il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.

 

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Tribunale Roma, Sezione 17 civile Sentenza 6 luglio 2018, n. 13961

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE DICIASETTESIMA CIVILE

Il Giudice, in persona del dr. Tommaso MARTUCCI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 65578/2014 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all’udienza del 12/4/2018 e promosso da:

(…) nato a V. (R.) il (…), ivi residente in via P. della M. n. 99/A, (C.F. (…))

(…) nata a V. (R.) il (…), ivi residente in via P. della M. C. n. 69 (C.F. (…))

elettivamente domiciliati in Roma, via (…) presso lo studio dell’avv. Al.An., rappresentati e difesi dagli avv.ti Gi.Pi. e Ma.Pi. giuste deleghe allegate all’atto di citazione

OPPONENTI

contro

(…) S.p.A. (C.F. (…)), tramite la mandataria (…) S.p.A., con sede in (…), piazzetta (…), (C.F. (…), P. IVA (…)), elettivamente domiciliata in Roma, via (…) presso lo studio dell’avv. An.La., che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti del 26/7/2010 giusta rogito notaio Ma.Ma. di (…)

OPPOSTA

(…) S.p.A. con sede legale in M., Via (…), (C.F., P. IVA e numero iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. (…) – R.E.A. 1260400), rappresentata e difesa dall’Avv. An.La. giusta procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in prosecuzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale (…)

INTERVENUTA

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 23/10/2014 (…) e (…) convenivano in giudizio avanti all’intestato Tribunale la S.p.A. (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 17244/2014 emesso dal Tribunale di Roma il 15/7/2014, con cui era stato loro intimato, in qualità di fideiussori, in solido con la debitrice principale (…) S.n.c. di (…) e con (…) il pagamento in favore della controparte della somma di Euro 109.782,00, oltre agli interessi ed alle spese del procedimento, di cui Euro 23.835,40 quale saldo debitore al 21/5/2014 del conto corrente n. (…), Euro 44.448,31 quale saldo debitore al 21/5/2014 del conto corrente n. (…) ed Euro 41.498,29 quale saldo debitore al 21/5/2014 del conto corrente n. (…), chiedendone la revoca e/o la declaratoria di nullità ed inefficacia, con la liberazione dei fideiussori dall’obbligo di garanzia e con vittoria delle spese di lite.

Gli opponenti eccepivano la mancanza di prova dell’avverso credito, essendosi la controparte limitata a versare in atti la certificazione ex art. 50 D.Lgs. n. 385 del 1993, senza produrre gli originali dei documenti e delle fideiussioni, nonché la nullità relativa del contratto per effetto dell’applicazione, da parte della banca, del tasso di interesse del 14%, oltre alla percentuale di 01,00% per commissione di massimo scoperto, e della illegittima capitalizzazione degli interessi e ritenevano la controparte inadempiente al precetto di buona fede nelle more del rapporto di garanzia, che impone al creditore di sospendere la prestazione ove le condizioni economiche del debitore risultino deficitarie.

La S.p.A. (…), mandataria della S.p.A. (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitasi con comparsa del 16/6/2015, chiedeva il rigetto dell’opposizione, con vittoria delle spese di lite.

L’opposta eccepiva preliminarmente la irritualità dell’avversa riserva di disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sul contratto di fideiussione e, nel merito, si riservava di produrre gli estratti conto nel corso del giudizio di opposizione; quanto alla contestata capitalizzazione degli interessi, la banca deduceva che soltanto il contratto di conto corrente n. (…) era stato stipulato anteriormente al 9/2/2000, senza prevedere alcuna capitalizzazione degli interessi, mentre gli altri contratti su cui si controverte erano stati stipulati in conformità delle previsioni della Del.CICR del 9 febbraio 2000; quanto alla contestata violazione dell’obbligo di buona fede della banca nell’esecuzione del contratto, quest’ultima evidenziava che i fideiussori erano tenuti ad informarsi delle condizioni patrimoniali della debitrice, quindi nessun addebito poteva essere mosso all’istituto di credito.

