La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell’art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all’oggetto di quest’ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento.

Corte d’Appello Genova, Sezione 3 civile Sentenza 27 marzo 2019, n. 454

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

SEZIONE TERZA CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta

Dott.ssa Rossella Atzeni – Presidente

Dott.ssa Daniela Veglia – Consigliere

Dott.ssa Rosella Silvestri – Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1071 / 2015 R.G. promossa da

(…) rapp. e difeso dall’Avv.to CH.GI. presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica

PARTE APPELLANTE

nei confronti di

(…) e (…) rapp. e difesi dall’avv.to An.Fr. presso il cui studio è elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica

PARTE APPELLATA

Fatto e diritto

(…) impugnava la sentenza parziale n. 644/2015,pronunciata dal Tribunale di Savona nel giudizio 3045/2013 R.G. e successivamente la sentenza definitiva n. 1432/2017 emessa nella medesima causa, chiedendo la riunione dei procedimenti.

In entrambi i giudizi, poi riuniti, si sono costituiti gli appellati, (…) e (…), chiedendo il rigetto delle impugnazioni e proponendo appello incidentale per la sentenza definitiva.

All’udienza del 6 dicembre 2018 la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.Entrambe le parti depositavano fascicoli e comparse conclusionali nei termini assegnati.

1. sui motivi di appello principale sulla sentenza non definitiva

Premesso in fatto:

– che con atto di citazione ritualmente notificato, l’odierno appellante ha convenuto in giudizio (…) e (…) formulando le seguenti domande:

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, reiectis contrariis: In via principale:

a) pronunciare sentenza a norma dell’art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto non concluso relativamente al trasferimento contro il signor (…), nato a S. il (…) e la signora (…), nata a S. il (…), ed a favore del signor (…), nato a G. il (…), del piccolo fabbricato denominato “(…)” e precisamente…;

b) dare atto che l’attore è disponibile a versare il saldo prezzo di Euro 43.000,00, peraltro esigibile solo all’atto del trasferimento del bene in parola, nonché ad adempiere ad ogni ulteriore obbligazione su sé gravante ai sensi del contratto preliminare 16 marzo 2010 (rep. n. (…)), delle scritture modificative 7 agosto 2012 e 28 agosto 2012 e della scrittura privata 8 febbraio 2013;

c) dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti a compiere ogni dovuta e necessaria attività presso le PP.AA. competenti al fine di ottenere l’intestazione e/o il frazionamento e/o lo sdoppiamento del permesso di costruire n. 36312/2012 del Comune di Savona in modo da consentire all’attore di avere l’esclusiva titolarità di quello accedente alla costruzione denominata “(…)”;

d) in ogni caso dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte convenuta a risarcire all’attore i danni tutti subiti e subendi a causa dell’inadempimento delle obbligazioni a loro carico nella misura meglio vista e ritenuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

e) In via subordinata, ove per qualunque ragione non dovesse trovare accoglimento la domanda ex art. 2932 c.c. di cui ai punti che precedono, dare atto che i convenuti si sono resi inadempienti alle obbligazioni assunte nel contratto preliminare 16 marzo 2010 (rep. n. (…)), nelle scritture modificative 7 agosto 2012 e 28 agosto 2012 e nella scrittura privata 8 febbraio 2013, e conseguentemente dichiarare il diritto di parte attrice di recedere dai ridetti accordi ai sensi dell’art. 1385 c.c., condannando parte convenuta al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), pari al doppio della caparra confirmatoria, oltre interessi di legge dalla domanda al soddisfo.

f) In via di estremo subordine e per mero scrupolo difensivo, nel denegato caso di accoglimento della avversa subordinata, contenere nella somma più bassa possibile il risarcimento del danno avversamente richiesto, compensandolo con le somme già versate dall’attore a titolo di caparra confirmatoria, condannando quindi controparte alla restituzione dell’eccedenza ancora oggi a sue mani. In ogni caso vinte le spese tutte di lite”.

