i diritti di abitazione sull’appartamento e di uso sui mobili che lo corredano, attribuiti da tale norma, spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli articoli 581 e 582 c.c. Cio’ le Sezioni Unite hanno affermato argomentando dalla “ratio” dei diritti contemplati dall’articolo 540 c.c., comma 2, riconducibile alla “volonta’ del legislatore di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151, di dare tutela, sul piano patrimoniale e sul piano etico e sentimentale, al coniuge superstite, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilita’ delle abitudini di vita della persona; tale finalita’, allora, rileva in favore del coniuge superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicche’ i diritti di abitazione e di uso devono trovare applicazione anche in quest’ultima”. D’altra parte, anche dal punto di vista testuale, l’articolo 540 c.c., comma 2, prevede la riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge “anche quando concorra con altri chiamati”, ipotesi che (come osservato pressoche’ unanimemente anche in dottrina) ricorre tipicamente proprio nella successione legittima, oltre che della successione testamentaria; cio’ conferma che l’attribuzione dei diritti previsti dall’articolo 540 c.c., comma 2, opera anche al di fuori dell’ambito nel quale sono stati disciplinati, relativo alla tutela dei legittimari, e spiega pure il mancato richiamo ad essi da parte degli articoli 581 e 582 c.c.

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La revoca della donazione.

Eredità e successione ereditaria

Corte di Cassazione, Sezione 2 civile Sentenza 5 febbraio 2018, n. 2754

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24207-2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

e sul ricorso 24207-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) (OMISSIS);

– intimati –

nonche’

sul ricorso 24207-2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS) (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 557/2013 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 24/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo dei ricorsi di (OMISSIS) e di (OMISSIS), assorbiti i restanti motivi, e per il rigetto del ricorso di (OMISSIS);

uditi gli Avvocati (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS), e (OMISSIS), per delega dell’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 557/2013, del 24 aprile 2013.

(OMISSIS) e (OMISSIS) resistono con distinti controricorsi e propongono un ricorso incidentale ciascuno, ovvero la prima un ricorso strutturato con unica censura, il secondo un ricorso articolato in tre motivi.

Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 5 novembre 2001 di (OMISSIS) (deceduta in corso di causa, madre di (OMISSIS) e (OMISSIS)), che aveva convenuto (OMISSIS) per ottenerne la condanna al rimborso delle spese ordinarie condominiali ed alla corresponsione di una indennita’ di occupazione, dal 1 gennaio 1998 e fino alla conclusione del giudizio, in relazione ad appartamento sito in (OMISSIS), con box e cantina pertinenziali. Tali immobili, per quanto peraltro dedotto in lite dalla convenuta, erano stati oggetto di complesse vicende traslative della proprieta’ e del diritto di usufrutto, intervenute a far tempo dal 29 marzo 1996 tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), figlio della (OMISSIS) e dapprima convivente e poi marito della (OMISSIS). Tali vicende avevano visto inizialmente la (OMISSIS) intestataria della piena proprieta’ di un mezzo e della nuda proprieta’ della restante meta’ dei beni di via (OMISSIS) (gravati da usufrutto in favore di (OMISSIS)), e poi la (OMISSIS) recuperarne la titolarita’ in forza di riacquisto fattone con scrittura privata stipulata il 20 dicembre 1997 dal figlio (OMISSIS) quale procuratore generale della moglie (OMISSIS), nonche’ di donazione del diritto di usufrutto per atto del 22 dicembre 1997. In ogni modo, (OMISSIS) domando’ che l’indennita’ di occupazione venisse calcolata considerando che l’appartamento era stato occupato da gennaio 1998 anche dalla propria figlia (OMISSIS), nipote della (OMISSIS), nonche’ da (OMISSIS), altro figlio della (OMISSIS). (OMISSIS) richiese altresi’ la condanna di (OMISSIS) al pagamento di un’indennita’ di occupazione dell’appartamento di (OMISSIS), ed anche a rimborsare le spese sostenute per la manutenzione straordinaria dell’immobile di via (OMISSIS).

