in di trasferimento di ramo d’azienda i requisiti del ramo d’azienda debbono essere verificati con riferimento alla parte di attività ceduta e non con riferimento alla parte di attività rimasta all’interno dell’azienda cedente, le cui scelte organizzative successive al trasferimento (aspetto, questo, non valorizzato da alcuna disposizione) non influiscono quindi sulla sua legittimità. Infatti, il mantenimento, presso la cedente, della gestione diretta di alcune pratiche di recupero crediti non rileva in alcun modo sulla capacità della struttura ceduta di svolgere in autonomia l’attività affidatele dalla committente.

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Corte d’Appello|Milano|Sezione L|Civile|Sentenza|30 gennaio 2023| n. 783

Data udienza 27 febbraio 2023

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE D’APPELLO di MILANO

Sezione Lavoro

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est.

dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere

dott.ssa Francesca Beoni Giudice Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.1763/2021 del TRIBUNALE DI Milano-sezione lavoro- (est. dr. LOMBARDI), pubblicata il 18 agosto 2022, promossa da:

(…) Con l’avv. (…) e l’avv. (…), elettivamente domiciliati in ROMA, Via (…) cap. 00193 presso lo studio dell’avv. (…)

APPELLANTI

contro

(…) S.P.A., con l’avv. (…), elettivamente domiciliata in MILANO, (…) cap. 20122 presso lo studio dei difensori;

(…) S.P.A. (già (…) (…) S.P.A.) con l’avv. prof. (…), elettivamente domiciliata in MILANO, (…) presso lo studio dei difensori.

APPELLATE

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

CONCLUSIONI:

Per la parte APPELLANTE:

“Accogliere il presente appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza n. 1763/2021 del Tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, resa in data 18 agosto 2021 e non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo del presente giudizio e di seguito trascritte: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

1. accertare e dichiarare la nullità /invalidità /inefficacia, ai sensi degli artt. 2112 c.c. e/o 1406 c.c. e/o 1418 c.c. e/o 1344 c.c. nei confronti dei ricorrenti, della cessione di ramo d’azienda descritta in narrativa e intervenuta tra (…) S.P.A. e (…) S.P.A. (già (…) S.P.A..), in quanto poste in essere in assenza dei necessari presupposti di legge e, in ogni caso, finalizzata a realizzare, contra legem, un piano di riduzione del personale

2. accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della cessione dei contratti di lavoro dei ricorrenti in favore di (…) S.P.A., disponendo il ripristino del loro rapporto di lavoro alle dipendenze di (…) S.P.A., con decorrenza 31 maggio 2019, senza soluzione di continuità e, comunque, la sua prosecuzione;

In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di lite, ex d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m.37/18 anche in ordine ai criteri di liquidazione delle spese in ragione della pluralità degli assistiti, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge”.

Per la PARTE APPELLATA (…) SPA

Piaccia all’Ill.mo sig. Giudice, contrariis rejectis, così giudicare:

A) nel merito – rigettare, per tutti i motivi esposti, l’avversario ricorso e tutte le domande ed istanze proposte dai ricorrenti contro (…) S.p.A. assolvendo quest’ultimo da ogni pretesa attrice, con ogni miglior statuizione;

B) in ogni caso – condannare i ricorrenti al pagamento, a favore di (…) S.p.A., delle spese, diritti ed onorari, oltre accessori (IVA, CPA) e spese generali;

C) in via istruttoria – rigettare tutte le istanze istruttorie proposte dai ricorrenti, per genericità, inconferenza, irrilevanza e/o inammissibilità; – in subordine, occorrendo, senza inversione dell’onere della prova (che grava interamente sulle controparti) e senza volere sanare il difetto di avversarie specifiche e rilevanti allegazioni, a) ammettere la prova testimoniale contraria e/o la controprova sui capitoli di prova avversari nella denegata ipotesi ammessi, nonché b) ammettere l’interpello dei ricorrenti e la prova testimoniale diretta su tutte le circostanze di fatto di cui alla presente memoria difensiva, da intendersi qui ritrascritte e precedute dall’espressione “vero che”, con espunzione di ogni eventuale raccordo o elemento valutativo e comunque sui seguenti capitoli di prova, tutti preceduti dall’espressione “vero che”:………………………..omissis…………

PER LA PARTE APPELLATA (…) SPA

“..rigettare l’appello proposto dalle controparti e disattesa ogni contraria istanza, ragione ed eccezione, confermare la sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 1763 pubblicata il 18 agosto 2021.

Con vittoria di competenze, onorari e spese del doppio grado di giudizio.

In via istruttoria, si reiterano tutte le istanze istruttorie già avanzate tramite la memoria di costituzione in primo grado da intendersi qui tutte ritrascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con sentenza n. 1763/2021 il giudice del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato, compensando integralmente le spese di lite, il ricorso proposto dai signori (…) nei confronti di (…) SPA. e (…) SPA (già (…)).

Con ricorso ex art 414 cpc i ricorrenti esponevano di aver lavorato alle dipendenze di (…), nell’ambito della funzione NPL (acronimo di Non Performing Loans), struttura Recupero Crediti, sino al 31/5/2019, quando i loro rapporti di lavoro venivano ceduti a (…) SPA (già (…)) a seguito del conferimento del ramo d’azienda, alla società (…) s.r.l. inizialmente detenuta al 100% da (…).

Allegavano altresì che il 23/5/2019, (…) aveva sottoscritto: a) l’aumento del capitale sociale di (…); b) il conferimento in natura in favore di (…) del Ramo d’Azienda costituito dal complesso di beni, rapporti giuridici e risorse organizzate per l’esercizio dell’attività di recupero crediti classificati a sofferenza, in conformità alla normativa pro tempore vigente, nell’ambito del quale si prevedeva unicamente il transito di 160 risorse, tra cui gli odierni ricorrenti, in virtù pretesa applicazione dell’art. 2112 c.c..

Assumevano che, all’indomani della cessione del preteso ramo a (…), presso (…) veniva ricostituita la funzione Recupero Crediti, quale articolazione interna della nuova Gestione NPE. Contestavano la genuinità dell’operazione posta in essere dalle indicate società evidenziando la sussistenza di plurime circostanze di fatto sintomatiche dell’assenza dei presupposti per l’applicazione dell’art 2112 cc, in particolare la mancanza del requisiti della preesistenza del supposto ramo ceduto e della mancanza di autonomia funzionale ed organizzativa dello stesso, con conseguente violazione dell’art. 1406 c.c., e nullità della cessione per contrarietà a norme imperative di legge ovvero per frode alla legge ai sensi dell’art. 1344 c.c.

Stigmatizzavano, in particolare, in termini di difetto di autonomia, la continua necessaria interazione per la realizzazione dell’attività ceduta tra (…) e (…), la parzialità delle attività di recupero affidate, la ricostituzione della funzione Gestione NPE in (…), destinata a supplire alle attività perdute nella cessione, l’impossibilità di svolgere alcun servizio se non sorretto da idoneo ed esplicito conferimento di potere o normazione minuta.

Quanto al requisito della preesistenza, evidenziavano che già presso la cedente il presunto ramo ceduto non rappresentava un’entità economica autonoma e organizzata in maniera stabile ai fini della produzione e/o dello scambio di beni e/o servizi per il mercato, l’individuazione, solo al momento del trasferimento, di uffici, strutture e settori da cedere, lo svolgimento, nell’ambito del contratto di Servicing tra (…) e (…)/(…) di attività mai svolte prima dai lavoratori, l’inconsistenza dei beni materiali ceduti allo svolgimento dell’attività di recupero crediti, la permanenza di software e procedure informatiche indispensabili al proseguimento delle attività presso (…).

Tanto premesso e dedotto, chiedevano al tribunale di accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia, ai sensi degli artt. 2112 c.c. e/o 1406 c.c. e/o 1418 c.c. e/o 1344 c.c. della cessione di ramo d’azienda (…) e (…) Spa, disponendo il ripristino del loro rapporto di lavoro alle dipendenze di (…) con decorrenza 31 maggio 2019, senza soluzione di continuità.