– che i convenuti si costituivano eccependo che la scrittura del febbraio 2013 era viziata da violenza; chiedevano il rigetto delle domande attoree e in via riconvenzionale, proponevano a loro volta domanda ex art. 2932 c.c. relativamente ai quattro contratti preliminari stipulati il 16 marzo 2010, con la condanna al pagamento del residuo importo di Euro 1.278.709,29 nonché al risarcimento dei danni; in via subordinata ed alternativa, chiedevano la risoluzione dei medesimi quattro contratti con condanna al risarcimento dei danni in misura pari ad Euro 1.500.000,00;

– che il Tribunale di Savona con sentenza parziale nr. 644/2015 così decideva:

“Accertato che la scrittura datata 8 febbraio 2013 è invalida ex art. 1435 c.c. – essendo il consenso prestato alla conclusione della stessa da parte dei convenuti stato viziato dalla violenza morale esercitata a loro danno dall’attore – annulla tale scrittura;

Conseguentemente, accertato il grave inadempimento del signor (…) in relazione ai quattro contratti preliminari datati 16 marzo 2010 aventi ad oggetto i quattro immobili denominati “(…)”, “(…)”, “(…)” e “Condominio (…)” nonché in relazione all’atto “di precisazione di patti di contratti preliminari” datato 28 agosto 2012, dichiara la risoluzione dei contratti;

3. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza, per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dai convenuti”.

– che avverso tale sentenza (…) ha formulato i seguenti motivi di appello:

1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1427, 1435 e 1438 c.c.;

2. Violazione del principio dispositivo in materia probatoria. Violazione e/o falsa applicazione del principio del libero convincimento del giudice.

3.Violazione e/o falsa applicazione del disposto dell’art. 112 c.p.c. e 1453 c.c.

a. SUL PRIMO E SECONDO MOTIVO DI APPELLO – LA SUSSISTENZA DELLA VIOLENZA

Con il primo e il secondo motivo di appello è dedotta l’erroneità della sentenza ove sono state ritenute sussistenti le prove della dedotta violenza contrattuale e della qualificazione giuridica della fattispecie.

I due motivi sono trattati congiuntamente in considerazione dell’intima connessione che li unisce.

La sentenza rileva che “il contratto del febbraio 2013 modificava in termini nettamente peggiorativi per i convenuti i precedenti impegni in quanto consentiva al (…) di acquistare un solo immobile, in luogo dei quattro oggetto dei precedenti impegni, con un mancato guadagno di Euro 1.187.000,00, poneva a carico degli (…) anche le spese di demolizione degli immobili non venduti con l’applicazione di una maggiore tassazione in quanto riguardava la cessione di terreno con progetto approvato e non più la vendita di fabbricati” hanno acconsentito per evitare la messa all’incasso di un assegno di Euro 120.000,00 dagli stessi consegnato al (…) a garanzia della buona conclusione dell’affare”.

E che “i convenuti, nonostante le pressanti richieste, non erano riusciti a ottenere la restituzione del detto assegno”, ciò risultando:

“1 – dalla deposizione resa dall’avv. (…) (che ha riferito di avere appreso tale richiesta in epoca non sospetta dai convenuti);

2 – dalla deposizione resa dal notaio Paola (…), che era stata incaricata della stipula del contratto, ed ha confermato che più volte gli (…) avevano richiesto insistentemente la restituzione dell’assegno senza riuscirvi nel corso di animate discussioni (anche il notaio (…) ha riferito di incontri burrascosi tra le parti);

3 – dalla deposizione dell’avv. (…) che ha dichiarato di essere stato a suo tempo interpellato dai coniugi (…) per verificare se fosse possibile bloccare l’assegno de quo e di avere loro risposto che, in assenza di un documento che ne escludesse la natura di mezzo proprio di pagamento sarebbe stato impossibile;

4 -dalla email dell’avv. (…), acquisita nel corso del giudizio sull’accordo delle parti, in cui la professionista ha riferito di essere stata contattata dai convenuti per ottenere la restituzione del titolo nel mese di ottobre 2012 e di avere predisposto una lettera di diffida per la riconsegna del titolo in precedenza consegnato a garanzia di un’operazione immobiliare e non più restituito”.

Inoltre “La restituzione dell’assegno è avvenuta solo con la conclusione del contratto de quo nel quale – finalmente – è stato dato atto che al momento della sottoscrizione della presente scrittura l’arch. (…) ha restituito al dr. (…) l’assegno di Euro 120.000,00 dallo stesso a suo tempo rilasciato a garanzia dell’obbligo di provvedere al versamento degli oneri di urbanizzazione cui ha regolarmente assolto”(sent. pag. 8/9).

