con riferimento alla decorrenza del termine ordinario decennale di prescrizione dell’azione di riduzione, che vanno disattesi, poiché ormai minoritari, gli orientamenti giurisprudenziali secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione, vale a dire dalla data di morte della persona della cui eredità si tratta (Cass. n. 11809/1997) ovvero dalla data di pubblicazione del testamento (soltanto da tale momento, secondo tale orientamento, si determina una presunzione iuris tantum di conoscenza delle disposizioni lesive, in quanto solo a partire da tale data i legittimari sono in condizione di fare valere il loro diritto e richiedere la riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di riserva: così Cass. n. 5920/1999). Per contro, secondo l’indirizzo interpretativo ormai prevalente, introdotto dalle sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 20644 del 25 ottobre 2004 e condiviso dal tribunale, nell’ipotesi in cui la potenziale lesione della legittima sia ricollegabile a disposizioni testamentarie, il legittimario, fino a quando il chiamato in base al testamento non accetti l’eredità, rendendo attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo potenziale, non sarebbe legittimato (per difetto di interesse) ad esperire l’azione di riduzione (in caso di rinuncia all’eredità da parte del beneficiario della disposizione lesiva, infatti, non si realizzerebbe alcuna lesione in danno dei legittimari poiché per effetto della rinuncia all’eredità si produrrebbe l’apertura della successione legittima cui parteciperebbero in veste di eredi legittimi quegli stessi legittimari ipoteticamente lesi: art. 565 c.c.). 

Tribunale|Torre Annunziata|Sezione 1|Civile|Sentenza|9 agosto 2023| n. 2252

Data udienza 5 giugno 2023

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

– Prima Sezione Civile –

Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Dr.ssa Marianna Lopiano – Presidente relatore

Dr.ssa Lara Vernaglia – Lombardi Giudice

Dr.ssa Maria Rosaria Barbato – Giudice

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2402/2018 R.G. degli Affari Civili Contenziosi avente ad oggetto: azione di riduzione e vertente

TRA

P.P. (c.f.: (…)) nato a R. il (…), residente in A. (L.) alla via P. n.95 ed elettivamente domiciliato in…, alla via ..presso lo studio dell’avv… (c.f.: (…)), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione (per le comunicazioni: tel.- fax n. (…); indirizzo di p.e.c.:…)

Attore

E

P.D. (c.f.: (…)) nato a V. E. (N.) il (…), residente in T. A. (N.), alla via dei M. n. 3 e P.E.M. (c.f.: (…)) nato a V. E. (N.) il (…), residente in R. alla via G. n…, entrambi elettivamente domiciliati in Napoli, alla via…, presso lo studio dell’avv. …(c.f.: (…)), che li rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.9.2018 (per le comunicazioni: fax n. (…), indirizzo di…)

Convenuti

E

A.L. (c.f.: (…)), nata a C. (N.) il (…), ivi residente alla via M. P. n. 106/a ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla…., presso lo studio dell’avv. …(c.f.: (…)), che la rappresenta e difende in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.9.2018 (per le comunicazioni: tel. e fax n. (…); indirizzo di p.e.c.:…)

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.- P.P., con atto di citazione ritualmente notificato in data 20 aprile 2018, il 23.4.2018 e 5.4.2018, conveniva in giudizio dinanzi all’intestato tribunale, per l’udienza del 3.10.2018, rispettivamente P.P., L.A. e D.P., esponendo:

di essere figlio di secondo letto del sig. F.P., nato a P. d’A. (N.) il (…) e deceduto in Vico Equense (Na) il 9.04.2008, il quale, con testamento olografo datato 6.4.2008 e pubblicato il 16.4.2008 dal Notaio …in Torre Annunziata, aveva nominato eredi universali la moglie L.A. e i figli di primo letto D. ed E.M.P., estromettendo l’istante dall’asse ereditario;