Si costituiva ritualmente (…) SPA contestando i fatti dedotti in giudizio dai lavoratori a sostegno della mancanza di autonomia funzionale e operativa del ramo ceduto, affermando: -che la creazione della specifica struttura “Recupero Crediti” risaliva nel tempo presso (…) e (…) e da ultimo trovava la sua formalizzazione definitiva all’indomani della fusione fra (…) e (…), avvenuta con effetto dal 1° gennaio 2017;

– che tale struttura complessa, specialistica ed articolata comprendeva plurime attività: l’analisi dei crediti; la definizione della migliore strategia di recupero; la realizzazione della strategia e la gestione delle relative varie fasi; il rapporto con i Legali esterni per l’esecuzione giudiziale; la cura della proposta finale o comunque degli atti finali del recupero, il tutto attraverso una numerosa compagine organizzativa, articolata su più livelli gerarchici;

– che il “Recupero Crediti” occupava, nel 2019, al momento dell’operazione de qua, n. 157 addetti con specifica professionalità/know-how e specifica organizzazione anche gerarchica; – che tale struttura si occupava, da ultimo, del Recupero Crediti per un ammontare di svariati miliardi di euro;

– che ancora prima della fusione fra (…) e (…) avvenuta con effetto dal 1 gennaio 2017, le due Banche presentavano congiuntamente un Piano Industriale che -su specifica indicazione delle Autorità di Vigilanza (e in particolare della Banca Centrale Europea) – prevedeva una netta riduzione dello stock di crediti in sofferenza o NPL;

– che tale programma di c.d. derisking comportava la cessione dei crediti in sofferenza o NPL al fine di non dovere iscrivere a bilancio detti crediti che comportano per la Banca un rilevante aggravio economico e patrimoniale;

– che in attuazione di tale programma alla fine del 2018 (…) cedeva (ovvero

“cartolarizzava”) circa 7,4 miliardi di propri crediti in sofferenza (NPL) ad un “veicolo” denominato “(…)”, che acquisiva i crediti e, come pagamento, emetteva titoli;

-che il Gruppo (…) comprava i titoli a maggior rischio emessi dal veicolo, mentre la Banca deteneva i titoli a minor rischio per i quali chiedeva ed otteneva la garanzia dello Stato (c.d. GACS);

– che (…) costituiva una nuova Società, inizialmente denominata (…) S.p.A. poi ridenominata (…) ((…)), destinata alla gestione del recupero dei crediti in sofferenza (NPL);

– che (…), il 23 maggio 2019, conferiva, a tal fine, a (…) il proprio ramo di azienda “Recupero Crediti”;

– che (…), il 31 maggio 2019, vendeva il 70% delle azioni di detta Società a Credito Fondiario;

– che a tale Società (…) – Credito Fondiario affidava il servizio di recupero dei crediti ceduti dalla Banca a (…);

– che a tale Società – (…) – (…) altresì affidava, con un contratto (Servicing Agreement o FSA) la gestione:

(i) dello stock di crediti a sofferenza non venduto al veicolo di cartolarizzazione (…)

(ii) di almeno l’80% dei futuri crediti della Banca classificati a sofferenza per i prossimi dieci anni.

-che, infine, è stato disposto il trasferimento del ramo “Recupero Crediti a (…), la quale svolge l’attività di “Recupero Crediti” sullo stesso oggetto (i 7,4 miliardi, ora di nuova proprietà, lo stock di sofferenze non vendute dalla Banca e le nuove sofferenze della Banca per i prossimi dieci anni). In tal modo la Società (…) (poi (…)), conferitaria del ramo, ha continuato a utilizzare, senza soluzione di continuità, l’articolazione o ramo di azienda “Recupero Crediti” sia per gestire il “Recupero Crediti” a favore dei nuovi proprietari dei crediti (per 7,4 miliardi) ceduti dalla Banca (la quale non ha nulla più a che fare con tali crediti, avendo, grazie all’operazione sopra descritta, ottenuto la c.d. derecognition contabile e prudenziale dei medesimi) -sia per gestire (in forza del contratto di servicing stipulato il 31 maggio 2019) il “Recupero Crediti” a favore della Banca (crediti in sofferenza in stock e futuri).

Eccepiva ancora la carenza di interesse ad agire da parte dei lavoratori ricorrenti ex art. 100 c.p.c. in quanto gli stessi non avevano subito alcun deterioramento delle proprie condizioni di lavoro, le quali, anzi erano garantite in virtù di quanto previsto dall’accordo sindacale del 15 maggio 2019.

Si costituiva anche (…) spa che preliminarmente dava atto che a far data dal 21 agosto 2022 la società aveva mutato denominazione sociale in (…) S.P.A. e a sua volta eccepiva la carenza di interesse dei ricorrenti e nel merito sottolineava la sussistenza dei presupposti per l’applicazione alla fattispecie dell’art 2112 cc, precisando:

– che il ramo d’azienda ceduto era in grado, di svolgere in completa autonomia le attività di recupero credito in favore di (…) e di (…) tramite il contratto di servicing e sub servicing stipulati contestualmente al trasferimento del ramo.

– che l’operazione aveva coinvolto un numero elevato di dipendenti dotati di uno specifico know how tale da permettere loro di continuare a svolgere la propria attività di recupero dei crediti in sofferenza, come in effetti svolgono presso la cessionaria, in sostanziale autonomia;

– che aveva previsto il trasferimento di assets;

– che aveva implicato il trasferimento di una struttura addetta da anni alla medesima attività. (…) contestava l’assunto dei ricorrenti secondo cui i lavoratori addetti al ramo ceduto “dipendessero” per lo svolgimento delle loro attività dal (…) e sottolineava che gestendo (…) recupero crediti di titolarità di (…) e di (…), è perfettamente normale (anzi, si può dire che non potrebbe essere diversamente) che si interfacci coi titolari dei crediti per acquisire i fascicoli e i documenti utili e necessari al recupero del credito medesimo, documenti che erano o erano stati necessariamente in possesso dei titolari del credito che li mettono a disposizione di (…) attraverso gli appositi sistemi gestionali;

Per quanto concerne, poi, le autorizzazioni a compiere determinate operazioni inerenti alla gestione del recupero dei crediti in sofferenza, osservava che il contratto di appalto di servizi prevede che la committente (…) debba fornire al Servicer una preventiva autorizzazione per svolgere alcuni tipi di attività inerenti al recupero dei crediti: si tratta di attività che possono implicare per la committente spese, costi o rischi di natura patrimoniale o la perdita di garanzie (presentazione di istanze di fallimento, rinunce ad azioni, proposizione di ricorsi per decreto ingiuntivo in caso di crediti chirografari, ecc.)

Sottolineava pertanto la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2112 c.c..

Il primo giudice, delineato il quadro normativo e giurisprudenziale relativo al trasferimento di azienda, ha preliminarmente rigettato l’eccezione di carenza di interesse ad agire in capo ai ricorrenti, sollevata dalle società resistenti, richiamando l’arresto giurisprudenziale secondo cui “in tema di trasferimento di azienda, sussiste l’interesse del lavoratore a far accertare in giudizio che un determinato complesso di beni, oggetto di trasferimento, non integra un ramo di azienda e, dunque, a far dichiarare, in assenza del proprio consenso, l’inefficacia della cessione nei suoi confronti in quanto il mutamento della persona del debitore non è indifferente per il creditore, dal momento che la solidarietà tra cedente e cessionario prevista dall’art. 2112 cod. civ. ha per oggetto solo i crediti del lavoratore ceduto esistenti al momento del trasferimento dell’azienda e non quelli futuri, onde è configurabile un pregiudizio a carico del lavoratore in caso di cessione dell’azienda a soggetto meno solvibile” (Cass.8756/2014).

Nel merito, senza svolgere istruttoria testimoniale ma acquisiti i verbali delle udienze istruttorie svolte avanti il Tribunale di Roma in una causa introdotta nei confronti delle odierne appellate da un altro gruppo di lavoratori appartenenti al medesimo ramo e trasferiti, ha ritenuto che “l’entità oggetto di cessione costituisca genuino ed autentico ramo aziendale, connotato da preesistenza ed autonomia funzionale, con ogni conseguenza in ordine alla automatica trasferibilità dei rapporti di lavoro degli odierni ricorrenti’ e ha argomentato come segue.

In merito alla preesistenza, ha ritenuto provata la sussistenza quanto meno dal 2017 dell’articolazione aziendale “Recupero Crediti” avente una specifica organizzazione, dedicata allo svolgimento di una specifica attività, sia pure estranea al core business aziendale, cui erano addette risorse dotate di specifica professionalità, articolata in 5 uffici specializzati. A conferma di ciò richiamava la relazione allegata al contratto di conferimento di ramo d’azienda, prodotta agli atti di causa, che stima il valore del ramo aziendale ceduto in Euro 142,81 mln, certificando la capacità di generazione di ricavi in proiezione temporale sino al 2028. Ha ritenuto altresì provato il trasferimento di tutti e 5 i settori del Recupero Crediti (Recupero Crediti articolato nei 5 segmenti Recupero Crediti Large, Recupero Crediti Retail, Recupero Crediti Core Nord Ovest, Recupero Crediti Core Nord Est, Recupero Crediti Core Centro Sud), deputati anche anteriormente alla realizzazione del risultato della gestione dei crediti in sofferenza, ritenendo irrilevante che i due uffici Partnership e Gestione Amministrativa non fossero stati ceduti, in quanto si tratta di uffici aventi funzione ancillare e di collaborazione con gli uffici facenti parte del ramo ma che non svolgevano direttamente attività di recupero crediti in sofferenza. Il giudice di prime cure ha poi ritenuto la sussistenza del requisito della autonomia del ramo sulla base delle seguenti osservazioni. Premesso che solo il 30% dell’attività della convenuta (servicer) è svolto per la gestione del portafoglio (…) (per il restante 70% dell’attività è rappresentato dalla gestione del portafoglio (…), in totale autonomia da (…)), il giudice ha ritenuto che per questo 30% di attività il collegamento con la cessionaria sia indispensabile e non attenui l’autonomia funzionale e operativa della convenuta servicer -I crediti in sofferenza risultano essere posizioni giuridiche nella titolarità di (…), e la relativa documentazione (contratti, mutui, perizie, garanzie, fideiussioni), non può che essere nella disponibilità esclusiva della stessa che, attraverso la funzione Supporto Amministrativo, li mette a disposizione del gestore del servizio (…), il quale ultimo provvede, sulla base delle informazioni acquisite, al compimento degli atti funzionali al recupero dei crediti in piena autonomia, attraverso la propria organizzazione-. Sempre sul punto, ha richiamato la sentenza del Tribunale di Milano n. 2238/2020 che per una medesima fattispecie ha chiarito che “…deve ritenersi che la permanenza di diversi punti di contatto tra cedente e cessionaria, soprattutto in relazione all’attività di recupero dei crediti tuttora nella titolarità della banca, sia del tutto connaturata allo stesso concetto di attività di recupero svolta da terzi sulla base di un rapporto di mandato. Il contratto di Servicing, normalmente concluso dal servicer e dalla società veicolo della cartolarizzazione e comunque tipico del settore della cessione dei crediti deteriorati, altro non è che un contratto con il quale si conferisce al servicer (che deve essere soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, comma 6, l. 130/99) il mandato con rappresentanza ai fini della gestione, amministrazione, incasso e recupero dei crediti oggetto di cartolarizzazione o comunque ceduti. È infatti evidente che lo svolgimento di attività per conto di terzi sulla base di un contratto di mandato implichi un flusso di informazioni che è fondamentale ai fini del corretto svolgimento dell’attività oggetto del mandato stesso. Il mandatario deve infatti rivolgersi al mandante per l’ottenimento di informazioni e documentazione afferente alla pratica oggetto di gestione, così come rendere puntualmente il conto del suo operato (art. 1713 c.c.). Il flusso informativo tra mandante e mandatario è quindi caratteristica tipica della fase esecutiva del contratto (…).