Infine il tribunale rileva che il (…) non aveva “in alcun modo giustificato la ragione per cui, in presenza di un aspro contenzioso ormai profilatosi, nel periodo di pendenza delle “trattative autunnali”, ha continuato a trattenere l’assegno – che pure era stato dato in garanzia del versamento di oneri assolti – sino alla conclusione del contratto preliminare del febbraio 2013 che modificava radicalmente, in senso favorevole in un mercato immobiliare in una fase di notoria ed evidente crisi, gli impegni precedentemente assunti”.

L’appellante deduce che non era a conoscenza delle “condizioni di sofferenza economica” di controparte e che tale circostanza in ogni caso non sarebbe stata provata, contestando, come invece ritenuto dal Tribunale, la valenza delle difese di cui alla prima memoria ex art. 183, n. 1, c.p.c., atto del difensore e non della parte.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Con la prima memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. il (…) dal punto n. 3 e seguenti ha esposto fatti attestanti la sua conoscenza della situazione di indebitamento dell'(…) presso gli istituti di credito, dichiarando di essere al corrente che l’assegno di Euro 120.000,00 era scoperto e che il (…) “letteralmente lo implorò di non mettere all’incasso l’assegno lasciatogli a titolo di garanzia in quanto, comunque, sarebbe risultato scoperto e il relativo protesto avrebbe causato la richiesta di immediato rientro di tutte le sue situazioni di debito con tale istituto di credito” (memoria dep. in data 20.01.2014, pag. 3, numerazione di questo giudice).

Tali affermazioni sono state ribadite nell’atto di citazione in appello – punto n. 32, pag. 8 e 9- nonché nella comparsa conclusionale: è pertanto evidente l’infondatezza della difesa.

Inoltre, anche se “Le dichiarazioni contenute negli atti processuali possono assumere il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dall’art. 229 cod. proc. civ., purché sottoscritte dalla parte personalmente, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche ammissioni dei fatti sfavorevoli così espresse” ove esse non siano sottoscritte dalla parte, come nel caso in esame, le dichiarazione “contra se” in esse contenute forniscono elementi indiziari di giudizio” (Cass. sent. n. 6192 del 18/03/2014).

Nel caso in esame tale indizio è particolarmente pregnante in considerazione della persistente reiterazione dello stesso in tutti gli atti difensivi della parte, come sopra esposto, e si aggiunge alle prove altrimenti raggiunte sulla predetta circostanza, ovvero alle testimonianze sul punto, che non sono state oggetto di specifica impugnazione quanto alla attendibilità dei testi e di cui non vi è ragione di dubitare.

Infatti dall’insieme delle testimonianze, come già esaminate nel provvedimento impugnato, emerge, non solo la consapevolezza del (…) della esposizione finanziaria dell'(…) presso gli istituti bancari, ma anche, e soprattutto la sua volontà di non restituire il titolo.

Invero le critiche della parte appellante alle risultanze delle testimonianze non attengono a questo fatto essenziale, ma a circostanze marginali relative a “dimenticanze” od altre asserite ragioni per la mancata restituzione.

Tale fatto fondamentale, invece, è sussistente e documentato anche nel rogito annullato dove si dà atto della consegna dell’assegno (in data 08.02.103): l’evento storico è provato e la parte appellante, a sua volta, non ha provato congrue ragioni per il differimento della riconsegna, pur essendo venute meno le ragioni della garanzia.

La sentenza ha accertato che gli oneri a garanzia dei quali l'(…) aveva rilasciato in garanzia l’assegno (risalente al 16 marzo 2010) erano già stati assolti (pag. 9 del provvedimento impugnato) e sul punto non c’è impugnazione.

Risulta quindi pienamente provata la consapevolezza da parte del (…) delle precarie condizioni finanziarie di controparte.

Ciò posto sulla sussistenza della violenza nella fattispecie in esame si rileva che è pacifico perché non contestato e non oggetto di impugnazione:

– che (…) consegnò al (…) un assegno dell’importo di Euro 120.000,00 in garanzia al dell’adempimento delle obbligazioni assunte nei quattro contratti preliminari;

– che tale assegno era privo di provvista, e che di tale circostanza, come sopra esposto, era a conoscenza il (…), come peraltro dallo stesso dedotto nelle sue difese in primo grado ed in grado di appello;

– che l’assegno fu restituito dal (…) solo al momento della stipula del contratto annullato in data 08.02.2013 (a fronte dell’impegno risalente al 2010 e nonostante le continue richieste di restituzione);

– che il (…) non ha fornito alcuna spiegazione della predetta condotta anche nel presente grado di giudizio, essendosi limitato a contestare le testimonianze relativamente a circostanze secondarie, che non incidono sul fatto della mancata restituzione.