– che l’asse ereditario relitto era costituito dai seguenti beni: 1) immobile sito nel Comune di L., Strada Provinciale L. n. 108, fabbricato da cielo a terra composto da n. 3 unità immobiliari (riportato nel N.C.E.U Comune di L., al foglio (…), part. (…), sub. (…), cat. (…), cl. (…), cons. 7 vani, rendita Euro 704, 96 per il piano terra del valore di Euro 279.048,00; sub.(…), cat. (…), cl.(…), cons. 20 mq, rendita Euro 88,83 per l’autorimessa del valore di Euro 14.496,00; sub. (…), cat. (…), cl. (…), cons. 5 vani, rendita Euro 214, 33 per il piano sottotetto del valore di Euro 277.236,00) 2) annessi terreni di circa mq. 7.(…) identificati nel Catasto Terreni Comune di L. al foglio (…) (a) part.lla (…), uliveto are 0.80 del valore di Euro 1.123,20; b) part.lla (…), uliveto are 2.70 del valore di Euro 3.790,80; part.lla (…), uliveto are 23.62 del valore di Euro 35.282,52; d) part.lla (…), uliveto are 46.02 del valore di Euro 69.118,40);

– che gli eredi testamentari solo in data 17.1.2012 provvedevano all’accettazione dell’eredità e, contestualmente, all’alienazione a terzi, con atto per Notaio …in pari data, di tutti i beni facenti parte dell’asse ereditario;

– che l’istante non aveva ricevuto alcuna donazione in vita da imputare in conto di legittima (anzi aveva dovuto agire in giudizio per gli alimenti), che il valore della massa ereditaria, calcolato al momento della successione, era di Euro 680.094,92 e che intendeva agire nei confronti degli eredi per la reintegrazione della quota di legittima spettantegli (pari ad 1/6) mediante riduzione delle disposizioni testamentarie nei limiti della predetta quota;

– che a tal fine, in conformità al disposto dell’art. 556 c.c. occorreva preliminarmente determinare la porzione di beni di cui il defunto poteva liberamente disporre (c.d. disponibile) e di riflesso l’ammontare della quota riservata ai legittimari (c.d. riserva).

Tanto premesso, chiedeva al tribunale: 1- accertare e dichiarare che il sig. P.P. è erede legittimario ex art. 536 ss. c.c. del defunto padre F.P. e conseguentemente: 2- disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle disposizioni testamentarie indicate in premessa a favore dei sigg.ri A.L., P.D. e P.E.M., eccedenti la quota di cui il de cuius, Sig. F.P., poteva disporre, nei limiti della quota di riserva medesima, ammontante ad 1/6 e quindi nella misura di Euro 113.349915 o della somma maggiore o minore che codesto Tribunale vorrà stabilire; 3- reintegrare l’attore coerede fino all’ammontare della quota a lui riservata nella misura di Euro 113.34915; 4- dichiarare tutti tenuti e condannare i sigg.ri A.L., P.D. e P.E.M., in solido o, subordinatamente, pro quota a restituire le porzioni immobiliari delle quali il de cuius ha disposto con testamento, eccedenti la quota disponibile e spettanti all’attore, nei limiti della quota di riserva , mediante separazione in natura se possibile, o alternativamente, ai sensi dell’art. 558 c.c. con condanna dei convenuti, sempre in solido o, subordinatamente pro quota, al pagamento del valore delle quote riservate al legittimario; 5-condannare i sigg.ri A.L., P.D. e P.E.M., in solido o, subordinatamente pro quota, al pagamento in favore dell’attore dei frutti e, comunque, degli interessi maturati dal giorno di apertura della successione e/o dal giorno di pubblicazione del testamento e/o dal giorno dell’avvenuta accettazione dell’eredità, con ordine al competente Conservatore dei RR.II. di trascrizione della emananda sentenza; 6- condannare i convenuti alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

1.2- Costituitisi (tempestivamente) in giudizio con comparsa depositata in data 12.9.2018, D.P. ed E.M.P. chiedevano il rigetto della domanda attorea in quanto improcedibile (per mancato esperimento del procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28 del 2010), improponibile, prescritta nonché infondata in fatto e in diritto; in subordine, in caso di accoglimento della stessa, chiedevano di rideterminare la quota di legittima spettante all’attore e condannarsi lo stesso attore al pagamento di spese e competenze del giudizio, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione e con distrazione in favore del procuratore costituito per anticipo fattone