Da ultimo, ha osservato che irrilevante è la circostanza, dedotta dai ricorrenti e non contestata, relativa alla ricostituzione da parte di (…), all’indomani del trasferimento del ramo di una struttura che avrebbe continuato a svolgere le attività di recupero dei crediti. Il giudice di prime cure ha sostenuto che nulla vieta che nell’ambito di una riorganizzazione successiva al trasferimento di ramo di azienda, laddove risultino positivamente verificate preesistenza ed autonomia dell’articolazione ceduta, si provveda alla costituzione di un segmento produttivo avente caratteristiche e funzioni analoghe a quello ceduto, a meno che non si provi che tale operazione sia dolosamente preordinata all’estromissione di un nucleo di lavoratori e detta prova non sarebbe stata fornita nel caso di specie. Ha infine evidenziato che l’assunto della permanenza della struttura in capo a (…) appare, ad ogni modo, smentita documentalmente (funzionigramma di riferimento doc. 15 fascicolo parte ricorrente- dismissione).

Avverso detta sentenza hanno proposto appello i signori (…) per i seguenti motivi, già dedotti avanti il tribunale.

1. MANCANZA DEL REQUISITO DELLA PREESISTENZA. ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE, IN RELAZIONE AL FRAZIONAMENTO DEL “SETTORE RECUPERO CREDITI” E ALL’ESCLUSIONE, DAL “PERIMETRO” DEL PRETESO RAMO, DELLE DUE ARTICOLAZIONI “GESTIONE PARTNERSHIP” E “RECUPERO CREDITI LEASING” E DEL PERSONALE AD ESSE ADDETTO.

Con il primo motivo di appello la difesa dei ricorrenti censura la sentenza perché perviene alla conclusione di rinvenire i requisiti richiesti dall’art.2112 cc sulla base di una parziale ed erronea rilettura delle risultanze testimoniali raccolte in altro giudizio pendente avanti il tribunale di Roma (Rg 1801/20), senza indicare gli elementi di prova posti a base della decisione, senza menzionare le deposizioni testimoniali e dopo aver un omesso esame della documentazione in atti. Critica altresì la sentenza per avere il primo giudice fatto un uso improprio della motivazione per relationem richiamando una sentenza pronunciata su fatti e circostanze prospettate diversamente rispetto al ricorso introduttivo del presente giudizio.

Richiama una serie di precedenti giurisprudenziali recenti, comunque successivi alla pubblicazione della sentenza di primo grado, che assume essere stati resi in una fattispecie del tutto analoga e che sono pervenuti a decisioni di segno opposto rispetto alla sentenza impugnata. (trib. di Roma sentenza n 2080/21 est. dott. Pagliarini, pubblicata il 29 marzo 2021; Tribunale di Milano, sentenza n. 2715/2021, set dr.ssa Ghinoy, pubblicata il 10 dicembre 2021). Evidenzia che la documentazione allegata ha provato:

– che l’operazione di cessione del presunto ramo Recupero Crediti non aveva riguardato l’intera struttura ma solo una parte di essa, essendo state escluse due articolazioni Gestione Partnership e Recupero Crediti Leasing e il personale ivi addetto (doc 7 fascicolo I grado) oltre alle altre articolazioni della funzione NPL UNIT e relativo personale;

– che entrambe le strutture escluse erano state ricollocate presso la cedente in seno la funzione “GESTIONE NPE”;

– che erano stati altresì esclusi i sig.ri (…), Responsabile del RECUPERO CREDITI RETAIL – ufficio oggetto di conferimento del preteso ramo d’azienda ((…)r. dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento n.rg 1801/2020 T. Roma) e (…), Responsabile della funzione NPL (con dichiarazione resa direttamente dall’interessato citato quale testimone da (…) nel procedimento n. rg 1801/2020 T. Roma), tutti i dipendenti addetti ai servizi trasferiti, allocati presso i siti operativi di Bologna, Imola, Modena, Padova (ricompresi nel RECUPERO CREDITI CORE NORD EST), Torino e Novara (ricompresi nel RECUPERO CREDITI CORE NORD OVEST e RECUPERO CREDITI RETAIL), di Lucca, Catania e Palermo (ricompresi nel RECUPERO CREDITI CORE CENTRO SUD); si tratta, complessivamente, di 46 lavoratori, la cui sede di lavoro distava oltre 50 km dai destinati luoghi di concentrazione delle attività dal (…) A (…) (“garanzia” disposta dall’art. 6.1 dell’Accordo Sindacale del 14 maggio 2019),

– che tre le attività non cedute, vi è quella relativa alla gestione delle cause passive, alle quali prima erano assegnati dipendenti ceduti, addetti al RECUPERO CREDITI CORE NORD OVEST ((…) e (…)).

2. SULL’ASSENZA DI AUTONOMIA FUNZIONALE, ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA DEL RAMO GIÀ PRIMA DELLA CESSIONE. OMESSO ESAME DI FATTI NON CONTESTATI E DECISIVI.

Gli appellanti sostengono che il giudice avrebbe travisato gli elementi di prova acquisiti nel giudizio di primo grado, dai quali risulta pacifica e non contestata la dipendenza funzionale del preteso ramo d’azienda dalla cedente.

Sul punto, la difesa degli appellanti evidenzia che nella fattispecie la dipendenza funzionale si realizza attraverso le relazioni e gli scambi continui con le strutture rimaste presso la cedente, in particolare con la GESTIONE PARTNERSHIP e NPL AMMINISTRAZIONE, in relazione ad aspetti del tutto connaturati all’attività di recupero del credito.

3. SULLE RISULTANZE ISTRUTTORIE DOCUMENTALI CHE CONFERMANO L’ASSENZA DI AUTONOMIA FUNZIONALE, ECONOMICA ED ORGANIZZATIVA DEL PRETESO RAMO CEDUTO E SULLE INTEGRAZIONI DI RILIEVO” CHE ESCLUDONO DEL TUTTO L’AUTONOMIA.

Gli appellanti evidenziano che il giudice di prime cure ha omesso completamente di analizzare le COLLECTION POLICIES (contenenti le regole a cui (…) avrebbe dovuto attenersi nell’attività di recupero del credito e la descrizione delle attività inerenti al contratto di servicing) e il VADEMECUM OPERATIVO DI (…). Dall’analisi di detta documentazione il giudice di prime cure avrebbe potuto rilevare l’ingerenza e il prioritario ruolo mantenuto dalla banca nella gestione operativa delle operazioni di servicing, con particolare riguardo alle seguenti attività: valutazione dei crediti, rapporti contabili e incassi, richieste di informazioni, stralcio/cancellazione dei crediti deteriorati, attività ed obblighi segnaletici nel rispetto della normativa di vigilanza, recuperi ed esborsi su posizioni a sofferenza stralciate/chiuse, controversie non creditizie, gestione delle controversie passive e dei reclami, delibere di definizione transattiva di vertenze giudiziali e stragiudiziale.

4. SULL’IDENTITÀ ORGANIZZATIVA DEL PRETESO RAMO CEDUTO E SULLO “SPECIFICO KNOW-HOW” DEI DIPENDENTI CEDUTI. MOTIVAZIONE INESISTENTE.

Premesso che l’onere di allegare e provare l’insieme dei fatti integranti un trasferimento di ramo d’azienda incombe sul datore di lavoro cedente che intenda avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c., trattandosi di eccezione al principio generale del necessario consenso del lavoratore ceduto, gli appellanti sostengono deve ritenersi che nella fattispecie non sono state evidenziate e/o provate peculiari competenze tecniche e specialistiche in capo agli originari ricorrenti. Sono di contro emersi una serie di dati che comprovano che la loro attività non poteva prescindere da una specifica e articolata organizzazione dell’impresa cedente, in buona parte rimasta prerogativa della stessa (la condivisione degli applicativi di (…) pertinenti all’attività di recupero crediti; la gestione degli incassi e pagamenti rimasti in capo alla cedente; l’elaborazione dei conteggi e della documentazione di natura contabile rimasta presso la cedente; ecc.).

5. SULL’INCONSISTENZA DEI BENI MATERIALI CEDUTI, INIDONEI A CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL RECUPERO CREDITI.