Ciò posto secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, come pure richiamata dalla stessa parte appellante:

“La minaccia di far valere un diritto assume i caratteri della violenza morale, invalidante il consenso prestato per la stipulazione di un contratto, ai sensi dell’art. 1438 c.c., soltanto se è diretta a conseguire un vantaggio ingiusto; il che si verifica quando il fine ultimo perseguito consista nella realizzazione di un risultato che oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l’esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all’oggetto di quest’ultimo, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall’ordinamento” (Cass. Civ.28260/2005).

Tali presupposti sussistono nel caso in esame essendo pacifico, e non contestato dalla parte appellante in alcuno dei suoi atti, che l'(…) aveva provveduto alle obbligazioni di cui alla garanzia e che pertanto il titolo era ingiustificatamente trattenuto dal (…); che l’obiettivo del (…) non era in alcun modo “legittimo” atteso che il trattenimento dell’assegno perseguiva il fine di costringere l'(…) alla conclusione di un contratto evidentemente allo stesso sfavorevole rispetto ai precedenti (su tale circostanza non vi è impugnazione).

Infatti “In materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l’ipotesi della violenza, invalidante il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dalla controparte o da un terzo e di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio” (Cass. sent. 20305 del 09/10/2015), così come è avvenuto nel caso in esame ove l'(…) per non essere esposto nei confronti della banca si decise dopo tre anni di trattive alla sottoscrizione del contratto per riottenere il titolo.

Peraltro anche il comportamento tenuto dagli allora convenuti in epoca successiva alla stipula del contratto annullato non può avere alcuna valenza circa la validità dello stesso, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non essendo prevista alcuna ratifica del contratto nullo o annullabile, ed avendo la parte il diritto di reagire e di difendersi dalle avversarie condotte e domande come meglio crede.

Infatti gli allora convenuti non avevano dato esecuzione all’obbligazione di trasferimento della proprietà di cui al contratto annullato, tanto che la parte appellante ha dovuto proporre domanda giudiziale rispetto alla quale essi si sono difesi, come era loro facoltà, eccependo la sussistenza della violenza e del dolo.

b. SUL TERZO MOTIVO DI APPELLO

La parte deduce il malgoverno delle prove circa la mancata restituzione dell’assegno (dichiarazioni avv.to (…), Notaio (…)).

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Come già sopra esposto, attesa la ripetitività del motivo, dall’insieme delle dichiarazioni rese dai testi emerge che vi furono costanti contrasti tra le parti per la restituzione del titolo nonostante le insistenze degli appellati, che ricorsero anche all’assistenza di legali; e vi è prova documentale che esso fu riconsegnato solo dopo la sottoscrizione del contratto di cui è causa. E’ quindi, a contrariis, provato che il (…) rifiutò senza alcun giustificato motivo la riconsegna, non avendo egli dedotto o fornito alcuna valida prova del contrario.

Risultano, inoltre, irrilevanti le deduzioni della parte appellante sulla nullità dell’assegno in quanto privo di data perché tale circostanza non ne avrebbe impedito la messa all’incasso, previa apposizione della data, né l’irregolarità giuridica del titolo avrebbe impedito il verificarsi delle temute conseguenze sfavorevoli in capo all'(…).

c. SUL QUARTO MOTIVO DI APPELLO

Sostiene la parte appellante che la rinuncia effettuata in data 16 gennaio 2015 da parte dei convenuti alla domanda di esecuzione specifica determinerebbe anche l’abbandono della domanda di risoluzione per inadempimento e di risarcimento del danno, alla stessa subordinata.

Il motivo è infondato e deve essere respinto.

Infatti entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti e sono state formulate in via subordinata, in considerazione della progressione logica delle questioni dedotte dalle parti.

In ogni caso “L’art. 1453 c.c. non impedisce la contestuale proposizione della domanda di adempimento del contratto e della domanda di risoluzione; la prima in via principale, la seconda in via subordinata, con la conseguenza in tale ipotesi che, negata per qualsiasi ragione l’accoglimento della domanda principale di adempimento contrattuale, il giudice può e deve provvedere alla disamina della domanda subordinata di risoluzione” (Cass. sentt.: 3906/81, 2414/81, 197/79, 2232/77;2065/75; 5235/1986, massime risalenti atteso il consolidato principio).

