervi anche in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, salvo espressa rinuncia di quest’ultima.

 

Corte di Cassazione, Sezione 6 2 civile Ordinanza 21 giugno 2018, n. 16386

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9161-2017 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 480/2016 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

I ricorrenti, tutti condomini dell’edificio (OMISSIS) di via (OMISSIS), hanno impugnato con due censure (1: violazione e falsa applicazione degli articoli 291, 292, 293 e 294 c.p.c. in relazione agli articoli 166, 167, 416, 615, 617 e 645 c.p.c.; 2: violazione dell’articolo 183 c.p.c. in relazione agli articoli 81 e 91 c.p.c.) la sentenza del 19 ottobre 2016, n. 480/2016, resa dalla Corte d’Appello di Perugia, la quale ha rigettato l’appello avanzato contro la pronuncia di primo grado del Tribunale di Perugia del 24 gennaio 2013.

Resistono con due distinti controricorsi (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS).

I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Tribunale di Perugia dichiaro’ la nullita’ della deliberazione assembleare 2 ottobre 2012 del Condominio (OMISSIS) (recante approvazione di regolamento condominiale), impugnata ex articolo 1137 c.c., da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e condanno’ i restanti condomini, tutti convenuti e rimasti contumaci, al pagamento delle relative spese processuali. (OMISSIS) e gli altri convenuti di primo grado proposero appello (per violazione dell’articolo 183 c.p.c., in tema di domande nuove, violazione dell’articolo 292 c.p.c., in tema di contumacia e violazione del principio di correttezza e buona fede), evidenziando come gli attori negli atti introduttivi del giudizio davanti al Tribunale di Perugia avessero chiesto la condanna delle controparti alle spese “solo in caso di opposizione”, ovvero “nei confronti delle opponenti, con compensazione di spese nei confronti delle parti aderenti alle sopra rassegnate conclusioni”. Successivamente, perdurando la contumacia dei convenuti, gli attori in sede di precisazione delle conclusioni (verbale udienza 24 gennaio 2014) chiesero, invece, la condanna dei convenuti non costituitisi al rimborso delle spese di lite.

La Corte d’Appello di Perugia, esclusa la ravvisabilita’ di una cessazione della materia del contendere (per non essere provata la sostituzione della delibera impugnata con altra delibera), e ravvisato il valore confessorio della lettera inviata da parte di alcuni condomini agli attori, ha reputato legittima la condanna alle spese dei convenuti, non potendosi qualificare la loro contumacia come comportamento non oppositivo alla domanda di annullamento della delibera assembleare.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorso e’ stato proposto da (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)

I ricorrenti col primo motivo denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 291, 292, 293 e 294 c.p.c., in relazione agli articoli 166, 167, 416, 615, 617 e 645 c.p.c., per aver la Corte d’Appello equiparato i contumaci agli opponenti e non aver tenuto conto dell’originaria rinuncia alle spese formulata dagli attori in ipotesi di non opposizione dei convenuti alla loro domanda. Il secondo motivo di ricorso prospetta, invece, la violazione dell’articolo 183 c.p.c., in relazione agli articoli 81 e 91 c.p.c., atteso che la domanda di condanna alle spese a prescindere dall’opposizione dei convenuti, introdotta dagli attori in sede di precisazione delle conclusioni, doveva intendersi come domanda nuova, in quanto tale inammissibile.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, perche’ connessi, sono del tutto infondati.

E’ orientamento del tutto consolidato di questa Corte quello secondo cui il regolamento delle spese processuali e’ conseguenziale ed accessorio alla definizione del giudizio, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., sicche’ il giudice deve procedervi anche in mancanza di un’esplicita richiesta della parte vittoriosa, salvo espressa rinuncia di quest’ultima (Cass. Sez. 3, 14/12/1985, n. 6333; Cass. Sez. 1, 11/05/1981, n. 3093; Cass. Sez. 2, 10/03/1980, n. 1592).