La difesa dei ricorrenti si riporta in proposito all’orientamento secondo il quale “il ramo d’azienda ceduto può comprendere anche beni immateriali, ma non può mai ridursi solo ad essi” (cfr. Cass. n.8756/2014).

In particolare, gli appellanti assumono che con la cessione non sono stati trasferiti i software e le procedure informatiche indispensabili al proseguimento delle attività, rimaste nella esclusiva titolarità di (…) e ancora utilizzati dai ricorrenti che rappresentano elemento essenziale per l’erogazione del servizio di recupero crediti ceduto a (…) (con riferimento al portfoglio dei crediti di titolarità di (…)) e dunque sia necessario per assicurare l’autonoma funzionalità economica dell’entità ceduta.

6. ERRATO GIUDIZIO DI RILEVANZA ED ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE ISTRUTTORIE CONCERNENTI LA RICOSTITUZIONE, PRESSO (…), DELLA NUOVA FUNZIONE “RECUPERO CREDITI”, ALL’INTERNO DELLA “GESTIONE NPE.

Il giudice di prime cure avrebbe minimizzato la permanenza dell’attività di recupero del credito della banca. Sul punto richiama una sentenza del Tribunale di Roma Dott.ssa Casoli, n. 3031/2021, con cui – pur decidendo la causa in senso sfavorevole ai colleghi degli odierni appellanti – ha affermato: “successivamente alla cessione, gli uffici rimasti in (…) sono stati riorganizzati all’interno della funzione GESTIONE NPE, la quale, al suo interno, comprende nell’ambito dell’unità NON CORE NPE anche gli uffici Gestione Partnership, Amministrazione e Leasing e (che ha assunto la denominazione di leasing e Posizioni Sensibili), i quali continuano a svolgere le attività in precedenza svolte, come sopra indicate, interagendo, con la stessa modalità, con il servicer, il tutto ad eccezione dell’ufficio Leasing, che si occupa per il 95%, come prima, del recupero crediti del settore leasing e, per una parte minima, del recupero crediti delle posizioni a sofferenza che la banca di volta in volta decide di non affidare al servicer in quanto ritenute “sensibili”.

Si è costituita tempestivamente (…) Spa (che dava atto che a far data dal 21.8.22 (…) aveva così mutato la denominazione) chiedendo alla Corte la conferma della sentenza di primo grado. In particolare, in merito ai motivi di appello di cui al n.1,2,4,5 insiste nel ribadire la precedente autonomia del ramo ceduto e il particolare know how dei suoi dipendenti con conseguente realizzazione della cessione del ramo dematerializzato. Relativamente al terzo motivo ritiene che la documentazione che si assume non essere stata presa in considerazione, non sia dirimente ai fini dell’autonomia ma riproduca in sostanza le regole del mandato (mandatario deve attenersi alle istruzioni del mandante)

In relazione al sesto motivo, la difesa di (…) evidenzia come (…) gestisce internamente i c.d. NPE (Non Performing Exposures) vale a dire:

(i) le esposizioni scadute e/o sconfinanti (Past Due) ossia i crediti che sono scaduti o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una determinata soglia di rilevanza.;

(ii) (ii) le inadempienze probabili ((Unlikely To Pay, dette UTP) ossia le esposizioni per le quali la Banca valuta improbabile che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie.

Non ha invece ricostituito l’ufficio.

Si è altresì costituito tempestivamente l’istituto bancario chiedendo il rigetto dei motivi di appello in quanto infondati

In merito al requisito della preesistenza del ramo d’azienda Recupero Crediti la difesa della Banca evidenzia che già a partire dalla fusione tra (…) e (…), la nuova banca aveva organizzato al suo interni la FUNZIONE CENTRALE NPL (247 risorse facenti capo all’A.D.) “volta a gestire i crediti in sofferenza con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza e la velocità di recupero e di creare opportunità di massimizzazione di valore”. Detta FUNZIONE CENTRALE veniva organizzata in una serie di articolazioni, tra cui, appunto, quella del RECUPERO CREDITI (160 risorse dirette da TESSARI, poi trasferito), le cui attività erano suddivise in 5 uffici (Recupero Crediti Large, Recupero Crediti Retail, Recupero Crediti Core Nord Ovest, Recupero Crediti Core Nord Est, Recupero Crediti Core Centro Sud) – tutti e 5 trasferiti – le cui attività erano quelle relative alla gestione ed al recupero dei crediti in sofferenza di titolarità del Gruppo (…), sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale (in particolare, (i) analisi del credito; (ii) definizione della migliore strategia di recupero; (i) implementazione della strategia di recupero; (iv) gestione delle varie fasi dell’implementazione della strategia; (v) cura della proposta finale o comunque degli atti finali del recupero; (vi) costante aggiornamento e presidio delle attività dei vari attori coinvolti). Tutti i dipendenti erano specialisti nella gestione e nel recupero dei crediti in sofferenza. Del resto, ritiene la difesa dell’istituto, il fatto che si trattasse di una articolazione funzionalmente autonoma ai sensi dell’art. 2112 c.c., sarebbe comprovato, altresì dal fatto che il 70% dell’attività di (…) è costituita dalla gestione dei crediti di (…) e il 30% dalla gestione dei crediti (…). Per la gestione del portafoglio (…), (…) non interferisce in alcun modo (se non per questioni pratiche), avendo trasferito la titolarità dei crediti che ne fanno parte. È evidente che una articolazione produttiva che è in grado di svolgere, con le stesse modalità, la parte preponderante della propria attività di recupero dei crediti in sofferenza – quella relativa al portafoglio di (…) – senza alcuna interazione operativa con (…) (neppure sotto il limitato profilo delle indicazioni e del monitoraggio propri di un contratto di servicing e assolutamente normali e legittimi) è una articolazione produttiva autonoma ai sensi dell’art. 2112 c.c.. Relativamente agli uffici rimasti in seno alla Banca, ossia Uffici Gestione Partnership, Recupero Crediti Leasing e Amministrazione, la difesa evidenzia come essi non si occupassero di recupero crediti ma, rispettivamente della gestione della terziarizzazione, della gestione del recupero crediti e delle sofferenze con esclusivo riferimento ai leasing, della gestione amministrativa degli NPL, ossia delle fasi anteriori alla vera e propria gestione del recupero dei crediti in sofferenza e delle fasi successive alla vera e propria gestione delle attività di recupero dei crediti in sofferenza (documento 32 di parte avversa inconferente). Alla luce di ciò, il fatto che dette attività non siano state cedute è irrilevante. (…) non ha costituito e riorganizzato una struttura produttiva che svolge la stessa attività svolta dall’articolazione oggetto del conferimento ossia che si occupi di recupero dei crediti in sofferenza (NPL). Ha solo trattenuto presso di sé la gestione degli NPE (Non Performing Exposures), differenti dagli NPL in quanto trattasi di esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, diverse da quelle classificate tra le sofferenze, che sono scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni e superano una prefissata soglia di materialità. Parimenti, anche gli altri Uffici che facevano parte della NPL Unit – ossia NPL Performance Management, Valorizzazione Portafoglio Cessioni e Valorizzazione Portafoglio Immobiliare – erano estranei al ciclo produttivo del recupero dei crediti in sofferenza. Relativamente all’esclusione di taluni dipendenti, la difesa evidenzia come uno dei dipendenti esclusi dovesse andare in pensione (FIORE), l’altro era responsabile dell’intera funzione NPL – non recupero crediti- (GINEVRA). Su 157 persone, 153 sono state trasferite (46 delle quali hanno usufruito dell’incentivo all’esodo). Irrilevante sarebbe il transito di alcuni dipendenti prima presso NPL UNIT ad altri uffici, avvenuto nel 2018. Infine, osserva la difesa, in merito alla struttura Recupero Crediti Retail la mansione prevalente era quella, documentale, di gestione del recupero dei crediti in sofferenza (NPL) di propria competenza: è pertanto ovvio che tale struttura sia stata inclusa nel ramo d’azienda trasferito.

Sul secondo motivo di appello la difesa dell’istituto evidenzia come dopo il conferimento, il ramo RECUPERO CREDITI abbia continuato a svolgere – sia per la gestione del recupero dei crediti da (…) definitivamente ceduti a (…) e da questa affidati per il recupero a (…) che per la gestione dei crediti di volta in volta conferiti da (…) – la stessa attività che svolgeva antecedentemente al trasferimento: con il che la continuità produttiva – che è il profilo fondamentale dell’autonomia funzionale – è conclamata. Sotto il profilo dell’operatività del ramo ceduto, la difesa argomenta come segue: l’ampia procura al Servicer dimostra la sua totale autonomia operativa e decisionale; la circostanza per cui la Banca interagisca con il Servicer per lo scambio di documenti o informazioni pratiche, non osta alla gestione del recupero crediti da parte di quest’ultimo esclusivamente attraverso la propria organizzazione produttiva e senza alcun intervento operativo, gestione o organizzativo da parte di (…) (doc. 28 di controparte Collection Policies). Evidenzia dunque l’irrilevanza delle interazioni fra cedente e cessionaria in quanto funzionali all’esecuzione del contratto di servicing. Per ciò che attiene in particolare la facoltà riservatasi da (…) di autorizzare determinate operazioni (quelle che determinano costi, rischi e rinuncia alle garanzie per la banca), tale funzione è rimasta in capo all’ufficio Partnership che però non interviene in alcun modo nella gestione del recupero crediti, non esegue alcuna operazione di recupero crediti, non affianca il servicer in alcuna attività operativa di recupero dei crediti. Al pari delle autorizzazioni, anche le contabilizzazioni sono esterne, rimaste in seno alla banca e non inficia l’autonomia.