Esperiti gli incombenti preliminari, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo dapprima con ordinanza del 7/7/2015 limitatamente alla somma di Euro 85.946,60, quale sommatoria dei saldi creditori dei conti correnti nn. (…) e (…), poi, con successiva ordinanza del 12/2/2016, anche in relazione al saldo debitore del conto corrente n. (…), intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c. gli opponenti eccepivano che (…), avendo sottoscritto il contratto di fideiussione nel 1994, non era tenuto a rispondere in qualità di garante in ordine ai contratti di conto corrente n. (…) e n. (…), stipulati nel 2007.

In seguito, con comparsa depositata il 9/4/2018 interveniva la S.p.A. (…), dando atto che, con contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 24/11/2017 ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, aveva acquistato dalla S.p.A. (…), pro soluto, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori, identificabili secondo le modalità e i termini comunicati mediante pubblicazione con avviso di cessione pro soluto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 2/12/2017, chiedendo l’estromissione della sua dante causa, quindi, all’udienza del 12/4/2018, sulle conclusioni rassegnate dagli opponenti e dall’intervenuta, tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive.

Si rileva preliminarmente che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 111 c.p.c. per l’estromissione della S.p.A. (…), non essendo stato espresso il consenso da tutte le parti; sussiste, nondimeno, la legittimazione all’intervento della S.p.A. (…) in qualità di cessionaria del credito litigioso, atteso che, con contratto di cessione di crediti in blocco concluso in data 24/11/2017 ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, l’intervenuta ha acquistato dalla S.p.A. (…), pro soluto, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese ed altri accessori, identificabili secondo le modalità ed i termini comunicati mediante pubblicazione con avviso di cessione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 2/12/2017, tra cui quello su cui si controverte.

Nel merito, con il primo motivo (…) e (…) deducono la mancanza di prova del credito azionato dalla controparte in sede monitoria.

La doglianza è infondata.

In tema di prova dell’adempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. ex plurimis, Cass. sez. un. 30.10.2001, n. 13.533).

Nella specie, la banca ha provato l’esistenza del proprio credito, avendo versato in atti, oltre alla certificazione ex art. 50 D.Lgs. n. 385 del 1993 (T.(…)) alla data del 21/5/2014 relativa ai conti correnti su cui si controverte, il contratto di conto corrente n. (…) stipulato in data 16/10/2007 tra la S.p.A. (…) e la società opponente, il contratto di conto corrente n. (…) stipulato in data 16/10/2007 tra la S.p.A. (…) e la società opponente, il contratto di conto corrente n. (…) stipulato in data 16/1/1992 tra la società ingiunta e il Ba.Sa., nonché i contratti con cui gli odierni opponenti si sono costituiti fideiussori della società opponente relativamente alle obbligazioni da questa già assunte o che fossero state assunte nei confronti della S.p.A. Ba.Ro.: in particolare, la lettera di fideiussione sottoscritta in data 13/1/1992 da (…) e (…) fino all’importo di Lire 39 milioni, la lettera di fideiussione sottoscritta da (…) l’11/1/1994 fino all’importo di L. 156 milioni, l’estensione della garanzia fideiussoria sottoscritta da (…) in data 25/9/2001 fino all’importo di L. 374.783.500 e l’estensione della garanzia fideiussoria sottoscritta da (…) e (…) in data 22/10/2007; nel corso del presente giudizio la banca ha provveduto, inoltre, a depositare gli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente per cui è causa.