1.3- Costituitasi (tempestivamente) in giudizio, con comparsa depositata in data 12.9.2018, A.L. chiedeva, in via preliminare, 1) dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata , in fatto ed in diritto, ogni domanda attorea con ogni pronuncia conseguenziale; 2) gradatamente e salvo gravame, riconosciuto ogni diritto di abitazione ex art. 540 c.c. in favore di essa convenuta, compensare ogni importo di cui alla predetta disposizione – da calcolarsi anche sulla quota disponibile da quantificarsi in corso di causa anche a mezzo c.t.u. ed a partire dalla data di apertura della successione oltre interessi – con qualsivoglia eventuale somma che dovesse essere ritenuta dovuta in favore del sig. P.P. e salvo conguaglio con ogni pronuncia conseguenziale; 3) sempre gradatamente e salvo gravame, compensare ogni importo corrisposto dalla comparente e dagli altri convenuti in relazione agli immobili in questione, a partire dalla data di apertura della successione oltre interessi, con qualsivoglia eventuale somma che dovesse essere ritenuta dovuta in favore del sig. P.P. e salvo conguaglio con ogni pronuncia conseguenziale; 4) condannare l’attore al pagamento di spese, diritti ed onorari del giudizio.

1.4- Nel corso del giudizio, espletata con esito negativo la mediazione demandata dal giudice, assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta dall’istruttore matura per la decisione (in ragione della mancata allegazione di documentazione comprovante la effettiva titolarità in capo al de cuius degli immobili relitti), sulle conclusioni rese dalle parti all’udienza del 17.2.2020, veniva rimessa al collegio per la decisione; con ordinanza in data 18.1.2021 il tribunale, preso atto del superamento, da parte dei giudici di legittimità, dell’indirizzo interpretativo richiamato dall’istruttore nella citata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per l’ulteriore corso e, in specie, per l’ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti; quindi, ammessa ed assunta la prova per testi articolata dai convenuti, ritenuta dall’istruttore la necessità, prima di disporre c.t.u., di provvedere in merito alla eccezione di prescrizione/decadenza dell’azione di riduzione, alla determinazione dei beni relitti e del passivo ereditario, alla esistenza ed all’oggetto del diritto di abitazione dedotto dalla A., all’udienza del 26.9.2022, di cui veniva disposta la trattazione cartolare, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 1 ottobre 2022.

2.- Preliminarmente si osserva che ai fini della decisione non si terrà conto della documentazione “nuova” depositata telematicamente dai germani convenuti con la comparsa conclusionale (in uno alla documentazione già allegata alla produzione cartacea di parte).

3.- Sempre in via preliminare va disattesa poiché infondata l’eccezione di nullità ed inammissibilità della domanda attorea sollevata dalla convenuta L.A. per “evidente indeterminatezza e genericità della stessa” per avere l’attore dedotto una “lesione” dei propri diritti di “legittimario” senza specificazione dei beni che costituirebbero l’assunta “massa ereditaria” né del singolo valore degli stessi né dei criteri in base ai quali perverrebbe alla asserita entità della pretesa lesione.

Al riguardo è invero sufficiente rilevare che è pacifica in causa e comunque documentata la legittimazione attiva dell’attore in quanto figlio del de cuius, nato fuori del matrimonio, e pertanto erede legittimario dello stesso de cuius; che, inoltre, avendo l’istante dedotto la totale pretermissione, non occorre alcun altra specificazione in ordine all’entità della lesione; che, in ogni caso, l’atto di citazione contiene una analitica elencazione degli immobili costituenti l’asse ereditario relitto, l’indicazione per ciascun cespite del valore al momento dell’apertura della successione, la quota del patrimonio del de cuius di spettanza dell’attore quale legittimario.

Quanto, invece, alla necessità o meno del riscontro documentale del diritto di proprietà del cuius sui cespiti relitti si richiama integralmente l’ordinanza collegiale del 18.1.2021, da intendersi qui per integralmente trascritta.

Va quindi senz’altro dichiarata l’apertura della successione testamentaria di F.P. nato a P. d’A. (N.) il (…) e deceduto in …(Na) il 9.4.2008.

4.- Ancora in via preliminare va esaminata l’eccezione di prescrizione dell’azione di riduzione sollevata da tutti i convenuti.

Al riguardo giova in primo luogo considerare, con riferimento alla decorrenza del termine ordinario decennale di prescrizione dell’azione de qua, che vanno disattesi, poiché ormai minoritari, gli orientamenti giurisprudenziali secondo cui il termine di prescrizione dell’azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione, vale a dire dalla data di morte della persona della cui eredità si tratta (Cass. n. 11809/1997) ovvero dalla data di pubblicazione del testamento (soltanto da tale momento, secondo tale orientamento, si determina una presunzione iuris tantum di conoscenza delle disposizioni lesive, in quanto solo a partire da tale data i legittimari sono in condizione di fare valere il loro diritto e richiedere la riduzione delle disposizioni lesive della propria quota di riserva: così Cass. n. 5920/1999).