Con riferimento alla contestata esistenza di uno specifico know how in merito al recupero crediti, (…) sottolinea che risulta documentalmente l’esperienza del personale e lo svolgimento costante di corsi formativi sulla gestione del recupero crediti.

Quanto alla tesi avversaria secondo cui il ramo non sarebbe autonomo perché non sarebbero stati trasferiti gli applicativi necessari alla realizzazione del recupero dei crediti, la difesa della banca ha ribadito che gli applicativi di cui si discute – in particolare il sistema gestionale LAWEB 4.0 – non sono affatto necessari per lo svolgimento dell’attività del recupero dei crediti. Tali applicativi non concretano affatto alcuna “cogestione” del servizio di recupero dei crediti né servono per svolgere lo specifico ciclo produttivo del recupero dei crediti. Il software in questione, dunque, in particolare LAWEB 4.0, non inficia l’autonomia funzionale del ramo trasferito in quanto il suo utilizzo è necessario – oltretutto provvisoriamente – soltanto per consentire al servicer di erogare il servizio ed è nei limiti dell’espletamento di tale servizio che il personale di (…) lo può utilizzare.

Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, all’udienza del 12 luglio 2022 i difensori hanno dichiarato di non opporsi alla utilizzazione in giudizio quale elemento di prova dei verbali di istruttoria testimoniale della causa svolta avanti il tribunale di Roma RG 1801/2020, già acquisiti in primo grado ma sui quali i difensori non risulta avessero espressamente dato il consenso. Dopo la discussione orale, la causa veniva convertita in cd rito cartolare ai sensi dell’art 221 c. 4 D.L. 19-5-2020 n. 34, convertito in L. 77/2020, che ha modificato l’art. 83 D.L. 17-3-2020 n. 18, convertito in L. 27/2020, nonché l’art. 23 D.L. 28-10-2020 n. 137, convertito in L. 18-12-2020 n. 176 e l’art. 6 D.L. 1-4-2021 n. 44, che ha prorogato fino al 31.12.2022, disponendo che l’udienza per l’esposizione delle repliche fosse sostituita dallo scambio di note scritte.

Acquisite le note che entrambe le parti hanno tempestivamente depositato, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

Preliminarmente va dato atto che l’appellante (…) in data 30 agosto 2022 ha sottoscritto, unitamente a (…) SPA. e (…) SPA. un verbale di conciliazione dinanzi alla Commissione Paritetica di Conciliazione costituita ex art. 412 c.p.c. con il quale, la lavoratrice ha, tra l’altro, “rinunciato al ricorso avanti la Corte d’appello di Milano avverso la sentenza n. 1763 del 18 agosto 2021 del Tribunale del Lavoro di Milano” (vedi doc 1 allegato alla nota di parte appellante depositata in via telematica il 16.09.22). Tanto premesso, va dichiarata l’estinzione parziale del presente giudizio, limitatamente alla posizione della sig.ra (…) per l’intervenuta conciliazione in sede sindacale, con compensazione delle spese di lite tra le predette parti.

Con riferimento invece alla posizione della appellante (…), che ha sottoscritto per ricevuta e accettazione la comunicazione di (…) con cui veniva valutata positivamente la domanda di accesso al mutuo agevolato previsto per i dipendenti di (…) per l’acquisto della prima casa, presentata dalla dipendente, ritiene il Collegio di non poter accogliere la domanda di (…) di dichiarare cessata tra le parti la materia del contendere per rinuncia alla ricostituzione del rapporto di lavoro con (…).

Va infatti ricordato che la cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti e nella fattispecie non risulta che la dipendente, che ha sottoscritto l’accettazione della comunicazione di valutazione positiva della domanda di mutuo in epoca successiva alla instaurazione del giudizio di primo grado, abbia rinunciato alla domanda diretta all’accertamento della nullità/invalidità/inefficacia, ai sensi degli artt. 2112 c.c. e/o 1406 c.c. e/o 1418 c.c. e/o 1344 c.c. della cessione di ramo d’azienda (…) e (…) Spa, al ripristino del rapporto di lavoro alle dipendenze di (…).

Nel merito, l’appello è infondato e non può essere accolto sulla base delle osservazioni che di seguito si espongono.

I principi di diritto dettati dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza comunitaria in materia di individuazione dei presupposti per l’applicazione dell’art 2112 cc, di definizione di ramo di azienda e riparto dei relativi oneri probatori possono essere così sinteticamente esposti -“costituisce elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda prevista dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 32, l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la capacità di questo già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi, funzionali ed organizzativi e quindi svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione, indipendentemente dal coevo contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti” (Cass., 25-10-2021, n. 29917).

– “anche dopo le modifiche introdotte dall’art. 32 del D.Lgs. n. 276 del 2003”, la preesistenza del ramo costituisce un “principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, tanto da assurgere oramai a principio consolidato del diritto vivente”.

“La ratio della preesistenza è ricondotta alla necessità di evitare che il ricorso all’art. 2112 c.c. possa essere esteso al punto di consentire senza il consenso del lavoratore – altrimenti necessario ex art. 1406 c.c. – “operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale”.

È in tale prospettiva che la giurisprudenza di legittimità ha richiesto, da un lato, che sia preclusa la possibilità di esternalizzare “frazioni” in precedenza non coordinate fra loro, essendo fondamentale “l’inerenza del rapporto ad una entità economica dotata di autonoma e obiettiva funzionalità” (Cass., 4-12-2012, n. 21711); dall’altro, che il ramo sia dotato di effettive potenzialità commerciali.

La Suprema Corte, poi, non disconoscendo la legittimità di cessioni di rami aziendali “dematerializzati” o “leggeri” dell’impresa, nei quali il fattore personale sia preponderante rispetto ai beni (in conformità con principi, anche comunitari (Corte di Giustizia 11 marzo 1997, Suzen, C-13/95, punto 18; Corte di Giustizia, 10 dicembre 1998, C-127/96, C-229/96, C-74/97, Hernandez Vidal e a., punto 31; Corte di Giustizia, 20 gennaio 2011, C-463/09, CLECE, punto 36), ha statuito che, con riferimento a tali cessioni, oggetto del trasferimento del ramo può essere anche un gruppo organizzato di dipendenti specificamente e stabilmente assegnati ad un compito comune, senza elementi materiali significativi sempreché il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato “di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche, tale che proprio in virtù di esso sia possibile fornire lo stesso servizio”, così “scongiurando operazioni di trasferimento che si traducano in una mera espulsione di personale, in quanto il ramo ceduto dev’essere dotato di effettive potenzialità commerciali che prescindano dalla struttura cedente dal quale viene estrapolato ed essere in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (in termini Cass. n. 11247/2016 cit.; di recente anche Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C-664/2017, Ellinika Nafpigeia AE, punto 69, ha sottolineato come l’autonomia del ramo ceduto, dopo il trasferimento, non debba dipendere da scelte economiche effettuate “unilateralmente” da terzi, senza che vi siano garanzie sufficienti che le assicurino l’accesso ai fattori di produzione”.

Nel caso in esame occorre quindi verificare se, nello specifico, tali potenzialità prescindano dalla struttura del cedente “dalla quale viene estrapolato” e che il ramo sia, pertanto, “in grado di offrire sul mercato ad una platea indistinta di potenziali clienti quello specifico servizio per il quale è organizzato” (Cass., 19-1-2017, n. 1316).

La Suprema Corte, peraltro, richiama a supporto delle proprie conclusioni non solo la finalità di garanzia menzionata, ma anche la necessità che l’ambito di applicazione dell’art. 2112 c.c., comma 5, c.c., sia conforme alla nozione di trasferimento contenuta nella Dir. 2001/23/CE, la quale richiede la necessaria “preesistenza” dell’autonomia funzionale del ramo. La Cassazione ha sino ad oggi escluso la possibilità di un’interpretazione estensiva del comma quinto dell’art. 2112 c.c. rispetto alla definizione di trasferimento contenuta nella Direttiva 2001/23/CE, assumendo che il legislatore, nel fissare i criteri direttivi della delega, non aveva l’obiettivo di “allargare” la fattispecie astratta della cessione, bensì di realizzare un “completo adeguamento” della disciplina interna con quella dell’Unione europea.

Nella prospettiva della giurisprudenza di legittimità è comunque determinante il fatto che il requisito dell’autonomia funzionale del ramo, in combinato disposto con quello della sua necessaria “preesistenza”, ha lo scopo – come sopra detto – di evitare che il ricorso all’art. 2112 c.c. finisca per mascherare delle semplici “forme di espulsione” di personale (Cass., 31-5-2016, n. 11247).

La Dir. 2001/23/CE, infatti, impone agli Stati membri di adottare una serie di garanzie in favore dei lavoratori coinvolti dal trasferimento “di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria” (art. 1, par. 1, lett. b, Dir. 2001/23/CE).

Un esplicito richiamo al requisito dell'”autonomia” non è presente nella definizione menzionata, ma è previsto dall’art. 6, Dir. 2001/23/CE, in forza del quale le rappresentanze sindacali costituite presso il cedente possono essere mantenute, nelle modalità definite prima del trasferimento, nel caso in cui l’entità trasferita “conservi la propria autonomia”.

