in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti e’ stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonche’ il valore della quota di legittima violata dal testatore; a tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilita’ e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius; la prova della lesione dei diritti del legittimario, per la quale non ricorrono limitazioni, ben puo’ essere ravvisata dal giudice di merito in presunzioni semplici, purche’ gravi, precise e concordanti.

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Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 19 gennaio 2017, n. 1357

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27463/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 552/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 09/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – (OMISSIS) convenne in giudizio il fratello (OMISSIS) e la madre (OMISSIS), chiedendo – per quanto in questa sede rileva – la riduzione della donazione compita in vita dal defunto padre (OMISSIS) in favore del fratello convenuto per lesione della sua quota di legittima, nonche’ lo scioglimento della comunione ereditaria esistente sui beni relitti.

La domanda di riduzione fu rigettata dal Tribunale di Vallo della Lucania, con sentenza non definitiva.

2. – Avverso tale sentenza propose appello (OMISSIS) e, in accoglimento del gravame, la Corte di Appello di Salerno accerto’ la sussistenza della lesione della quota di legittima spettante alla medesima e dispose la riduzione della donazione effettuata dal de cuius in favore di (OMISSIS).

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre (OMISSIS) sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Con i due motivi di ricorso, si deduce:

a) la violazione e la falsa applicazione degli articoli 555, 556 e 559 c.c., nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata e l’omesso esame di un punto decisivo della controversia, per avere la Corte di Appello ritenuto che l’attrice avesse assolto l’onere di allegare e provare i fatti sui quali si fondava la pretesa violazione della quota di riserva;

b) la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2729 c.c., nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto che l’attrice avesse fornito la prova presuntiva – connotata dai requisiti di gravita’, precisione e concordanza – della sussistenza della lesione della sua quota di legittima.

2. – Entrambe le censure sono infondate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti e’ stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonche’ il valore della quota di legittima violata dal testatore; a tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilita’ e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (Sez. 2, Sentenza n. 14473 del 30/06/2011, Rv. 618614; Sez. 2, Sentenza n. 13310 del 12/09/2002, Rv. 557360); la prova della lesione dei diritti del legittimario, per la quale non ricorrono limitazioni, ben puo’ essere ravvisata dal giudice di merito in presunzioni semplici, purche’ gravi, precise e concordanti (Sez. 2, Sentenza n. 1297 del 07/05/1971, Rv. 351489).

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, ritenendo che l’attrice, in forza delle allegazioni e delle prove documentali prodotte (atti di provenienza, certificati catastali, dati sulle rendite degli immobili, etc.), avesse assolto il suo onere probatorio, sia pure in via indiziaria, consentendo ai giudici di formulare una presunzione connotata dai caratteri della gravita’, precisione e concordanza, che ha giustificato l’esperimento della C.Testo Unico disposta d’ufficio. Invero, una volta che l’attore in riduzione ha assolto il suo onere probatorio, il giudice ha il dovere di disporre la C.Testo Unico per stimare il valore dei beni costituenti il relictum e il donatum.

La valutazione della sussistenza di una presunzione connotata dai caratteri di cui all’articolo 2729 c.c., comma 1, costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimita’.

Non sussistono le dedotte violazioni di legge, avendo l’attrice assolto il proprio onere di allegazione e di prova; ne’ e’ stato dedotto il “fatto” il cui esame – a dire del ricorrente – sarebbe stato omesso.

Erroneamente il ricorrente deduce poi il vizio di motivazione della sentenza impugnata. Invero, in forza del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012 (convertito nella L. n. 134 del 2012) e applicabile ratione temporis essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 17.9.2012 (Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 3, prevede, infatti, l’applicazione del nuovo testo relativamente alle sentenze pubblicate dopo il giorno 11 settembre 2012), il c.d. vizio della motivazione non costituisce piu’ un motivo per cui e’ ammesso il ricorso per cassazione.

Non rimane che pronunciare il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

3. – Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 4.200,00 (quattromiladuecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.