2. Sul giudizio R.G. n. 153/2018

I. Sui motivi dell’appello principale

a. Il primo motivo di appello

Con il primo motivo l’appellante deduce l’erroneità della sentenza ove ha condannato la parte attrice al pagamento di Euro 34.915,00 con gli interessi decorrenti dalla data di deposito della comparsa di costituzione e risposta, quale danno residuale subito dai signori (…) e (…) in relazione ai fatti di causa. Lamenta che il C.T.U. ha acquisito documenti non presenti in atti.

La doglianza è infondata e deve essere respinta.

Infatti, come spiegato nel provvedimento impugnato, “Tali atti, erano già stati prodotti nei termini ed il consulente … non è stato certamente autorizzato ad acquisire documenti nuovi, non prodotti, ma a procedere … ad una integrazione di documentazione già esistente in atti”(si tratta di tavole progettuali e piani di ammortamento allegati ai contratti di mutuo).

Inoltre la “consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Questi può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche” (Sez. 3, Sentenza n. 6155 del 13/03/2009), come nel caso in esame, in relazione a fatti allegati e già documentati dalle parti, risultando tempestivamente depositati i contratti di mutuo e le pratiche urbanistiche.

b. sul secondo motivo d’appello

La parte appellante contesta la quantificazione della liquidazione del danno.

Il Tribunale ha rilevato che “Non risultando documentata la vendita a terzi dei beni immobili de quo da parte dei proprietari ad un prezzo inferiore di quello indicato nel compromesso, il danno va, quindi, liquidato considerando:

a. – il pregiudizio per la sostanziale incommerciabilità dei compendi immobiliari nel periodo di vigenza dei preliminari, quale danno considerato dalla giurisprudenza in re ipsa in seguito alla sostanziale incommerciabilità nel periodo dei beni;

b. – il danno conseguente al mancato versamento dei corrispettivi pattuiti nei contratti preliminari in relazione alla pesante esposizione debitoria dei convenuti per maggiori interessi corrispettivi maturati nel periodo sui mutui in precedenza contratti;

c. – il costo sopportato dai convenuti nel 2013 allorquando, per evitare la decadenza dei permessi di costruire, hanno dovuto demolire gli immobili a loro spese”.

L’appellante lamenta la mancata indicazione dei parametri utilizzati per la liquidazione equitativa del danno da incommerciabilità.

Trattandosi di incommerciabilità dei beni è ravvisabile, secondo una presunzione “iuris tantum”, l’esistenza di un danno connesso alla perdita di disponibilità del bene ed all’impossibilità di conseguirne la relativa utilità; in conseguenza di un simile ipotesi non sussiste uno specifico criterio di legge che indichi in qual modo il danno debba essere liquidato, ed occorre provvedere ad una stima equitativa, potendo anche utilizzarsi il criterio della liquidazione dei presumibili utili in misura percentuale al prezzo a suo tempo pattuito per ogni immobile (Euro 500.000) in ragione del tempo di vigenza dei preliminari (tre anni). Tale percentuale è stata individuata dal Tribunale in misura del 10%, non avendo peraltro la parte appellante dedotto specifiche critiche alla misura così individuata.

Quanto alle spese di demolizione essere risultano provate nella misura indicata nel provvedimento impugnato, non sussistendo alcuna ipotesi del concorso della condotta del danneggiato nel non avere chiesto un proroga alla P.A. per non provvedere a tale incombente.

Infatti “In tema di risarcimento del danno, perché possa farsi luogo alla diminuzione del ristoro per concorso del creditore nella produzione del danno medesimo, è necessario che costui sia tenuto, per legge, o per contratto o per generico dovere di correttezza, ad adottare un determinato comportamento, inerente all’esecuzione del rapporto obbligatorio e idoneo a circoscrivere, se non ad escludere, gli effetti pregiudizievoli dell’inadempimento (Cass. Ordinanza n. 29352 del 14/11/2018);

tale presupposto non sussiste nel caso in esame, ove semmai, l’obbligo era proprio quello di provvedere alla demolizione degli immobili essendo contrattualmente pattuita e così come richiesto dalla P.a. per conservare la validità della concessione urbanistica.