La Corte di Giustizia ha chiarito che l’impiego del termine “conservi” implicherebbe che “l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento”. L’affermazione ha lo scopo di evidenziare che l’autonomia deve essere rilevabile nell’ambito dell’organizzazione del cedente. Inoltre, è bene chiarire che si tratta di un’autonomia considerata principalmente sotto il profilo organizzativo, quale capacità dei responsabili di impartire in modo indipendente istruzioni ai lavoratori che appartengono all’unità coinvolta.

Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia, in ogni caso, la vicenda circolatoria, per rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva, deve riguardare “un’entità costituita da un complesso organizzato di persone ed elementi che consenta l’esercizio di un’attività economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturata ed autonoma”.

È stato, in particolare, sancito che “l’autonomia funzionale” rappresenterebbe uno degli elementi “inscindibili fra loro” che compongono “l’identità” dell’entità economica sulla quale deve vertere il trasferimento (Corte di Giustizia, 13-6-2019, causa C-664/17).

Secondo la CGUE, il requisito della preesistenza sta, quindi, a indicare che il complesso organizzativo deve essere già concretamente preordinato presso il cedente all’esercizio dell’attività economica, in una sintesi tra elemento strutturale e profilo funzionale.

Per la Corte di Giustizia è escluso che il legame tra autonomia funzionale del ramo di azienda ceduto e la materialità dello stesso possa derivare (soggettivamente) solo dalla qualificazione fattane dal cedente e dal cessionario al momento del trasferimento, consentendo ai soggetti stipulanti il negozio traslativo la libera definizione della fattispecie cui la norma inderogabile si applica, perché ciò sarebbe in contrasto con la disciplina comunitaria sulla inderogabilità dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.

L’atto di identificazione da parte del cedente, coerentemente con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, deve quindi avere un contenuto accertativo e non costitutivo, nel senso che la cessione presuppone l’individuazione del ramo nel contesto aziendale, ma non la sua creazione.

Relativamente, poi, alla tematica dell’identità dell’azienda, dopo il trasferimento, con la sentenza del 12 febbraio 2009 (Corte di Giustizia, causa C466/07, Klarenberg, punti da 45 a 48) è stato precisato che l’art. 1, n. 1, lett. b) della direttiva 2001/23/CE definisce esso stesso l’identità di una entità economica facendo riferimento a un “insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria” e ponendo così l’accento non solo sull’elemento organizzativo dell’entità trasferita, ma anche su quello del proseguimento della sua attività economica.” (cfr. Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1050/2022 pubblicata il 20.12.2022, est. dr. Casella)

A tali invalsi principi questo Collegio ritiene di uniformarsi, considerandoli pienamente condivisibili.

Valutata la fattispecie alla luce dei principi sopra riportati, ritiene il collegio che debba essere confermata la conclusione del giudice di primo grado, che ha ritenuto legittima la cessione, configurando il Recupero Crediti di (…) ceduto un ramo autonomo e preesistente.

A tale conclusione si giunge in applicazione della regola di riparto dell’onere probatorio che pone a carico di chi intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. l’onere di fornire la prova dell’esistenza dei relativi requisiti di operatività e sulla base della disamina della documentazione in atti e dei verbali delle deposizioni testimoniali rese in altra controversia relativa alla medesima operazione di cessione, acquisite al presente giudizio su istanza e con il consenso delle parti e liberamente valutabili dal giudice quali prove atipiche ritualmente formate nel rispetto della garanzia del contraddittorio.

I fatti di causa sono in larga parte documentali.

In data 23.5.2019 (…) ha ceduto alla società di nuova costituzione (…) S.p.A. (poi divenuta (…) S.p.A. – d’ora in poi (…)), all’epoca interamente controllata dalla banca convenuta, “il ramo d’azienda costituito dal complesso di beni, rapporti giuridici e risorse organizzate per l’esercizio dell’attività di recupero crediti classificati a sofferenza in conformità della normativa pro tempore vigente, attività che a sua volta si articola nelle seguenti principali aree:

– Concorrere a gestire, internamente o tramite società di recupero esterne/legali esterne, il processo relativo al recupero dei crediti nel rispetto delle scadenze previste;

– promuovere tutte le opportune procedure cautelative e giudiziali; -valutare le probabilità di recupero ed i relativi accantonamenti;

– autorizzare le transazioni su cause e sofferenze;

– sottoscrivere gli atti giudiziari di propria competenza;

– proporre e deliberare nei limiti delle facoltà gestionali e deleghe in vigore, atti di transazione, passaggi a perdite e dubbi esiti relativamente alle posizioni creditizie di propria competenza;

– verificare, per ogni posizione, le azioni intraprese nei confronti dei debitori diretti e dei garanti e gli incassi riscossi sulle sofferenze;

– garantire il supporto operativo alla struttura di competenza per le attività di cessione di portafogli NPL o di single name” (doc. 25, fascicolo parte ricorrente; doc. 1, fascicolo (…)).

Il 31.5.2019 (…) ha ceduto a Credito Fondiario il 70 per cento delle azioni della newco (…) (poi (…)).

I dipendenti coinvolti nella cessione sono 153 e tra di essi vi sono anche gli appellanti dei quali cinque erano assegnati all’Ufficio RECUPERO CREDITI RETAIL, ossia i signori (…); uno, ossia il sig. (…) era assegnato all’Ufficio RECUPERO CREDITI CORE CENTRO SUD; tre erano assegnati all’Ufficio RECUPERO CREDITI LARGE, ossia i signori (…); i restanti ventisette erano applicati all’Ufficio RECUPERO CREDITI CORE NORD OVEST (punto 8 ricorso).

La cessione è stata preceduta dall’espletamento della procedura ex art. 47 L. 428/90 che si è conclusa con l’accordo sindacale del 15.5.2019.

Contestualmente alla cessione, il 31.5.2019 (…) ha infine stipulato con (…), conferendo alla stessa apposita procura, un contratto di servicing per gestire:

lo stock di vecchi crediti a sofferenza non venduto al veicolo di cartolarizzazione (…); l’80 per cento dei futuri crediti che verranno classificati a sofferenza per i prossimi dieci anni.

I primi tre motivi di appello possono essere congiuntamente esaminati avendo ad oggetto i requisiti individuati dalla giurisprudenza per la configurabilità di un ramo di azienda: la preesistenza e l’autonomia funzionale.

Gli appellanti sostengono che nella fattispecie il ramo ceduto non era “preesistente” in quanto dalla cessione sono state escluse varie articolazioni che facevano in (…) parte della struttura NPL e, in particolare, due uffici della funzione Recupero Crediti.

Per esaminare tale censura va chiarito che la funzione NPL Unit in (…) si articolava come segue:

– NPL Performance Management

– NPL Amministrazione

– Valorizzazione Portafoglio Cessioni

– Recupero Crediti

– Valorizzazione Portafoglio Immobiliare

La struttura Recupero Crediti, a sua volta, era composta da:

– Gestione partnership

– Recupero Crediti Large

– Recupero Crediti Core Nord Ovest

– Recupero Crediti Core Nord Est

– Recupero Crediti Core Centro Sud

– Recupero Crediti Retail

– Recupero Crediti Leasing

(cfr. pagg. 65-68, funzioni gramma (…), doc. 1 bis, fascicolo (…); doc. 7, fascicolo ricorrente).

Della funzione NPL è stata ceduta solo l’articolazione Recupero crediti, e di questa articolazione sono rimaste in (…) Gestione Partnership e il Recupero Crediti Leasing.

(…) – evidenziato che oggetto della cessione è solo l’attività di recupero crediti in sofferenza-rivendica la correttezza della esclusione dalla cessione delle articolazioni sopra indicate sostenendo che detti uffici erano già prima della cessione di ramo uffici autonomi e non si occupavano di attività di recupero crediti.

Il Collegio, valutato l’esito dell’istruttoria testimoniale acquisita al giudizio e la documentazione in atti, ritiene di condividere l’assunto difensivo di (…), in quanto l’omesso trasferimento dei due uffici in esame non comporta il venire meno del requisito della preesistenza del ramo ceduto. Relativamente agli uffici gestione Partnership e Recupero Crediti Leasing di seguito si riportano le testimonianze più significative sul punto assunte nella causa RG 1801/20 avanti il Tribunale di Roma e utilizzabili in questo giudizio in quanto le parti hanno dato espressamente il loro consenso in udienza.

