Anche se subentrano in un diritto destinato all’ascendente, i rappresentanti esercitano un diritto proprio, qualificandosi come diretti successori del defunto: da cio’ consegue che i rappresentanti hanno una relazione diretta con l’eredita’ del defunto e devono imputare in collazione le donazioni ricevute da de cuius e non possono succedergli se indegni nei suoi confronti, mentre possono esercitare il loro diritto successorio se indegni nei confronti del rappresentato, ed anche se abbiano rinunziato alla sua eredita’: chi succede per rappresentazione non e’ successore del rappresentato, ma del rappresentante.

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Eredità e successione ereditaria

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24216

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27175/2014 proposto:

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 62/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO, depositata il 17/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

FATTO

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento – sez. stacc. di Bolzano n. 62/2014, pubblicata il 17.5.2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ha individuato quale assuntrice del maso chiuso “(OMISSIS)” di proprieta’ del defunto (OMISSIS), (OMISSIS), sorella del de cuius.

La Corte territoriale, in particolare, premesso che ai sensi dell’articolo 467 c.c., rilevano le condizioni del rappresentante e non quelle del rappresentato, affermava che la sola (OMISSIS) e non anche l’odierna ricorrente – succeduta per rappresentazione alla madre, (OMISSIS), sorella del defunto – la quale aveva abitato nel maso soltanto nei primi sei anni di vita, soddisfaceva al prioritario criterio preferenziale stabilito dalla L.P. Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, articolo 14 comma 1 (in assenza di diversa volonta’ testamentaria o accordo delle parti) costituito dall’ “essere cresciuta” nel maso oggetto della successione.

(OMISSIS) resiste con controricorso.

In prossimita’ dell’odierna adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 467 c.c. e della L. n. 17 del 2001, articolo 14, comma 1, censurando la statuizione della sentenza impugnata secondo cui in caso di vocazione per rappresentazione ex articolo 467 c.c., dovrebbe aversi riguardo unicamente alla posizione e condizioni personali del rappresentante e non a quelle del rappresentato.

Il motivo e’ inammissibile in quanto, a fronte dell’affermazione della Corte d’Appello, in forza della quale l’appellante ed odierna ricorrente non aveva sostanzialmente contestato la statuizione del primo giudice, che in caso di vocazione per rappresentazione rilevano le condizioni del rappresentante e non del rappresentato, proposta innanzi alla Corte d’Appello, ai fini della necessaria autosufficienza ha omesso di riportare nel corpo del ricorso i passi del proprio atto di appello, in cui tale statuizione del giudice di primo grado veniva contestata, al fine di evitare la formazione di giudicato interno al riguardo.

In ogni caso, il motivo e’, nel merito, infondato.

Com’e’ noto, anche se subentrano in un diritto destinato all’ascendente, i rappresentanti esercitano un diritto proprio, qualificandosi come diretti successori del defunto: da cio’ consegue che i rappresentanti hanno una relazione diretta con l’eredita’ del defunto e devono imputare in collazione le donazioni ricevute da de cuius e non possono succedergli se indegni nei suoi confronti, mentre possono esercitare il loro diritto successorio se indegni nei confronti del rappresentato, ed anche se abbiano rinunziato alla sua eredita’: chi succede per rappresentazione non e’ successore del rappresentato, ma del rappresentante.

Ai fini, dunque, della valutazione della situazione soggettiva, non rileva la posizione del “rappresentato” ma quella del “rappresentante” e, conseguentemente, in relazione ai requisiti preferenziali posti dalla L. n. 17 del 2001, articolo 14, per l’assunzione del maso non rileva, secondo i principi generali, la condizione del rappresentato, bensi’ quella del rappresentante. Tale lettura e’ conforme alla ratio della L.P. n. 17 del 2001, che mira alla tutela del “maso chiuso” quale istituto diretto alla preservazione dell’agricoltura di montagna e di tutela della minima unita’ colturale, ispirato alle garanzie di continuazione, in ambito familiare, dell’attivita’ aziendale.

In tale contesto, dunque, la disposizione dell’articolo 14 della Legge citata, che fonda il requisito preferenziale per l'”assunzione” su una situazione di particolare legame con il maso, non puo’ che riferire al successore diretto del de cuius, vale a dire al rappresentante, non avendo alcun significato una valutazione virtuale e meramente teorica relativa alla situazione del rappresentato.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione della L.P. 28 novembre 2001, n. 17, articolo 14, comma 1, lettera a) e b), in relazione all’articolo 12 preleggi, ex articolo 360 c.p.c., n. 3).

Pure tale motivo e’ infondato.

La Corte ha infatti rilevato, con accertamento di fatto che non risulta contestato, che l’odierna ricorrente ha trascorso molti piu’ anni della minore eta’ in altri luoghi rispetto al maso, e senza avervi vissuto durante la completa eta’ evolutiva o perlomeno per una parte significativa di essa.

Sulla base di tale premessa, la Corte territoriale ha escluso che avuto riguardo alla situazione della ricorrente, potesse ritenersi integrato il requisito preferenziale, costituito dal fatto di essere il coerede cresciuto sul maso.

La Corte ha al riguardo valorizzato sia il criterio meramente temporale, del lasso di tempo trascorso in altri luoghi, sia quello “qualitativo”, attribuendo rilevanza preponderante al periodo dell’eta’ scolare ed adolescenziale, quale periodo in cui si determinano i piu’ forti legami affettivi del soggetto con un determinato ambiente esterno.

Ha pertanto escluso che l’odierna ricorrente, trasferitasi dopo i primi anni di vita, pur avendo, anche successivamente, frequentato il maso, potesse ritenersi essere “cresciuta” sul maso.

Tale valutazione risulta conforme a diritto.

Deve infatti ritenersi che il requisito di essere cresciuto in un determinato luogo richieda di avervi trascorso un periodo significativo, non potendo ritenersi tale quello trascorso nel maso dalla ricorrente, corrispondente ai primi sei anni di vita, apparendo irrilevante la successiva, pur intensa, frequentazione dei luoghi.

Il ricorso va dunque respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Rilevato che il processo risulta esente dal contributo unificato, non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 7.500,00 Euro, di cui Euro 200,00 Euro per rimborso spese vive, oltre a rimborso forfettario spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.