Va precisato sul punto che una convincente argomentazione favorevole prende le mosse dalla considerazione che, essendo il termine rimessa usato dal 67 comma 3 atecnico e generico, mentre il 67 comma 2 ammette la revoca di pagamenti, occorre in ogni caso individuare quando la rimessa è pagamento ed a tal...
La distinzione fra rimesse ripristinatorie della disponibilità e rimesse solutorie non ha più alcun rilievo, posto che il termine rimesse utilizzato dal legislatore prescinde dalla distinzione fra atti e pagamenti, con la conseguenza che l’esposizione debitoria va riferita al debito che il correntista ha verso la banca a prescindere dall’utilizzo...
Con riguardo alle revocatorie di rimesse bancarie instaurate secondo la nuova formulazione dell’art 67, comma 3, L. Fall. non opera più la distinzione tra conto scoperto e conto passivo e tra funzione ripristinatoria e solutoria dato che l’unico criterio è costituito dal rientro finalizzato a ridurre l’esposizione debitoria nei confronti...
Anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 35/2005, le rimesse in conto corrente bancario oggetto di azione revocatoria devono avere natura solutoria, nel senso che devono essere intervenute su conto scoperto o non assistito da contratto di apertura di credito...