Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (recante l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale), ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fissata (nella misura di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero) dall’art. 22, n. 2, della Convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale, da risarcirsi, quest’ultima, (allorquando, come nella specie, trovi applicazione il diritto interno) ai sensi dell’art. 2059 c.c., come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati.

Giudice di Pace Milano, Sezione 3 civile Sentenza 19 marzo 2019, n. 3211

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sezione terza

Il Giudice di Pace Dott.ssa Michela Bazzini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa N.70773/2017 R.G. promossa da:

(…), (C.F. (…)), rappresentato e difeso dall’Avv.to Al.Ni. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano Viale (…) giusta delega in calce all’atto di citazione

ATTORE

contro

(…) LTD, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dr. (…) rappresentata e difesa dall’Avv.to La.Pi. e dall’Avv. Ma.Ma. del Foro di Roma e dall’Avv. Ca.Pe. ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Milano Piazza (…) giusta delega in calce all’atto di citazione notificato

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, ritualmente notificato il sig. (…) conveniva in giudizio (…) Ltd per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di Euro 5.000,00 quale risarcimento del danno a seguito dell’inadempimento della convenuta a contratto di trasporto aereo.

Esponeva l’attore:

1. di aver programmato un viaggio presso l’isola Mauritius prenotando trasferimenti in aereo e appartamento in loco dal 3 al 14 agosto 2016 acquistando i relativi biglietti per i voli EK092 della convenuta e MK913 della (…);

2. che il volo prenotato (…) EK092 in partenza da Milano (…) alle ore 22:20 del 3.8.2016 veniva riprogrammato per le ore 4:00 del mattino successivo;

3. che nonostante la assicurazioni fornite dal personale di (…) Ltd a Malpensa all’arrivo a Dubai il 4.8.2016 il volo MK913 della (…) risultava già partito e non era possibile imbarcarsi neppure sui voli successivi in partenza alle ore 4:00 e 10:20 ore locali;

4. che i bagagli caricati a Milano non erano resi disponibili, sicché la convenuta forniva coupon per cena e hotel in Dubai, e ulteriore coupon per il giorno seguente in cui ugualmente, nonostante la giornata trascorsa in aeroporto per imbarcarsi su voli per Mauritius, la situazione non si modificava;

5. che persistendo l’impossibilità di imbarcarsi per Mauritius anche il successivo 6.8.2016 decideva di rientrare a Milano, ove all’arrivo i bagagli risultavano ancora introvabili;

6. che a causa di detto smarrimento e della conseguente impossibilità di assumere farmaci contenuti in detti bagagli la sua compagna di viaggio subiva un malore e doveva essere accompagnata presso l’infermeria di Malpensa;

7. che i bagagli venivano consegnati solo il 12.8.2016;

8. che vani sono stati i tentativi per ottenere da (…) Ltd il risarcimento del danno subito.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio (…). Ltd contestando in fatto e diritto quanto sostenuto dall’attore.

Senza dar luogo ad istruttoria orale all’udienza dell’11.1.2019 la causa veniva dal giudice trattenuta in decisione previa precisazione delle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte.

È pacifico in causa che il sig. (…) in data 8.3.2016 ha acquistato un biglietto per il volo (…) EK 092 in partenza da Malpensa alle ore 10.20 PM e arrivo previsto a Dubai alle ore 6.25 PM (+ 1 day), nonché altro biglietto per volo (…) MK913 in partenza da Dubai alle ore 10.20 AM e, arrivo all’Isola Mauritius (destinazione finale) alle ore 4.55 PM, nonché biglietti per i voli di ritorno per il successivo 14.8.2016 (doc. 1 fascicolo parte attrice).

Risulta altresì incontrovertibile (doc. 3 e 4 fascicolo Parte convenuta) che il ritardo del volo (…) EK092 è stato causato dalla chiusura dell’Aeroporto di Dubai a seguito di incidente occorso in fase di atterraggio a velivolo della medesima (…) Ltd.

Sostiene parte convenuta che tale evento costituisce circostanza eccezionale e che pertanto, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE 261/2004 non è dovuta alcuna compensazione pecuniaria.

Sostiene per converso il sig. (…) che l’evento di cui sopra non deve essere ritenuto eccezionale in quanto inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e comunque dovuto a cedimento del carrello di atterraggio di altro velivolo della medesima (…) Ltd.