Orbene, l’adito giudicante condivide l’orientamento consolidato in giurisprudenza, secondo cui, in tema di conto corrente bancario, l’estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all’art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicché è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore. Gli “estratti – conto di chiusura”, ai fini di cui all’art. 1832, 2 comma, c.c., sono le comunicazioni al cliente sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non si limitino a contenere l’indicazione del saldo, con il calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che hanno condotto a quel risultato: inoltre, ai fini indicati, la riproduzione di tutte le partite contabili non è necessaria quando l’estratto conto finale faccia seguito e richiami espressamente precedenti estratti parziali, inviati al cliente con l’indicazione di tutte le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta l’esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché decorra il termine semestrale di decadenza di cui all’art. 1832 c.c., che l’estratto conto relativo alla liquidazione di chiusura dia al correntista la comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo considerato, comprensivo delle spese e degli interessi (cfr. Cass. civ. n. 2802 del 5 febbraio 2009).

Può, infatti, considerarsi provato il saldo finale di ciascun estratto conto, quando il destinatario del medesimo non abbia mosso tempestivi rilievi circa l’eventuale omissione del conto precedente, cui l’ultimo estratto faccia anche implicito riferimento per il saldo iniziale (cfr. Cass. civ. n. 817 del 19/01/2016).

La banca ha, quindi, adempiuto l’onere probatorio a suo carico, avendo prodotto sia i contratti di conto corrente e di fideiussione azionati in sede monitoria, con le relative condizioni generali, sia, in relazione al conto corrente, gli estratti conto da cui emerge il saldo posto dall’opponente a fondamento della sua pretesa.

Con il secondo motivo la parte opponente contesta l’applicazione, da parte della banca, di interessi usurari, dell’illegittima capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto.

Le doglianze sono prive di pregio.

Quanto all’eccepita usurarietà dei tassi di interesse applicati, si osserva che, ai fini della verifica del rispetto della normativa in materia antiusura, deve aversi riguardo al momento della stipulazione, essendo del tutto irrilevante il fenomeno della cosiddetta usura sopravvenuta: osserva a tale riguardo il recente arresto delle sezioni unite della Suprema Corte con principio dettato in materia di contratti di mutuo, ma estensibile alla generalità dei contratti bancari, che allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 24675 del 19/10/2017).

Venendo al caso di specie, i tassi d’interesse pattuiti, alla data della stipulazione dei contratti di conto corrente de quibus, non superavano il c.d. tasso soglia antiusura:

in particolare, con il contratto di conto corrente n. (…) sono stati previsti il TAN del 9,25%, il TE (tasso effettivo annuo) del 9,57589% e la CMS dell’1,040%;

con il contratto di conto corrente n. (…) sono stati previsti il TAN del 14%, il TE (tasso effettivo annuo) del 14,75230% e la CMS dell’1,040%;

nel contratto di conto corrente n. (…), acceso il 16/1/1992, non risultavano a quella data indicati gli interessi, della capitalizzazione degli stessi.

I contratti sopra indicati si sottraggono pertanto, sotto il profilo degli interessi pattuiti, alle censure di illiceità per usura svolte dalla parte opponente.

Relativamente alle doglianze concernenti l’anatocismo, risulta dagli atti che, in forza dell’art. 8 delle “Condizioni generali per l’apertura rapporti in Banca popolare di Milano”, per la regolamentazione dei rapporti di dare e avere erano previste identiche condizioni di periodicità.

Trattasi, quindi, di una clausola contrattuale conforme al disposto della Del.CICR del 9 febbraio 2000, che prevede la validità ed efficacia delle clausole contrattuali che, in materia di interessi, prevedono l’identica periodicità della loro capitalizzazione con riferimento agli interessi attivi e passivi.

E’ parimenti infondata la doglianza dell’opponente concernente l’illegittima applicazione, da parte della banca, della commissione di massimo scoperto, ritenendola priva di causa.

La commissione di massimo scoperto (CMS), intesa come remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma, è stata prevista dai conti correnti inter partes stipulati il 16/10/2007 e non è stato analiticamente allegato né comprovato che la banca abbia applicato a tale titolo somme maggiori rispetto a quelle contrattualmente pattuite.