Il Tribunale di Genova rese dapprima sentenza non definitiva in data 9 febbraio 2004, condannando (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 19.112,18, maggiorata da interessi, per il rimborso delle spese condominiali, oltre all’indennita’ di occupazione per la meta’ dell’usufrutto dell’immobile di via (OMISSIS), e condannando (OMISSIS) a pagare ad (OMISSIS) l’indennita’ di occupazione pari ad un terzo dell’appartamento di (OMISSIS), rimettendo al prosieguo istruttorio la determinazione di tali indennita’. Costituitisi poi (OMISSIS) e (OMISSIS) in luogo della defunta (OMISSIS), il Tribunale, con sentenza del 27 marzo 2009, riconosciuta (OMISSIS) debitrice in favore dei fratelli (OMISSIS) della somma di Euro 89.852,64 ciascuno, oltre rivalutazione, interessi e interessi anatocistici, e ritenuti gli tessi (OMISSIS) e (OMISSIS) tenuti a pagare alla (OMISSIS) la somma di Euro 32.357,36 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi, operata ancora la compensazione tra i reciproci crediti, condanno’ (OMISSIS) a pagare gli importi residui. Proposti appelli avverso le due sentenze di primo grado da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), la Corte d’Appello di Genova accolse in parte il solo gravame della prima, respingendo la domanda di pagamento degli interessi anatocistici, e confermando per il resto le pronunce del Tribunale; circa le spese processuali, la Corte di Genova condanno’ la (OMISSIS) a rimborsare alle controparti un quarto di esse in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, compensando la restante frazione.

Le parti hanno presentato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la “violazione/erronea applicazione” degli articoli 540, 581 e 582 c.c., per aver la Corte d’Appello di Genova affermato che non spettasse a (OMISSIS) il diritto di abitazione ex articolo 540 c.c. in relazione all’immobile di (OMISSIS), quale coniuge erede di (OMISSIS), deceduto ab intestato, trattandosi di disposizione applicabile nelle sole successioni necessarie al fine di garantire il coniuge pretermesso da disposizioni testamentarie lesive della legittima.

In subordine, quale secondo motivo del suo ricorso, (OMISSIS) denuncia la “violazione/erronea applicazione” dell’articolo 115 c.p.c., degli articoli 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c., nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto non fondate le sue obiezioni circa l’inammissibilita’ e la novita’ delle contestazioni mosse dalla (OMISSIS) con riguardo all’insussistenza del diritto di abitazione spettante alla (OMISSIS).

Il terzo motivo del ricorso di (OMISSIS) denuncia la “violazione/erronea applicazione” degli articoli 91 e 92 c.p.c. quanto alla disposta parziale compensazione delle spese di lite.

1.1. Il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 540, 581 e 582 c.c., nonche’ l’omessa, e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la Corte d’Appello di Genova affermato che non spettasse a (OMISSIS) il diritto di abitazione ex articolo 540 c.c. in relazione all’immobile di (OMISSIS).

Il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2700, 2730, 2736, 978 e 1026 c.c., nonche’ l’omessa, e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, circa il riconoscimento del diritto di abitazione di (OMISSIS) sull’appartamento di (OMISSIS), contenuto nel contratto di vendita di una quota del medesimo immobile stipulato il 30 marzo 1998 tra (OMISSIS) e (OMISSIS).

Il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 167, 112 e 88 c.p.c., nonche’ l’omessa, e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, quanto alla tardiva contestazione processuale operata dalla (OMISSIS) del diritto di abitazione di (OMISSIS) sull’appartamento di (OMISSIS).

2. Il primo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) ed primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), che possono essere esaminati congiuntamente perche’ del tutto omologhi, sono fondati, e rimangono, nell’accoglimento di essi, assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale.

Non sussistono riguardo a tali motivi le ragioni di inammissibilita’ eccepite dalla controricorrente (OMISSIS), in quanto si tratta di censure per violazione e falsa applicazione della legge, il cui contenuto si esaurisce nelle critiche delle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni normative richiamate e con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza, e non quindi fondate sulla errata o mancata valutazione di atti o documenti dei quali sia indispensabile la specifica indicazione in ricorso ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La decisione della Corte d’Appello di Genova, avendo negato il diritto di abitazione spettante a (OMISSIS) sull’appartamento di (OMISSIS), di proprieta’ del defunto marito (OMISSIS), dalla stessa rivendicato sul presupposto che si trattasse di casa adibita a residenza familiare, e dunque agli effetti dell’articolo 540 c.c., comma 2, non si e’ uniformata all’orientamento di questa Corte, autorevolmente espresso da Cass. Sez. U, 27/02/2013, n. 4847.