Per contro, secondo l’indirizzo interpretativo ormai prevalente, introdotto dalle sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 20644 del 25 ottobre 2004 e condiviso dal tribunale, nell’ipotesi in cui la potenziale lesione della legittima sia ricollegabile a disposizioni testamentarie, il legittimario, fino a quando il chiamato in base al testamento non accetti l’eredità, rendendo attuale quella lesione di legittima che per effetto delle disposizioni testamentarie era solo potenziale, non sarebbe legittimato (per difetto di interesse) ad esperire l’azione di riduzione (in caso di rinuncia all’eredità da parte del beneficiario della disposizione lesiva, infatti, non si realizzerebbe alcuna lesione in danno dei legittimari poiché per effetto della rinuncia all’eredità si produrrebbe l’apertura della successione legittima cui parteciperebbero in veste di eredi legittimi quegli stessi legittimari ipoteticamente lesi: art. 565 c.c.).

Ebbene, i convenuti, anche con riferimento all’orientamento prevalente da ultimo richiamato (e, come già detto, condiviso dal tribunale) hanno eccepito la prescrizione dell’azione di riduzione esercitata dall’attore allo scopo rilevando: che l’accettazione dell’eredità da essi effettuata in data 17.1.2012 (contestualmente alla stipula dell’atto di compravendita dei beni ereditari) ha solo valore ricognitivo, avendo lo scopo di assicurare la continuità delle trascrizioni immobiliari, laddove i convenuti già in precedenza avevano accettato l’eredità loro devoluta; che invero gli stessi convenuti erano nel possesso dei cespiti già da epoca precedente la morte del de cuius, possesso proseguito pacificamente ed ininterrottamente fino alla compravendita dell’immobile; che, del resto, i convenuti, chiamati all’eredità nel pieno possesso dei beni ereditari, entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o della notizia della devoluta eredità, non avevano rinunciato all’eredità né avevano redatto l’inventario, per cui erano da ritenersi eredi puri e semplici (art. 485 c.c.) e ciò a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà o dal compimento di alcun atto (a conforto del proprio assunto hanno dedotto e documentato di aver pagato regolarmente le utenze dell’immobile e corrisposto i relativi tributi fino alla compravendita; che in data 17.4.2008, successiva alla pubblicazione del testamento, E.M.P., in qualità di erede, aveva provveduto con denaro proprio al pagamento di una rata del debito di 30.000 Euro contratto dal de cuius in data 6.3.2007, così come lo stesso convenuto ed il fratello D. avevano pagato le rate successivamente scadute; che in data 18.4.2008 uno dei fratelli aveva provveduto altresì, con denaro proprio, al pagamento della manutenzione ordinaria e straordinaria del cespite in favore di S.D., incaricato dallo stesso de cuius).

L’eccezione di prescrizione come dianzi sollevata e argomentata è, tuttavia, infondata e va pertanto disattesa.

Sul punto è, invero, sufficiente rilevare che nella fattispecie in esame il testamento olografo del de cuius è stato pubblicato in data 16.4.2008 e che l’azione di riduzione è stata esercitata dall’attore P.P. con atto di citazione notificato al convenuto D.P., a mezzo pec, in data 5.4.2018 (e, dunque, prima ancora del decorso di dieci anni dal decesso del de cuius) e in pari data consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica nei confronti degli altri due convenuti, notifica poi eseguita a mezzo posta lo stesso giorno mediante spedizione del plico raccomandato sia al convenuto E.M.P. sia alla convenuta L.A. (gli stessi convenuti in comparsa allegano, poi, che, per quanto è dato evincere dal timbro postale, le notifiche così eseguite si sono perfezionate, rispettivamente, in data 20.4.2018 e 23.4.2018). Ebbene, ciò consente di affermare che, anche con riferimento ai convenuti E.M.P. e L.A., la notifica della citazione si è perfezionata, per il notificante, in data 5.4.2018 (e, dunque, prima ancora del decorso di dieci anni dal decesso del de cuius). E’, infatti, noto l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 24822/2015) secondo cui ai fini della interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c., il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, ossia della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario (principio dalla Corte Costituzionale affermato con sentenza n. 477 del 2002 e nella interpretazione a lungo prevalente, implicitamente circoscritto ai soli atti processuali ossia alla sola notifica degli atti processuali e non a quella degli atti sostanziali, né agli effetti sostanziali degli atti processuali), trovando la sua giustificazione nella tutela dell’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità, deve invece trovare applicazione anche nelle ipotesi in cui il diritto non si può far valere se non con un atto processuale. Di conseguenza, in tali ipotesi, in concreto ricorrente nella fattispecie, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, interruzione poi stabilizzata dal successivo perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti dei destinatari della notifica.