(…)

cap. 12: nella struttura esisteva una struttura di Gestione Partnership venne creata all’inizio del 2017 e sì occupavi e si occupa di gestire i rapporti coti società terze che svolgevano servizi di recupero, come (…), oltre ad altre società più piccole come (…); c’era un cap. 14: gli specialisti dell’ufficio Recupero Crediti LEASING si occupavano dei finanzi amenti leasing o altri tipi dì finanziamenti con debitori che provenivamo dalla divisione leasing, si tratta di un’attività diversa da quella del normale recupero crediti in cui vi siano garanzie ipotecarie, perché nel leasing, essendo la proprietà della banca, la gestione segue procedure diverse, ad esempio non vi e la fase della esecuzione, si trattava comunque di pratiche complesse, per come erano state gestite in passato, e che avevano una minore chance di recupero non potendosi procedere all’esecuzione sull’immobile; ADR: gli addetti a tale ufficio erano quasi integralmente provenienti dalla precedente società di leasing che svolgeva tale attività; l’ufficio venne creato nel 2017 al momento della fusione ma appunto ereditava la struttura del (…) (…), già dipendente di (…) trasferito a (…):

cap. 6L anteriormente alla cessione l’ufficio partnership si occupava dei rapporti con le società di recupero che sì occupavano anch’esse, per alcuni crediti conferiti, della gestione del recupero del credito e che a differenza nostra ai occupavano anche di andare fisicamente dal debitore; l’attività dell’ufficio partnership nel rapporto con le predelle società di recupero erediti non differisce dalle attività che svolge con (…): air interno del recupero erediti vi erano gli uffici: 1) gestione partnership, che si occupava di tenere i rapporti con le società esterne che fornivano servizio di recupero crediti e che quindi svolgevano le stesse attività dei gestori che ho finora descritto; ci si rivolgeva a gestori esterni quando il carico non poteva per la mole essere gestito integralmente dai dipendenti; il referente de) gestore esterno si occupava ad esempio della procedura autorizzatoria necessaria per alcune attività affidate al gestore esterno oppure si occupava della procedura necessaria all’accantonamento contabile del credito ritenuto non recuperabile, oppure si occupava di girare al responsabile dell’ufficio o a chi di competenza eventuali proposte transatti ve negoziate dal gestore esterno, si occupava anche di controllare che il gestore esterno realizzasse gli obbiettivi di recupero che erano stilati dall’ufficio Performance management e eventualmente, ove non fosse in linea con il budget, pungolava il gestore per sollecitare il raggiungimento degli obbiettivi; ADR; l’affidamento della documentazione avveniva prima della cessione de) ramo di azienda in modo cartaceo e se ne occupavano il gestore interno dell’ufficio partnership unitamente al supporto amministrativo;

2) recupero erediti leasing: la banca ha ereditalo un portafoglio di crediti leasing strumentali o immobiliari; il processo di recupero è molto diverso dal credito bancario e quindi fu creato un ufficio apposito; non fu oggetto di cessione perché non era oggetto del contratto di servicing;

Dalle riportate testimonianze emerge che Gestione Partnership in (…) si occupava della gestione del processo di terziarizzazione delle pratiche verso fornitori esterni e che il recupero crediti Leasing gestiva esclusivamente pratiche di leasing, contraddistinte da maggiore complessità delle procedure, che richiedevano una differente preparazione professionale degli addetti. Tali uffici in (…) erano, già prima della cessione di ramo, autonomi rispetto alla generale attività di recupero Crediti.

Gli appellanti, al fine di contestare la insussistenza della preesistenza del ramo, hanno anche evidenziato che sono rimaste in (…) le seguenti unità della più vasta struttura NPL Unit:

NPL Performance Management

NPL Amministrazione

NPL Valorizzazione portafoglio Cessioni

NPL Valorizzazione Portafoglio Immobiliare.

Le caratteristiche e l’attività svolta dagli indicati uffici è con precisione delineata dal tribunale di Milano nei termini che seguono:

“La NPL Performance Management “concorre a presidiare i crediti in sofferenza, attraverso la definizione di sistemi di business intelligence e il monitoraggio operativo della performance di recupero” (cfr. funzionigramma (…), pag. 65); in pratica monitora l’attività del recupero crediti. E’ opportuno sin d’ora sottolineare che tale struttura non definisce le strategie di recupero: come riferito dai testi escussi nel corso dell’istruttoria, le strategie di recupero erano invece decise all’interno delle varie unità che si occupavano specificamente del recupero crediti, su proposta dei gestori (cfr. par. 11).

La Valorizzazione Portafoglio cessioni si occupa di gestire le cessioni dei crediti, attraverso il “presidio, monitoraggio, coordinamento e valorizzazione del processo di cessione del portafoglio NPL”.

La Valorizzazione Portafoglio Immobiliare “concorre a massimizzare il recupero delle posizioni creditizie in sofferenza del Gruppo (…) attraverso lo sviluppo di strategie di carattere immobiliare”.

La NPL Amministrazione, infine, si occupa della gestione amministrativa degli NPL, attraverso il reperimento della documentazione e la contabilizzazione degli incassi.” (trib. Milano, est. Chirieleison sent. n. 2238/2020)

Dalla descrizione si evince che si tratta di attività diverse rispetto alla ceduta attività di recupero dei crediti in sofferenza. Dette attività non afferiscono infatti al recupero del credito, ma integrano attività, di tipo accessorio o strumentale come del resto confermato in sede di istruttoria orale dai testi.

Pertanto, condividendo il Collegio quanto ritenuto nella sentenza impugnata, il fatto che esse non siano passate a (…) non rileva al fine della valutazione della preesistenza del ramo ceduto.

Sotto il diverso profilo dell’autonomia del ramo va osservato che oggetto dell’attività ceduta, è il recupero dei crediti c.d. “in sofferenza”. Si tratta di una precisa tipologia di crediti per i quali in base alle istruzioni della Banca d’Italia e alle direttive del CICR si richiede la segnalazione al “servizio per la centralizzazione dei rischi bancari” (cosiddetta Centrale dei Rischi) e che richiede “una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza.” (Cass. sent. 7958/2009)

Sotto il profilo dell’autonomia funzionale del ramo è significativa la circostanza che dopo la cessione (…) gestisce i crediti in sofferenza riferiti a due distinti portafogli: -i crediti della società (…) (circa il 70% dell’attività di (…)) – i crediti di (…) (30%dell’attività di (…)).

Con riferimento al primo e più consistente portafoglio di crediti è provato che (…) non abbia alcun rapporto o interazione con (…), trattandosi di crediti da quest’ultimo ceduti a (…) ed essendo stato creato in (…) un team separato che segue detti crediti. Di seguito le dichiarazioni dei testi che hanno confermato la circostanza.

(…): Una volta in possesso della documentazione relativa ai crediti da recuperare, (…) gestisce e organizza in proprio le attività di recupero, senza interventi da parte di (…) come emerge ancora una volta dalla Collection Policies allegate da controparte al doc. 28″) (…): per tutti i crediti (…) gestiti le facoltà deliberative sono in capo al comitato (…), composto da persone inferne di (…) e (…) e un rappresentante dell’investitore (…), mentre per i crediti (…) la decisione spetta al Comitato (…) formato da me e dal direttore generale (…); per (…) abbiamo delle deleghe oltre le quali dobbiamo interpellare una agenzia esterna, come previsto nel contratto di cartolarizzazione, si tratta di un soggetto esterno che controlla la cartolarizzazione del tutto estraneo a (…): preciso che per i crediti ceduti a (…) (…) non svolge l’attività che ho descritto di competenza dell’ufficio partnership; ADR:: ciò che ancora può succedere è che faccia (…) per questi crediti è retrocedere i pagamenti che arrivano postumi sul conto corrente della Banca ma che sono di competenza di (…); inoltre in caso di crediti di clienti oggetto di cessione a (…) ma per le quali intervenga una causa passiva (ad es. la banca viene citata per un risarcimento danni), (…) si costituisce in giudizio e interloquisce con (…) liberty per un confronto sulla strategia difensiva per la causa; infine la terza area di intervento riguarda le richieste di indennizzo del cessionario alla banca per eventuali inadempienze contrattuali della banca in relazione a specifiche posizioni; la documentazione relativa alle posizioni dovrebbe essere stata tutta consegnata ma potrebbe mancare qualcosa che poi viene richiesta e consegnata se rinvenuta; quelle interazioni di cui ho riferito in precedenza (visure, perizie) che prima avveniva tra i gestori e gli altri uffici oggi non avvengono assolutamente tra (…) e gli uffici di (…); per recuperare tali documenti (…) si rivolge al gestore partnership; preciso che le consulenze immobiliari oggi no le richiede affatto (…), al limite siamo noi a richiedere per valutare le proposte che provengono da (…); ADR: la consegna dei documenti dei crediti (…) è avvenuta in forma cartacea in varie tranche, a settembre, novembre 2019 e febbraio 2020 e per l’ufficio di Roma Flaminio è avvenuta poche settimane fa, a causa dell’epidemia COVID; ADR: inoltre gli addetti di (…) avevano a disposizione i documenti digitalizzati su LAWEB.

(…): “per le pratiche (…) credo che le uniche relazioni dei gestori (…) siano con l’ufficio valorizzazione cessioni in caso di mancanza di qualche documento o richiesta di indennizzo previsto dal contratto di cessione (…), ad esempio in caso di mancanza delle garanzie inizialmente previste; in tal caso sono sempre i vertici a interloquire; ADR: può capitare che in caso di errori amministrativi su pagamenti erroneamente eseguiti su IBAN (…) i gestori di (…) possano interloquire con l’ufficio valorizzazione portafoglio cessioni. Si deve quindi ritenere che certamente sia autonomo il ramo che per la parte di gran lunga prevalente dei crediti in sofferenza riesce a svolgere attività di recupero senza riceve da (…) indicazioni di sorta.