Il diritto al rimborso delle spese processuali rientra, infatti, nella disponibilita’ del titolare, di tal che, in quanto diritto disponibile, esso puo’ essere oggetto di rinuncia, ovvero di manifestazione di una volonta’ negativa espressa dalla parte, in previsione della propria vittoria nella lite, nei confronti della controparte soccombente (Cass. Sez. 1, 13/12/1973, n. 3381; Cass. Sez. 2, 30/09/1968, n. 3053).

Spetta al giudice del merito, nell’esercizio del suo potere d’interpretazione della domanda, accertare se sia stata formulata tale espressa ed incondizionata rinuncia della parte alla ripetizione delle spese giudiziali per il caso di esito favorevole della lite, ovvero se la parte abbia subordinato una siffatta rinuncia al comportamento processuali delle controparti.

Peraltro, proprio perche’ non e’ necessaria un’espressa domanda di pagamento delle spese processuali, nel processo contumaciale la domanda delle spese processuali, proposta soltanto nel corso del giudizio, neppure deve essere notificata al convenuto contumace ai sensi dell’articolo 292 c.p.c. (Cass. Sez. 1, 18/02/1972, n. 450).

Ed ancora, essendo il regolamento delle spese giudiziali una conseguenza legale della decisione della lite, la relativa domanda, peraltro, come detto, neppure necessaria, non attenendo al merito della controversia (i cui termini, con riferimento all’oggetto e alle causae petendi delle domande rispettivamente proposte dalle parti, restano immutati), non e’ soggetta alle preclusioni processuali previste dall’articolo 183 c.p.c., e puo’ percio’ essere formulata per la prima volta anche all’udienza di precisazione delle conclusioni.

La Corte d’Appello di Perugia, preso atto cha la rinuncia alle spese espressa dagli attori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) fosse stata sin dall’inizio subordinata alla mancata opposizione delle controparti alla loro impugnativa ex articolo 1137 c.c., ha quindi negato che tale condizione di mancata opposizione potesse essere ravvisata nella mera contumacia dei convenuti.

La pronuncia della Corte di Perugia si conforma all’interpretazione offerta da questa Corte circa la questione di diritto decisa, dovendosi ribadire che la condanna della parte soccombente alle spese processuali, a norma dell’articolo 91 c.p.c., non ha natura sanzionatoria. Essa non avviene, cioe’, a titolo di risarcimento dei danni (atteso che il comportamento del soccombente non e’ assolutamente illecito, in quanto e’ esercizio di un diritto), ma e’ conseguenza obiettiva della soccombenza. Ai relativi fini non rilevano, percio’, i comportamenti neutri della parte contro cui il giudizio venga promosso, e cioe’ quelli che non implicano l’esclusione del dissenso ne’ importano l’adesione all’avversa richiesta, quali il restare inerte e non dedurre nulla in contrario all’accoglimento della domanda dell’attore. Sta di fatto, in definitiva, che e’ ritenuto soccombente e merita la condanna al rimborso delle spese processuali il convenuto contumace, oppure il convenuto che, pur avendo riconosciuto la fondatezza della pretesa altrui, non abbia fatto nulla per soddisfarla, si’ da rendere superfluo il ricorso all’autorita’ giudiziaria (cosi’ Cass. Sez. 3, 28/03/2001, n. 4485; si veda anche Cass. Sez. 1, 10/12/1988, n. 6722).

La non opposizione dei convenuti alla pretesa di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non poteva, dunque, desumersi dalla circostanza che gli stessi fossero rimasti contumaci o avessero dichiarato stragiudizialmente di condividere le ragioni degli attori, che prima avevano lasciato insoddisfatte, cosi’ da renderne comunque necessario l’accertamento giudiziale.

Il ricorso va percio’ rigettato e i ricorrenti vanno condannati a rimborsare ai controricorrenti (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), le spese del giudizio di cassazione.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, – dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente (OMISSIS) le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonche’ a rimborsare ai controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.