La riferibilità dell’effetto interruttivo della prescrizione nei confronti di tutti i convenuti alla data del 5.4.2018 (ossia ad una data anteriore alla scadenza del termine di dieci anni dall’apertura della successione e dalla pubblicazione, il 16.4.2008, del testamento e, dunque, dalla stessa insorgenza – prima ancora che dall’esercizio – del diritto di accettare l’eredità da parte dei chiamati), assorbe, rendendone inutile l’esame, la ulteriore argomentazione posta dai convenuti a sostegno della maturata prescrizione dell’azione di riduzione, relativa all’accertamento della data di accettazione tacita dell’eredità da parte degli stessi convenuti, data logicamente successiva a quella di pubblicazione del testamento.

5.- Tutto ciò considerato, passando al merito della domanda di riduzione, è noto che per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell’apertura della successione, alla detrazione dal relictum dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (art. 747 e 750 c.c., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum al netto e del valore del donatum ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 c.c.). In particolare, nel caso di azione tendente alla riduzione di disposizioni testamentarie che si assumano lesive della legittima, il giudice deve anzitutto accertare quale sia la quota di legittima spettante all’attore legittimario, e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l’asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell’apertura della successione e tenendo conto anche della qualità dei beni, se fruttiferi o meno.

Accertata così la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro, e che, in quest’ultimo caso, il credito del legittimario non è di valuta, ma di valore, per cui, operando l’aestimatio rei, per il soddisfacimento del suo diritto, deve aversi riguardo alla quantità di denaro occorrente per attribuirgli il valore che aveva diritto a conseguire, di guisa che questa aestimatio deve riferirsi alla data in cui l’integrazione e la liquidazione si determina, cioè al momento della pronuncia giudiziale che la effettua. In definitiva, nell’integrazione della quota del legittimario deve aversi riguardo al valore dei beni al tempo dell’apertura della successione ai fini della stima dell’intero asse ereditario e di stabilire, riportandovi i beni o la quota attribuita al legittimario, se vi fu o meno lesione della quota a questi spettante e, ove la lesione risulti, l’integrazione in natura va fatta distaccando dai beni degli altri la porzione occorrente, stimata sempre secondo i valori del tempo dell’apertura della successione.

5.1- Nella fattispecie in esame, per quanto allegato dall’attore e non contestato dai convenuti, l’asse ereditario relitto è costituito dal fabbricato in L., alla Strada Provinciale L. n. 108, composto da tre unità immobiliari (poste rispettivamente al piano terra, al primo piano e al piano sottotetto) e con annessi terreni di circa 7500 mq (il tutto meglio identificato in premessa), fabbricato e terreni venduti a terzi dai medesimi convenuti con atto per notaio G. del 17.1.2012.

5.2- I convenuti hanno peraltro dedotto che, ai fini dell’accertamento della quota disponibile e della quota di legittima spettante all’attore, dall’attivo ereditario (rappresentato, per quanto detto, dal valore degli immobili relitti alla data di apertura della successione) vanno detratte una serie di spese da essi sostenute in conseguenza del decesso del de cuius e/o per la gestione degli immobili caduti in successione.