Con riferimento invece ai crediti classificati in sofferenza nella titolarità di (…), come si è detto, emerge dal contratto di servicing che la fase di recupero svolta da (…) comprende lo stock di vecchi crediti a sofferenza non venduto al veicolo di cartolarizzazione (…) e l’80 per cento dei futuri crediti che verranno classificati a sofferenza per i prossimi dieci anni. Sulle modalità di svolgimento dell’attività di recupero di questi crediti i testi hanno riferito: (…): gli addetti di (…) svolgono l’attività di recupero crediti in autonomia senza necessità di interventi di (…); il contratto prevede solo alcune autorizzazioni o assensi per conferimenti di incarichi legali su crediti superiori a due milioni e mezzo di euro, oppure se presentare o meno istanza di fallimento; vi è un elenco nel contratto; cap. 88; vero che la procedura autorizzatoria viene curata dall’ufficio Partnership; ADR: questa possibilità riguarda solo i crediti oggetto del contratto di servicing e quindi non i crediti (…) su cui non c ‘è nessun rapporto salvo quanto riferito; cap. 91: ho già risposto: cap. 92, ribadisco che l’iniziativa per la perizia, quando necessaria, proviene dal gestore partnership, e ciò è in linea con le indicazioni della policy interna che richiede che le perizie siano comunque interne

(…): tutte le transazioni devo essere approvate da (…); le operazioni di recupero che impattano sulla sfera patrimoniale di (…) devono essere autorizzate, ma non conosco il dettaglio specifico delle attività e preciso che era così anche con gli altri fornitori”. Ritiene poi il Collegio – come esattamente rilevato dal giudice di prime cure – che i descritti collegamenti tra l’attività devoluta a (…) e le strutture interne di (…) non siano indicativi di un difetto di autonomia funzionale del ramo ceduto ma siano invece “strumentali al corretto espletamento del servizio affidato per effetto del contratto di servicing”.

La dipendenza funzionale è risultata limitata a profili che attengono esclusivamente alla titolarità dei crediti rimasta in quota limitata in capo alla cedente. E’ infatti logico che la relativa documentazione sia nella disponibilità esclusiva di (…) che la mette a disposizione di (…) tramite la funzione Supporto amministrativo.

La permanenza di diversi punti di contatto tra cedente e cessionaria, soprattutto in relazione all’attività di recupero dei crediti tuttora nella titolarità della banca, è infatti da ritenersi correlata al rapporto di mandato instauratosi tra cedente e cessionaria in forza del contratto di servicing concluso tra le parti, con il quale si conferisce al servicer il mandato con rappresentanza ai fini della gestione, amministrazione, incasso e recupero dei crediti oggetto di cartolarizzazione o comunque ceduti (cfr. docc. 5, 6, fascicolo (…) per quanto attiene ai poteri rappresentativi conferiti alla “mandataria” (…) da (…) e (…) a margine degli incarichi).

La Suprema Corte ha infatti statuito: “L’adempimento del mandato esige e ricomprende non solo il diligente compimento, da parte del mandatario, degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all’esatto espletamento dell’incarico” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2149 del 25/02/2000, Rv. 534420 – 01). Infondato è anche il quarto motivo di impugnazione.

Come ritenuto anche dalla sentenza impugnata, consolidata giurisprudenza legittima anche la cessione di un ramo “dematerializzato” o “leggero” dell’impresa, nel quale cioè il fattore della produzione rappresentato dal personale è preponderante rispetto ai beni, circostanza che si verifica quando il gruppo di lavoratori trasferiti sia dotato di un particolare know-how, e cioè di un comune bagaglio di conoscenze, esperienze e capacità tecniche.

Premesso che nella fattispecie pressoché tutto il personale addetto al recupero credito, compresi i responsabili, è stato ceduto e ha continuato occuparsi dell’attività di recupero crediti, le esclusioni hanno infatti riguardato solo i dipendenti che hanno deciso di esercitare l’opzione prevista dall’accordo sindacale per quanti avessero subito per effetto della cessione un trasferimento di oltre 50 Km dalla sede di assegnazione (46), che sono andati in pensione ((…)).

I lavoratori al momento della cessione appartenevano al recupero Crediti da un periodo più o meno lungo (alcuni dal 1986 e la maggior parte dal 2017) e comunque da periodi significativi. Non sono rilevanti i trasferimenti di dipendenti denunciati dagli appellanti, che sarebbero stati effettuati in precedenza dal e verso il ramo recupero crediti, in quanto comunque risalenti ad almeno un anno prima della cessione del ramo e comunque giustificati da specifiche esigenze, come riferito dai testi (…); (…), (…) avanti il Tribunale di Roma. E’ anche stato provato che i dipendenti trasferiti avevano una specifica professionalità e uno specifico know-how in materia di recupero crediti, la circostanza emerge dai curricula e dalle schede professionali prodotte (doc 3 (…) in I grado) e dai testimoni.

(…): ” da quanto ho potuto vedere confermo che gli addetti erano persone con esperienza nel recupero crediti”

(…): “gli addetti al recupero crediti erano tutti specialisti, generalmente con background legale e con esperienza pluriennale ed avevano anche una formazione iniziale e periodica”. (…): “la finalità del gestore è recuperare il credito della banca attraverso attività stragiudiziale o giudiziale, tale attività comportava delle competenze specifiche in quell’ambito (…)”

Si tratta infatti di attività professionale che senza dubbio richiede una specifica competenza ed esperienza nella valutazione delle più efficaci iniziative da intraprendere per il recupero dei crediti nonché conoscenze normative sulla materia. Detta attività è certamente ben differenziata dall’attività tipica bancaria (il “core business”), di raccolta del risparmio e di erogazione del credito, e, pertanto, richiede rispetto ad essa una specifica professionalità.

Va infine ricordato che i lavoratori trasferiti continuano a svolgere presso la cessionaria la stessa attività di recupero crediti già svolta in epoca anteriore alla cessione con identiche modalità. Ciò è anche espressamente ammesso in ricorso, in cui si legge:

“80. Dall’organigramma di (…) datato 3 giugno 2019 ((…)r. doc. 23) si evince come la funzione RECUPERO CREDITI, nella quale sono confluiti i lavoratori ceduti, riproduca pedissequamente l’organigramma della struttura RECUPERO CREDITI del (…) prima della sua cessione (eccetto che per la GESTIONE PARTNERSHIP ed il RECUPERO CREDITI LEASING entrambi esclusi dall’operazione), senza alcun tipo variazione, mantenendo persino la medesima denominazione degli uffici prima della loro cessione.

81. Per il resto, sono rimasti identici i ruoli attribuiti ai dipendenti ceduti – a partire dal Responsabile RECUPERO CREDITI, Valter Tessari, già Responsabile della funzione RECUPERO CREDITI del (…) – identiche le gerarchie tra gli stessi e le strutture di recupero sul territorio. 82. Al riguardo, la funzione RECUPERO CREDITI di (…) – a diretto riporto del Direttore Generale – è oggi articolata nelle seguenti strutture: – RECUPERO CREDITI LARGE, diretta da G. Cremonesi; – RECUPERO CREDITI CORE – NORD OVEST, diretta da M. Maffa; -RECUPERO CREDITI CORE NORD – EST, diretta da C. Peres; – RECUPERO CREDITI CORE CENTRO – SUD, diretta da B. De Mercanti; – RECUPERO CREDITI RETAIL, diretta ad interim da Valter Tessari. (……..)

86. Ogni procedura, infatti, relativa al recupero dei crediti, è svolta, oggi, in (…) in maniera del tutto speculare a come era eseguita precedentemente dal RECUPERO CREDITI di (…). Si può quindi ritenere di essere in presenza di una cessione di un ramo “dematerializzato” o “leggero” perché i lavoratori ceduti costituivano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico Know how tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non invece come una mera sommatoria di dipendenti.

Parimenti infondato è il quinto motivo di appello con cui viene eccepita la inidoneità dei mezzi conferiti.

È infatti pacifico che sono poi stati trasferiti i beni materiali necessari per lo svolgimento dell’attività (computer, stampanti, sim) che i dipendenti già utilizzavano in (…) e, comunque, i soli beni materiali necessari per svolgere l’attività del recupero dei crediti.

(…), oltre alla proprietà dei beni mobili trasferiti con la cessione del ramo, ha poi ottenuto l’uso degli immobili (uffici) con i contratti di locazione trasferendo l’attività in locali di proprietà.

Quanto infine al sesto motivo di gravame con il quale si censura la sentenza per non aver valorizzato l’avvenuta ricostituzione all’interno di (…) di un settore che svolge attività del tutto corrispondente a quella oggetto di cessione, il Collegio condivide le osservazioni della Corte d’Appello di Torino che, in causa avente ad oggetto una fattispecie di trasferimento di ramo recupero crediti tra diverse parti, ha sul punto così argomentato:

Si tratta tuttavia di un elemento del tutto irrilevante poiché i requisiti del ramo d’azienda debbono essere verificati con riferimento alla parte di attività ceduta e non con riferimento alla parte di attività rimasta all’interno dell’azienda cedente, le cui scelte organizzative successive al trasferimento (aspetto, questo, non valorizzato da alcuna disposizione) non influiscono quindi sulla sua legittimità. Infatti, il mantenimento, presso la cedente, della gestione diretta di alcune pratiche di recupero crediti non rileva in alcun modo sulla capacità della struttura ceduta di svolgere in autonomia l’attività affidatele dalla committente. (Corte d’Appello Torino sentenza n 107/2022).

Sulla base delle argomentazioni esposte l’appello deve quindi essere respinto con conferma della sentenza impugnata.

Va infine disposta la compensazione delle spese del grado, considerata la complessità delle questioni trattate.

Atteso l’integrale rigetto dell’appello, si dà atto della sussistenza a carico delle parti appellanti dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio tra Laura RIBONI e le società appellate e compensa le spese di lite tra le parti,

Respinge il ricorso in appello e compensa integralmente tra le parti le spese del grado.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

Milano, 27 settembre 2022

Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2023.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.