Infine, quanto alla doglianza dell’erronea applicazione dei criteri di cui all’art. 1225 c.c. si rileva che

“In tema di risarcimento del danno da inadempimento, l’imprevedibilità, alla quale fa riferimento l’art. 1225 cod. civ., costituisce un limite non all’esistenza del danno, ma alla misura del suo ammontare, determinando la limitazione del danno risarcibile a quello prevedibile non da parte dello specifico debitore, bensì avendo riguardo alla prevedibilità astratta inerente ad una determinata categoria di rapporti, sulla scorta delle regole ordinarie di comportamento dei soggetti economici e, cioè, secondo un criterio di normalità in presenza delle circostanze di fatto conosciute” (Cass. Sentenza n. 16763 del 29/07/2011)

in cui evidentemente rientra il pagamento di interessi passivi in ordine alla sussistenza di mutui non estinti a causa dell’altrui inadempimento. Sull’elemento soggettivo dello stesso ne è evidente la sussistenza implicita nella pronuncia di annullamento per violenza morale.

c) sul terzo motivo di appello- spese processuali e di CTU

La sentenza deve essere confermata in applicazione del principio di cui all’art. 91 c.p.c., risultando l’attore pienamente soccombente rispetto alla domande dallo stesso proposte, non rilevandosi alcun errore nella determinazione del valore della causa effettuata dal Tribunale.

2.APPELLO INCIDENTALE

Con tre distinti motivi di appello la parte lamenta l’errata valutazione del danno emergente patito, non essendo stato riconosciuto a tale titolo “la differenza tra l’importo concordato dalle parti in sede di preliminare e il valore che i beni compromessi avevano alla data della proposizione della domanda di risoluzione dei contratti (gennaio 2015), ed in via subordinata i criteri utilizzati per la liquidazione del danno in via equitativa.

Preliminarmente si osserva che sono inapplicabili al caso di specie gli insegnamenti della Suprema Corte in materia citati dalla parte appellata in quanto si riferiscono al caso opposto della fattispecie in esame in cui il danneggiato sia il promissario acquirente, mentre nella presente causa il danno è stato subito dal promittente venditore, che è rimasto proprietario del bene. Ne consegue che il danno, a titolo di lucro cessante per il danneggiato proprietario è costituito dai frutti che non ha percepito dal godimento dell’immobile e che sono stati liquidati in via equitativa.

Infatti “In tema di preliminare di vendita immobiliare, al promittente venditore che agisca per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno, per il caso di inadempimento del promissario acquirente, deve essere liquidato il pregiudizio per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, la cui sussistenza è in re ipsa e non necessita di prova, mentre, laddove le domande risolutoria e risarcitoria siano proposte dal promissario acquirente, a causa dell’inadempimento del promittente venditore, il risarcimento spetta solo se i danni lamentati siano conseguenza immediata e diretta del dedotto inadempimento e sempre che il danneggiato, anche se invochi l’esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa, ex art. 1226 c.c., fornisca la prova della loro effettiva esistenza” (Cass. Ordinanza n. 13792 del 31/05/2017).

Quanto al periodo di “incommerciabilità” esso è stato individuato in tre anni atteso che per volontà stesse delle parti con il contratto del 2013 i precedenti preliminari furono risolti.

Per la quantificazione in via equitativa si richiama quanto sopra indicato sul medesimo punto.

sulle spese di giudizio

Sussistono giusti motivi, attesa la parziale reciproca soccombenza, per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Sussistono i presupposti di cui all’art. 13, 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 per l’appello principale e quello incidentale.

P.Q.M.

La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:

1) rigetta l’appello proposto da (…) avverso la sentenza parziale del Tribunale di Savona n. 644/2015 e la sentenza definitiva dello stesso Tribunale n. 1432/2017 pronunciate inter partes;

2) rigetta l’appello incidentale (…) e (…) avverso la sentenza la sentenza definitiva del Tribunale di Savona nr. 1432/2017 pronunciate inter partes;

3) spese di lite interamente compensate tra le parti per il presente grado di giudizio;

4) sussistono i presupposti di cui all’art. 13, 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002;

manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Così deciso in Genova il 6 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 27 marzo 2019.

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Avv. Umberto Davide

Fare un ottimo lavoro: questo è il mio lavoro! Su tutte, è indubbiamente, la frase, che meglio mi rappresenta. Esercitare la professione di Avvocato, costituisce per me, al tempo stesso, motivo di orgoglio, nonchè costante occasione di crescita personale, in quanto stimola costantemente le mie capacità intellettuali. Essere efficiente, concreto e soprattutto pratico, nell’affrontare le sfide professionali, offrendo e garantendo, al tempo stesso, a tutti coloro che assisto, una soluzione adatta e soprattutto sostenibile, alle questioni che mi presentano e mi affidano, questo è il mio impegno.