Non deve, inoltre, cumularsi la (…) al tasso di interesse ai fini della determinazione del TEG nei contratti controversi, essendo stati stipulati in data antecedente al 31/12/2009: osserva al riguardo la Suprema Corte che la commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all’entrata in vigore dell’art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è “in thesi” legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d’Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall’1 gennaio 2010); ne consegue che l’art. 2 bis del D.L. n. 185 del 2008, cit. non è norma di interpretazione autentica dell’art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell’ordinamento, intervenuta a modificare – per il futuro – la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall’art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari. Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauritisi prima dell’1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla bancama occorre procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, come sopra specificato (cfr. Cass. civ. n. 12965 del 22/06/2016).

Osserva la Corte di Cassazione a sezioni unite in un recente arresto che “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’art. 2 bis D.L. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 16303 del 20/6/2018).

Nella specie, non è stato allegato né comprovato che la C.M.S sia stata applicata in difformità dalle condizioni contrattuali e dalla disciplina antiusura.

Con il terzo motivo la parte opponente eccepisce l’estinzione della fideiussione prestata per avere la controparte, in violazione dell’obbligo di buona fede, sospeso la propria prestazione nei confronti della debitrice principale, in violazione delle prescrizioni di cui all’art. 1956 c.c..

La doglianza è priva di pregio.

Con riferimento a (…), l’articolo 5 della fideiussione dalle sottoscritta il 16/1/1992 prevedeva l’espressa deroga all’articolo 1956 c.c., nonché il dovere del fideiussore di tenersi informato sulle condizioni patrimoniali del debitore principale, così come l’articolo 5 della lettera di fideiussione sottoscritta da (…) l’11/1/1994 prevedeva il dovere del fideiussore di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore: ne consegue che i contratti di garanzia prevedevano la deroga alla disciplina dell’estinzione della fideiussione ai sensi dell’articolo 1956 c.c. Si rileva, inoltre, che (…) risulta aver sottoscritto i contratti di conto corrente in qualità di legale rappresentante della s.n.c. C. di (…), quindi non può invocare la liberazione dalla fideiussione ai sensi dell’art. 1956 c.c..

Nella fideiussione per obbligazione futura, invero, l’onere del creditore, previsto dall’art. 1956 c.c., di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; tale onere non sussiste allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché, in tale ipotesi, la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cfr. Cass. civ. n. 7444 del 23/03/2017).

La parte opponente eccepisce, infine, che i contratti n. (…) e n. (…) sono stati stipulati nell’anno 2007, pertanto (…), costituitosi fideiussore della s.n.c. C. in data 11/1/1994 fino alla concorrenza di Euro 80.567,27, garanzia estesa con lettera del 25/9/2001, non può essere chiamato a rispondere in relazione ai contratti stipulati nell’anno 2007.

L’eccezione è prova di pregio.

Dalla littera contractus della fideiussione omnibus sottoscritta in data 11/1/1994 emerge che (…) si è costituito fideiussore della s.n.c. (…) non soltanto per le obbligazioni da quest’ultima già assunte verso la banca, ma anche per quelle future, quindi risponde dell’intero importo azionato dalla banca in sede monitoria.

L’opposizione deve essere, quindi, respinta.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visto l’art. 281-quinquies c.p.c.;

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta con atto di citazione notificato in data 23/10/2014 da (…) e (…) avverso la S.p.A. (…), con l’intervento della S.p.A. (…), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, contrariis reiectis:

RIGETTA l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 17244/2014 emesso dal Tribunale di Roma il 15/7/2014 proposta da (…) e (…) avverso la S.p.A. (…);

CONDANNA (…) e (…) al pagamento in favore delle controparti delle spese processuali, che liquida, quanto alla S.p.A. (…), in Euro 5.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge e, quanto alla S.p.A.

(…), in Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 6 luglio 2018.

Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2018.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.