Al riguardo deve ritenersi provata l’esistenza, alla data di apertura della successione, del debito ereditario dedotto dai convenuti e risultante dalla scrittura privata in data 6.3.2007 con la quale il de cuius F.P. si riconosceva debitore della propria sorella L.P. della somma di Euro 30.000,00 contratta a titolo di prestito personale e da rimborsare, a decorrere dal 5.4.2007, in trenta rate mensili dell’importo di Euro 1000,00 ciascuna improduttive di interessi. I convenuti hanno invero allegato che le prime dodici rate del prestito erano state pagate in vita dal proprio genitore e che dopo il decesso di quest’ultimo le restanti diciotto rate erano state versate, la prima da E.M.P. in data 17.4.2008 con denaro proprio, le successive da entrambi i germani. Il mancato disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura e la conferma da parte della creditrice del prestito, del pagamento delle prime dodici rate da parte del fratello, del pagamento delle residue diciotto rate, dopo la morte del fratello, da parte del nipote D. (salvo la prima rata versata dal nipote E.M.) accreditano la effettività della passività ereditaria dedotta in giudizio di cui, pertanto, occorre tener conto ai fini dell’accertamento della quota disponibile e della quota di riserva spettante all’attore.

Né in contrario può rilevare la violazione della normativa antiriclaggio che la difesa dell’attore, in comparsa conclusionale, assume integrata dal prestito in questione e dalle modalità frazionate della sua restituzione. Al riguardo è, invero, sufficiente evidenziare per un verso , che la violazione della normativa dianzi richiamata non incide sulla validità ed efficacia del contratto intercorso tra le parti, per altro verso, che nella fattispecie in esame (prestito personale senza interessi) il pagamento in contanti per importi frazionati deve reputarsi comunque legittimo in quanto chiaramente concordato a causa della difficoltà per il debitore di restituire l’importo in unica soluzione e della indisponibilità di un finanziamento.

Concorre, altresì, al passivo ereditario rilevante ai fini dell’accertamento del valore netto del relictum, nei limiti di seguito precisati, l’esborso di complessivi Euro 9504,00 (peraltro non contestato dall’attore) che i convenuti assumo di aver sostenuto per l’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del cespite immobiliare svolta dal sig. S.D. nel periodo compreso tra gennaio 2008 e luglio 2011. Invero, poiché il passivo ereditario rilevante ai fini di causa è solo quello presente nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione, la spesa suindicata integra una passività rilevante (in quanto debito già maturato alla data di apertura della successione) solo nei limiti dell’importo di Euro 1150,00 dal convenuto E.P. versato al sig. S.D. in data 18.4.2008 per l’attività svolta da gennaio 2008 ad aprile 2008 (v. dichiarazione a firma del d’A. allegata alla produzione dei convenuti).

Esulano, invece, dall’accertamento del relictum al netto del passivo ereditario e dunque dal calcolo della quota disponibile e della quota riservata all’attore, gli ulteriori esborsi che i convenuti assumono di aver sostenuto e che l’attore non disconosce (euro 5134,54 per oneri connessi alla pubblicazione del testamento, imposte ipotecarie e catastali, tassa ipotecaria, imposta di bollo, quietanza domanda voltura, esborso asseritamente sostenuto da tutti i convenuti; Euro 5727,37 per spese relative alle integrazioni documentali richieste per il buon esito della domanda di concessione in sanatoria dell’immobile in L. a suo tempo presentata dal de cuius e, in specie, per: onorario al tecnico incaricato, diritti di segreteria, oneri concessori, saldo differenza del 50% dell’oblazione , certificato di destinazione urbanistica; Euro 8354,00 per compenso dell’attività di manutenzione svolta dal sig. S.D. da maggio 2008 a luglio 2011), al pari delle ulteriori somme documentate che i convenuti hanno versato per il pagamento dell’ICI (euro 1890,78), della TARSU (euro 867,00), della fornitura di acqua (euro 281,81). Trattasi infatti di spese maturate e sostenute dopo il decesso del de cuius e dunque di passività non presenti nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione.