Considerato nel caso di specie:

– che ai sensi dell’art. 5 comma 3 “Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”,

– che il Considerando 14 del medesimo Regolamento riconosce che “Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.”;

– che il giorno 3.8.2016 l’aeroporto di Dubai è stato chiuso al traffico a causa di incidente aereo avvenuto sulla pista dello scalo, ove un velivolo è stato costretto ad un atterraggio di emergenza ed ha preso fuoco con necessità di porre in salvo i 300 passeggeri, come da immagini e notizie di dominio pubblico e confermato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (doc. 2 fascicolo parte attrice);

– che nessun rilievo assume la circostanza addotta dall’attore che l’incidente che precede sia stato causato da altro velivolo della stessa (…) Ltd, in assenza di prova che il guasto costituito dalla rottura del carrello, come reso noto dalla medesima compagnia tramite (…) (doc. 3 fascicolo parte convenuta) sia ricorrente negli aeromobili della stessa compagnia assumendo connotati di prevedibilità dovuta a scarsa diligenza nella manutenzione,

si ritiene che la chiusura dell’aeroporto di Dubai nei tempi e per le cause di sui sopra assuma connotati di forza maggiore ed integri pertanto circostanza eccezionale dovuta a “rischi per la sicurezza”.

Deve essere pertanto rigettata, la domanda avanzata in via principale dall’attore per il risarcimento dei danni morali o materiali occorsigli avendo (…) Ltd provato che ex art.1218 cod. civ. il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Deve essere parimenti rigettata, ex art.5 terzo comma Reg. 261/2004, la domanda avanzata in via subordinata sub a. non essendo dovuta, per i medesimi motivi sopra addotti, alcuna compensazione pecuniaria dalla compagnia area convenuta, ed avendo (…) Ltd prestato, come riconosciuto dallo stesso attore, l’assistenza dovuta, ai sensi dell’art. 9 del Reg. 261/2004, sino al momento in cui il sig. (…) ha deciso di ripartire per l’Italia.

Va anche rigettata la domanda avanzata dall’attore in via subordinata sub b. per Euro 790,00 per il risarcimento del danno corrispondente al costo del biglietto per il volo per l’Isola Mauritius con la compagnia (…) (doc. 6 fascicolo parte attrice).

Risulta infatti eliso, per la causa di forza maggiore di cui sopra, il nesso causale tra il danno lamentato e l’inadempimento della convenuta, non potendo neppure trovare applicazione, trattandosi di due diverse compagnie aeree e vertendosi in ipotesi di “mancata coincidenza”, la normativa del Regolamento CE 261/2004, che agli artt. 7 e 8 prevede un risarcimento del danno al passeggero per ritardo o imbarco su volo alternativo ad opera del vettore aereo inadempiente.

Neppure infine può essere accolta la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’attore in via subordinata sub c. per ritardo nella riconsegna del bagaglio avvenuta sei giorni dopo il rientro a Milano del sig. (…).

La Suprema Corte ha infatti enunciato il seguente principio di diritto condiviso da questo Giudice: “Ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 (recante l’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale), ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile del ritardo nella consegna al passeggero del proprio bagaglio (art. 19 della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore fissata (nella misura di 1000 diritti speciali di prelievo per passeggero) dall’art. 22, n. 2, della Convenzione opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, sia nella sua componente meramente patrimoniale, che in quella non patrimoniale, da risarcirsi, quest’ultima, (allorquando, come nella specie, trovi applicazione il diritto interno) ai sensi dell’art. 2059 c.c., come conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati” (Cass. 14667/2015).

Considerato altresì che la corresponsione dei diritti speciali di prelievo da parte del vettore aereo come innanzi nella misura massima ivi indicata, dipende non dai giorni di ritardo, come asserito dall’attore, ma dalla prova dei danni materiali patrimoniali subiti a causa del ritardo nella riconsegna, quali fatture per l’acquisto di beni necessari in detti bagagli custoditi, né potendo assumere il patimento subito, per il malore della compagna all’arrivo del volo di ritorno a Milano, connotati di lesione grave di diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato, non sussistono i presupposti per l’applicazione della norma richiamata.

Stante tutto quel che precede la domanda attorea deve essere pertanto integralmente rigettata.

In ragione del mancato riscontro in via stragiudiziale delle richieste avanzate dall’attore alla convenuta, anche tramite il legale che lo assiste nel presente giudizio, nonché dell’invito a stipulazione di convenzione negoziale assistita non accolto da (…) Ltd, e tenuto altresì conto di talune circostanze addotte da (…) Ltd in comparsa di costituzione e risposta, in precedenza non portate a conoscenza dell’attore, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando,

1. rigetta ogni domanda attorea;

2. compensa fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano il 4 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

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