Com’e’ noto, l’ordinanza Cass., Sez. 2, 04/05/2012, n. 6774, aveva rimesso gli atti al Primo Presidente ai sensi dell’articolo 374 c.p.c., comma 2, ravvisando una questione di massima di particolare importanza, oggetto di contrasto nella giurisprudenza, proprio sul punto della spettanza al coniuge superstite, in caso di successione legittima, dei diritti di abitazione e di uso e, nell’ipotesi affermativa, della necessita’ di aggiungere, o meno, tali diritti alla quota intestata prevista dagli articoli 581 e 582 c.c. I dubbi serbati al riguardo dal Codice Civile non erano stati, infatti, dissipati da Corte Cost. 5 maggio 1988, n. 527, la quale pure aveva dichiarato la manifesta infondatezza, in riferimento agli articolo 3 e 29 Cost., della questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 581 c.c., proprio nella parte in cui esso non attribuirebbe al coniuge, chiamato all’eredita’ in concorso con altri eredi, i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano. Si erano cosi’ registrati, nella giurisprudenza della S.C., due contrastanti approcci interpretativi al tema: l’uno, espresso da Cass. Sez. 2, 13/03/1999, n. 2263, secondo cui doveva ritenersi conforme ad “opinione incontroversa” che il precetto di cui all’articolo 540 c.c., comma 2, dettato in tema di successione necessaria, si applichi anche alla successione legittima; l’altro, emergente da Cass. Sez. 2, 06/04/2000, n. 4329, che ravvisava l’esigenza di tener distinte le ipotesi della successione necessaria e della successione legittima e negava che dall’articolo 584 c.c., comma 1, fosse consentito inferire che nella successione legittima al coniuge “vero” spettino anche i diritti di abitazione e di uso.

Cass. Sez. U, 27/02/2013, n. 4847, risolvendo detto contrasto, ha cosi’ riconosciuto che i diritti di abitazione sull’appartamento e di uso sui mobili che lo corredano, attribuiti da tale norma, spettano al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima, in aggiunta alla quota attribuita dagli articoli 581 e 582 c.c. Cio’ le Sezioni Unite hanno affermato argomentando dalla “ratio” dei diritti contemplati dall’articolo 540 c.c., comma 2, riconducibile alla “volonta’ del legislatore di cui alla L. 19 maggio 1975, n. 151, di dare tutela, sul piano patrimoniale e sul piano etico e sentimentale, al coniuge superstite, evitandogli i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilita’ delle abitudini di vita della persona; tale finalita’, allora, rileva in favore del coniuge superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima, cosicche’ i diritti di abitazione e di uso devono trovare applicazione anche in quest’ultima”. D’altra parte, anche dal punto di vista testuale, l’articolo 540 c.c., comma 2, prevede la riserva dei diritti di abitazione ed uso al coniuge “anche quando concorra con altri chiamati”, ipotesi che (come osservato pressoche’ unanimemente anche in dottrina) ricorre tipicamente proprio nella successione legittima, oltre che della successione testamentaria; cio’ conferma che l’attribuzione dei diritti previsti dall’articolo 540 c.c., comma 2, opera anche al di fuori dell’ambito nel quale sono stati disciplinati, relativo alla tutela dei legittimari, e spiega pure il mancato richiamo ad essi da parte degli articoli 581 e 582 c.c.

La domanda (OMISSIS), volta a conseguire la condanna di (OMISSIS) al risarcimento dei danni (in sentenza qualificato come “Indennita’ di occupazione”) per l’occupazione senza titolo dell’appartamento di (OMISSIS), da parte della vedova di (OMISSIS), va dunque rivalutata verificando se alla stessa spettassero in concreto le facolta’ di godimento e di disponibilita’ del bene insite nel diritto di abitazione dell’immobile agli effetti dell’articolo 540 c.c., comma 2, in quanto diritto da tale norma attribuito al coniuge superstite anche ove si apra una successione legittima.

2.1. Il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) (che poi ribadisce quanto sostenuto del secondo motivo del ricorso di (OMISSIS), proposto pero’ solo subordinatamente al mancato accoglimento del primo) e’ infondato, non avendo alcun rilievo l’assunta tardiva specifica contestazione difensiva ad opera di (OMISSIS) del diritto di abitazione di (OMISSIS) sull’appartamento di (OMISSIS). La deduzione della sussistenza, o meno, sull’immobile del diritto di abitazione stabilito in favore del coniuge superstite dall’articolo 540 c.c., comma 2, costituisce, infatti, eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, indipendentemente dalla specifica e tempestiva allegazione della parte interessata, purche’ i fatti risultino documentati “ex actis” (Cass. Sez. U, 03/06/2015, n. 11377; Cass. Sez. U, 07/05/2013, n. 10531).