5.3- Individuato nei termini che precedono il relictum e le passività ereditarie, al fine di procedere alla quantificazione la quota disponibile e della quota di legittima spettante all’attore, occorre altresì risolvere l’ulteriore questione sollevata da tutti i convenuti attinente al riconoscimento in favore di A.L. del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei beni mobili che la corredano, diritto che in base al disposto dell’art. 540 c.c. grava sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge beneficiario ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Al riguardo si osserva che il fatto costitutivo dell’affermato diritto di abitazione del coniuge superstite dedotto dai germani P. nella comparsa di costituzione (pag. 10: “il bene ereditato dai convenuti nella sua unicità è da considerarsi casa adibita a residenza coniugale in quanto il de cuius e sua moglie sig.ra L.A. hanno convissuto per numerosi anni”) e ribadito nella propria comparsa dalla beneficiaria del suddetto diritto, la convenuta L.A., non è stato affatto contestato, neanche genericamente, dalla difesa attorea: né all’udienza di prima comparizione in data 8.10.2018 (in cui si legge che, con formula generica, la difesa “Impugna a e contesta ogni e quanto ex adverso dedotto ed argomentato poiché infondato in fatto e in diritto”), nè nelle note ex art. 183 comma 6, c.p.c., primo termine, né tanto meno nella comparsa conclusionale, in cui si è limitata ad inquadrare giuridicamente il diritto di abitazione in commento, ad evidenziarne l’incidenza prioritaria sulla quota disponibile e, qualora incapiente, sulla quota di riserva dello stesso coniuge beneficiario e, per l’eventuale ulteriore eccedenza, sulle quote di riserva degli altri eredi legittimari; a qualificarlo come legato ex lege autonomo rispetto alla devoluzione ereditaria, e dunque suscettibile di autonoma acquisizione e rinuncia; a dedurne la estinzione per rinuncia in conseguenza della vendita dell’immobile operata nel 2012 senza alcuna riserva del suddetto diritto da parte della A..

Da quanto detto discende, allora, che alla stima del relictum al netto delle passività (da effettuare per quanto detto avendo riguardo al momento dell’apertura della successione) dovrà seguire l’accertamento della quota disponibile e della quota di riserva spettante all’attore, nonché l’accertamento del valore alla medesima data del diritto di abitazione del fabbricato adibito a casa familiare spettante ex lege alla A., da far gravare in via prioritaria sulla quota disponibile e, per l’eventuale eccedenza sulla quota di riserva della medesima A. e, qualora insufficiente sulla quota di riserva degli altri eredi.

A questo punto la causa deve necessariamente proseguire per l’accertamento a mezzo c.t.u. del valore del relictum, al netto delle passività suindicate, della quota disponibile e della quota di riserva spettante all’attore pretermesso, oltre che per le statuizioni ulteriori e conseguenti, per cui con separata ordinanza va rimessa sul ruolo istruttorio dinanzi al g.i. dott.ssa M.L..

6.- Spese al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, non definitivamente pronunziando sulle domande proposte da P.P., con atto di citazione notificato in data 5-20-23 aprile 2018 nei confronti di D.P., E.M.P. e L.A., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:

A) rigetta l’eccezione di nullità della citazione sollevata da L.A.;

B) dichiara aperta la successione testamentaria di F.P. nato a P. d’A. (N.) il (…) e deceduto in Vico Equense (Na) il 9.4.2008.

C) rigetta l’eccezione di prescrizione dell’azione di riduzione sollevata dai convenuti D. ed E.M.P. e L.A.;

D) dichiara che l’attivo ereditario al momento dell’apertura della successione di F.P. era costituito dai seguenti beni immobili relitti: 1) immobile sito nel Comune di L., Strada Provinciale L. n. 108, fabbricato da cielo a terra composto da n. 3 unità immobiliari (riportato nel N.C.E.U Comune di L., al foglio (…), part. (…), sub. (…), cat. (…), cl. (…), cons. 7 vani, rendita Euro 704, 96 per il piano terra del valore di Euro 279.048,00; sub.(…), cat. (…), cl.(…), cons. 20 mq, rendita Euro 88,83 per l’autorimessa del valore di Euro 14.496,00; sub. (…), cat. (…), cl. (…), cons. 5 vani, rendita Euro 214, 33 per il piano sottotetto del valore di Euro 277.236,00) 2) annessi terreni di circa mq. 7.500 identificati nel Catasto Terreni Comune di Lanuvio al foglio (…) (a) part.lla (…), uliveto are 0.80 del valore di Euro 1.123,20; b) part.lla (…), uliveto are 2.70 del valore di Euro 3.790,80; part.lla (…), uliveto are 23.62 del valore di Euro 35.282,52; d) part.lla (…), uliveto are 46.02 del valore di Euro 69.118,40);

E) dichiara che il passivo ereditario al momento dell’apertura della successione di F.P. era il seguente: 1) debito Euro 18.000,00 nei confronti di P.L.; 2) debito di Euro 1150,00 nei confronti di S.D.

F) rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per il prosieguo;

G) riserva al definitivo il regolamento delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 5 giugno 2023.

Depositata in Cancelleria il 9 agosto 2023.

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Eredità e successione ereditaria

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Avv. Umberto Davide

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