3. L’unico motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1445 c.c. e articolo 1014 c.c., n. 2, e l’omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte d’Appello di Genova affermato che (OMISSIS) fosse rimasta usufruttuaria del 50% dell’immobile di via (OMISSIS) a far tempo dal 22 dicembre 1997, allorche’ il figlio (OMISSIS) le dono’ tale diritto, senza che l’usufrutto potesse dirsi estinto ai sensi dell’articolo 1014 c.c., n. 2, quale conseguenza della scrittura privata del 20 dicembre 1997, allorche’ (OMISSIS), agendo come procuratore generale della (OMISSIS), aveva ritrasferito alla madre intestataria la piena proprieta’ di un mezzo e la nuda proprieta’ della restante meta’ di quello stesso immobile. Per la Corte di Genova, poiche’ la scrittura del 20 dicembre 1997 e’ stata annullata per il conflitto di interessi in cui versava (OMISSIS), con sentenza n. 2242/2003 del Tribunale di Genova passata in giudicato, l’effetto retroattivo dell’annullamento dichiarato ha altresi’ escluso che, in seguito alla donazione dell’usufrutto del 22 dicembre 1997, (OMISSIS) avesse riunito nella sua persona la proprieta’ e l’usufrutto del bene. Al riguardo, la ricorrente incidentale (OMISSIS) contesta che l’estinzione dell’usufrutto fu effetto della donazione del 22 dicembre 1997 e non della compravendita del 20 dicembre 1997 poi annullata, sicche’ la sentenza n. 2242/2003 non puo’ aver travolto anche gli effetti del primo atto.

3.1. Il motivo e’ infondato perche’ la Corte d’Appello di Genova ha deciso la questione facendo corretta applicazione dell’interpretazione di questa Corte in punto di retroattivita’ degli effetti della sentenza di annullamento (cfr. Cass. Sez. 2, 11/02/1998, n. 1395; Cass. Sez. L, 15/06/1995, n. 6756; Cass. Sez. 3, 28/10/1969, n. 3556; Cass. Sez. 1, 04/06/1968, n. 1681; Cass. Sez. 2, 27/01/1967, n. 236).

La sentenza che accoglie l’azione di annullamento di un contratto di vendita immobiliare, nella specie posto in essere da un procuratore generale con potere di disposizione in conflitto d’interessi con il rappresentato, ha natura costitutiva e valore retroattivo, nel senso che il negozio si ha come se ab initio non fosse mai stato posto in essere, onde non puo’ essere produttivo di alcun effetto e si ha per ripristinata la situazione di fatto e di diritto anteriore al contratto annullato. Ne consegue che l’efficacia retroattiva dell’annullamento del contratto di vendita della nuda proprieta’ di una quota del bene fa venir altresi’ meno la conseguenza dell’estinzione dell’usufrutto su di essa gravante per la riunione dell’usufrutto e della proprieta’ nella stessa persona (articolo 1014 c.c., n. 2) verificatasi in epoca successiva al negozio annullato, cio’ non comportando un’estensione dell’efficacia della pronuncia di annullamento della vendita della nuda proprieta’ della quota al successivo contratto traslativo del diritto di usufrutto, ne’ una reviviscenza del diritto di usufrutto, quanto la negazione dell’effetto della consolidazione, ai sensi dell’articolo 1014 c.c., n. 2, comunque discendente dal negozio annullato.

4. Vengono quindi accolti il primo motivo del ricorso di (OMISSIS) ed il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), rimangono assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) ed il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), vengono rigettati il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) ed il ricorso incidentale di (OMISSIS). La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, nei limiti delle censure accolte, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Il giudice di rinvio decidera’ uniformandosi ai richiamati principi di diritto e tenendo conto dei rilievi svolti.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente incidentale (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) ed il primo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale di (OMISSIS) ed il secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS), rigetta il terzo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS) ed il ricorso incidentale di (OMISSIS), cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Genova anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale di (OMISSIS), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.